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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg 824 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 824 /2024
Oggi 14 febbraio 2025, il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 30/10/2024;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate, da intendersi qui richiamate ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza che viene depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 824 /2024
Repubblica TAna In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 824 /2024 promossa da
DA
(C. F. e P. IVA Parte_1
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Marco P.IVA_1
Marchioni, e corrente a Novara in Viale Verdi n. 3/a, e domiciliato a Casale MO (AL) in Via
Palestro n. 30 presso lo Studio dell'Avv. Danilo Cerrato (C.F. – p.e.c. CodiceFiscale_1
Email_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
INFRASTRUTTURE (C.F./P.IVA ,con sede in Controparte_1 P.IVA_2
20121 -Milano, Largo Donegani n. 2, in persona del procuratore speciale avv. Parte_2
, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'avvocato Alfonso Mezzotero
[...] del Foro di Milano (C.F. ) e dall'avvocato Angela Martire (C.F. C.F._2
), entrambi con studio in Milano, Piazza Bertarelli n. 4, ivi elettivamente C.F._3
domiciliata, pec: anche quale domicilio digitale, nonché Email_2 dell'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da note scritte depositate il 12/2/2025; parte resistente: come da note scritte depositate il 13/2/2025
Pagina nr. 2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., Parte_1
ha riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 793/2023 precedentemente
[...]
pendente avanti al Tribunale di Novara, dichiaratosi incompetente con la sentenza n. 249 del
27/3/2024 che ha altresì revocato il decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la condanna di al pagamento di euro 153.334,50, oltre Parte_3
interessi moratori ex d. Lgs 231/2002, per il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti in forza di contratti avente ad oggetto fabbricati siti in Vercelli, idonei all'installazione di infrastrutture per impianti di comunicazioni elettroniche.
Si è costituita in giudizio eccependo Parte_3
preliminarmente 1. la non tempestività del ricorso in riassunzione per violazione del termine previsto dall'art. 428 c. 2 c.p.c.; 2. la nullità del ricorso in riassunzione in quanto non notificato alla parte personalmente;
3. l'improcedibilità della causa per omesso avvio del procedimento di mediazione avanti all'organismo competente per territorio.
Nel merito, la convenuta ha reiterato le eccezioni svolte avanti al Tribunale di Novara, in particolare l'eccezione:
4. di prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 3 e 4 c.c.; 5. di assenza di prova del credito in difetto di produzione in giudizio dei contratti di locazione a fondamento della pretesa azionata;
6. di nullità e comunque inefficacia della clausola del contratto di locazione che prevede un canone di locazione eccessivo e fuori mercato, in violazione dell'art. 93
C.C.E. (D. Lgs. n. 259/03) e dell'art. 63 D. Lgs. 446/1997 nonché dall' art. 1 comma 831 bis L.
160/2019; in subordine, la convenuta ha invocato l'applicazione dell'art. 88 d. Lgs. 259/03 (ora art. 49 D. Lgs. 207/2021) che impone agli enti esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni l'obbligo di concedere in locazione a condizioni eque, ovverossia ad un canone di mercato, quanto occorra le proprie infrastrutture. La convenuta ha inoltre contestato la legittimità della richiesta di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 atteso che il contratto di locazione prevede gli interessi al tasso legale, nonché la richiesta di applicazione dell'IVA essendo la convenuta sottoposta al regime ex art. 17 ter del DPR 633/1972.
La convenuta ha infine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai canoni richiesti per il periodo antecedente al 31/3/2020 e cioè al periodo anteriore alla cessione del contratto di locazione sottoscritto con l'originaria conduttrice AF TA S.p.A..
All'esito dell'udienza del 12/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata depositata sentenza.
In diritto si osserva quanto segue.
Pagina nr. 3 In via preliminare, parte convenuta ha dedotto che la riassunzione sarebbe tardiva atteso che essa non
è avvenuta nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 428 c. 2 c.p.c. applicabile al rito locatizio – lavoro.
L'eccezione è infondata. Infatti, nella sentenza resa in data 22/3/2024, pubblicata il 27/3/2024, il
Tribunale di Novara, nel dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Vercelli, ha fissato termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, quindi sino al 27/6/2024. La riassunzione è stata depositata dal ricorrente il 20/6/2024 e quindi nel termine perentorio assegnato dal Giudice.
Va anche rilevato che il limite dei trenta giorni per la riassunzione previsto dal secondo comma dell'art. 428 c.p.c. è operante verso il giudice e non anche verso la parte, né si può imporre o consentire alla parte una correzione o integrazione dell'ordinanza con la quale il giudice ha declinato la propria competenza, al di fuori del meccanismo previsto dall'art. 289 c.p.c. che opera però per le ordinanze istruttorie (cfr. Cass. n. 6193/2013). Consegue che, al di là del termine previsto dall'art. 428 c.p.c., l'eventuale diverso termine fissato dal giudice non può avere conseguenze pregiudizievoli per la parte che si è trovata, in forza di sentenza, a disporre di un maggiore termine rispetto a quello previsto dalla disposizione di legge.
L'atto di riassunzione va quindi ritenuto tempestivo e continua ad essere qualificabile come riassunzione, e non come nuova domanda come ritenuto da parte convenuta, con la conseguenza che esso risulta correttamente notificato al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170 e 125 disp. att.
c.p.c.. ha poi eccepito l'improcedibilità del giudizio per omesso avvio del tentativo di mediazione CP_2 obbligatoria presso l'Organismo competente per territorio. L'eccezione è infondata e, prima ancora, pretestuosa. Infatti, avanti al Tribunale di Novara, è stata proprio la convenuta ad eccepire l'incompetenza a favore del Tribunale di Vercelli. AT, quindi, ha esperito il tentativo di mediazione avanti ad un organismo competente a Vercelli, quale luogo ove, in generale, deve essere trattata la lite. Il tentativo di mediazione va quindi ritenuto correttamente espletato, tanto più che non si ha alcuna contezza di una effettiva volontà conciliativa di parte convenuta.
