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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7175/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7175/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 lett.t ome in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._1 dall'Avv. Buonocore Concetta, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 7175/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 09.10.2025 Parte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 08.04.2025 in OL (SA) con [nata a CP_1
OL (SA) il 24.03.1979 (C.F. ] dal quale non sono nati figli, C.F._1 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge.
Il ricorrente chiedeva di vivere separati e di non disporre alcun obbligo di mantenimento a suo carico.
Con le note del 20.10.2025 si costituiva e le parti davano atto di aver CP_1 raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) Che, gli stessi non hanno nulla a pretendere;
2) Che tornano a vivere ognuno presso l'abitazione propria;
3) Che ognuno provvederà ai propri bisogni”.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti chiedevano di recepire l'accordo raggiunto e il G.D., preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2 Proc. R.G. n. 7175/2025
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.; pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nato a [...] Parte_1
(Marocco) il 01.03.1999 (C.F. )] e [nata a [...] P.IVA_2 CP_1 il 24.03.1979 (C.F. ]; C.F._1
- recepisce le condizioni della separazione depositate telematicamente in data
20.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7175/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 lett.t ome in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._1 dall'Avv. Buonocore Concetta, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 7175/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 09.10.2025 Parte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 08.04.2025 in OL (SA) con [nata a CP_1
OL (SA) il 24.03.1979 (C.F. ] dal quale non sono nati figli, C.F._1 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge.
Il ricorrente chiedeva di vivere separati e di non disporre alcun obbligo di mantenimento a suo carico.
Con le note del 20.10.2025 si costituiva e le parti davano atto di aver CP_1 raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) Che, gli stessi non hanno nulla a pretendere;
2) Che tornano a vivere ognuno presso l'abitazione propria;
3) Che ognuno provvederà ai propri bisogni”.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti chiedevano di recepire l'accordo raggiunto e il G.D., preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2 Proc. R.G. n. 7175/2025
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.; pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nato a [...] Parte_1
(Marocco) il 01.03.1999 (C.F. )] e [nata a [...] P.IVA_2 CP_1 il 24.03.1979 (C.F. ]; C.F._1
- recepisce le condizioni della separazione depositate telematicamente in data
20.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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