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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/05/2024, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2229/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
con l'Avv. CANTORE SIMONE VITTORIO;
Parte_1
contro
, con l'Avv. CONSALVO NICOLA;
CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti per l'udienza del 27.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La signora premesso che lei ed il sig. avevano Parte_1 CP_1
avuto una unione sentimentale dalla quale era nata la figlia (il Persona_1
15/03/2011 a Lucera), residente unitamente alla madre in Lucera (FG), alla
Via Manara n. 20, ha adito il Tribunale chiedendo di dettare una regolamentazione in relazione alla prole, concludendo come in ricorso.
Il resistente si è costituito chiedendo una regolamentazione in punto di affido e mantenimento della minore nei termini di cui alla propria comparsa di risposta.
Alla prima udienza di comparizione del 13 maggio 2024, il Giudice delegato ha tentato la conciliazione tra le parti e, all'esito, le stesse hanno chiesto un breve rinvio per addivenire ad un accordo.
Con note scritte depositate il 24 maggio 2024 in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo in ordine all'affido e mantenimento della figlia e hanno depositato patti dalle stesse sottoscritti, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico
Pag. 2 di 3 e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso della minore, con collocazione stabile presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti per come documentata in atti.
Trattandosi di pronuncia su intervenuta richiesta congiunta delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
, in epigrafe meglio generalizzati, Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti il 24.05.2024, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 28/05/2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2229/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
con l'Avv. CANTORE SIMONE VITTORIO;
Parte_1
contro
, con l'Avv. CONSALVO NICOLA;
CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti per l'udienza del 27.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La signora premesso che lei ed il sig. avevano Parte_1 CP_1
avuto una unione sentimentale dalla quale era nata la figlia (il Persona_1
15/03/2011 a Lucera), residente unitamente alla madre in Lucera (FG), alla
Via Manara n. 20, ha adito il Tribunale chiedendo di dettare una regolamentazione in relazione alla prole, concludendo come in ricorso.
Il resistente si è costituito chiedendo una regolamentazione in punto di affido e mantenimento della minore nei termini di cui alla propria comparsa di risposta.
Alla prima udienza di comparizione del 13 maggio 2024, il Giudice delegato ha tentato la conciliazione tra le parti e, all'esito, le stesse hanno chiesto un breve rinvio per addivenire ad un accordo.
Con note scritte depositate il 24 maggio 2024 in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo in ordine all'affido e mantenimento della figlia e hanno depositato patti dalle stesse sottoscritti, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico
Pag. 2 di 3 e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso della minore, con collocazione stabile presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti per come documentata in atti.
Trattandosi di pronuncia su intervenuta richiesta congiunta delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
, in epigrafe meglio generalizzati, Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti il 24.05.2024, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 28/05/2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
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