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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6840 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.7109/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez. civ, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A all'udienza del 3.7.2025, nella causa civile n.7109/2021 R.G. T R
(C.F. ), elett.te Parte_1 C.F._1 uma ell'Avv. Gianluca Somma che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE CONTRO in persona del legale rapp. te p.t., C.F.: Controparte_1 ede in Madrid (SP), alla Calle Velazquez C.F._2 mente domiciliata in Napoli, alla Via Chiatamone n. 53/c, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Avallone, dal quale è rappr da procura conferita con atto per Notar Persona_1
CONVENUTO
con Controparte_2
P.IVA_1 ella sua Procuratrice Speciale
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cecili CP_3 guera, e Camillo Gurgo, elett.te domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Via Roma 47, giusta procura agli atti CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazione ritualmente not
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
ta 27/07/2019, in Napoli, aveva stipulato con la CP_1
un contratto di locazione - dal 27/07/19 al 31/07/
[...]
n RC con la con Controparte_2 polizza in pari data, nel trasbordare dal gommone appoggio all'unità da diporto, ormeggiata all'interno del Porto di Mergellina (Napoli), a causa del moto ondoso provocato da altre imbarcazioni in movimento all'interno del porto, perdeva l'equilibrio e cadeva in mare sbattendo con il braccio e la spalla sinistra contro la poppa dell'imbarcazione; a causa del sinistro riportava lesioni personali con postumi di natura permanente, come da documentazione che esibiva. Tanto premesso, chiedeva: “a) accertare i fatti sopra esposti e dichi ndatezza della domanda introdotta dal Dott. ; Parte_1
b) l'effetto, la convenuta Società, e salvo gravame, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti per le lesioni riportate, i quali quelli patrimoniali: lucro cessante da inabilità e/o emergente da perdita di possibilità attuale e futura, per spese vive sostenute e da sostenersi;
non patrimoniali: biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla vita di relazione esistenziali, al rapporto familiare, alla vita privata, (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), danni quantificati nella misura complessiva di € 45.005,82= (qurantacinquemilacinque/82) oltre il costo sostenuto per la sostituzione dello smartphone, modello JS Samsung pari ad € 289,00= o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento all'effettivo soddisfo”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva la convenuta, che contestava l'avversa domanda, negando ogni responsabilità in merito all'accaduto, e chiedendo ed ottenendo autorizza a Controparte_2
o
[...]
59 e IMY00123 76 con la medesima stipulate, nell'ipotesi di soccombenza. Espletata la chiesta chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa epigrafata, che eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda per essere prevista nel contratto di locazione un clausola compromissoria, nonché l'infondatezza della pretesa, per mancanza di responsabilità della convenuta, dovendo l'evento ascriversi – in tutto o in parte – a negligenza del medesimo attore. Terminata la fase istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di C.T.U. medico legale sulla persona dell'infortunato, e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione in rito formulata dalla difesa della compagnia assicurativa chiamata in causa, con la quale è revocata in dubbio la competenza di questo Tribunale, in virtù della clausola compromissoria inserita nel contratto di locazione stip venuta. Ed invero, la non è stata parte del predetto Controparte_2 contratto di lo o terzo rispetto a tale rapporto, non può far valere in questa sede l'esistenza di un clausola compromissoria, che rappresenta una rinuncia convenzionale all'azione, come tale, pertanto, rimessa al potere dispositivo delle parti. Nella specie la convenuta non ha invocato tale deroga CP_1 pattizia, avendo incentrat rie difese sul merito della pretesa attorea. La domanda risulta quindi proponibile, ed è altresì fondata. Va infatti ribadito quanto già osservato nel corso dell'istruttoria in relazione alla dinamica del sinistro patito dall'attore, che non risulta specificamente contestata. Essa trova, peraltro, riscontro nelle prove documentali agli atti, e segnatamente nel verbale redatto presso il P.S. dell'ospedale C.T.O. di Napoli, ove si legge che il traumatizzato riferiva di una
