Art. 2.
I finanziamenti sono deliberati, in base alle direttive fissate dal CIPE, dal comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalita' e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura.
Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075 , qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie, il privilegio speciale a norma di detto articolo.
I finanziamenti sono deliberati, in base alle direttive fissate dal CIPE, dal comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalita' e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura.
Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075 , qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie, il privilegio speciale a norma di detto articolo.