TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
577/23 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 15.07.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniele
Maugeri per parte ricorrente e l'avv. Sandro Boccucci per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri insiste per l'accoglimento della domanda.
L'avv. Sandro Boccucci si riporta agli atti difensivi e si richiama alle osservazioni del CTP di parte resistente in particolare sullo stato di obesità grave del ricorrente.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 577/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniele Maugeri,
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Boccucci
[...]
- resistente -
avente ad oggetto: malattia professionale – pagamento indennizzo/rendita.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni richiamate dalle parti nell'udienza di discussione orale del 15.07.25:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) nel merito, accertate la natura e la causa professionale della patologia di cui è portatore il ricorrente
(ernie discali lombari), nonché la patologia stessa e relativa invalidità nella misura che verrà ritenuta di giustizia, condannarsi l' a liquidare e corrispondere al sig. l'indennizzo CP_1 Parte_1 di legge ragguagliato al tasso di invalidità del 12% ovvero, in caso di riconoscimento di un'invalidità complessiva superiore al 16% (ivi compresa la distrazione al cingolo scapolo -omerale della spalla destra pari all'8% - caso n. 519483387 del 19.01.2023), alla costituzione ed al conseguente pagamento in suo favore della relativa rendita, con gli interessi come per legge. Vinte le spese di lite, da distrarsi
- ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché improcedibile e/o, comunque, infondato. Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato ricorso, ha evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
(di seguito solo ) al fine di Controparte_2 CP_1 sentire accertare e dichiarare, nei confronti di quest'ultimo, il suo diritto a ricevere il trattamento per la malattia professionale asseritamente contratta sul posto di lavoro (ernie discali lombari), in ragione della quasi ventennale (dal 2004 al 2023) attività di trattorista, potatore e addetto alle lavorazioni agricole, con conseguente condanna dell' alla corresponsione di quanto dovutogli per legge. CP_2
Deduceva, in particolare, il ricorrente che:
dal gennaio del 2004 al mese di aprile del 2023, ha lavorato presso varie aziende agricole (produttrici Parte_1 di vino); in particolare, il ricorrente - ininterrottamente svolgendo nel corso degli anni attività di trattorista, potatore e addetto alle lavorazioni agricole - ha lavorato dal 2004 al 2010 presso l'azienda vitivinicola “Livon” di Dolegna del Collio (GO), dal 2010 al 2015 presso la Soc. Agr. “Ca' Ronesca ” di Dolegna del Collio (GO), dal 2015 al 2017 alle dipendenze della Ditta “Venica & Venica”, tra il 2017 ed il 2018 presso “I Magredi Di Tombacco M.” e , dal 2018 all'aprile del 2023
, alle dipendenze della “ ” di SO (UD); Controparte_3 l'orario di lavoro osservato dal ricorrente presso le predette aziende vitivinicole era a tempo pieno (39 ore settimanali), distribuite in 6 ore e 30 minuti al giorno dal lunedì al sabato, con un'ora di pausa pranzo, con la precisazione che nella stagione primaverile ed estiva (in particolare in occasione della vendemmia) svolgeva quotidianamente Parte_1 anche 6 ore di lavoro straordinario, arrivando quindi a prestare sino a 250/300 ore di lavoro al mese;
quanto alla mansione di trattorista, il ricorrente - nel lasso temporale in questione (2004 -2023) - trascorreva circa 10 -12 ore al giorno sul trattore (ad eccezione del periodo invernale durante il quale non era necessario provvedere alla potatura e quando per un mese circa utilizzava un mini escavatore - modello CAT 301.8C - per la manutenzione dei vigneti, delle strade e delle capezzagne), facendo utilizzo di diversi trattori (alcuni di vecchia data ed altri più recenti), sprovvisti tuttavia di ammortizzatori e di sedili rotanti, quindi disergonomici;
al predetto mezzo agricolo doveva quindi Parte_1 collegare/agganciare - operando da solo - diverse attrezzature (quali: estirpatori, trinciasermenti, atomizzatori per fitofarmaci, cimatrici anteriori, barre anteriori per disseccante e spollonatura chimica, macchinari per il movimento della terra sotto il filare, defogliatrici, macchina vendemmiatrice trainata, braccio per sfalciare l 'erba, i fossati e le scarpate e l'erpice rotante) per lo svolgimento delle varie lavorazioni, con frequenza variabile di tale attività (talvolta doveva cambiare 2-3 attrezzature in un unico turno di lavoro, altre volte le cambiava invece ogni 2 o 3 giorni, in base al tipo di lavorazione necessaria o richiesta); a seconda degli attrezzi da agganciare, veniva quindi richiesto al ricorrente un diverso impegno fisico degli arti superiori e della schiena, comportante l'utilizzo di chiavi inglesi, tubi, ecc… per assicurare i vari raccordi e agganci al mezzo;
il ricorrente, inoltre, eseguiva periodicamente anche la manutenzione meccanica dei trattori (ad es.: cambio dei filtri, cambio delle gomme, ecc…) e, laddove richiesto, anche lavori di saldatura mediante utilizzo di trapano e flex (il cui peso variava, a seconda del modello, dai 2 kg. ai 7 kg. e che emetteva vibrazioni agli arti superiori) per aggiustare i macchinari o riparare i pezzi;
per quanto concerne invece le operazioni di vendemmia, il taglio dei grappoli di uva veniva effettuato da alcuni colleghi di lavoro di dovendo invece il ricorrente, ripetutamente piegando la schiena verso il terreno per poi Parte_1 rialzarsi in posizione eretta, sollevare manualmente i secchi pieni di uva posti a terra lungo i filari e quindi trasportarli manualmente presso gli appositi carri dove li doveva - sempre manualmente - svuotare;
i predetti secchi pieni pesavano circa 20 -25 kg. ciascuno e dovevano essere trasportati a mano, uno alla volta, fino al carro che distava sino a 100 metri;
per svuotare i secchi pieni di uva all'interno del carro, doveva quindi sollevare le braccia al di sopra Parte_1 della linea orizzontale delle spalle, e ciò al fine di superare le sponde laterali del mezzo che arrivavano ad un'altezza di circa 150 cm. dal suolo;
in una giornata di lavoro il ricorrente riempieva di uva sino a tre carri, trasportando quindi manualmente 1 80 quintali di uva dai filari ai mezzi (quindi circa 560 secchi); per quanto concerne l'attività di potatura a secco, il ricorrente vi provvedeva nei mesi invernali (quando non utilizzava il trattore), facendo utilizzo di forbici manuali ed elettriche (impugnate con la mano destra), mentre con la mano sinistra prelevava i tranci tagliati, operando con il braccio un intenso sforzo per strappare i tranci recisi dai fili di acciaio, e quindi li gettava a terra alle proprie spalle, con conseguente ripetuto movimento di rotazione e torsione del busto e della schiena;
le viti da potare erano posizionate ad un'altezza di circa 70 -80 cm. da terra;
con riferimento alle lavorazioni agricole, per creare buche e piantare o rimuovere i pali dei filari, Parte_1 aggiustare tubazioni eventualmente danneggiate o predisporre nuovi impianti di pali da installare nei filari , faceva utilizzo di un vecchio escavatorino (modello CAT 301.8C), sprovvisto di cabina e privo di ammortizzatori per la seduta;
il ricorrente si occupava inoltre anche della manutenzione dei pali nei filari, con la precisazione che i pali più vecchi erano in cemento (aventi le seguenti dimensioni: sezione di 8 cm. x 10 cm. ed altezza di circa 3,5 metri, dal peso di circa 40 kg.) e dovevano essere divelti dal terreno manualmente per essere quindi gettati - sempre a mano - all'interno di un carro, destinati al successivo smaltimento;
tale mansione è stata svolta da sino al 2017 in corrispondenza del Parte_1 periodo invernale e per un mese continuativo, prevalentemente per le aziende vitivinicole che coltivavano terreni in collina;
il ricorrente, inoltre, per tutte le aziende vitivinicole per le quali ha lavorato dal 2004 al 2023, si occupava della predisposizione dei nuovi impianti di viti, dopo aver manualmente infisso i nuovi pali nel terreno e tirato i fili che li univano tra loro, con la precisazione che i fili erano posizionati a diverse altezze (da 60-70 cm. sino a 250 cm. dal suolo); in particolare, tali fili servivano per accompagnare i tralci nuovi che nascevano dalle viti e che dovevano essere rivolti verso l'alto per evitare la loro apertura laterale (e quindi creare una sorta di “bosco” tra i filari); tali fili venivano quindi movimentati più volte per accompagnare ed indirizzare correttamente la crescita dei nuovi tralci;
questo lavoro veniva svolto per circa un mese all'anno in maniera continuativa, imponendo ovviamente al ricorrente di lavorare stando in piedi per tutto il turno di lavoro;
sino al 2017, ed in corrispondenza dei mesi invernali, mediante utilizzo di una motosega a motore Parte_1 impiegata continuativamente anche per 7-10 giorni di fila e che emetteva significative vibrazioni che si ripercuotevano sugli arti superiori, si occupava del taglio della legna destinata sia per ardere che per ricavare i pali nuovi da installare nei filari;
sempre con riferimento alle aziende vitivinicole che avevano terreni in collina, il ricorrente faceva altresì utilizzo di un pesante decespugliatore a motore indossato a zaino che emetteva vibrazioni che si ripercuotevano su tutta la schiena, per la pulizia dei fossi, delle scarpate e del sottobosco, in quanto, a causa della pendenza del terreno, il trattore non poteva essere utilizzato;
saltuariamente (una settimana all'anno) faceva utilizzo di pala e piccone per togliere i sassi dal terreno, Parte_1 ripianare eventuali buche e ripulire/disostruire le canalette dell'acqua necessarie per l'irrigazione dei campi e delle viti;
f nel periodo dal 2004 al 2010, ovvero quando il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'azienda vitivinicola “Livon” di Dolegna del Collio (GO), eseguiva anche attività di spollonatura delle viti, operazione da svolgersi a Parte_1 schiena ricurva verso il basso, consistente nell'eliminazione ed estirpazione dei germogli che si originano direttamente dal legno vecchio nella porzione basale del fusto, la cui durata era di almeno otto/dieci ore al giorno, impiegando quindi l'intero turno di lavoro per un mese e mezzo continuativamente;
nel periodo dal 2015 al 2017, allorquando lavorava alle dipendenze della , i Parte_1 Controparte_4 tranci che venivano tagliati e gettati al suolo, venivano arrotolati da un macchinario che formava delle rotoballe da 20 kg. l'una, che dovevano essere poi sollevate manualmente da terra e quindi posizionate sopra un carro, senza l'ausilio di alcun macchinario (sollevatore e/o carrello e/o muletto o simili); in seguito, una volta giunte a destinazione presso un campo, le rotoballe dovevano essere manualmente scaricate dal camion ed impilate le une sopra le altre sino a formare una piramide;
presso la “ ” era stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno (39 ore Controparte_3 Parte_1 settimanali, distribuite su 6 giorni alla settimana e un'ora di pausa pranzo), svolgendo inoltre circa un altro centinaio di ore di lavoro straordinario al mese, per un totale mensile di complessive 250 ore (circa); il ricorrente, assieme ad altri dieci colleghi, ha lavorato dal 2018 in poi sui 58 ettari di diretta proprietà della “
[...]