“caduta accidentale dalla barca”, nella email del 23.9.2019, ove confermava Persona_2
l'inverarsi, in data 37.7.201 stato vittima
“un passeggero a nome , descrivendone Parte_1 anche la dinamica (“il sig. l trasbordare dal Parte_1 gommone appoggio al cat n piede in fallo ed è caduto in mare. Nella caduta è sbattuto con il braccio e la spalla sinistra contro la poppa sinistra del catamarano”); nella successiva PEC del 5.2.2020 a firma del costituito avv. Avallone, indirizzata al procuratore dell'attore ed all'assicurazione chiamata in causa, in cui si ribadiva la descritta dinamica del sinistro. Tali risultanze documentali consentono di ritenere pienamente accertato l'inverarsi del sinistro. nsabilità dello stesso deve poi ascriversi alla convenuta in quanto proprietaria dell'imbarcazione, non CP_1 deponendo in contrario la generica allegazione, dalla medesima compiuta, dell'eventuale contributo causale di terzi. Nè risulta provato che il sinistro, come eccepito, in particolare, dalla compagnia assicurativa chiamata in causa, sia derivato dalla condotta negligente dell'attore. La – pacifica – qualità di conduttore del natante dal medesimo nte infatti di affermare, come fa la difesa della che questi ne fosse anche comandante, senza Controparte_2 ostanza, ove dimostrata, non comporterebbe di per sé l'inoperatività della polizza, destinata, come in essa si legge, a copertura di “danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua…”. Di tanto è apparsa consapevole anche la difesa dell'assicuratore che, tuttavia, pretenderebbe di escludere l'attore dal dei
“terzi” a favore dei quali opera la garanzia, sebbene il sia Pt_1 pacificamente soggetto estraneo al rapporto assicurativ Accertato il fatto e la conseguente responsabilità, occorre ora soffermarsi sulla liquidazione del danno alla persona da qualificarsi senz'altro ingiusto ex art.32 Cost. e 2043 c.c. perchè lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica. Il requisito della patrimonialità del danno alla persona è ravvisabile sia nella lesione intrinseca al fatto (c.d. danno evento) di per sè suscettibile di apprezzamento economico secondo una valutazione tipicamente equitativa, sia nelle ulteriori perdite di carattere patrimoniale riconducibili in via mediata all'evento dannoso (c.d. danno conseguenza) che devono essere ulteriormente provate dal danneggiato. Per la valutazione equitativa soccorre la CTU che, immune da ui quesiti proposti, ha accertato che riportò nell'incidente lamentato "una Parte_1
,V,VI e VII costola all'emitorace di sinistra con contusione polmonare, una frattura composta del collo chirurgico dell'omero di sinistra". Tale stato morboso comportò un periodo di inabilità temporanea totale di gg 5 ed una inabilità temporanea parziale di ulteriori 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 15 giorni al 25%, mentre sono residuati postumi permanenti nella misura percentuale globale del 7%.
Poiché l'entità del danno biologico è stata determinata dal CTU in misura non superiore al 9%, della l. 57/2001, i danni permanenti all'integrità psicofisica della persona devono essere liquidati, come correttamente richiesto dalla difesa attorea, sulla base dei criteri di cui all'art. 139 C.d.A. (da calcolarsi sulla base dei criteri dettati dalla normativa ratione temporis vigente). Il pregiudizio biologico che viene risarcito in base a tale norma consiste nella ''lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito'' (art. 139 comma 2° C.d.A.). Tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto e in applicazione del criterio legale sopra richiamato, va quindi liquidata la somma di € 8.826,28. Per il danno biologico, relativo al periodo di malattia temporanea, vanno invece liquidati complessivi € 1.602,79, in via equitativa ed all'attualità. Va altresì considerato che il danno biologico è stato liquidato sulla base di valori predeterminati dalla legge, nei quali non può intendersi ricompreso il pregiudizio derivante dalla circostanza che nel fatto illecito de quo sono ravvisabili gli estremi del reato, sia sotto il profilo materiale, sia sotto quello psicologico, onde, ai sensi del combinato disposto degli artt.2043 c.c. e 185 c.p. sarà risarcibile il danno non patrimoniale da definirsi come l'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso (C.Cost.184/86), attribuendo al relativo risarcimento il significato di un pretium doloris per le sofferenze morali e per i patimenti fisici intesi come condizione di sofferenza somatica non accompagnata da alterazioni di funzionalità organica (Cass.6512/86). Operando una valutazione equitativa