Nel merito si evidenzia quanto segue.
Parte E' prodotto in atti il contratto di locazione stipulato da relativamente all'immobile sito in
Vercelli, Corso XXVI Aprile. La locatrice ha poi allegato l'inadempimento della convenuta al pagamento della somma capitale di euro 153.334,50 a titolo di canoni di locazione dovuti dal
1/12/2016 al 31/7/2020.
Come si evince dal prospetto dei canoni impagati (doc. 1 fasc. ricorrente), tali canoni sono solo in parte riferiti all'immobile sito in Corso XXVI Aprile;
per altra parte, essi fanno riferimento a
Pagina nr. 4 immobili siti in Vercelli, ma in vie diverse, in relazione ai quali parte creditrice non ha prodotto il contratto.
Parte convenuta, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Novara, non ha contestato l'esistenza di tali rapporti, incentrando le proprie difese sulla nullità delle clausole contrattuali di determinazione del canone. Quelle difese presupponevano palesemente l'esistenza dei rapporti (v. pag. 2 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ove ammette di essere CP_2
titolare nel Comune di Vercelli di diverse stazioni radio base;
v. anche tutte le argomentazioni svolte nel paragrafo in cui è eccepita l'incompetenza territoriale, Viepiù gli altri rapporti negoziali intercorsi
e comunque riconducibili alla stessa , hanno Controparte_3
ad oggetto aree ubicate nel Comune di Vercelli). Il difetto di specifica contestazione avanti al
Tribunale di Novara comporta che tali rapporti vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dovendosi ricordare che il giudizio di riassunzione non comporta la rimessione in termini della parte incorsa in decadenze e la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c. deve essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c. nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice dichiaratosi incompetente, restando all'uopo irrilevante il contegno processuale (e quindi la contestazione) serbato davanti al giudice competente ad quem, in sede di riassunzione (cfr. Cass. n. 5542/2021).
E', peraltro, la stessa convenuta ad aver prodotto nel proprio fascicolo, sub doc. 4 bis, gli estratti degli altri contratti di locazione riguardanti gli immobili siti in Vercelli, via Palestro 21, Corso TA, via
Monfalcone e Corso Salamano. Appare quindi pretestuosa l'eccezione della convenuta circa il difetto di prova dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria di AT, sussistendo un principio di prova documentale di essi fornito dalla stessa convenuta.
Consegue da tutto quanto sopra che i rapporti fondamentali sono provati, così come la legittimità della quantificazione dei canoni effettuata dal creditore, anch'essa non tempestivamente contestata
(salvo per quanto riguarda l'addebito degli interessi e l'IVA, v. infra).
Tanto premesso, è pacifico che gli originari contratti di locazione siano stati stipulati da AT con
Controparte_4
Con atto pubblico del 2/12/2019 ha attuato una operazione di scissione parziale Controparte_4
mediante conferimento alla società AF WE del ramo di azienda comprensivo di Pt_4
elementi patrimoniali attivi e passivi, infrastrutture passive per la realizzazione di sistemi di trasmissione per telefonia mobile e reti radio che includono (tra l'altro) infrastrutture civili, impianti di alimentazione e condizionamento, titoli passivi e cioè anche contratti di locazione che danno diritto alla disponibilità degli spazi di proprietà di terzi ove sono ubicati i citati siti.
Pagina nr. 5 La scissione parziale prevedeva che, a decorrere dalla data di efficacia dell'atto, la società scissa si farà carico di tutte le passività escluse come individuate nel progetto di scissione (cfr. doc. 3 fasc. convenuta).
Con atto pubblico del 25/3/2020 AF WE e la odierna convenuta si sono fuse per CP_2 incorporazione in la quale, in forza della clausola 5 dell'atto di fusione e dell'art. 2504 bis c.c., CP_2
ha acquisito tutte le passività della incorporata ed è anche subentrata nei rapporti contrattuali che prima facevano capo a AF WE.
Nella comparsa depositata nel giudizio di riassunzione, parte convenuta ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai canoni di locazione dovuti prima del 31/3/2020 atteso che, in quel periodo, i canoni di locazione erano già scaduti e rimangono quindi dovuti dai danti causa.
Occorre ricordare che l'eccezione con cui la parte contesti la titolarità sostanziale del rapporto dal lato passivo integra una mera difesa e non è quindi soggetta alle decadenze processuali legati alla costituzione tempestiva. Da ciò consegue che l'eccezione svolta da parte convenuta, pur sollevata nel giudizio di riassunzione, va ritenuta tempestiva ed è da esaminare nel merito.
Tale eccezione è parzialmente fondata. Infatti, come emerge dalla comunicazione di intervenuta scissione di datata 13/12/2019 inviata ad AT (cfr. doc. 3 fascicolo del Controparte_4
ricorrente), al locatore veniva comunicato che solo i canoni di locazione successivi alla data di efficacia della fusione, 2/12/2019, avrebbero dovuto essere fatturati a AF WE.
Tale comunicazione va letta in combinato con la previsione dell'atto pubblico di scissione secondo cui, a decorrere dalla data di efficacia dell'atto, la società scissa si farà carico di tutte le passività escluse come individuate nel progetto di scissione (cfr. doc. 3 fasc. convenuta).