”, la quale però si associava ad altra azienda che a sua volta lavorava per conto terzi, raggiungendo così CP_3 complessivamente circa 1.000 ettari (tutti coltivati a vigneto); per tre mesi all'anno (in corrispondenza dei mesi invernali) lavorava invece per circa 8-9 ore al giorno;
Parte_1
nell'ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ex D.Lgs. n. 81/2008 che ha accertato Parte_1 l'esposizione a rischio vibrazioni per il corpo intero, oltre che da movimentazione manuale dei carichi/movimenti ripetuti e posture incongrue, era stato ripetutamente giudicato inidoneo alla mansione per un periodo complessivo di 9 mesi (dal 07/2022 al 04/2023), come da certificati di idoneità specifica dd. 11.07.2022 e 10.10.2022 a firma della Dott.ssa
[...]
(medico competente aziendale della “ ”); Persona_1 Controparte_3 dall'analisi del DVR della “ ” emergeva, con riferimento all'attività di addetto alle potature e/o Controparte_3 legature vendemmia, di trattorista e di addetto alle lavorazioni viticole (ovvero per tutte le mansioni svolte da Pt_1
), che era stata riscontrata la presenza di un rischio di grado MEDIO;
[...] l'odierno ricorrente, dal mese di novembre del 2022, era titolare di assegno mensile di invalidità ex L. n. 118/1971 a carico CP_
(cat. IO n. 15035492) a causa di “deficit deambulatorio in lombalgia ricorrente in discopatia L5-S1, obesità (BMI 45), diabete mellito tipo 2 in trattamento combinato, OSAS grave con indicazione a CPAP notturno”;
per effetto di distrazione al cingolo scapolo-omerale della spalla destra, era già portatore di Parte_1 menomazione/tecnopatia riconosciuta dall' e ragguagliata al tasso dell'8%, come da missiva dell'Istituto CP_1 Assicuratore pubblico dd. 08.03.2023 (caso n. 519483387 del 19.01.2023); ottenute le conferme mediche del caso, aveva inoltrato formale richiesta di riconoscimento della Parte_1 malattia professionale all' ; CP_1 a fronte dell'esito negativo dell'istanza, aveva proposto ricorso in via amministrativa, ma alla data del Parte_1 deposito ricorso per cui è causa, la richiesta collegiale medica non era stata ancora convocata, rendendo quindi necessaria la proposizione della presente azione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente sosteneva che, nel suo caso, si trattava di malattia tabellata ex D.M.
9.4.2008 per lavorazioni parimenti tabellate, alle quali egli era stato lungamente adibito e che la malattia da cui era affetto risultava anche inclusa nell'elenco delle malattie per le quali era obbligatoria la denuncia ex art. 139 T.U. di cui al D.M. 14.01.2008 in G.U. 22.03.2008 n. 68, come CP_1 recentemente aggiornato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.06.2014.
Ritualmente costituitosi, l' ha insistito, invece, per il rigetto della domanda attorea, eccependo: CP_1
1) che anche laddove la patologa denunciata fosse astrattamente riconducibile alla tabella di cui la DM
Min. Lavoro del 9.04.2008, occorrerebbe, comunque, la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'assegnazione a compiti lavorativi descritti nella seconda colonna della tabella, al punto 77, lettere a-b, e precisamente, “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”;
2) che la patologia denunciata e per la quale è ricorso aveva origine extralavorativa (grave obesità); 3) che l'analisi della condizione lavorativa del ricorrente era stata dunque condotta sulla scorta della documentazione trasmessa dal datore di lavoro (nota della , con allegati “Questionario Controparte_3 per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi”, e stralcio del DVR), che descriveva lavorazioni con rischio basso, peraltro, eseguite con l'ausilio di mezzi meccanici.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con l'escussione di alcuni testi e con lo svolgimento di CTU medico-legale.
All'udienza dd. 15.07.25, dopo la discussione e previa concessione di termine per il deposito di note conclusive, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale.
---------0000--------- Così riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene il Giudice che il ricorso, all'esito dell'esperita istruttoria, meriti accoglimento, per i motivi che di seguito si espongono.
Giova, innanzitutto, rilevare - visto che la circostanza incide sulla suddivisione degli oneri di allegazione e prova - che la patologia sofferta dal ricorrente (ernie discali lombari) è nosologicamente individuata alla voce 77 della tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 9.4.2008, sotto la classificazione ICD-10 (“M51.2”), quale patologia generata da: “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.” (cfr. doc. 14 nel fascicolo attoreo).
Com'è noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione in parola rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità; tale tabella, invero, è non solo prevista, ma anche redatta ed aggiornata in base alla legge
(cfr. artt. 3 e 211 del D.P.R. n. 1124/1965 e art. 10 del D.Lgs n. 38/2000) proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo , in conformità ad un preciso obbligo costituzionale (v. art. 38 Cost.); in tale CP_1 contesto, dunque, quando la malattia è inclusa nella menzionata tabella, al lavoratore basterà provare la malattia stessa (qui, tra l'altro, neppure contestata) e di essere stato addetto alla lavorazione nociva
(anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella) (cfr. Cass. civ. - Sez. L, n.
23653/16). Del pari, pur convenendosi sul fatto che la presunzione in questione non sia assoluta, a fronte della permanente possibilità, per l' , di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire CP_1 la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extra-lavorativi, va comunque rammentata la necessità, più volte ribadita dalla giurisprudenza, che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, in quanto idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella (cfr. Cass. civ. - Sez. L, n. 14023/04 e n. 23653/16).
Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. 23990/14 e successive conformi).
Peraltro, appurata la riconducibilità della malattia sofferta dal ricorrente all'interno del catalogo di cui al D.M.
9.4.2008 e precisato in che termini tale inserimento si rifletta sulle regole di governo degli oneri processuali delle parti, non privo di rilievo appare anche il richiamo al fatto che detta malattia risulti altresì inclusa nell'elenco di cui al D.M. 14.1.2008 e s.m.i. relativo alle patologie “la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” e per le quali è obbligatoria la denuncia ex art. 139 del Testo Unico
. CP_1
E' vero che quest'ultimo elenco non amplia il catalogo delle patologie tabellate (cfr. c. 4 dell'art. 10 nel D.lgs. n. 38/2000) e che, attraverso l'elenco medesimo, il legislatore ha soltanto inteso perseguire l'obiettivo di indirizzare l'attività di denuncia dei medici, al fine di rendere completa ed attendibile la raccolta dei dati epidemiologici occorrenti per integrare, su basi obiettive e con celerità, in novero delle malattie professionali, non spiegandosi, altrimenti, la distinzione in separati cataloghi tra malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, se entrambe le tipologie dovessero essere considerate unitariamente agli effetti dell'assicurazione obbligatoria. Tuttavia, merita precisare che proprio laddove dovesse residuare - sulla base della ritenuta esistenza di una grave obesità sofferta dal ricorrente (cfr. memoria di costituzione dell' ) - un eventuale margine di perplessità circa la concreta relazione CP_1 causale tra tale patologia e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, argomento aggiuntivo a supporto della tesi attorea potrà essere desunto proprio dal fatto che, nel caso di specie, l'ernia discale lombare
è stata anche inserita (cfr. doc. 15 attoreo) nel Gruppo 2, numero 03 (Ernia discale lombare -
Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo - codice identificativo I.2.03 - M51.2) della lista I di cui al succitato D.M. 14.1.2008 (già D.M. 27.4.2004), notoriamente destinata - quest'ultima lista - a ricomprendere malattie la cui origine lavorativa è, per l'appunto, di elevata probabilità (cfr. Cass. civ. - Sez. L, n. 8638/08). Invero, la previsione in tabella ex art. 139 e 10 d.lgs. 38/2000 di una attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia va considerata nell'ottica non della presunzione di origine professionale e dell'inversione dell'onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell'assolvimento del carico probatorio (cfr. Cass. 8416/18).
Orbene, fermo quanto precede, non paiono residuare dubbi - quanto alla vicenda al vaglio - circa la reale natura delle prestazioni lavorative poste in essere «in modo non occasionale» dal ricorrente e tali da comportare, con specifico riferimento alle mansioni di trattorista e addetto alle lavorazioni agricole,
«Lavorazioni svolte … con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazioni materiali vari, trattori », nonché «movimentazione manuale dei carichi … in assenza di ausili efficaci».
Depone in tal senso, innanzitutto, la prova testimoniale assunta all'udienza del 07.03.2024 (cfr. verbale di udienza).
- collega di lavoro di presso diverse aziende agricole e vitivinicole Tes_1 Parte_1 del territorio - significativamente ha dichiarato in udienza: “…io e eravamo trattoristi però Pt_1
facevamo anche i manovali, quindi facevamo manutenzione delle vigne, poi usavamo decespugliatori, motoseghe e lui usava spesso anche l'escavatore e queste lavorazioni le abbiamo fatte per tutte le ditte;
poi specialmente da Livon e che sono in collina era più faticoso, Per_2
c'erano salite e discese. Anche “ ” è in collina… […] Sub 5: facevamo assolutamente Controparte_6
10-12 ore al giorno sul trattore nel periodo estivo;
i trattori di solito non hanno i sedili rotanti, hanno gli ammortizzatori ad aria, ma da lui alla c'erano anche dei trattori più vecchi nei quali CP_3
alle volte gli ammortizzatori funzionavano poco. L'escavatore lo usava soprattutto nei mesi Pt_1
invernali, quando si facevano le manutenzioni delle vigne e si cambiavano i pali in cemento e sull'escavatore c'erano dei sussulti; l'escavatore io non lo ha mai usato, quindi, penso abbia gli ammortizzatori però, quando si cambiavano i pali, c'erano dei sussulti e dei colpi […]. In quel mese di lavoro, l'escavatore veniva usato tutto il giorno dal sig. . Tutte le attrezzature che servono Pt_1 per fare le lavorazioni ai vigneti - ad es. le botti dei trattamenti e dei diserbi, gli estirpatori, i ripuntatori, trinciaerba ecc… - venivano attaccate sui trattori e questo attacco lo faceva manualmente
; e la maggior parte delle volte lo faceva da solo;
l'attacco veniva fatto da Pt_1 Pt_1 manualmente, qualche volta serve qualche chiave inglese, tubo o chiave a pappagallo. faceva Pt_1
anche lavori di saldatura con trapano e flex, penso che la flex grande pesi anche 2 o 3 o 4 kg […] questo poteva capitare anche tutti i giorni;
sub 6: da e anche da < < > che sono Per_2 in collina e non si poteva vendemmiare a macchina, avevano le squadre di operai che vendemmiavano
e noi trattoristi spostavamo il trattore con il carro attaccato dietro e scaricavamo manualmente tutti
i secchi;
ci abbassavamo sotto i filari a prendere i secchi pieni di uva e li portavamo presso il carro che si trovava 15-20 metri più avanti e scaricavamo manualmente il secchio dentro il carro;
in una giornata facevamo 70-80 quintali di uva a testa, cioè da solo in un giorno spostava 70-80 Pt_1
quintali di uva. Il carro sarà alto circa un metro e mezzo da terra cioè dovevi sollevare il secchio ad un metro e mezzo da terra e poi lo si rovesciava dentro il carro;
sub 7: da Livon per la potatura invernale avevamo le forbici manuali e tagliavamo i tralci;
avevano delle vigne abbastanza alte e quindi si doveva tenere le braccia un po' alzate sopra le spalle;
e questo lavoro d'inverno lo facevo per 8 o 8,30 ore;
per fare questo lavoro facevamo anche movimenti rotatori, siccome la vite germogliava da sotto, dovevamo piegarci e tagliare i nuovi germogli a terra; sub 8: faceva Pt_1 tutti i lavori agricoli che c'erano da fare nel vigneto, ad es. trattamenti, che era il principale d'estate, cioè si riempivano le botti d'acqua e si sollevavano i prodotti per metterli dentro le botti. Faceva i buchi, metteva i pali, se c'erano pietre da portare via raccoglieva le pietre;
facevamo i buchi per rimpiazzare le viti che erano morte. […] Sub 9: confermo il capitolo;
toglievamo i pali dal terreno con
l'escavatore, legando il palo con una catena e poi appoggiavamo il palo al terreno con l'escavatore e poi raccoglievamo a mano il palo e lo mettevamo sul carro per lo smaltimento;
e questo lavoro lo faceva da solo o io da solo, non lavoravamo in due sullo stesso palo. […] Sub 12: è vero perché Pt_1 in collina venivano fatti dei terrazzamenti e quindi tra un terrazzamento e l'altro c'è il rivoletto che è una piccola scarpata che deve essere pulito col decespugliatore ed è anche un po' scomodo perché devi stare piegato con la schiena e un piede sul e un piede giù perché non c'è spazio. Sub 14:
è vero che ha fatto l'attività di spollonatura, è quella che ho descritto prima, di togliere i germogli nuovi dal fusto della vite dal livello del terreno fino a 50-60 cm.; questo lavoro si faceva anche per
8-9 ore al giorno e stavi tutto il giorno praticamente con la schiena piegata”.
