Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 2
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica risultanti dall'art. 1 della legge 689/81, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato, alla legge del tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa tra le situazioni considerate, gli opposti principi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 cod. pen.
Il termine di 90 giorni posto dall'art. 14 della legge 689/81 per la contestazione degli estremi dell'infrazione amministrativa, quando non sia stata possibile la contestazione immediata, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni decorre, non dalla data della commissione del fatto, ma da quella dell'accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1999, n. 6249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6249 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente f.f.
- " Francesco SABATINI Consigliere rel.
- " Luigi Francesco DI NANNI "
- " Antonio SEGRETO "
- " Alberto TALEVI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla NUOVA TELEREGIONE MARCHE s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Ferdinando Costantini, elett. dom. in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell'avv. Gino Tomei che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
contro
GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12
controricorrente avverso la sentenza n. 62 in data 26.7. - 5.8.1996 del Pretore di Fermo, sezione distaccata di Ripatransone ( r.g. n. 2037/92 ) . Udita nella pubblica udienza del 30 aprile 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
È comparso per la ricorrente, per delega, l'avv. Norberto Pandolfi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso .
È comparso per il controricorrente l'avvocato dello Stato Francesco Scafani, che ha chiesto il rigetto del ricorso .
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Vincenzo Maccarone, che ha chiesto il rigetto del primo motivo del ricorso e l'inammissibilità del secondo .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 10 gennaio 1992 il Garante per la radiodiffusione e l'editoria irrogò alla società Nuova Teleregione Marche la sanzione amministrativa del pagamento di lire 10.000.000 per ciascuna delle due violazioni dell'art. 15 undicesimo comma della legge 6 agosto 1990 n. 223 ad essa ascritte per avere trasmesso,in due occasioni,
un film vietato ai minori di 18 anni.
Propose opposizione, ai sensi dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n.689, la predetta società, la quale dedusse che l'obbligazione si era estinta perché la contestazione le era stata notificata oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 stessa legge. Con la sentenza, ora impugnata, l'adito Pretore di Fermo, sezione distaccata di Ripatransone, ha respinto l'opposizione osservando che l'accertamento dell'illecito era avvenuto il 4 ottobre 1991, data in cui il Garante era stato informato del fatto dal Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di NA : il termine, previsto dall'art. 14 legge n. 689/81, decorreva pertanto da tale data, e, in relazione ad essa, la contestazione era tempestiva essendo stata notificata il 4 novembre successivo .
Per la cassazione di tale decisione la società ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il Garante resiste con controricorso . MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 689/81 e sostiene che illegittimamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere dal 4 ottobre 1991 il termine di 90 giorni, posto dalla norma predetta, dal momento che, essendo stato il film trasmesso il 1° e poi l'11 luglio 1991, il dies a quo coincideva con tali date, con la conseguente tardività della contestazione, avvenuta soltanto il 4 novembre successivo .
Il motivo è infondato .
Rettamente, invero, il pretore ha distinto tra data di commissione del fatto e data del relativo accertamento, ed ha individuato in quest'ultima il dies a quo dal quale decorre il termine di 90 giorni posto dall'art. 14 legge n. 689/81 ( a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, come questa C.S. ha avuto modo di affermare : tra le altre, sez. I, 29 luglio 1997 n. 7079 ) . Ed essendo l'accertamento nella specie avvenuto il 4 ottobre 1991 - come il pretore ha affermato senza incorrere, al riguardo, in specifiche censure -, la contestazione fu tempestivamente notificata il 4 novembre successivo, senza che, pertanto, a tal fine rilevino le date precedenti di trasmissione del film .
La suindicata distinzione trova inequivoco riscontro nel combinato disposto degli artt. 13 primo comma e 14 secondo comma della legge n. 689/81, i quali rispettivamente prevedono che gli organi, addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono compiere atti istruttori per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, e che il termine ( di 90 giorni , come nella specie, ovvero di 360 giorni per i soggetti residenti all'estero ) decorre dall'accertamento . In tal senso, del resto, è la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema ( tra le altre, sentt. 11.2.1997 n. 1241, 2.7.1997 n. 5904, 13.12.1997 n. 12634 ), avverso le cui argomentazioni nulla obietta la ricorrente .
2 . Con il secondo subordinato motivo la ricorrente chiede la riduzione della sanzione inflittale ad un decimo in base alla sopravvenuta legge 31 luglio 1997 n. 249 . Il motivo è inammissibile .
Per costante giurisprudenza, infatti, in materia di illeciti amministrativi l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 cod. pen. ( ex plurimis, Cass. sez. I, 2.5.1997 n. 3817
e sez. un. 29.1.1994 n. 890 ) . 3 . Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con le conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. ) quanto alle spese del giudizio di cassazione .
p.q.m.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 32.000 oltre lire 2.500.000 ( duemilionicinquecentomila ) di onorari in favore del controricorrente .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 aprile 1999 . Depositata in cancelleria il 21 giugno 1999.