In difetto di maggiori allegazioni di parte ed alla luce del dato documentale, si ritiene che, per effetto della scissione, AF WE (e oggi non sia subentrata nel debito per canoni di locazione CP_2
di cui era titolare prima del 2/12/2019. Parte convenuta nella comparsa di Controparte_4
costituzione nel giudizio di riassunzione ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa di
AF TA, quale soggetto ad oggi responsabile del debito pregresso. Premesso che l'istanza è tardiva, in ogni caso, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, si ritiene di non autorizzare la chiamata in causa.
Diversamente, per i canoni successivi al 2/12/2019 e sino al 31/3/2020 la convenuta per effetto CP_2 della clausola 5 dell'atto pubblico di fusione e dell'art. 2504 bis c.c., è subentrata nel debito acquistato da AF WE in seguito a scissione parziale, avendo acquisito tutte le passività della incorporata ed essendo subentrata nei rapporti contrattuali che facevano capo a AF WE.
Pagina nr. 6 Alla luce di quanto sopra, guardando al prospetto prodotto sub doc. 1 del fascicolo del ricorrente e alle fatture prodotte sub 2, la pretesa creditoria può ritenersi legittimamente indirizzata a solo CP_2
relativamente:
- alla fattura n. 58/2019, inerente all'immobile in Corso Salamano, per euro 11.452,92 (di cui capitale euro 9.387,64);
- alla fattura n. 12/2020, inerente all'immobile in Corso Salamano, per euro 4.365,69 (di cui capitale euro 3.578,35);
- alla fattura n. 6/2020, inerente all'immobile in Corso XXVI Aprile, per euro 2.246,72 (di cui capitale euro 1.841,57);
- alla fattura n. 7/2020, inerente all'immobile in Corso XXVI Aprile, per euro 6.852,50 (di cui capitale euro 5.616,80);
- alla fattura n. 9/2020, inerente all'immobile in Corso TA, per euro 1.342,66 (di cui capitale euro 1.100,54);
- alla fattura n. 10/2020, inerente all'immobile in Corso TA, per euro 8.325,00 (di cui capitale euro 6.750,00);
- alla fattura n. 3/2020, inerente all'immobile in via Monfalcone, per euro 1.243,72 ((di cui capitale euro 1.019,44);
- alla fattura n. 4/2020, inerente all'immobile in via Monfalcone, per euro 3.793,35 (di cui capitale euro 3.109,30); per un importo complessivo di euro 32.322,54, oltre interessi al tasso legale, non essendo specificamente contestato da parte creditrice che il contratto di locazione preveda in realtà gli interessi al tasso legale e risultano tale previsione anche in via documentale dall'art. 4 del contratto di locazione prodotto sub doc. 1 del fascicolo della convenuta.
Le fatture prevedono l'applicazione di IVA.
Parte convenuta ha contestato l'addebito IVA atteso che la società ha i presupposti per essere sottoposta al regime previsto dall'art. 17 ter del DPR 633/1972, ossia al regime dello split payment.
AT non ha in alcun modo contestato la non operatività dell'IVA in ragione del regime dello split payment, come documentato da parte convenuta;
l'eccezione va quindi accolta, con la conseguenza che gli importi indicati nelle suddette fatture possono dirsi dovuti solo in punto capitale (e interessi). ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 nn. 3 e 4 c.c.. CP_2
L'eccezione è infondata atteso che, accolta la pretesa creditoria solo relativamente al periodo
2/12/2019 – 31/7/2020, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (25/3/2023) il credito non era ancora prescritto.
Pagina nr. 7 Nel merito parte convenuta ha sostenuto che i detti canoni di locazione non possono dirsi dovuti poiché, a suo dire, previsti da una clausola contrattuale nulla perché pattuita in violazione:
- dapprima dell'art. 831 bis dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevedeva per il soggetto che esercita il pubblico servizio di comunicazione elettronica il solo obbligo di pagamento della cd. TOSAP o, in alternativa, della c.d. e non di ulteriori oneri o canoni;
CP_5
- poi dell'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 che ha fornito l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2016 sancendo l'illegittimità di ogni ulteriore onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.
Secondo parte convenuta, in forza di tali disposizioni sopravvenute, l'addebito di un canone di locazione sull'immobile che ospita l'impianto di telecomunicazione rappresenta un costo aggiuntivo vietato dalla normativa vigente che prevede una disciplina di favore per i soggetti che esercitano il servizio pubblico relativo alle comunicazioni elettroniche.
Parte Nel sostenere tale tesi, parte convenuta ha invocato la natura pubblicistica di , a cui conseguirebbe che, rispetto agli immobili destinati ad occupare impianti di telecomunicazioni, nel caso di specie dovrebbero trovare applicazione le norme del codice delle telecomunicazioni che tendono a garantire agli operatori di telecomunicazioni un accesso vantaggioso ed agevolato alle aree degli Enti pubblici, sottraendo la relativa contrattazione alle normali regole e ai valori commerciali del libero mercato, vietando che essi siano sottoposti a ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsivoglia natura o titolo, quale deve essere considerato un canone di locazione superiore ai predetti tributi.
Non si condividono tali affermazioni in quanto si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza espresso da alcuni precedenti di merito, tra cui Corte di Appello di Venezia n.