ma il più possibile analitica con riferimenti ai criteri relativi alla gravità del fatto, all'entità del dolore o patema d'animo subito, si stima equo e conforme a giustizia liquidare a tale titolo la somma di € 3.476,01 al valore attuale. Pertanto le spettanze di per le lesioni subite in Parte_1 occasione dell'incident ntano a complessivi € 13.905,08. Le somme suddette sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro (devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo. Per quanto attiene al danno derivante dalla perdita del telefono cellulare, l'attore non ha fornito alcun valido elemento su cui fondare la liquidazione del relativo danno - producendo, ad esempio, il contratto di acquisto dell'apparato andato perduto, o altra documentazione attestante il rapporto con un fornitore di servizi di telefonia – onde la domanda, in parte qua, va disattesa. Parimenti da disattendere è anche la richiesta di liquidazione di ulteriori danni patrimoniali solo genericamente allegati, e non provati in alcun modo. Risulta invece dovuta la somma di €.305,82 per spese mediche, come da documentazione esibita. Consegue alla soccombenza la condanna alla rifusione delle spese del giudizio ivi comprese quelle della C.T.U. che vengono liquidate così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in narrativa, c dichiara la esclusiva responsabilità di nella CP_1 produzione de er na in al pagamento, in favore di Controparte_2 omma di €.14.210,90, oltre Parte_1 otivazione;
condanna i medesimi in solido alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 545,00 per spese (escluse quelle per la c.t.u.), ed Euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione all'avv.SOMMA GIANLUCA per dichiarato anticipo;
- pone le spese di c.t.u. come in atti liquidate interamente e definitivamente a carico dei convenuti in solido. Così deciso in Napoli il 3 luglio 2025
Il Giudice Dr. Vincenzo Pappalardo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez. civ, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A all'udienza del 3.7.2025, nella causa civile n.7109/2021 R.G. T R
(C.F. ), elett.te Parte_1 C.F._1 uma ell'Avv. Gianluca Somma che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE CONTRO in persona del legale rapp. te p.t., C.F.: Controparte_1 ede in Madrid (SP), alla Calle Velazquez C.F._2 mente domiciliata in Napoli, alla Via Chiatamone n. 53/c, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Avallone, dal quale è rappr da procura conferita con atto per Notar Persona_1
CONVENUTO
con Controparte_2
P.IVA_1 ella sua Procuratrice Speciale
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cecili CP_3 guera, e Camillo Gurgo, elett.te domiciliata in Giugliano in Campania (NA), Via Roma 47, giusta procura agli atti CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazione ritualmente not
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
ta 27/07/2019, in Napoli, aveva stipulato con la CP_1
un contratto di locazione - dal 27/07/19 al 31/07/
[...]
n RC con la con Controparte_2 polizza in pari data, nel trasbordare dal gommone appoggio all'unità da diporto, ormeggiata all'interno del Porto di Mergellina (Napoli), a causa del moto ondoso provocato da altre imbarcazioni in movimento all'interno del porto, perdeva l'equilibrio e cadeva in mare sbattendo con il braccio e la spalla sinistra contro la poppa dell'imbarcazione; a causa del sinistro riportava lesioni personali con postumi di natura permanente, come da documentazione che esibiva. Tanto premesso, chiedeva: “a) accertare i fatti sopra esposti e dichi ndatezza della domanda introdotta dal Dott. ; Parte_1
b) l'effetto, la convenuta Società, e salvo gravame, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti per le lesioni riportate, i quali quelli patrimoniali: lucro cessante da inabilità e/o emergente da perdita di possibilità attuale e futura, per spese vive sostenute e da sostenersi;
non patrimoniali: biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla vita di relazione esistenziali, al rapporto familiare, alla vita privata, (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), danni quantificati nella misura complessiva di € 45.005,82= (qurantacinquemilacinque/82) oltre il costo sostenuto per la sostituzione dello smartphone, modello JS Samsung pari ad € 289,00= o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento all'effettivo soddisfo”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva la convenuta, che contestava l'avversa domanda, negando ogni responsabilità in merito all'accaduto, e chiedendo ed ottenendo autorizza a Controparte_2
o
[...]