Dello stesso tenore, e parimenti confermative delle pesanti modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'odierno ricorrente, sono state anche le dichiarazioni rese in udienza dal teste
, il quale ha affermato che “…mi risulta che passava 10-12 ore sul trattore Testimone_2 Pt_1 nel periodo primavera/estate, quando c'erano i trattamenti da fare;
sul trattore alla non CP_3
c'erano sul sedile gli ammortizzatori, era come sedersi sulla sedia; attaccava manualmente Pt_1
le attrezzature al trattore, ad es. le botti per fare i trattamenti, vendemmiatrici, cimatrici e per fare
l'attacco venivano usate chiavi. Capitava anche che usasse trapano e flex, perché capitava di Pt_1
fare officina quando si rompeva qualcosa;
con l'uso, capitava;
la flex peserà anche 10 kg., comunque
è un attrezzo pesante e vibra quando la usi;
sub 6: faceva le operazioni di vendemmia, andava Pt_1 col trattore nei filari delle vigne;
certe vigne si vendemmiavano a mano e si portavano i secchi a mano fino al trattore;
[…] quando faceva la vendemmia a mano poteva capitare che spostasse 150 quintali al giorno, cioè ho fatto il calcolo sul carro e di quanto può tenere;
un carro può tenere dai 100 quintali in su;
poteva capitare cioè che riempisse un carro al giorno. C'è la gente che butta Pt_1
l'uva nel secchio e deve prendere il secchio e fare 15- 20 metri a piedi per buttarlo nel carro, Pt_1 alzando il secchio di circa 1,5 metri. Sub 8: Confermo che faceva i lavori indicati in capitolo, Pt_1
e lavorava a mano;
si usava anche un escavatore, per togliere i pali, ma si faceva questi lavori più a mano che con l'escavatore; l'escavatore non aveva gli ammortizzatori. […] Sub 12: presso CP_3 non c'era terreno in collina però c'erano i fossi dove il trattore non andava;
facevamo la pulizia dei fossi col decespugliatore, era un lavoro che si faceva d'estate, come in un giardino a casa, quindi periodicamente;
sub 13: presso solo se c'era qualche tubo dell'acqua di irrigazione, si CP_3 facevano a mano le buche per vedere dove c'era il tubo bucato che perdeva acqua, dipendeva da come era stato fatto il lavoro prima;
e si usava il piccone e la pala a mano per fare questo lavoro…”.
Entrambe i testimoni hanno, quindi, confermato che l'odierno ricorrente, nello svolgimento della propria mansione di operaio trattorista e addetto alle lavorazioni agricole, ha quotidianamente e comunque in maniera non occasionale svolto mansioni caratterizzate dalla ripetuta movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci, con conseguente inevitabile sovraccarico della colonna lombare, come a breve meglio vedremo, tipicamente correlato all'insorgenza della patologia oggetto di denuncia da parte di all'Istituto assicuratore pubblico. Parte_1
Le evidenze fattuali emerse dalle dichiarazioni dei testi escussi in udienza, hanno, poi, trovato utile riscontro nelle condivisibili considerazioni medico-legali del nominato CTU dott. Persona_3
[...]
Nell'elaborato peritale dell'ausiliario del Giudice, sulla base di un compiuto esame del periziando, ha, infatti, spiegato che:
“……Prima di entrare nel merito della valutazione medico-legale e della correlazione causale tra patologia denunciata e lavoro è bene partire da alcune premesse circa il complessivo status clinico- funzionale del signor . Da quel che è risultato dalla raccolta anamnestica, il periziando ha Pt_1 iniziato a soffrire di algie lombari nel 2017 con recrudescenza sintomatologica in occasione di sforzi
o di sollecitazioni reiterate del segmento lombare. Vi è stato un episodio di lombalgia acuta da sforzo il 22/5/2017; mentre era intento al lavoro presso una azienda agricola, nel sollevamento di un cilindro metallico a tronco flesso e braccia estese ha lamentato blocco lombare acuto per cui accedeva per una valutazione in acuto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palmanova. Dando il via ad ulteriori accertamenti per approfondire la natura della patologia, il 30/6/2017 eseguiva esame Rx del rachide lombare con rilievo solo di lieve rettificazione della fisiologica lordosi lombare. Era poi formulata la diagnosi fisiatrica di lombalgia muscolo-tensiva post distrattiva, mentre il vero substrato organico della sofferenza è emerso da una RM eseguita il 3/8/2017 che documentava una focalità erniaria posteriore in L4-L5 e un bulging posteriore in L5-S1. Nel corso degli anni ripeteva poi una RMN il
25/5/2022 che mostrava la nota ernia L4-L5 scivolata verso il basso e l'ernia L5-S1 preforaminale destra che era rimasta sottoligamentosa. Si sottoponeva a cicli di fisiochinesiterapia e riabilitazione, assumendo analgesici maggiori per l'entità della intervenuta sindrome da dolore neuropatico, che risulta tuttora presente. Relativamente alla nota patologia erniaria lombare i dati della letteratura specialistica di merito e la comune esperienza ortopedica attestano come la stessa sia comunemente secondaria alla degenerazione del disco e dell'anulus fibrosus, come l'incidenza aumenti con l'età, e sia prevalente nei soggetti che subiscono reiterate sollecitazioni assiali sulla colonna sia in senso sportivo che lavorativo, non risultando comprovata predisposizione genetica.
L'altra patologia di interesse che affligge il signor è l'obesità. Tale condizione è Pt_1 caratterizzata da eccessivo peso corporeo per l'incremento della massa di tessuto adiposo che si sviluppa per l'interazione di vari fattori, quali quelli genetici, endrocrino-metabolici e ambientali. È una condizione molto diffusa nella popolazione ed è un epifenomeno peggiorativo dello stato psico- fisico perché aumenta il rischio di sviluppare altre malattie peggiorando la qualità di vita dei soggetti.
La più nota valutazione del peso corporeo avviene mediante il calcolo dell'indice di massa corporea
BMI che mette in relazione peso e altezza. I valori di riferimento gradano la definizione di obesità in sovrappeso, obesità di 1° grado, obesità di 2° grado e obesità di 3° grado. Per quanto attiene all'eziopatogenesi dell'obesità vi sono innanzitutto le predisposizioni genetiche per cui i complessi enzimatici influenzano in vario modo la metabolizzazione e l'accumulo del grasso corporeo. Vi sono poi obesità correlate a disendocrinie o a particolari sindromi quali quella di o quella di Persona_4
Cushing; altre cause sono riconducibili a fattori familiari-ambientali con uno stile di vita connotato da abitudini alimentari erronee. Un bambino che sin da piccolo assume una grande quantità di calorie non controllate ha più probabilità di diventare obeso rispetto ad un bimbo cresciuto in un contesto di corretta educazione alimentare. Spesso l'obesità è correlata ad ambiti socioeconomici disagiati in cui si tende a consumare cibi di scarsa qualità, ipercalorici, in assenza di attività fisica adeguata e senza alcuna supervisione sanitaria circa l'accrescimento e lo sviluppo del soggetto. Alcune terapie a base di psicofarmaci per il tono dell'umore possono influire sul peso per l'alterazione dei centri che regolano il senso di sazietà e la fame, come anche i disturbi del sonno per i secondari cambiamenti ormonali. L'obesità predispone allo sviluppo di una serie di condizioni patologiche molto severe: 1.
Ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia 2. Diabete di tipo 2 3. Ipertensione 4. Sindrome metabolica
5. Patologie cardiache 6. Fatti ischemici 7. Sindrome delle apnee ostruttive notturne 8. Calcoli biliari
9. Steatosi epatica.10.Osteoartrite.
Detto delle patologie di cui è portatore il periziando, per quanto attiene alla descrizione del rischio lavorativo è stato descritto e riportato nel dettaglio quella che è stata la sua attività lavorativa dal
2004 ad oggi. Dal gennaio 2004 sino al 2022 il periziando ha svolto con continuità le mansioni e attività di operaio agricolo presso varie aziende agricole. Gli elementi riferiti alla specifica manualità sono armonici con quanto raccolto anamnesticamente in occasione della valutazione in istruttoria
del 3/3/2023 e in occasione delle operazioni peritali. Come egli ha dettagliatamente ricordato, CP_1 di tutte le attività lavorative quelle più onerose erano quelle della conduzione del trattore che guidava per circa 10-12 ore al giorno. Al mezzo venivano collegate poi diverse attrezzature per tipologie di lavorazioni che dovevano poi essere sostituite nel corso della giornata, per esempio lo spollatore e la trincia. La maggior criticità per l'esacerbazione dolorosa rachidea, tale riferita dal periziando, era costituita dalla postura seduta mantenuta in maniera prolungata al volante del mezzo. Stressors lavorativi sono stati comunque identificati anche nella raccolta dell'uva nella vendemmia, trasferita in secchi del peso di circa 25 kg, che venivano poi sollevati e svuotati a distanza nel cassone di un rimorchio, posizionato mediamente ad una altezza di circa 1 metro e mezzo. Eseguiva poi l'attività di potatura a secco nei mesi invernali, provvedeva poi a sollevare manualmente delle rotoballe di 20 kg che erano poi sistemate nel carro agricolo, venendo poi impilate in un camion per il trasporto. Il signor
portava a termine altri lavori, utilizzava ad esempio anche un piccolo escavatore per Pt_1 creare buche e impiantare i pali dei filari, aggiustare le tubazioni o predisporre nuovi impianti di pali.
Le specifiche mansioni svolte come operaio agricolo sono state confermate dalle prove testimoniali allegate in atti, risultandone del tutto dimostrata, per tipologia di esplicazione e caratteristiche, la concreta rilevanza prestazionale. Per quanto riguarda il DVR aziendale della , società CP_3 agricola a.r.l., risulta dagli atti che in data 28/5/2021 erano dettagliatamente prese in considerazione le tre mansioni svolte dal periziando di cui alla narrativa anamnestica, e cioè quelle di trattorista addetto a lavorazioni viticole e attività di riparazione, di addetto alle potature a secco e legatura e addetto alle lavorazioni agricole e vendemmia. Il rischio in tale documento è stato sempre definito di tipo medio come entità (quindi non basso e/o di trascurabile livello), mentre per la parte relativa alla sorveglianza sanitaria il medico competente aziendale lo ha ripetutamente dichiarato inidoneo alla mansione per un periodo di 9 mesi dall'11/7/2022 all'aprile 2023. Considerando quanto sopra descritto, la patologia denunciata quale tecnopatia per il Ricorrente è identificabile come “ernia discale lombare”, che compare nel D.M. 11 dicembre 2009 (G.U. 19 marzo 2010, n. 65) sia nella
Lista 1 (gruppo 2, codice I.