Parte 2488/2022 e Tribunale Pavia del 13/3/2023. non ha operato alla stregua di un ente pubblico o di una pubblica amministrazione (soggetti richiamati dall'art. 93), non vi è un atto autoritativo di concessione dell'esercizio di un pubblico servizio e il servizio di comunicazioni elettroniche non è esercitato da un soggetto che applica tariffe calmierate, quanto tariffe di mercato che vengono fatte gravare sul consumatore finale. Non consta che il presente giudizio riguardi l'esercizio di una potestà Parte impositiva di (potere impositivo richiamato dall'art. 93 d. lgs. 259/2003, ratione temporis vigente). Si vedano poi le clausole del contratto di locazione prodotto in atti dal ricorrente e in particolare l'art. 5 che, anche quando fa riferimento al diritto del conduttore di posizionare cavi, espressamente afferma che tale diritto trova titolo nel presente contratto. Né è provata, e ancor meno allegata, l'esistenza di una concessione di suolo pubblico, quanto semmai di una locazione ad uno Parte non abitativo di una porzione di immobile (v. contratto) di proprietà di
Pagina nr. 8 Infine, le clausole del contratto di locazione sono state espressamente pattuite in esito a trattativa individuale e ciò esclude la natura fuori mercato del canone.
Significativo, peraltro, che parte convenuta non abbia ad oggi corrisposto neppure i canoni dovuti in forza della normativa che, a suo dire, dovrebbe applicarsi in quanto di favore ed in forza della quale essa stessa afferma di essere obbligata.
La fattispecie non pare assimilabile ai precedenti richiamati da parte convenuta (v. Corte Appello
Torino n. 859/2019; Trib. Torino 5539/2024; Trib. Torino 5989/2024, in cui venivano in rilievo, quali parti, dei Comuni e in cui si trattava di verificare la legittimità della pretesa impositiva esercitata per il tramite del e la legittimità delle clausole delle convenzioni di diritto pubblico). Può quindi CP_6
semmai valere il principio espresso dalla giurisprudenza contraria la quale, se anche ha riguardo fatti in cui erano parti enti territoriali ed in relazione a una facoltà impositiva esercitata, ha comunque ritenuto che venisse in rilievo un rapporto esclusivamente privatistico di locazione, come tale assoggettato ai principi del singolo negozio espressamente convenuto e sottoscritto tra le parti.
Le fatture inerenti a crediti effettivamente dovuti sono inerenti a canoni per l'anno 2019 - 2020 e quindi non viene in rilievo il problema dell'applicabilità della modifica normativa di cui alla legge n.
12/2019 che ha innovato l'art. 12 c. 3 d. lgs. 33/2016 e di cui alla legge n. 160/2019 che ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale, con decorrenza dell'esercizio di bilancio 2021. Parte Alla luce di tutto quanto sopra, la pretesa creditoria fatta valere da va accolta nella minor misura di euro 32.322,54, oltre interessi al tasso legale.
La causa è decisa allo stato degli atti e dei documenti prodotti. L'istanza di ammissione di CTU svolta da parte convenuta è inammissibile perché esplorativa.
Si rileva, per entrambe le difese, una carenza nei depositi documentali. Quanto alla richiesta di parte ricorrente, rivolta al giudice, di acquisire la documentazione già prodotta in sede monitoria avanti il
Tribunale di Novara (n. 1159/2023 RG – 793/2023 D.I, doc. da 1 a 5) unitamente al fascicolo della causa di opposizione n. 2414/2023 RG, non si comprende se sia volta alla dichiarazione di ammissibilità dei documenti prodotti nell'atto di riassunzione, che provengono da altro giudizio, ovvero se sia volta a ottenere l'introduzione in causa di documenti depositati dalla parte nel giudizio svolto avanti al Tribunale di Novara e non anche in questa sede. In ogni caso, trattandosi di documenti nella disponibilità della parte e che rientrano nell'oggetto dell'onere della prova, alcuna acquisizione può essere disposta dal giudice scrivente, anche tenuto conto:
1. che non si capisce in che modo debba avvenire tale acquisizione, visto che il fascicolo è telematico e il giudice scrivente non ha potere di accedere ai fascicoli iscritti nella consolle del Tribunale di Novara e tanto meno di ordinare al
Tribunale di Novara di riversare tali documenti nel fascicolo della consolle del Tribunale di Vercelli;
Pagina nr. 9 2. che il rito seguito è quello del lavoro – locatizio soggetto a limiti decadenziali che regolano le preclusioni assertive e probatorie, le quali non possono essere superate dall'intervento del giudice.
Quanto alla difesa della convenuta, si rileva un deficit di produzione documentale relativamente alle
Parte convenzioni stipulate con e più volte menzionate nei propri scritti. Agli atti risultano prodotti dei meri estratti dei contratti di locazione ad uso non abitativo sottoscritti (cfr. doc. 4 bis).
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in base al valore della condanna, secondo parametri minimi tenuto conto del deficit di produzione documentale in cui è incorsa anche la parte opponente e della assenza di adeguate difese riguardo ad alcune eccezioni di parte convenuta (debenza interessi moratori e IVA), per le sole fasi effettivamente espletate (di studio, introduttiva e decisionale). Le spese del giudizio di mediazione sono liquidate in base a parametri minimi ex d.m. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande di Parte_1
, condanna a
[...] Parte_3
corrispondere a la Parte_1
somma di euro 32.322,54 oltre interessi al tasso legale dalla data delle fatture al saldo;
- condanna a corrispondere a Parte_3 Controparte_1 [...]
, a titolo di spese di lite, la Parte_1
somma di euro 2.906,00 oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA, oltre rimborso onorari e spese di mediazione per complessivi euro 330,00 (di cui euro 40,00 per spese vive) oltre accessori come per legge.