59 e IMY00123 76 con la medesima stipulate, nell'ipotesi di soccombenza. Espletata la chiesta chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa epigrafata, che eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda per essere prevista nel contratto di locazione un clausola compromissoria, nonché l'infondatezza della pretesa, per mancanza di responsabilità della convenuta, dovendo l'evento ascriversi – in tutto o in parte – a negligenza del medesimo attore. Terminata la fase istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di C.T.U. medico legale sulla persona dell'infortunato, e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione in rito formulata dalla difesa della compagnia assicurativa chiamata in causa, con la quale è revocata in dubbio la competenza di questo Tribunale, in virtù della clausola compromissoria inserita nel contratto di locazione stip venuta. Ed invero, la non è stata parte del predetto Controparte_2 contratto di lo o terzo rispetto a tale rapporto, non può far valere in questa sede l'esistenza di un clausola compromissoria, che rappresenta una rinuncia convenzionale all'azione, come tale, pertanto, rimessa al potere dispositivo delle parti. Nella specie la convenuta non ha invocato tale deroga CP_1 pattizia, avendo incentrat rie difese sul merito della pretesa attorea. La domanda risulta quindi proponibile, ed è altresì fondata. Va infatti ribadito quanto già osservato nel corso dell'istruttoria in relazione alla dinamica del sinistro patito dall'attore, che non risulta specificamente contestata. Essa trova, peraltro, riscontro nelle prove documentali agli atti, e segnatamente nel verbale redatto presso il P.S. dell'ospedale C.T.O. di Napoli, ove si legge che il traumatizzato riferiva di una
“caduta accidentale dalla barca”, nella email del 23.9.2019, ove confermava Persona_2
l'inverarsi, in data 37.7.201 stato vittima
“un passeggero a nome , descrivendone Parte_1 anche la dinamica (“il sig. l trasbordare dal Parte_1 gommone appoggio al cat n piede in fallo ed è caduto in mare. Nella caduta è sbattuto con il braccio e la spalla sinistra contro la poppa sinistra del catamarano”); nella successiva PEC del 5.2.2020 a firma del costituito avv. Avallone, indirizzata al procuratore dell'attore ed all'assicurazione chiamata in causa, in cui si ribadiva la descritta dinamica del sinistro. Tali risultanze documentali consentono di ritenere pienamente accertato l'inverarsi del sinistro. nsabilità dello stesso deve poi ascriversi alla convenuta in quanto proprietaria dell'imbarcazione, non CP_1 deponendo in contrario la generica allegazione, dalla medesima compiuta, dell'eventuale contributo causale di terzi. Nè risulta provato che il sinistro, come eccepito, in particolare, dalla compagnia assicurativa chiamata in causa, sia derivato dalla condotta negligente dell'attore. La – pacifica – qualità di conduttore del natante dal medesimo nte infatti di affermare, come fa la difesa della che questi ne fosse anche comandante, senza Controparte_2 ostanza, ove dimostrata, non comporterebbe di per sé l'inoperatività della polizza, destinata, come in essa si legge, a copertura di “danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua…”. Di tanto è apparsa consapevole anche la difesa dell'assicuratore che, tuttavia, pretenderebbe di escludere l'attore dal dei
“terzi” a favore dei quali opera la garanzia, sebbene il sia Pt_1 pacificamente soggetto estraneo al rapporto assicurativ Accertato il fatto e la conseguente responsabilità, occorre ora soffermarsi sulla liquidazione del danno alla persona da qualificarsi senz'altro ingiusto ex art.32 Cost. e 2043 c.c. perchè lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica. Il requisito della patrimonialità del danno alla persona è ravvisabile sia nella lesione intrinseca al fatto (c.d. danno evento) di per sè suscettibile di apprezzamento economico secondo una valutazione tipicamente equitativa, sia nelle ulteriori perdite di carattere patrimoniale riconducibili in via mediata all'evento dannoso (c.d. danno conseguenza) che devono essere ulteriormente provate dal danneggiato. Per la valutazione equitativa soccorre la CTU che, immune da ui quesiti proposti, ha accertato che riportò nell'incidente lamentato "una Parte_1
,V,VI e VII costola all'emitorace di sinistra con contusione polmonare, una frattura composta del collo chirurgico dell'omero di sinistra". Tale stato morboso comportò un periodo di inabilità temporanea totale di gg 5 ed una inabilità temporanea parziale di ulteriori 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 15 giorni al 25%, mentre sono residuati postumi permanenti nella misura percentuale globale del 7%.