2.03 M51.2) come conseguenza di “movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”, sia nella Lista 2 (gruppo 2, codice II.2.03
M51.2) come conseguenza di “vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”. Le lavorazioni alla base di tale tecnopatia, quali riconosciute dall' , sono “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine CP_1 che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e
d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, e prevedono un periodo massimo di indennizzabilità di 1 anno dal termine della specifica attività. Facendo riferimento alle “Linee guida per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie da microtraumi e posture” ( , Circolare n. 81 del 27 dicembre 2000), CP_1 il sovraccarico biomeccanico (nel caso specifico riferito alla movimentazione manuale dei carichi) si configura al verificarsi di tre principali fattori:
1. Impegno di forza 2. Postura e gesti lavorativi incongrui 3. Ripetitività. Ricordiamo che nel caso della malattia professionale, a differenza della fattispecie dell'infortunio, il risultato come effetto patogeno è connesso ad una graduale, progressiva lenta azione morbigena che agisce in senso diluito come impulso biologico sull'organismo. Per il periziando si può affermare come il rischio lavorativo identificato sia stato qualitativamente e quantitativamente idoneo a provocare la patologia denunciata, posto che risulta dimostrato un sovraccarico della colonna lombare sostanzialmente da trauma cumulativo. La durata e l'intensità dell'esposizione al rischio è documentata, e il sovraccarico è identificabile per tutta la durata del turno lavorativo. A parte la specifica correlazione eziopatogenetica tra stressors lavorativi e malattia, solo con riferimento alla criteriologia medico-legale, nel caso in discussione è applicabile il principio dell'equivalenza causale. Tale enunciato prevede che tutte le cause remote e prossime di un evento dannoso debbano essere considerate concause dell'evento, sia che abbiano agito in via diretta o prossima o in via indiretta remota. Tale principio trova applicazione anche in ambito dell'infortunio del lavoro e della malattia professionale, ove nella determinazione delle stesse entrino in gioco fattori
o elementi morbigeni estranei a quelli strettamente connessi con il lavoro. L'origine professionale di una patologia può ricevere il contributo concorsuale di cause preesistenti simultanee o sopravvenute senza escludere o marginalizzare la noxa patogenetica più rilevante. L' ha ritenuto, nella CP_1 memoria di costituzione e risposta, come le ernie discali trovino la loro origine in fattori extralavorativi, cioè nella obesità patologica come unico fattore causale. L'obesità non può di per sé essere responsabile della sofferenza da conflitto radicolare né la patologia lombare rappresentare una mera complicanza del sovrappeso. Sarebbe una semplificazione senza retroterra scientifico;
tali considerazioni escluderebbero dall'ammissione al riconoscimento della malattia professionale tante condizioni patologiche o disabilità precostituite, solo perché elevano il rischio di accadimento di infortuni o malattie connesse al lavoro. Vi è da ribadire che le tutele di Legge, anche in ambito , CP_1 hanno una estensione di cautela che viene applicata dalla sorveglianza sanitaria, che è deputata a rilevare le menomazioni precostituite, gli stati meiopragici, le comorbilità che possono essere aggravate da un incongruo impegno lavorativo, specie quando sia noto il substrato organico funzionale della patologia, come nel caso in esame. Tale rilievo merita una riflessione: con alta probabilità in occasione delle precedenti visite del medico competente aziendale la conosciuta grave obesità non è stata percepita come epifenomeno peggiorativo che amplificava significativamente il grado di rischio connesso all'impiego nelle descritte attività; queste avrebbero dovuto essere rimodulate in senso restrittivo, anche alla luce degli accertamenti strumentali eseguiti, inequivocabilmente riconducibili a patologia erniaria discale;
di questa è nota la recrudescenza periodica, specie in occasione di sforzi ripetuti o del mantenimento di posture antifisiologiche della colonna. Si ritiene quindi dimostrata l'origine lavorativa della patologia erniaria lombare.
Relativamente alla valutazione del danno, il complessivo quadro menomativo di attualità di pertinenza
è quantificabile nella misura del 10% (dieci per cento) con riferimento alle Tabelle di cui al CP_1
D.L. n. 38 del 23/2/2000. Va altresì segnalato che al periziando è già stata riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica per malattia professionale nella misura dell'8% per la CP_1 spalla destra in data 8/3/2023….” (cfr. CTU in atti).
Ritiene, poi, il Giudice che non vi sia ragione alcuna di dubitare della validità della CTU in atti poiché risulta essere stata realizzata con apprezzamento tecnico e scientifico, immune da vizi e censure, nel rispetto del contraddittorio, dando atto dell'iter logico seguito, fino a pervenire a conclusioni coerenti, suffragate da un'esaustiva valutazione delle testimonianze assunte in udienza, dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, così che il Giudice recepisce le sopra riportate valutazioni peritali, avendo il CTU risposto in modo congruo e motivato anche alle osservazioni di parte.
Alle osservazioni, in particolare, del CTP di parte resistente il CTU ha motivatamente risposto, ulteriormente chiarendo che: “…Nella prima parte delle sue osservazioni la Dott.ssa ribadisce Per_5 come il signor sia affetto da obesità dall'età di 18 anni e che, risultando di grado 3, sia Pt_1 stato sottoposto all'intervento di chirurgia bariatrica. Sottolinea come si tratti non di semplice sovrappeso ma nel caso in esame di situazione di obesità grave, discostandosi di molto dalla maggior parte dei casi denunciati all'Istituto. La Dott.ssa conclude per tale ambito affermando come il Per_5 lavoro abbia costituito non una concausa bensì una mera occasione nella quale la discopatia si è manifestata. Allega due pubblicazioni scientifiche, una relativa al rapporto esistente tra l'obesità e
l'ernia lombare negli adolescenti e l'altra relativa a una meta-analisi che riguarda sempre il rapporto/associazione tra il sovrappeso e/o l'obesità con le malattie del disco lombare. Rispondo alla
Dott.ssa come non sia supportato né scientificamente né come validazione medico-legale Per_5
l'affermazione che il lavoro sia stato esclusivamente per il periziando una circostanza di tempo e luogo incapace di produrre effetti. Tra l'altro nella narrazione della fenomenologia (espressività e sintomi) della sofferenza erniaria lombare sono stati precisamente illustrati l'inizio della patologia lombare, la specifica correlazione come atti, gestualità e prestazioni di lavoro, con correlate visite del medico competente aziendale. Con le deduzioni della Dott.ssa si dovrebbero escludere dal Per_5 lavoro delle coorti di lavoratori che presentano comunque condizioni psico-fisiche borderline o comunque risultando più esposti alle noxae morbigene delle mansioni cui sono adibiti, ciò in ragione di meiopragie d'organo, di disfunzionalità segmentarie degli arti o di altre sofferenze d'organo o apparato. L'esatta individuazione del profilo di impiego, delle specifiche mansioni cui destinare i lavoratori è compito dell'azienda alla luce dei requisiti sanitari di idoneità tali valutati dal medico competente aziendale. Come già ho spiegato nella bozza, documentatamente la patologia erniaria del rachide lombare va ricondotta alla concausa efficiente e determinante connessa alla onerosa attività svolta per molti anni dal Ricorrente per lavorazioni tabellate, che sono le seguenti: “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori” e “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
L'affermazione della Dott.ssa che l'obesità e il sovrappeso siano altamente associate ad un Per_5 aumentato rischio di malattia del disco lombare non sposta di un tanto la dimostrata correlazione patogenetica tra il rischio lavorativo cui è stato sottoposto il periziando e la sofferenza lombare. In assenza del vulnus lavorativo, con alta probabilità, non ci sarebbero state le manifestazioni cliniche
e sintomatologiche. I reiterati stress fisici sulla colonna lombare analiticamente descritti nella bozza di C.T.U. assumono valenza probatoria per la dimostrazione dell'impulso biologico dato alla patologia da conflitto discoradicolare. In ultimo, il 10% da me valutato come danno permanente non può essere parcellizzato e ripartito tra concausa preesistente, extralavorativa e concorrente. Non ho preso in considerazione alcuna menomazione extralavorativa perché ho ritenuto che il danno conseguente sia esclusivamente correlato alla fenomenologia dell'ernia del disco. Ribadisco in toto le risultanze di cui alla mia bozza del 16/9/2024. ……” (cfr. CTU in atti).
Alla luce dell'istruttoria svolta, ritiene, pertanto, il Giudice che non vi siano dubbi che la patologia erniaria del rachide lombare vada ricondotta alla concausa efficiente e determinante connessa alla onerosa attività svolta per molti anni dal ricorrente per lavorazioni tabellate di cui già sopra si è detto.
Né ha provato, come ampiamente spiegato dal CTU, che l'obesità, di cui pure è affetto il CP_1 ricorrente, abbia avuto efficacia esclusiva rispetto alla patologia per cui è processo.
Vi è, inoltre, da precisare che il CTU - richiamato a chiarimenti considerato che dalla CTU originaria
(cfr. in particolare pg. 12) non pareva che la misura del 10% di invalidità per ernie discali lombari fosse inclusiva anche della già riconosciuta menomazione dell'integrità psico-fisica per malattia professionale nella misura dell'8% per la spalla destra di data 8/3/2023 - ha rivalutato, con CP_1 integrazione dd. 02.07.25 - la complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica di interesse CP_1 discendente sia dal 10% come danno permanente per la sofferenza lombare di cui alla C.T.U. del
09.10.24, sia dalla già stimata menomazione dell'8% per la malattia professionale riconosciuta a carico della spalla destra valutata in data 08.03.23, determinando, secondo la consueta criteriologia medico- legale con la formula riduzionistica, il danno complessivo permanente ex D.M. 12/7/2000 nella misura del 17% (diciassette per cento) (cfr. integrazione di CTU in atti). In conclusione, il contesto normativo e giurisprudenziale di cui si è dato conto in premessa, gli esiti della prova testimoniale, uniti al riscontro medico-legale desumibile dalla esauriente consulenza d'ufficio sopra menzionata, inducono, allora, a parere del Giudicante, alla conferma dell'accoglimento del ricorso, nei termini di cui alla predetta e condivisa CTU. Accertata, invero, la natura e la causa professionale della patologia di cui è portatore il ricorrente, l' andrà, di conseguenza, condannato CP_1
a costituire ed a corrispondere in favore del ricorrente la rendita ragguagliata al tasso di inabilità complessivo del 17%, (inclusa quindi l'invalidità di cui il ricorrente è già portatore per effetto di altro pregresso riconoscimento da parte dell' a carico della spalla destra valutata in data 08.03.23). CP_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo (secondo il D.M. per cause di valore indeterminabile di bassa complessità nei valori minimi) e da distrarsi a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e restano a carico dell' , assieme a quelle di CTU, già CP_1 determinate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCERTA la natura e la causa professionale della patologia di cui è portatore il ricorrente, con invalidità complessiva pari al 17% (inclusa quindi l'invalidità di cui il ricorrente è già portatore per effetto di altro pregresso riconoscimento da parte dell' a carico della spalla destra valutata in CP_1 data 08.03.23) come in motivazione e, per l'effetto,
▪ CONDANNA l' a costituire ed a corrispondere in favore del ricorrente la rendita CP_1
ragguagliata al succitato tasso di invalidità, con gli interessi come per legge;
▪ CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 43,00 a titolo di CP_1
anticipazioni ed € 4.638,00 a titolo di compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e CNAP;
▪ PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. CP_1
Udine, 15.07.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 15.07.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniele
Maugeri per parte ricorrente e l'avv. Sandro Boccucci per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri insiste per l'accoglimento della domanda.