Vercelli, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 10
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 824 /2024
Oggi 14 febbraio 2025, il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 30/10/2024;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate, da intendersi qui richiamate ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza che viene depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 824 /2024
Repubblica TAna In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 824 /2024 promossa da
DA
(C. F. e P. IVA Parte_1
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Marco P.IVA_1
Marchioni, e corrente a Novara in Viale Verdi n. 3/a, e domiciliato a Casale MO (AL) in Via
Palestro n. 30 presso lo Studio dell'Avv. Danilo Cerrato (C.F. – p.e.c. CodiceFiscale_1
Email_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
INFRASTRUTTURE (C.F./P.IVA ,con sede in Controparte_1 P.IVA_2
20121 -Milano, Largo Donegani n. 2, in persona del procuratore speciale avv. Parte_2
, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dall'avvocato Alfonso Mezzotero
[...] del Foro di Milano (C.F. ) e dall'avvocato Angela Martire (C.F. C.F._2
), entrambi con studio in Milano, Piazza Bertarelli n. 4, ivi elettivamente C.F._3
domiciliata, pec: anche quale domicilio digitale, nonché Email_2 dell'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da note scritte depositate il 12/2/2025; parte resistente: come da note scritte depositate il 13/2/2025
Pagina nr. 2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., Parte_1
ha riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 793/2023 precedentemente
[...]
pendente avanti al Tribunale di Novara, dichiaratosi incompetente con la sentenza n. 249 del
27/3/2024 che ha altresì revocato il decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la condanna di al pagamento di euro 153.334,50, oltre Parte_3
interessi moratori ex d. Lgs 231/2002, per il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti in forza di contratti avente ad oggetto fabbricati siti in Vercelli, idonei all'installazione di infrastrutture per impianti di comunicazioni elettroniche.
Si è costituita in giudizio eccependo Parte_3
preliminarmente 1. la non tempestività del ricorso in riassunzione per violazione del termine previsto dall'art. 428 c. 2 c.p.c.; 2. la nullità del ricorso in riassunzione in quanto non notificato alla parte personalmente;
3. l'improcedibilità della causa per omesso avvio del procedimento di mediazione avanti all'organismo competente per territorio.
Nel merito, la convenuta ha reiterato le eccezioni svolte avanti al Tribunale di Novara, in particolare l'eccezione:
4. di prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 3 e 4 c.c.; 5. di assenza di prova del credito in difetto di produzione in giudizio dei contratti di locazione a fondamento della pretesa azionata;
6. di nullità e comunque inefficacia della clausola del contratto di locazione che prevede un canone di locazione eccessivo e fuori mercato, in violazione dell'art. 93
C.C.E. (D. Lgs. n. 259/03) e dell'art. 63 D. Lgs. 446/1997 nonché dall' art. 1 comma 831 bis L.
160/2019; in subordine, la convenuta ha invocato l'applicazione dell'art. 88 d. Lgs. 259/03 (ora art. 49 D. Lgs. 207/2021) che impone agli enti esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni l'obbligo di concedere in locazione a condizioni eque, ovverossia ad un canone di mercato, quanto occorra le proprie infrastrutture. La convenuta ha inoltre contestato la legittimità della richiesta di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 atteso che il contratto di locazione prevede gli interessi al tasso legale, nonché la richiesta di applicazione dell'IVA essendo la convenuta sottoposta al regime ex art. 17 ter del DPR 633/1972.
La convenuta ha infine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai canoni richiesti per il periodo antecedente al 31/3/2020 e cioè al periodo anteriore alla cessione del contratto di locazione sottoscritto con l'originaria conduttrice AF TA S.p.A..
All'esito dell'udienza del 12/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stata depositata sentenza.
In diritto si osserva quanto segue.
Pagina nr. 3 In via preliminare, parte convenuta ha dedotto che la riassunzione sarebbe tardiva atteso che essa non
è avvenuta nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 428 c. 2 c.p.c. applicabile al rito locatizio – lavoro.
L'eccezione è infondata. Infatti, nella sentenza resa in data 22/3/2024, pubblicata il 27/3/2024, il
Tribunale di Novara, nel dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Vercelli, ha fissato termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, quindi sino al 27/6/2024. La riassunzione è stata depositata dal ricorrente il 20/6/2024 e quindi nel termine perentorio assegnato dal Giudice.
Va anche rilevato che il limite dei trenta giorni per la riassunzione previsto dal secondo comma dell'art. 428 c.p.c. è operante verso il giudice e non anche verso la parte, né si può imporre o consentire alla parte una correzione o integrazione dell'ordinanza con la quale il giudice ha declinato la propria competenza, al di fuori del meccanismo previsto dall'art. 289 c.p.c. che opera però per le ordinanze istruttorie (cfr. Cass. n. 6193/2013). Consegue che, al di là del termine previsto dall'art. 428 c.p.c., l'eventuale diverso termine fissato dal giudice non può avere conseguenze pregiudizievoli per la parte che si è trovata, in forza di sentenza, a disporre di un maggiore termine rispetto a quello previsto dalla disposizione di legge.
L'atto di riassunzione va quindi ritenuto tempestivo e continua ad essere qualificabile come riassunzione, e non come nuova domanda come ritenuto da parte convenuta, con la conseguenza che esso risulta correttamente notificato al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170 e 125 disp. att.
c.p.c.. ha poi eccepito l'improcedibilità del giudizio per omesso avvio del tentativo di mediazione CP_2 obbligatoria presso l'Organismo competente per territorio. L'eccezione è infondata e, prima ancora, pretestuosa. Infatti, avanti al Tribunale di Novara, è stata proprio la convenuta ad eccepire l'incompetenza a favore del Tribunale di Vercelli. AT, quindi, ha esperito il tentativo di mediazione avanti ad un organismo competente a Vercelli, quale luogo ove, in generale, deve essere trattata la lite. Il tentativo di mediazione va quindi ritenuto correttamente espletato, tanto più che non si ha alcuna contezza di una effettiva volontà conciliativa di parte convenuta.