Poiché l'entità del danno biologico è stata determinata dal CTU in misura non superiore al 9%, della l. 57/2001, i danni permanenti all'integrità psicofisica della persona devono essere liquidati, come correttamente richiesto dalla difesa attorea, sulla base dei criteri di cui all'art. 139 C.d.A. (da calcolarsi sulla base dei criteri dettati dalla normativa ratione temporis vigente). Il pregiudizio biologico che viene risarcito in base a tale norma consiste nella ''lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito'' (art. 139 comma 2° C.d.A.). Tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto e in applicazione del criterio legale sopra richiamato, va quindi liquidata la somma di € 8.826,28. Per il danno biologico, relativo al periodo di malattia temporanea, vanno invece liquidati complessivi € 1.602,79, in via equitativa ed all'attualità. Va altresì considerato che il danno biologico è stato liquidato sulla base di valori predeterminati dalla legge, nei quali non può intendersi ricompreso il pregiudizio derivante dalla circostanza che nel fatto illecito de quo sono ravvisabili gli estremi del reato, sia sotto il profilo materiale, sia sotto quello psicologico, onde, ai sensi del combinato disposto degli artt.2043 c.c. e 185 c.p. sarà risarcibile il danno non patrimoniale da definirsi come l'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso (C.Cost.184/86), attribuendo al relativo risarcimento il significato di un pretium doloris per le sofferenze morali e per i patimenti fisici intesi come condizione di sofferenza somatica non accompagnata da alterazioni di funzionalità organica (Cass.6512/86). Operando una valutazione equitativa ma il più possibile analitica con riferimenti ai criteri relativi alla gravità del fatto, all'entità del dolore o patema d'animo subito, si stima equo e conforme a giustizia liquidare a tale titolo la somma di € 3.476,01 al valore attuale. Pertanto le spettanze di per le lesioni subite in Parte_1 occasione dell'incident ntano a complessivi € 13.905,08. Le somme suddette sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro (devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo. Per quanto attiene al danno derivante dalla perdita del telefono cellulare, l'attore non ha fornito alcun valido elemento su cui fondare la liquidazione del relativo danno - producendo, ad esempio, il contratto di acquisto dell'apparato andato perduto, o altra documentazione attestante il rapporto con un fornitore di servizi di telefonia – onde la domanda, in parte qua, va disattesa. Parimenti da disattendere è anche la richiesta di liquidazione di ulteriori danni patrimoniali solo genericamente allegati, e non provati in alcun modo. Risulta invece dovuta la somma di €.305,82 per spese mediche, come da documentazione esibita. Consegue alla soccombenza la condanna alla rifusione delle spese del giudizio ivi comprese quelle della C.T.U. che vengono liquidate così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in narrativa, c dichiara la esclusiva responsabilità di nella CP_1 produzione de er na in al pagamento, in favore di Controparte_2 omma di €.14.210,90, oltre Parte_1 otivazione;
condanna i medesimi in solido alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 545,00 per spese (escluse quelle per la c.t.u.), ed Euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione all'avv.SOMMA GIANLUCA per dichiarato anticipo;
- pone le spese di c.t.u. come in atti liquidate interamente e definitivamente a carico dei convenuti in solido. Così deciso in Napoli il 3 luglio 2025
Il Giudice Dr. Vincenzo Pappalardo