L'avv. Sandro Boccucci si riporta agli atti difensivi e si richiama alle osservazioni del CTP di parte resistente in particolare sullo stato di obesità grave del ricorrente.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 577/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniele Maugeri,
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Boccucci
[...]
- resistente -
avente ad oggetto: malattia professionale – pagamento indennizzo/rendita.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni richiamate dalle parti nell'udienza di discussione orale del 15.07.25:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) nel merito, accertate la natura e la causa professionale della patologia di cui è portatore il ricorrente
(ernie discali lombari), nonché la patologia stessa e relativa invalidità nella misura che verrà ritenuta di giustizia, condannarsi l' a liquidare e corrispondere al sig. l'indennizzo CP_1 Parte_1 di legge ragguagliato al tasso di invalidità del 12% ovvero, in caso di riconoscimento di un'invalidità complessiva superiore al 16% (ivi compresa la distrazione al cingolo scapolo -omerale della spalla destra pari all'8% - caso n. 519483387 del 19.01.2023), alla costituzione ed al conseguente pagamento in suo favore della relativa rendita, con gli interessi come per legge. Vinte le spese di lite, da distrarsi
- ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché improcedibile e/o, comunque, infondato. Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato ricorso, ha evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
(di seguito solo ) al fine di Controparte_2 CP_1 sentire accertare e dichiarare, nei confronti di quest'ultimo, il suo diritto a ricevere il trattamento per la malattia professionale asseritamente contratta sul posto di lavoro (ernie discali lombari), in ragione della quasi ventennale (dal 2004 al 2023) attività di trattorista, potatore e addetto alle lavorazioni agricole, con conseguente condanna dell' alla corresponsione di quanto dovutogli per legge. CP_2
Deduceva, in particolare, il ricorrente che:
dal gennaio del 2004 al mese di aprile del 2023, ha lavorato presso varie aziende agricole (produttrici Parte_1 di vino); in particolare, il ricorrente - ininterrottamente svolgendo nel corso degli anni attività di trattorista, potatore e addetto alle lavorazioni agricole - ha lavorato dal 2004 al 2010 presso l'azienda vitivinicola “Livon” di Dolegna del Collio (GO), dal 2010 al 2015 presso la Soc. Agr. “Ca' Ronesca ” di Dolegna del Collio (GO), dal 2015 al 2017 alle dipendenze della Ditta “Venica & Venica”, tra il 2017 ed il 2018 presso “I Magredi Di Tombacco M.” e , dal 2018 all'aprile del 2023
, alle dipendenze della “ ” di SO (UD); Controparte_3 l'orario di lavoro osservato dal ricorrente presso le predette aziende vitivinicole era a tempo pieno (39 ore settimanali), distribuite in 6 ore e 30 minuti al giorno dal lunedì al sabato, con un'ora di pausa pranzo, con la precisazione che nella stagione primaverile ed estiva (in particolare in occasione della vendemmia) svolgeva quotidianamente Parte_1 anche 6 ore di lavoro straordinario, arrivando quindi a prestare sino a 250/300 ore di lavoro al mese;
quanto alla mansione di trattorista, il ricorrente - nel lasso temporale in questione (2004 -2023) - trascorreva circa 10 -12 ore al giorno sul trattore (ad eccezione del periodo invernale durante il quale non era necessario provvedere alla potatura e quando per un mese circa utilizzava un mini escavatore - modello CAT 301.8C - per la manutenzione dei vigneti, delle strade e delle capezzagne), facendo utilizzo di diversi trattori (alcuni di vecchia data ed altri più recenti), sprovvisti tuttavia di ammortizzatori e di sedili rotanti, quindi disergonomici;
al predetto mezzo agricolo doveva quindi Parte_1 collegare/agganciare - operando da solo - diverse attrezzature (quali: estirpatori, trinciasermenti, atomizzatori per fitofarmaci, cimatrici anteriori, barre anteriori per disseccante e spollonatura chimica, macchinari per il movimento della terra sotto il filare, defogliatrici, macchina vendemmiatrice trainata, braccio per sfalciare l 'erba, i fossati e le scarpate e l'erpice rotante) per lo svolgimento delle varie lavorazioni, con frequenza variabile di tale attività (talvolta doveva cambiare 2-3 attrezzature in un unico turno di lavoro, altre volte le cambiava invece ogni 2 o 3 giorni, in base al tipo di lavorazione necessaria o richiesta); a seconda degli attrezzi da agganciare, veniva quindi richiesto al ricorrente un diverso impegno fisico degli arti superiori e della schiena, comportante l'utilizzo di chiavi inglesi, tubi, ecc… per assicurare i vari raccordi e agganci al mezzo;
il ricorrente, inoltre, eseguiva periodicamente anche la manutenzione meccanica dei trattori (ad es.: cambio dei filtri, cambio delle gomme, ecc…) e, laddove richiesto, anche lavori di saldatura mediante utilizzo di trapano e flex (il cui peso variava, a seconda del modello, dai 2 kg. ai 7 kg. e che emetteva vibrazioni agli arti superiori) per aggiustare i macchinari o riparare i pezzi;
per quanto concerne invece le operazioni di vendemmia, il taglio dei grappoli di uva veniva effettuato da alcuni colleghi di lavoro di dovendo invece il ricorrente, ripetutamente piegando la schiena verso il terreno per poi Parte_1 rialzarsi in posizione eretta, sollevare manualmente i secchi pieni di uva posti a terra lungo i filari e quindi trasportarli manualmente presso gli appositi carri dove li doveva - sempre manualmente - svuotare;
i predetti secchi pieni pesavano circa 20 -25 kg. ciascuno e dovevano essere trasportati a mano, uno alla volta, fino al carro che distava sino a 100 metri;
per svuotare i secchi pieni di uva all'interno del carro, doveva quindi sollevare le braccia al di sopra Parte_1 della linea orizzontale delle spalle, e ciò al fine di superare le sponde laterali del mezzo che arrivavano ad un'altezza di circa 150 cm. dal suolo;
in una giornata di lavoro il ricorrente riempieva di uva sino a tre carri, trasportando quindi manualmente 1 80 quintali di uva dai filari ai mezzi (quindi circa 560 secchi); per quanto concerne l'attività di potatura a secco, il ricorrente vi provvedeva nei mesi invernali (quando non utilizzava il trattore), facendo utilizzo di forbici manuali ed elettriche (impugnate con la mano destra), mentre con la mano sinistra prelevava i tranci tagliati, operando con il braccio un intenso sforzo per strappare i tranci recisi dai fili di acciaio, e quindi li gettava a terra alle proprie spalle, con conseguente ripetuto movimento di rotazione e torsione del busto e della schiena;
le viti da potare erano posizionate ad un'altezza di circa 70 -80 cm. da terra;
con riferimento alle lavorazioni agricole, per creare buche e piantare o rimuovere i pali dei filari, Parte_1 aggiustare tubazioni eventualmente danneggiate o predisporre nuovi impianti di pali da installare nei filari , faceva utilizzo di un vecchio escavatorino (modello CAT 301.8C), sprovvisto di cabina e privo di ammortizzatori per la seduta;
il ricorrente si occupava inoltre anche della manutenzione dei pali nei filari, con la precisazione che i pali più vecchi erano in cemento (aventi le seguenti dimensioni: sezione di 8 cm. x 10 cm. ed altezza di circa 3,5 metri, dal peso di circa 40 kg.) e dovevano essere divelti dal terreno manualmente per essere quindi gettati - sempre a mano - all'interno di un carro, destinati al successivo smaltimento;
tale mansione è stata svolta da sino al 2017 in corrispondenza del Parte_1 periodo invernale e per un mese continuativo, prevalentemente per le aziende vitivinicole che coltivavano terreni in collina;
il ricorrente, inoltre, per tutte le aziende vitivinicole per le quali ha lavorato dal 2004 al 2023, si occupava della predisposizione dei nuovi impianti di viti, dopo aver manualmente infisso i nuovi pali nel terreno e tirato i fili che li univano tra loro, con la precisazione che i fili erano posizionati a diverse altezze (da 60-70 cm. sino a 250 cm. dal suolo); in particolare, tali fili servivano per accompagnare i tralci nuovi che nascevano dalle viti e che dovevano essere rivolti verso l'alto per evitare la loro apertura laterale (e quindi creare una sorta di “bosco” tra i filari); tali fili venivano quindi movimentati più volte per accompagnare ed indirizzare correttamente la crescita dei nuovi tralci;
questo lavoro veniva svolto per circa un mese all'anno in maniera continuativa, imponendo ovviamente al ricorrente di lavorare stando in piedi per tutto il turno di lavoro;
sino al 2017, ed in corrispondenza dei mesi invernali, mediante utilizzo di una motosega a motore Parte_1 impiegata continuativamente anche per 7-10 giorni di fila e che emetteva significative vibrazioni che si ripercuotevano sugli arti superiori, si occupava del taglio della legna destinata sia per ardere che per ricavare i pali nuovi da installare nei filari;
sempre con riferimento alle aziende vitivinicole che avevano terreni in collina, il ricorrente faceva altresì utilizzo di un pesante decespugliatore a motore indossato a zaino che emetteva vibrazioni che si ripercuotevano su tutta la schiena, per la pulizia dei fossi, delle scarpate e del sottobosco, in quanto, a causa della pendenza del terreno, il trattore non poteva essere utilizzato;
saltuariamente (una settimana all'anno) faceva utilizzo di pala e piccone per togliere i sassi dal terreno, Parte_1 ripianare eventuali buche e ripulire/disostruire le canalette dell'acqua necessarie per l'irrigazione dei campi e delle viti;
f nel periodo dal 2004 al 2010, ovvero quando il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'azienda vitivinicola “Livon” di Dolegna del Collio (GO), eseguiva anche attività di spollonatura delle viti, operazione da svolgersi a Parte_1 schiena ricurva verso il basso, consistente nell'eliminazione ed estirpazione dei germogli che si originano direttamente dal legno vecchio nella porzione basale del fusto, la cui durata era di almeno otto/dieci ore al giorno, impiegando quindi l'intero turno di lavoro per un mese e mezzo continuativamente;
nel periodo dal 2015 al 2017, allorquando lavorava alle dipendenze della , i Parte_1 Controparte_4 tranci che venivano tagliati e gettati al suolo, venivano arrotolati da un macchinario che formava delle rotoballe da 20 kg. l'una, che dovevano essere poi sollevate manualmente da terra e quindi posizionate sopra un carro, senza l'ausilio di alcun macchinario (sollevatore e/o carrello e/o muletto o simili); in seguito, una volta giunte a destinazione presso un campo, le rotoballe dovevano essere manualmente scaricate dal camion ed impilate le une sopra le altre sino a formare una piramide;
presso la “ ” era stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno (39 ore Controparte_3 Parte_1 settimanali, distribuite su 6 giorni alla settimana e un'ora di pausa pranzo), svolgendo inoltre circa un altro centinaio di ore di lavoro straordinario al mese, per un totale mensile di complessive 250 ore (circa); il ricorrente, assieme ad altri dieci colleghi, ha lavorato dal 2018 in poi sui 58 ettari di diretta proprietà della “
[...]