Nel merito si evidenzia quanto segue.
Parte E' prodotto in atti il contratto di locazione stipulato da relativamente all'immobile sito in
Vercelli, Corso XXVI Aprile. La locatrice ha poi allegato l'inadempimento della convenuta al pagamento della somma capitale di euro 153.334,50 a titolo di canoni di locazione dovuti dal
1/12/2016 al 31/7/2020.
Come si evince dal prospetto dei canoni impagati (doc. 1 fasc. ricorrente), tali canoni sono solo in parte riferiti all'immobile sito in Corso XXVI Aprile;
per altra parte, essi fanno riferimento a
Pagina nr. 4 immobili siti in Vercelli, ma in vie diverse, in relazione ai quali parte creditrice non ha prodotto il contratto.
Parte convenuta, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Novara, non ha contestato l'esistenza di tali rapporti, incentrando le proprie difese sulla nullità delle clausole contrattuali di determinazione del canone. Quelle difese presupponevano palesemente l'esistenza dei rapporti (v. pag. 2 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ove ammette di essere CP_2
titolare nel Comune di Vercelli di diverse stazioni radio base;
v. anche tutte le argomentazioni svolte nel paragrafo in cui è eccepita l'incompetenza territoriale, Viepiù gli altri rapporti negoziali intercorsi
e comunque riconducibili alla stessa , hanno Controparte_3
ad oggetto aree ubicate nel Comune di Vercelli). Il difetto di specifica contestazione avanti al
Tribunale di Novara comporta che tali rapporti vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dovendosi ricordare che il giudizio di riassunzione non comporta la rimessione in termini della parte incorsa in decadenze e la prima udienza utile al fine di verificare la sussistenza o meno di una non contestazione rilevante ex art. 416 c.p.c. deve essere necessariamente quella tenutasi ex art. 420 c.p.c. nel giudizio a quo, cioè davanti al giudice dichiaratosi incompetente, restando all'uopo irrilevante il contegno processuale (e quindi la contestazione) serbato davanti al giudice competente ad quem, in sede di riassunzione (cfr. Cass. n. 5542/2021).
E', peraltro, la stessa convenuta ad aver prodotto nel proprio fascicolo, sub doc. 4 bis, gli estratti degli altri contratti di locazione riguardanti gli immobili siti in Vercelli, via Palestro 21, Corso TA, via
Monfalcone e Corso Salamano. Appare quindi pretestuosa l'eccezione della convenuta circa il difetto di prova dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria di AT, sussistendo un principio di prova documentale di essi fornito dalla stessa convenuta.
Consegue da tutto quanto sopra che i rapporti fondamentali sono provati, così come la legittimità della quantificazione dei canoni effettuata dal creditore, anch'essa non tempestivamente contestata
(salvo per quanto riguarda l'addebito degli interessi e l'IVA, v. infra).
Tanto premesso, è pacifico che gli originari contratti di locazione siano stati stipulati da AT con
Controparte_4
Con atto pubblico del 2/12/2019 ha attuato una operazione di scissione parziale Controparte_4
mediante conferimento alla società AF WE del ramo di azienda comprensivo di Pt_4
elementi patrimoniali attivi e passivi, infrastrutture passive per la realizzazione di sistemi di trasmissione per telefonia mobile e reti radio che includono (tra l'altro) infrastrutture civili, impianti di alimentazione e condizionamento, titoli passivi e cioè anche contratti di locazione che danno diritto alla disponibilità degli spazi di proprietà di terzi ove sono ubicati i citati siti.
Pagina nr. 5 La scissione parziale prevedeva che, a decorrere dalla data di efficacia dell'atto, la società scissa si farà carico di tutte le passività escluse come individuate nel progetto di scissione (cfr. doc. 3 fasc. convenuta).
Con atto pubblico del 25/3/2020 AF WE e la odierna convenuta si sono fuse per CP_2 incorporazione in la quale, in forza della clausola 5 dell'atto di fusione e dell'art. 2504 bis c.c., CP_2
ha acquisito tutte le passività della incorporata ed è anche subentrata nei rapporti contrattuali che prima facevano capo a AF WE.
Nella comparsa depositata nel giudizio di riassunzione, parte convenuta ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai canoni di locazione dovuti prima del 31/3/2020 atteso che, in quel periodo, i canoni di locazione erano già scaduti e rimangono quindi dovuti dai danti causa.
Occorre ricordare che l'eccezione con cui la parte contesti la titolarità sostanziale del rapporto dal lato passivo integra una mera difesa e non è quindi soggetta alle decadenze processuali legati alla costituzione tempestiva. Da ciò consegue che l'eccezione svolta da parte convenuta, pur sollevata nel giudizio di riassunzione, va ritenuta tempestiva ed è da esaminare nel merito.
Tale eccezione è parzialmente fondata. Infatti, come emerge dalla comunicazione di intervenuta scissione di datata 13/12/2019 inviata ad AT (cfr. doc. 3 fascicolo del Controparte_4
ricorrente), al locatore veniva comunicato che solo i canoni di locazione successivi alla data di efficacia della fusione, 2/12/2019, avrebbero dovuto essere fatturati a AF WE.