”, la quale però si associava ad altra azienda che a sua volta lavorava per conto terzi, raggiungendo così CP_3 complessivamente circa 1.000 ettari (tutti coltivati a vigneto); per tre mesi all'anno (in corrispondenza dei mesi invernali) lavorava invece per circa 8-9 ore al giorno;
Parte_1
nell'ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ex D.Lgs. n. 81/2008 che ha accertato Parte_1 l'esposizione a rischio vibrazioni per il corpo intero, oltre che da movimentazione manuale dei carichi/movimenti ripetuti e posture incongrue, era stato ripetutamente giudicato inidoneo alla mansione per un periodo complessivo di 9 mesi (dal 07/2022 al 04/2023), come da certificati di idoneità specifica dd. 11.07.2022 e 10.10.2022 a firma della Dott.ssa
[...]
(medico competente aziendale della “ ”); Persona_1 Controparte_3 dall'analisi del DVR della “ ” emergeva, con riferimento all'attività di addetto alle potature e/o Controparte_3 legature vendemmia, di trattorista e di addetto alle lavorazioni viticole (ovvero per tutte le mansioni svolte da Pt_1
), che era stata riscontrata la presenza di un rischio di grado MEDIO;
[...] l'odierno ricorrente, dal mese di novembre del 2022, era titolare di assegno mensile di invalidità ex L. n. 118/1971 a carico CP_
(cat. IO n. 15035492) a causa di “deficit deambulatorio in lombalgia ricorrente in discopatia L5-S1, obesità (BMI 45), diabete mellito tipo 2 in trattamento combinato, OSAS grave con indicazione a CPAP notturno”;
per effetto di distrazione al cingolo scapolo-omerale della spalla destra, era già portatore di Parte_1 menomazione/tecnopatia riconosciuta dall' e ragguagliata al tasso dell'8%, come da missiva dell'Istituto CP_1 Assicuratore pubblico dd. 08.03.2023 (caso n. 519483387 del 19.01.2023); ottenute le conferme mediche del caso, aveva inoltrato formale richiesta di riconoscimento della Parte_1 malattia professionale all' ; CP_1 a fronte dell'esito negativo dell'istanza, aveva proposto ricorso in via amministrativa, ma alla data del Parte_1 deposito ricorso per cui è causa, la richiesta collegiale medica non era stata ancora convocata, rendendo quindi necessaria la proposizione della presente azione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente sosteneva che, nel suo caso, si trattava di malattia tabellata ex D.M.
9.4.2008 per lavorazioni parimenti tabellate, alle quali egli era stato lungamente adibito e che la malattia da cui era affetto risultava anche inclusa nell'elenco delle malattie per le quali era obbligatoria la denuncia ex art. 139 T.U. di cui al D.M. 14.01.2008 in G.U. 22.03.2008 n. 68, come CP_1 recentemente aggiornato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.06.2014.
Ritualmente costituitosi, l' ha insistito, invece, per il rigetto della domanda attorea, eccependo: CP_1
1) che anche laddove la patologa denunciata fosse astrattamente riconducibile alla tabella di cui la DM
Min. Lavoro del 9.04.2008, occorrerebbe, comunque, la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'assegnazione a compiti lavorativi descritti nella seconda colonna della tabella, al punto 77, lettere a-b, e precisamente, “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”;
2) che la patologia denunciata e per la quale è ricorso aveva origine extralavorativa (grave obesità); 3) che l'analisi della condizione lavorativa del ricorrente era stata dunque condotta sulla scorta della documentazione trasmessa dal datore di lavoro (nota della , con allegati “Questionario Controparte_3 per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi”, e stralcio del DVR), che descriveva lavorazioni con rischio basso, peraltro, eseguite con l'ausilio di mezzi meccanici.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con l'escussione di alcuni testi e con lo svolgimento di CTU medico-legale.
All'udienza dd. 15.07.25, dopo la discussione e previa concessione di termine per il deposito di note conclusive, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale.
---------0000--------- Così riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene il Giudice che il ricorso, all'esito dell'esperita istruttoria, meriti accoglimento, per i motivi che di seguito si espongono.
Giova, innanzitutto, rilevare - visto che la circostanza incide sulla suddivisione degli oneri di allegazione e prova - che la patologia sofferta dal ricorrente (ernie discali lombari) è nosologicamente individuata alla voce 77 della tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 9.4.2008, sotto la classificazione ICD-10 (“M51.2”), quale patologia generata da: “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.” (cfr. doc. 14 nel fascicolo attoreo).
Com'è noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione in parola rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità; tale tabella, invero, è non solo prevista, ma anche redatta ed aggiornata in base alla legge
(cfr. artt. 3 e 211 del D.P.R. n. 1124/1965 e art. 10 del D.Lgs n. 38/2000) proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo , in conformità ad un preciso obbligo costituzionale (v. art. 38 Cost.); in tale CP_1 contesto, dunque, quando la malattia è inclusa nella menzionata tabella, al lavoratore basterà provare la malattia stessa (qui, tra l'altro, neppure contestata) e di essere stato addetto alla lavorazione nociva
(anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella) (cfr. Cass. civ. - Sez. L, n.
23653/16). Del pari, pur convenendosi sul fatto che la presunzione in questione non sia assoluta, a fronte della permanente possibilità, per l' , di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire CP_1 la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extra-lavorativi, va comunque rammentata la necessità, più volte ribadita dalla giurisprudenza, che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, in quanto idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella (cfr. Cass. civ. - Sez. L, n. 14023/04 e n. 23653/16).
Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. Cass. 23990/14 e successive conformi).
Peraltro, appurata la riconducibilità della malattia sofferta dal ricorrente all'interno del catalogo di cui al D.M.
9.4.2008 e precisato in che termini tale inserimento si rifletta sulle regole di governo degli oneri processuali delle parti, non privo di rilievo appare anche il richiamo al fatto che detta malattia risulti altresì inclusa nell'elenco di cui al D.M. 14.1.2008 e s.m.i. relativo alle patologie “la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” e per le quali è obbligatoria la denuncia ex art. 139 del Testo Unico
. CP_1
E' vero che quest'ultimo elenco non amplia il catalogo delle patologie tabellate (cfr. c. 4 dell'art. 10 nel D.lgs. n. 38/2000) e che, attraverso l'elenco medesimo, il legislatore ha soltanto inteso perseguire l'obiettivo di indirizzare l'attività di denuncia dei medici, al fine di rendere completa ed attendibile la raccolta dei dati epidemiologici occorrenti per integrare, su basi obiettive e con celerità, in novero delle malattie professionali, non spiegandosi, altrimenti, la distinzione in separati cataloghi tra malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, se entrambe le tipologie dovessero essere considerate unitariamente agli effetti dell'assicurazione obbligatoria. Tuttavia, merita precisare che proprio laddove dovesse residuare - sulla base della ritenuta esistenza di una grave obesità sofferta dal ricorrente (cfr. memoria di costituzione dell' ) - un eventuale margine di perplessità circa la concreta relazione CP_1 causale tra tale patologia e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, argomento aggiuntivo a supporto della tesi attorea potrà essere desunto proprio dal fatto che, nel caso di specie, l'ernia discale lombare
è stata anche inserita (cfr. doc. 15 attoreo) nel Gruppo 2, numero 03 (Ernia discale lombare -
Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo - codice identificativo I.2.03 - M51.2) della lista I di cui al succitato D.M. 14.1.2008 (già D.M. 27.4.2004), notoriamente destinata - quest'ultima lista - a ricomprendere malattie la cui origine lavorativa è, per l'appunto, di elevata probabilità (cfr. Cass. civ. - Sez. L, n. 8638/08). Invero, la previsione in tabella ex art. 139 e 10 d.lgs. 38/2000 di una attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia va considerata nell'ottica non della presunzione di origine professionale e dell'inversione dell'onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell'assolvimento del carico probatorio (cfr. Cass. 8416/18).
Orbene, fermo quanto precede, non paiono residuare dubbi - quanto alla vicenda al vaglio - circa la reale natura delle prestazioni lavorative poste in essere «in modo non occasionale» dal ricorrente e tali da comportare, con specifico riferimento alle mansioni di trattorista e addetto alle lavorazioni agricole,
«Lavorazioni svolte … con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazioni materiali vari, trattori », nonché «movimentazione manuale dei carichi … in assenza di ausili efficaci».
Depone in tal senso, innanzitutto, la prova testimoniale assunta all'udienza del 07.03.2024 (cfr. verbale di udienza).
- collega di lavoro di presso diverse aziende agricole e vitivinicole Tes_1 Parte_1 del territorio - significativamente ha dichiarato in udienza: “…io e eravamo trattoristi però Pt_1
facevamo anche i manovali, quindi facevamo manutenzione delle vigne, poi usavamo decespugliatori, motoseghe e lui usava spesso anche l'escavatore e queste lavorazioni le abbiamo fatte per tutte le ditte;
poi specialmente da Livon e che sono in collina era più faticoso, Per_2
c'erano salite e discese. Anche “ ” è in collina… […] Sub 5: facevamo assolutamente Controparte_6
10-12 ore al giorno sul trattore nel periodo estivo;
i trattori di solito non hanno i sedili rotanti, hanno gli ammortizzatori ad aria, ma da lui alla c'erano anche dei trattori più vecchi nei quali CP_3
alle volte gli ammortizzatori funzionavano poco. L'escavatore lo usava soprattutto nei mesi Pt_1
invernali, quando si facevano le manutenzioni delle vigne e si cambiavano i pali in cemento e sull'escavatore c'erano dei sussulti; l'escavatore io non lo ha mai usato, quindi, penso abbia gli ammortizzatori però, quando si cambiavano i pali, c'erano dei sussulti e dei colpi […]. In quel mese di lavoro, l'escavatore veniva usato tutto il giorno dal sig. . Tutte le attrezzature che servono Pt_1 per fare le lavorazioni ai vigneti - ad es. le botti dei trattamenti e dei diserbi, gli estirpatori, i ripuntatori, trinciaerba ecc… - venivano attaccate sui trattori e questo attacco lo faceva manualmente
; e la maggior parte delle volte lo faceva da solo;
l'attacco veniva fatto da Pt_1 Pt_1 manualmente, qualche volta serve qualche chiave inglese, tubo o chiave a pappagallo. faceva Pt_1
anche lavori di saldatura con trapano e flex, penso che la flex grande pesi anche 2 o 3 o 4 kg […] questo poteva capitare anche tutti i giorni;
sub 6: da
e noi trattoristi spostavamo il trattore con il carro attaccato dietro e scaricavamo manualmente tutti
i secchi;
ci abbassavamo sotto i filari a prendere i secchi pieni di uva e li portavamo presso il carro che si trovava 15-20 metri più avanti e scaricavamo manualmente il secchio dentro il carro;
in una giornata facevamo 70-80 quintali di uva a testa, cioè da solo in un giorno spostava 70-80 Pt_1
quintali di uva. Il carro sarà alto circa un metro e mezzo da terra cioè dovevi sollevare il secchio ad un metro e mezzo da terra e poi lo si rovesciava dentro il carro;
sub 7: da Livon per la potatura invernale avevamo le forbici manuali e tagliavamo i tralci;
avevano delle vigne abbastanza alte e quindi si doveva tenere le braccia un po' alzate sopra le spalle;
e questo lavoro d'inverno lo facevo per 8 o 8,30 ore;
per fare questo lavoro facevamo anche movimenti rotatori, siccome la vite germogliava da sotto, dovevamo piegarci e tagliare i nuovi germogli a terra; sub 8: faceva Pt_1 tutti i lavori agricoli che c'erano da fare nel vigneto, ad es. trattamenti, che era il principale d'estate, cioè si riempivano le botti d'acqua e si sollevavano i prodotti per metterli dentro le botti. Faceva i buchi, metteva i pali, se c'erano pietre da portare via raccoglieva le pietre;
facevamo i buchi per rimpiazzare le viti che erano morte. […] Sub 9: confermo il capitolo;
toglievamo i pali dal terreno con
l'escavatore, legando il palo con una catena e poi appoggiavamo il palo al terreno con l'escavatore e poi raccoglievamo a mano il palo e lo mettevamo sul carro per lo smaltimento;
e questo lavoro lo faceva da solo o io da solo, non lavoravamo in due sullo stesso palo. […] Sub 12: è vero perché Pt_1 in collina venivano fatti dei terrazzamenti e quindi tra un terrazzamento e l'altro c'è il rivoletto che è una piccola scarpata che deve essere pulito col decespugliatore ed è anche un po' scomodo perché devi stare piegato con la schiena e un piede sul
è vero che ha fatto l'attività di spollonatura, è quella che ho descritto prima, di togliere i germogli nuovi dal fusto della vite dal livello del terreno fino a 50-60 cm.; questo lavoro si faceva anche per
8-9 ore al giorno e stavi tutto il giorno praticamente con la schiena piegata”.