Tale comunicazione va letta in combinato con la previsione dell'atto pubblico di scissione secondo cui, a decorrere dalla data di efficacia dell'atto, la società scissa si farà carico di tutte le passività escluse come individuate nel progetto di scissione (cfr. doc. 3 fasc. convenuta).
In difetto di maggiori allegazioni di parte ed alla luce del dato documentale, si ritiene che, per effetto della scissione, AF WE (e oggi non sia subentrata nel debito per canoni di locazione CP_2
di cui era titolare prima del 2/12/2019. Parte convenuta nella comparsa di Controparte_4
costituzione nel giudizio di riassunzione ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa di
AF TA, quale soggetto ad oggi responsabile del debito pregresso. Premesso che l'istanza è tardiva, in ogni caso, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, si ritiene di non autorizzare la chiamata in causa.
Diversamente, per i canoni successivi al 2/12/2019 e sino al 31/3/2020 la convenuta per effetto CP_2 della clausola 5 dell'atto pubblico di fusione e dell'art. 2504 bis c.c., è subentrata nel debito acquistato da AF WE in seguito a scissione parziale, avendo acquisito tutte le passività della incorporata ed essendo subentrata nei rapporti contrattuali che facevano capo a AF WE.
Pagina nr. 6 Alla luce di quanto sopra, guardando al prospetto prodotto sub doc. 1 del fascicolo del ricorrente e alle fatture prodotte sub 2, la pretesa creditoria può ritenersi legittimamente indirizzata a solo CP_2
relativamente:
- alla fattura n. 58/2019, inerente all'immobile in Corso Salamano, per euro 11.452,92 (di cui capitale euro 9.387,64);
- alla fattura n. 12/2020, inerente all'immobile in Corso Salamano, per euro 4.365,69 (di cui capitale euro 3.578,35);
- alla fattura n. 6/2020, inerente all'immobile in Corso XXVI Aprile, per euro 2.246,72 (di cui capitale euro 1.841,57);
- alla fattura n. 7/2020, inerente all'immobile in Corso XXVI Aprile, per euro 6.852,50 (di cui capitale euro 5.616,80);
- alla fattura n. 9/2020, inerente all'immobile in Corso TA, per euro 1.342,66 (di cui capitale euro 1.100,54);
- alla fattura n. 10/2020, inerente all'immobile in Corso TA, per euro 8.325,00 (di cui capitale euro 6.750,00);
- alla fattura n. 3/2020, inerente all'immobile in via Monfalcone, per euro 1.243,72 ((di cui capitale euro 1.019,44);
- alla fattura n. 4/2020, inerente all'immobile in via Monfalcone, per euro 3.793,35 (di cui capitale euro 3.109,30); per un importo complessivo di euro 32.322,54, oltre interessi al tasso legale, non essendo specificamente contestato da parte creditrice che il contratto di locazione preveda in realtà gli interessi al tasso legale e risultano tale previsione anche in via documentale dall'art. 4 del contratto di locazione prodotto sub doc. 1 del fascicolo della convenuta.
Le fatture prevedono l'applicazione di IVA.
Parte convenuta ha contestato l'addebito IVA atteso che la società ha i presupposti per essere sottoposta al regime previsto dall'art. 17 ter del DPR 633/1972, ossia al regime dello split payment.
AT non ha in alcun modo contestato la non operatività dell'IVA in ragione del regime dello split payment, come documentato da parte convenuta;
l'eccezione va quindi accolta, con la conseguenza che gli importi indicati nelle suddette fatture possono dirsi dovuti solo in punto capitale (e interessi). ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 nn. 3 e 4 c.c.. CP_2
L'eccezione è infondata atteso che, accolta la pretesa creditoria solo relativamente al periodo
2/12/2019 – 31/7/2020, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (25/3/2023) il credito non era ancora prescritto.
Pagina nr. 7 Nel merito parte convenuta ha sostenuto che i detti canoni di locazione non possono dirsi dovuti poiché, a suo dire, previsti da una clausola contrattuale nulla perché pattuita in violazione:
- dapprima dell'art. 831 bis dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevedeva per il soggetto che esercita il pubblico servizio di comunicazione elettronica il solo obbligo di pagamento della cd. TOSAP o, in alternativa, della c.d. e non di ulteriori oneri o canoni;
CP_5
- poi dell'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 che ha fornito l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2016 sancendo l'illegittimità di ogni ulteriore onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.
Secondo parte convenuta, in forza di tali disposizioni sopravvenute, l'addebito di un canone di locazione sull'immobile che ospita l'impianto di telecomunicazione rappresenta un costo aggiuntivo vietato dalla normativa vigente che prevede una disciplina di favore per i soggetti che esercitano il servizio pubblico relativo alle comunicazioni elettroniche.
Parte Nel sostenere tale tesi, parte convenuta ha invocato la natura pubblicistica di , a cui conseguirebbe che, rispetto agli immobili destinati ad occupare impianti di telecomunicazioni, nel caso di specie dovrebbero trovare applicazione le norme del codice delle telecomunicazioni che tendono a garantire agli operatori di telecomunicazioni un accesso vantaggioso ed agevolato alle aree degli Enti pubblici, sottraendo la relativa contrattazione alle normali regole e ai valori commerciali del libero mercato, vietando che essi siano sottoposti a ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsivoglia natura o titolo, quale deve essere considerato un canone di locazione superiore ai predetti tributi.
Non si condividono tali affermazioni in quanto si ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza espresso da alcuni precedenti di merito, tra cui Corte di Appello di Venezia n.