Dello stesso tenore, e parimenti confermative delle pesanti modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'odierno ricorrente, sono state anche le dichiarazioni rese in udienza dal teste
, il quale ha affermato che “…mi risulta che passava 10-12 ore sul trattore Testimone_2 Pt_1 nel periodo primavera/estate, quando c'erano i trattamenti da fare;
sul trattore alla non CP_3
c'erano sul sedile gli ammortizzatori, era come sedersi sulla sedia; attaccava manualmente Pt_1
le attrezzature al trattore, ad es. le botti per fare i trattamenti, vendemmiatrici, cimatrici e per fare
l'attacco venivano usate chiavi. Capitava anche che usasse trapano e flex, perché capitava di Pt_1
fare officina quando si rompeva qualcosa;
con l'uso, capitava;
la flex peserà anche 10 kg., comunque
è un attrezzo pesante e vibra quando la usi;
sub 6: faceva le operazioni di vendemmia, andava Pt_1 col trattore nei filari delle vigne;
certe vigne si vendemmiavano a mano e si portavano i secchi a mano fino al trattore;
[…] quando faceva la vendemmia a mano poteva capitare che spostasse 150 quintali al giorno, cioè ho fatto il calcolo sul carro e di quanto può tenere;
un carro può tenere dai 100 quintali in su;
poteva capitare cioè che riempisse un carro al giorno. C'è la gente che butta Pt_1
l'uva nel secchio e deve prendere il secchio e fare 15- 20 metri a piedi per buttarlo nel carro, Pt_1 alzando il secchio di circa 1,5 metri. Sub 8: Confermo che faceva i lavori indicati in capitolo, Pt_1
e lavorava a mano;
si usava anche un escavatore, per togliere i pali, ma si faceva questi lavori più a mano che con l'escavatore; l'escavatore non aveva gli ammortizzatori. […] Sub 12: presso CP_3 non c'era terreno in collina però c'erano i fossi dove il trattore non andava;
facevamo la pulizia dei fossi col decespugliatore, era un lavoro che si faceva d'estate, come in un giardino a casa, quindi periodicamente;
sub 13: presso solo se c'era qualche tubo dell'acqua di irrigazione, si CP_3 facevano a mano le buche per vedere dove c'era il tubo bucato che perdeva acqua, dipendeva da come era stato fatto il lavoro prima;
e si usava il piccone e la pala a mano per fare questo lavoro…”.
Entrambe i testimoni hanno, quindi, confermato che l'odierno ricorrente, nello svolgimento della propria mansione di operaio trattorista e addetto alle lavorazioni agricole, ha quotidianamente e comunque in maniera non occasionale svolto mansioni caratterizzate dalla ripetuta movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci, con conseguente inevitabile sovraccarico della colonna lombare, come a breve meglio vedremo, tipicamente correlato all'insorgenza della patologia oggetto di denuncia da parte di all'Istituto assicuratore pubblico. Parte_1
Le evidenze fattuali emerse dalle dichiarazioni dei testi escussi in udienza, hanno, poi, trovato utile riscontro nelle condivisibili considerazioni medico-legali del nominato CTU dott. Persona_3
[...]
Nell'elaborato peritale dell'ausiliario del Giudice, sulla base di un compiuto esame del periziando, ha, infatti, spiegato che:
“……Prima di entrare nel merito della valutazione medico-legale e della correlazione causale tra patologia denunciata e lavoro è bene partire da alcune premesse circa il complessivo status clinico- funzionale del signor . Da quel che è risultato dalla raccolta anamnestica, il periziando ha Pt_1 iniziato a soffrire di algie lombari nel 2017 con recrudescenza sintomatologica in occasione di sforzi
o di sollecitazioni reiterate del segmento lombare. Vi è stato un episodio di lombalgia acuta da sforzo il 22/5/2017; mentre era intento al lavoro presso una azienda agricola, nel sollevamento di un cilindro metallico a tronco flesso e braccia estese ha lamentato blocco lombare acuto per cui accedeva per una valutazione in acuto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palmanova. Dando il via ad ulteriori accertamenti per approfondire la natura della patologia, il 30/6/2017 eseguiva esame Rx del rachide lombare con rilievo solo di lieve rettificazione della fisiologica lordosi lombare. Era poi formulata la diagnosi fisiatrica di lombalgia muscolo-tensiva post distrattiva, mentre il vero substrato organico della sofferenza è emerso da una RM eseguita il 3/8/2017 che documentava una focalità erniaria posteriore in L4-L5 e un bulging posteriore in L5-S1. Nel corso degli anni ripeteva poi una RMN il
25/5/2022 che mostrava la nota ernia L4-L5 scivolata verso il basso e l'ernia L5-S1 preforaminale destra che era rimasta sottoligamentosa. Si sottoponeva a cicli di fisiochinesiterapia e riabilitazione, assumendo analgesici maggiori per l'entità della intervenuta sindrome da dolore neuropatico, che risulta tuttora presente. Relativamente alla nota patologia erniaria lombare i dati della letteratura specialistica di merito e la comune esperienza ortopedica attestano come la stessa sia comunemente secondaria alla degenerazione del disco e dell'anulus fibrosus, come l'incidenza aumenti con l'età, e sia prevalente nei soggetti che subiscono reiterate sollecitazioni assiali sulla colonna sia in senso sportivo che lavorativo, non risultando comprovata predisposizione genetica.
L'altra patologia di interesse che affligge il signor è l'obesità. Tale condizione è Pt_1 caratterizzata da eccessivo peso corporeo per l'incremento della massa di tessuto adiposo che si sviluppa per l'interazione di vari fattori, quali quelli genetici, endrocrino-metabolici e ambientali. È una condizione molto diffusa nella popolazione ed è un epifenomeno peggiorativo dello stato psico- fisico perché aumenta il rischio di sviluppare altre malattie peggiorando la qualità di vita dei soggetti.
La più nota valutazione del peso corporeo avviene mediante il calcolo dell'indice di massa corporea
BMI che mette in relazione peso e altezza. I valori di riferimento gradano la definizione di obesità in sovrappeso, obesità di 1° grado, obesità di 2° grado e obesità di 3° grado. Per quanto attiene all'eziopatogenesi dell'obesità vi sono innanzitutto le predisposizioni genetiche per cui i complessi enzimatici influenzano in vario modo la metabolizzazione e l'accumulo del grasso corporeo. Vi sono poi obesità correlate a disendocrinie o a particolari sindromi quali quella di o quella di Persona_4
Cushing; altre cause sono riconducibili a fattori familiari-ambientali con uno stile di vita connotato da abitudini alimentari erronee. Un bambino che sin da piccolo assume una grande quantità di calorie non controllate ha più probabilità di diventare obeso rispetto ad un bimbo cresciuto in un contesto di corretta educazione alimentare. Spesso l'obesità è correlata ad ambiti socioeconomici disagiati in cui si tende a consumare cibi di scarsa qualità, ipercalorici, in assenza di attività fisica adeguata e senza alcuna supervisione sanitaria circa l'accrescimento e lo sviluppo del soggetto. Alcune terapie a base di psicofarmaci per il tono dell'umore possono influire sul peso per l'alterazione dei centri che regolano il senso di sazietà e la fame, come anche i disturbi del sonno per i secondari cambiamenti ormonali. L'obesità predispone allo sviluppo di una serie di condizioni patologiche molto severe: 1.
Ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia 2. Diabete di tipo 2 3. Ipertensione 4. Sindrome metabolica
5. Patologie cardiache 6. Fatti ischemici 7. Sindrome delle apnee ostruttive notturne 8. Calcoli biliari
9. Steatosi epatica.10.Osteoartrite.
Detto delle patologie di cui è portatore il periziando, per quanto attiene alla descrizione del rischio lavorativo è stato descritto e riportato nel dettaglio quella che è stata la sua attività lavorativa dal
2004 ad oggi. Dal gennaio 2004 sino al 2022 il periziando ha svolto con continuità le mansioni e attività di operaio agricolo presso varie aziende agricole. Gli elementi riferiti alla specifica manualità sono armonici con quanto raccolto anamnesticamente in occasione della valutazione in istruttoria
del 3/3/2023 e in occasione delle operazioni peritali. Come egli ha dettagliatamente ricordato, CP_1 di tutte le attività lavorative quelle più onerose erano quelle della conduzione del trattore che guidava per circa 10-12 ore al giorno. Al mezzo venivano collegate poi diverse attrezzature per tipologie di lavorazioni che dovevano poi essere sostituite nel corso della giornata, per esempio lo spollatore e la trincia. La maggior criticità per l'esacerbazione dolorosa rachidea, tale riferita dal periziando, era costituita dalla postura seduta mantenuta in maniera prolungata al volante del mezzo. Stressors lavorativi sono stati comunque identificati anche nella raccolta dell'uva nella vendemmia, trasferita in secchi del peso di circa 25 kg, che venivano poi sollevati e svuotati a distanza nel cassone di un rimorchio, posizionato mediamente ad una altezza di circa 1 metro e mezzo. Eseguiva poi l'attività di potatura a secco nei mesi invernali, provvedeva poi a sollevare manualmente delle rotoballe di 20 kg che erano poi sistemate nel carro agricolo, venendo poi impilate in un camion per il trasporto. Il signor
portava a termine altri lavori, utilizzava ad esempio anche un piccolo escavatore per Pt_1 creare buche e impiantare i pali dei filari, aggiustare le tubazioni o predisporre nuovi impianti di pali.
Le specifiche mansioni svolte come operaio agricolo sono state confermate dalle prove testimoniali allegate in atti, risultandone del tutto dimostrata, per tipologia di esplicazione e caratteristiche, la concreta rilevanza prestazionale. Per quanto riguarda il DVR aziendale della , società CP_3 agricola a.r.l., risulta dagli atti che in data 28/5/2021 erano dettagliatamente prese in considerazione le tre mansioni svolte dal periziando di cui alla narrativa anamnestica, e cioè quelle di trattorista addetto a lavorazioni viticole e attività di riparazione, di addetto alle potature a secco e legatura e addetto alle lavorazioni agricole e vendemmia. Il rischio in tale documento è stato sempre definito di tipo medio come entità (quindi non basso e/o di trascurabile livello), mentre per la parte relativa alla sorveglianza sanitaria il medico competente aziendale lo ha ripetutamente dichiarato inidoneo alla mansione per un periodo di 9 mesi dall'11/7/2022 all'aprile 2023. Considerando quanto sopra descritto, la patologia denunciata quale tecnopatia per il Ricorrente è identificabile come “ernia discale lombare”, che compare nel D.M. 11 dicembre 2009 (G.U. 19 marzo 2010, n. 65) sia nella
Lista 1 (gruppo 2, codice I.