Parte 2488/2022 e Tribunale Pavia del 13/3/2023. non ha operato alla stregua di un ente pubblico o di una pubblica amministrazione (soggetti richiamati dall'art. 93), non vi è un atto autoritativo di concessione dell'esercizio di un pubblico servizio e il servizio di comunicazioni elettroniche non è esercitato da un soggetto che applica tariffe calmierate, quanto tariffe di mercato che vengono fatte gravare sul consumatore finale. Non consta che il presente giudizio riguardi l'esercizio di una potestà Parte impositiva di (potere impositivo richiamato dall'art. 93 d. lgs. 259/2003, ratione temporis vigente). Si vedano poi le clausole del contratto di locazione prodotto in atti dal ricorrente e in particolare l'art. 5 che, anche quando fa riferimento al diritto del conduttore di posizionare cavi, espressamente afferma che tale diritto trova titolo nel presente contratto. Né è provata, e ancor meno allegata, l'esistenza di una concessione di suolo pubblico, quanto semmai di una locazione ad uno Parte non abitativo di una porzione di immobile (v. contratto) di proprietà di
Pagina nr. 8 Infine, le clausole del contratto di locazione sono state espressamente pattuite in esito a trattativa individuale e ciò esclude la natura fuori mercato del canone.
Significativo, peraltro, che parte convenuta non abbia ad oggi corrisposto neppure i canoni dovuti in forza della normativa che, a suo dire, dovrebbe applicarsi in quanto di favore ed in forza della quale essa stessa afferma di essere obbligata.
La fattispecie non pare assimilabile ai precedenti richiamati da parte convenuta (v. Corte Appello
Torino n. 859/2019; Trib. Torino 5539/2024; Trib. Torino 5989/2024, in cui venivano in rilievo, quali parti, dei Comuni e in cui si trattava di verificare la legittimità della pretesa impositiva esercitata per il tramite del e la legittimità delle clausole delle convenzioni di diritto pubblico). Può quindi CP_6
semmai valere il principio espresso dalla giurisprudenza contraria la quale, se anche ha riguardo fatti in cui erano parti enti territoriali ed in relazione a una facoltà impositiva esercitata, ha comunque ritenuto che venisse in rilievo un rapporto esclusivamente privatistico di locazione, come tale assoggettato ai principi del singolo negozio espressamente convenuto e sottoscritto tra le parti.
Le fatture inerenti a crediti effettivamente dovuti sono inerenti a canoni per l'anno 2019 - 2020 e quindi non viene in rilievo il problema dell'applicabilità della modifica normativa di cui alla legge n.
12/2019 che ha innovato l'art. 12 c. 3 d. lgs. 33/2016 e di cui alla legge n. 160/2019 che ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale, con decorrenza dell'esercizio di bilancio 2021. Parte Alla luce di tutto quanto sopra, la pretesa creditoria fatta valere da va accolta nella minor misura di euro 32.322,54, oltre interessi al tasso legale.
La causa è decisa allo stato degli atti e dei documenti prodotti. L'istanza di ammissione di CTU svolta da parte convenuta è inammissibile perché esplorativa.
Si rileva, per entrambe le difese, una carenza nei depositi documentali. Quanto alla richiesta di parte ricorrente, rivolta al giudice, di acquisire la documentazione già prodotta in sede monitoria avanti il
Tribunale di Novara (n. 1159/2023 RG – 793/2023 D.I, doc. da 1 a 5) unitamente al fascicolo della causa di opposizione n. 2414/2023 RG, non si comprende se sia volta alla dichiarazione di ammissibilità dei documenti prodotti nell'atto di riassunzione, che provengono da altro giudizio, ovvero se sia volta a ottenere l'introduzione in causa di documenti depositati dalla parte nel giudizio svolto avanti al Tribunale di Novara e non anche in questa sede. In ogni caso, trattandosi di documenti nella disponibilità della parte e che rientrano nell'oggetto dell'onere della prova, alcuna acquisizione può essere disposta dal giudice scrivente, anche tenuto conto:
1. che non si capisce in che modo debba avvenire tale acquisizione, visto che il fascicolo è telematico e il giudice scrivente non ha potere di accedere ai fascicoli iscritti nella consolle del Tribunale di Novara e tanto meno di ordinare al
Tribunale di Novara di riversare tali documenti nel fascicolo della consolle del Tribunale di Vercelli;
Pagina nr. 9 2. che il rito seguito è quello del lavoro – locatizio soggetto a limiti decadenziali che regolano le preclusioni assertive e probatorie, le quali non possono essere superate dall'intervento del giudice.
Quanto alla difesa della convenuta, si rileva un deficit di produzione documentale relativamente alle
Parte convenzioni stipulate con e più volte menzionate nei propri scritti. Agli atti risultano prodotti dei meri estratti dei contratti di locazione ad uso non abitativo sottoscritti (cfr. doc. 4 bis).
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in base al valore della condanna, secondo parametri minimi tenuto conto del deficit di produzione documentale in cui è incorsa anche la parte opponente e della assenza di adeguate difese riguardo ad alcune eccezioni di parte convenuta (debenza interessi moratori e IVA), per le sole fasi effettivamente espletate (di studio, introduttiva e decisionale). Le spese del giudizio di mediazione sono liquidate in base a parametri minimi ex d.m. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande di Parte_1
, condanna a
[...] Parte_3
corrispondere a la Parte_1
somma di euro 32.322,54 oltre interessi al tasso legale dalla data delle fatture al saldo;
- condanna a corrispondere a Parte_3 Controparte_1 [...]
, a titolo di spese di lite, la Parte_1
somma di euro 2.906,00 oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA, oltre rimborso onorari e spese di mediazione per complessivi euro 330,00 (di cui euro 40,00 per spese vive) oltre accessori come per legge.
Vercelli, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 10