2.03 M51.2) come conseguenza di “movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”, sia nella Lista 2 (gruppo 2, codice II.2.03
M51.2) come conseguenza di “vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”. Le lavorazioni alla base di tale tecnopatia, quali riconosciute dall' , sono “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine CP_1 che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e
d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, e prevedono un periodo massimo di indennizzabilità di 1 anno dal termine della specifica attività. Facendo riferimento alle “Linee guida per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie da microtraumi e posture” ( , Circolare n. 81 del 27 dicembre 2000), CP_1 il sovraccarico biomeccanico (nel caso specifico riferito alla movimentazione manuale dei carichi) si configura al verificarsi di tre principali fattori:
1. Impegno di forza 2. Postura e gesti lavorativi incongrui 3. Ripetitività. Ricordiamo che nel caso della malattia professionale, a differenza della fattispecie dell'infortunio, il risultato come effetto patogeno è connesso ad una graduale, progressiva lenta azione morbigena che agisce in senso diluito come impulso biologico sull'organismo. Per il periziando si può affermare come il rischio lavorativo identificato sia stato qualitativamente e quantitativamente idoneo a provocare la patologia denunciata, posto che risulta dimostrato un sovraccarico della colonna lombare sostanzialmente da trauma cumulativo. La durata e l'intensità dell'esposizione al rischio è documentata, e il sovraccarico è identificabile per tutta la durata del turno lavorativo. A parte la specifica correlazione eziopatogenetica tra stressors lavorativi e malattia, solo con riferimento alla criteriologia medico-legale, nel caso in discussione è applicabile il principio dell'equivalenza causale. Tale enunciato prevede che tutte le cause remote e prossime di un evento dannoso debbano essere considerate concause dell'evento, sia che abbiano agito in via diretta o prossima o in via indiretta remota. Tale principio trova applicazione anche in ambito dell'infortunio del lavoro e della malattia professionale, ove nella determinazione delle stesse entrino in gioco fattori
o elementi morbigeni estranei a quelli strettamente connessi con il lavoro. L'origine professionale di una patologia può ricevere il contributo concorsuale di cause preesistenti simultanee o sopravvenute senza escludere o marginalizzare la noxa patogenetica più rilevante. L' ha ritenuto, nella CP_1 memoria di costituzione e risposta, come le ernie discali trovino la loro origine in fattori extralavorativi, cioè nella obesità patologica come unico fattore causale. L'obesità non può di per sé essere responsabile della sofferenza da conflitto radicolare né la patologia lombare rappresentare una mera complicanza del sovrappeso. Sarebbe una semplificazione senza retroterra scientifico;
tali considerazioni escluderebbero dall'ammissione al riconoscimento della malattia professionale tante condizioni patologiche o disabilità precostituite, solo perché elevano il rischio di accadimento di infortuni o malattie connesse al lavoro. Vi è da ribadire che le tutele di Legge, anche in ambito , CP_1 hanno una estensione di cautela che viene applicata dalla sorveglianza sanitaria, che è deputata a rilevare le menomazioni precostituite, gli stati meiopragici, le comorbilità che possono essere aggravate da un incongruo impegno lavorativo, specie quando sia noto il substrato organico funzionale della patologia, come nel caso in esame. Tale rilievo merita una riflessione: con alta probabilità in occasione delle precedenti visite del medico competente aziendale la conosciuta grave obesità non è stata percepita come epifenomeno peggiorativo che amplificava significativamente il grado di rischio connesso all'impiego nelle descritte attività; queste avrebbero dovuto essere rimodulate in senso restrittivo, anche alla luce degli accertamenti strumentali eseguiti, inequivocabilmente riconducibili a patologia erniaria discale;
di questa è nota la recrudescenza periodica, specie in occasione di sforzi ripetuti o del mantenimento di posture antifisiologiche della colonna. Si ritiene quindi dimostrata l'origine lavorativa della patologia erniaria lombare.
Relativamente alla valutazione del danno, il complessivo quadro menomativo di attualità di pertinenza
è quantificabile nella misura del 10% (dieci per cento) con riferimento alle Tabelle di cui al CP_1
D.L. n. 38 del 23/2/2000. Va altresì segnalato che al periziando è già stata riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica per malattia professionale nella misura dell'8% per la CP_1 spalla destra in data 8/3/2023….” (cfr. CTU in atti).
Ritiene, poi, il Giudice che non vi sia ragione alcuna di dubitare della validità della CTU in atti poiché risulta essere stata realizzata con apprezzamento tecnico e scientifico, immune da vizi e censure, nel rispetto del contraddittorio, dando atto dell'iter logico seguito, fino a pervenire a conclusioni coerenti, suffragate da un'esaustiva valutazione delle testimonianze assunte in udienza, dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, così che il Giudice recepisce le sopra riportate valutazioni peritali, avendo il CTU risposto in modo congruo e motivato anche alle osservazioni di parte.
Alle osservazioni, in particolare, del CTP di parte resistente il CTU ha motivatamente risposto, ulteriormente chiarendo che: “…Nella prima parte delle sue osservazioni la Dott.ssa ribadisce Per_5 come il signor sia affetto da obesità dall'età di 18 anni e che, risultando di grado 3, sia Pt_1 stato sottoposto all'intervento di chirurgia bariatrica. Sottolinea come si tratti non di semplice sovrappeso ma nel caso in esame di situazione di obesità grave, discostandosi di molto dalla maggior parte dei casi denunciati all'Istituto. La Dott.ssa conclude per tale ambito affermando come il Per_5 lavoro abbia costituito non una concausa bensì una mera occasione nella quale la discopatia si è manifestata. Allega due pubblicazioni scientifiche, una relativa al rapporto esistente tra l'obesità e
l'ernia lombare negli adolescenti e l'altra relativa a una meta-analisi che riguarda sempre il rapporto/associazione tra il sovrappeso e/o l'obesità con le malattie del disco lombare. Rispondo alla
Dott.ssa come non sia supportato né scientificamente né come validazione medico-legale Per_5
l'affermazione che il lavoro sia stato esclusivamente per il periziando una circostanza di tempo e luogo incapace di produrre effetti. Tra l'altro nella narrazione della fenomenologia (espressività e sintomi) della sofferenza erniaria lombare sono stati precisamente illustrati l'inizio della patologia lombare, la specifica correlazione come atti, gestualità e prestazioni di lavoro, con correlate visite del medico competente aziendale. Con le deduzioni della Dott.ssa si dovrebbero escludere dal Per_5 lavoro delle coorti di lavoratori che presentano comunque condizioni psico-fisiche borderline o comunque risultando più esposti alle noxae morbigene delle mansioni cui sono adibiti, ciò in ragione di meiopragie d'organo, di disfunzionalità segmentarie degli arti o di altre sofferenze d'organo o apparato. L'esatta individuazione del profilo di impiego, delle specifiche mansioni cui destinare i lavoratori è compito dell'azienda alla luce dei requisiti sanitari di idoneità tali valutati dal medico competente aziendale. Come già ho spiegato nella bozza, documentatamente la patologia erniaria del rachide lombare va ricondotta alla concausa efficiente e determinante connessa alla onerosa attività svolta per molti anni dal Ricorrente per lavorazioni tabellate, che sono le seguenti: “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori” e “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
L'affermazione della Dott.ssa che l'obesità e il sovrappeso siano altamente associate ad un Per_5 aumentato rischio di malattia del disco lombare non sposta di un tanto la dimostrata correlazione patogenetica tra il rischio lavorativo cui è stato sottoposto il periziando e la sofferenza lombare. In assenza del vulnus lavorativo, con alta probabilità, non ci sarebbero state le manifestazioni cliniche
e sintomatologiche. I reiterati stress fisici sulla colonna lombare analiticamente descritti nella bozza di C.T.U. assumono valenza probatoria per la dimostrazione dell'impulso biologico dato alla patologia da conflitto discoradicolare. In ultimo, il 10% da me valutato come danno permanente non può essere parcellizzato e ripartito tra concausa preesistente, extralavorativa e concorrente. Non ho preso in considerazione alcuna menomazione extralavorativa perché ho ritenuto che il danno conseguente sia esclusivamente correlato alla fenomenologia dell'ernia del disco. Ribadisco in toto le risultanze di cui alla mia bozza del 16/9/2024. ……” (cfr. CTU in atti).
Alla luce dell'istruttoria svolta, ritiene, pertanto, il Giudice che non vi siano dubbi che la patologia erniaria del rachide lombare vada ricondotta alla concausa efficiente e determinante connessa alla onerosa attività svolta per molti anni dal ricorrente per lavorazioni tabellate di cui già sopra si è detto.
Né ha provato, come ampiamente spiegato dal CTU, che l'obesità, di cui pure è affetto il CP_1 ricorrente, abbia avuto efficacia esclusiva rispetto alla patologia per cui è processo.
Vi è, inoltre, da precisare che il CTU - richiamato a chiarimenti considerato che dalla CTU originaria
(cfr. in particolare pg. 12) non pareva che la misura del 10% di invalidità per ernie discali lombari fosse inclusiva anche della già riconosciuta menomazione dell'integrità psico-fisica per malattia professionale nella misura dell'8% per la spalla destra di data 8/3/2023 - ha rivalutato, con CP_1 integrazione dd. 02.07.25 - la complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica di interesse CP_1 discendente sia dal 10% come danno permanente per la sofferenza lombare di cui alla C.T.U. del
09.10.24, sia dalla già stimata menomazione dell'8% per la malattia professionale riconosciuta a carico della spalla destra valutata in data 08.03.23, determinando, secondo la consueta criteriologia medico- legale con la formula riduzionistica, il danno complessivo permanente ex D.M. 12/7/2000 nella misura del 17% (diciassette per cento) (cfr. integrazione di CTU in atti). In conclusione, il contesto normativo e giurisprudenziale di cui si è dato conto in premessa, gli esiti della prova testimoniale, uniti al riscontro medico-legale desumibile dalla esauriente consulenza d'ufficio sopra menzionata, inducono, allora, a parere del Giudicante, alla conferma dell'accoglimento del ricorso, nei termini di cui alla predetta e condivisa CTU. Accertata, invero, la natura e la causa professionale della patologia di cui è portatore il ricorrente, l' andrà, di conseguenza, condannato CP_1
a costituire ed a corrispondere in favore del ricorrente la rendita ragguagliata al tasso di inabilità complessivo del 17%, (inclusa quindi l'invalidità di cui il ricorrente è già portatore per effetto di altro pregresso riconoscimento da parte dell' a carico della spalla destra valutata in data 08.03.23). CP_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo (secondo il D.M. per cause di valore indeterminabile di bassa complessità nei valori minimi) e da distrarsi a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e restano a carico dell' , assieme a quelle di CTU, già CP_1 determinate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCERTA la natura e la causa professionale della patologia di cui è portatore il ricorrente, con invalidità complessiva pari al 17% (inclusa quindi l'invalidità di cui il ricorrente è già portatore per effetto di altro pregresso riconoscimento da parte dell' a carico della spalla destra valutata in CP_1 data 08.03.23) come in motivazione e, per l'effetto,
▪ CONDANNA l' a costituire ed a corrispondere in favore del ricorrente la rendita CP_1
ragguagliata al succitato tasso di invalidità, con gli interessi come per legge;
▪ CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 43,00 a titolo di CP_1
anticipazioni ed € 4.638,00 a titolo di compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e CNAP;
▪ PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. CP_1
Udine, 15.07.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia