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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 246/2024, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Calderisi (C.F.
(PEC. , elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 suo studio in Rimini (RN), P.tta Carlo Zavagli n. 1, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
(CF: ), nato il [...] a [...], residente in [...] C.F._3
Felice Giani n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Ninfa Renzini del foro di Rimini, elettivamente domiciliato, in Rimini presso e nello Studio dell'Avv. Ninfa Renzini alla via Montefeltro n. 133, PEC
giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 7 maggio 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale con domanda di addebito pagina 1 di 5 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 la SI.ra ha convenuto in giudizio il SI. Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in data 31 maggio 1997 e che dalla loro unione è nato il CP_1 figlio al momento maggiorenne e economicamente indipendente. Per_1
La ricorrente ha riferito di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del coniuge e proprio per tale motivo ha sottolineato che è al momento pendente giudizio penale e il SI. è in carcere in quanto CP_1 ha violato il divieto di avvicinamento che gli è stato imposto. Ha proseguito la SI.ra , Parte_1 evidenziando che le condotte del resistente, oltre ad avere rilevanza penale, sono state anche la causa della rottura dell'affectio coniugalis in quanto contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, avendo determinato una grave compromissione della sua incolumità fisica e morale.
Si è costituito in giudizio il SI. il quale ha dato atto di essere caduto in uno stato di grave crisi CP_1 nel momento in cui la ricorrente le ha comunicato il suo disinnamoramento e la sua volontà di separarsi.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice ha dato atto che la cancelleria gli ha comunicato il problema di ordine tecnico che non ha consentito dal SI. di partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto e per tale ragione ha rinviato per i CP_1 medesimi incombenti all'udienza del 29 maggio 2024. A tale udienza, alla quale il SI. ha CP_1 partecipato mediante collegamento da remoto, il Giudice ha sentito entrambe le parti e, in seguito, l'Avv.
Calderisi ha chiesto la emanazione di sentenza parziale alla quale controparte si è opposta. Il giudice con ordinanza del 31 maggio 2024 ha rimesso la causa alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di sentenza parziale di separazione ed ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Con sentenza depositata in data 7.06.2024, il Collegio ha pronunciato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 14 gennaio 2025, l'Avv. Calderisi ha chiesto un differimento al fine di acquisire la sentenza penale relativa al procedimento penale a carico del SI. e il Giudice ha rinviato per la rimessione CP_1 della causa in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, assegnando a parte resistente termine per il deposito della citata sentenza. All'udienza del 6 maggio 2025 il Giudice sulle conclusioni precisate dalle parti ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle pagina 2 di 5 controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Parte ricorrente ha dedotto che la causa della rottura dell'affectio coniugalis è imputabile in via esclusiva alle condotte maltrattanti del SI. in relazione alle quali è pendente procedimento penale e come CP_1 evidenziato in sede di udienza è stata emessa sentenza penale di condanna.
Il SI. al contrario, si è opposto alla domanda di addebito e ha escluso la rilevanza in questo CP_1 procedimento della sentenza penale di condanna.
Preliminarmente giova osservare che costituisce orientamento pacifico quello secondo il quale le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile, sez. I, 07.08.2024, n. 22294).
Con riferimento alla prova dell'addebito della separazione, la Corte di Cassazione ha affermato che per fondare domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. Civ. Sez. 1 del 08.11.2022 n. 32837). Ed ancora, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 35296/2023 ha ribadito il principio secondo il quale grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione della intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
pagina 3 di 5 Ciò posto, nel caso in esame le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine alla addebitabilità della separazione al SI. hanno trovato conferma nella sentenza penale di condanna allegata in atti in CP_1 forza della quale il resistente è stato condannato in ordine a tutti i delitti a lui ascritti alla “pena finale di anni 2
e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali” ed è stato altresì condannato al “risarcimento dei danni morali nei confronti della costituita P.C., liquidati nella somma di € 10.000,00”. Dalla disamina della parte motiva della sentenza penale emerge che il giudice Penale ha ritenuto provate in maniera “solare” la totalità delle fattispecie delittuose ascritte al SI. In particolare, il Dott. ha ritenuto attendibili le CP_1 Tes_1 dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla odierna ricorrente nell'ambito della quale la stessa ha riferito di aver subito per innumerevoli anni le aggressioni fisiche e verbali del marito tanto da aver già sporto denuncia nei suoi confronti. A ulteriore prova della condotta maltrattante del SI. il Dott. CP_1 ha richiamato anche il materiale fotografico allegato in atti e i certificati medici nei quali le lesioni Tes_1 sono state ascritte alle “percosse” subite, ribadendo quindi la credibilità soggettiva della SI.ra . Parte_1
Ritiene il presente Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di addebito formulata da parte ricorrente in quanto dalla disamina della documentazione allegata in atti non ricorrono dubbi in ordine alla prova della condotta maltrattante del SI. e che alla stessa debba essere ascritta la causa della CP_1 rottura dell'affectio coniugalis. Giova a riguardo evidenziare che lo stesso SI. in sede di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, non ha negato le condotte a lui addebitate ma al contrario ha così riferito: “al punto tale da condurlo alle purtroppo note reazioni”. Pertanto, è stato lo stesso resistente a qualificare quale fatto pacifico e incontestato quello delle aggressioni inferte in danno della SI.ra . La sola Parte_1 argomentazione addotta da parte del resistente a sostegno del rigetto della domanda di addebito è stata quella che tali aggressioni sarebbero state la conseguenza del “disinnamoramento a suo tempo confessato dalla moglie la quale, ben a conoscenza dell'affettività provata dal marito per lei non ha esitato a svilirlo”. Tuttavia, alcuna prova è stata allegata dal SI. in ordine alle condotte svilenti della ricorrente né lo stesso ha provato CP_1 che la intollerabilità della convivenza sia ascrivibile ad altri fattori e non alla sua condotta maltrattante. In ogni caso ritiene il presente Collegio di dover aderire al principio sopra enunciato, ossia il divieto di comparazione della condotta tenuta dal coniuge vittima di maltrattamenti, con conseguente impossibilità di esaminare le asserite condotte svilenti della SI.ra con i maltrattamenti che le sono stati inferti Parte_1 dal SI. In conclusione, le aggressioni fisiche inferte alla SI.ra dal SI. e che CP_1 Parte_1 CP_1 hanno altresì reso necessario il ricovero presso il Pronto Soccorso presentano un connotato di tale gravità da dover essere qualificate quale la causa esclusiva del venire meno dell'affectio coniugalis, con conseguente addebito della separazione.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte resistente ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui pagina 4 di 5 al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata. Si dà altresì atto del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio con decisione assunta nella camera di conSIlio del 29 maggio 2025.
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla SI.ra nei Parte_1 confronti del SI. CP_1
➢ Condanna il SI. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_1
7.616,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rimini, così deciso nella Camera di conSIlio del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 246/2024, promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Calderisi (C.F.
(PEC. , elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 suo studio in Rimini (RN), P.tta Carlo Zavagli n. 1, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
(CF: ), nato il [...] a [...], residente in [...] C.F._3
Felice Giani n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Ninfa Renzini del foro di Rimini, elettivamente domiciliato, in Rimini presso e nello Studio dell'Avv. Ninfa Renzini alla via Montefeltro n. 133, PEC
giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 7 maggio 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale con domanda di addebito pagina 1 di 5 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 la SI.ra ha convenuto in giudizio il SI. Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in data 31 maggio 1997 e che dalla loro unione è nato il CP_1 figlio al momento maggiorenne e economicamente indipendente. Per_1
La ricorrente ha riferito di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del coniuge e proprio per tale motivo ha sottolineato che è al momento pendente giudizio penale e il SI. è in carcere in quanto CP_1 ha violato il divieto di avvicinamento che gli è stato imposto. Ha proseguito la SI.ra , Parte_1 evidenziando che le condotte del resistente, oltre ad avere rilevanza penale, sono state anche la causa della rottura dell'affectio coniugalis in quanto contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, avendo determinato una grave compromissione della sua incolumità fisica e morale.
Si è costituito in giudizio il SI. il quale ha dato atto di essere caduto in uno stato di grave crisi CP_1 nel momento in cui la ricorrente le ha comunicato il suo disinnamoramento e la sua volontà di separarsi.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice ha dato atto che la cancelleria gli ha comunicato il problema di ordine tecnico che non ha consentito dal SI. di partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto e per tale ragione ha rinviato per i CP_1 medesimi incombenti all'udienza del 29 maggio 2024. A tale udienza, alla quale il SI. ha CP_1 partecipato mediante collegamento da remoto, il Giudice ha sentito entrambe le parti e, in seguito, l'Avv.
Calderisi ha chiesto la emanazione di sentenza parziale alla quale controparte si è opposta. Il giudice con ordinanza del 31 maggio 2024 ha rimesso la causa alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di sentenza parziale di separazione ed ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Con sentenza depositata in data 7.06.2024, il Collegio ha pronunciato la separazione dei coniugi e con separata ordinanza ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 14 gennaio 2025, l'Avv. Calderisi ha chiesto un differimento al fine di acquisire la sentenza penale relativa al procedimento penale a carico del SI. e il Giudice ha rinviato per la rimessione CP_1 della causa in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, assegnando a parte resistente termine per il deposito della citata sentenza. All'udienza del 6 maggio 2025 il Giudice sulle conclusioni precisate dalle parti ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle pagina 2 di 5 controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Parte ricorrente ha dedotto che la causa della rottura dell'affectio coniugalis è imputabile in via esclusiva alle condotte maltrattanti del SI. in relazione alle quali è pendente procedimento penale e come CP_1 evidenziato in sede di udienza è stata emessa sentenza penale di condanna.
Il SI. al contrario, si è opposto alla domanda di addebito e ha escluso la rilevanza in questo CP_1 procedimento della sentenza penale di condanna.
Preliminarmente giova osservare che costituisce orientamento pacifico quello secondo il quale le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile, sez. I, 07.08.2024, n. 22294).
Con riferimento alla prova dell'addebito della separazione, la Corte di Cassazione ha affermato che per fondare domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. Civ. Sez. 1 del 08.11.2022 n. 32837). Ed ancora, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 35296/2023 ha ribadito il principio secondo il quale grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione della intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
pagina 3 di 5 Ciò posto, nel caso in esame le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine alla addebitabilità della separazione al SI. hanno trovato conferma nella sentenza penale di condanna allegata in atti in CP_1 forza della quale il resistente è stato condannato in ordine a tutti i delitti a lui ascritti alla “pena finale di anni 2
e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali” ed è stato altresì condannato al “risarcimento dei danni morali nei confronti della costituita P.C., liquidati nella somma di € 10.000,00”. Dalla disamina della parte motiva della sentenza penale emerge che il giudice Penale ha ritenuto provate in maniera “solare” la totalità delle fattispecie delittuose ascritte al SI. In particolare, il Dott. ha ritenuto attendibili le CP_1 Tes_1 dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla odierna ricorrente nell'ambito della quale la stessa ha riferito di aver subito per innumerevoli anni le aggressioni fisiche e verbali del marito tanto da aver già sporto denuncia nei suoi confronti. A ulteriore prova della condotta maltrattante del SI. il Dott. CP_1 ha richiamato anche il materiale fotografico allegato in atti e i certificati medici nei quali le lesioni Tes_1 sono state ascritte alle “percosse” subite, ribadendo quindi la credibilità soggettiva della SI.ra . Parte_1
Ritiene il presente Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di addebito formulata da parte ricorrente in quanto dalla disamina della documentazione allegata in atti non ricorrono dubbi in ordine alla prova della condotta maltrattante del SI. e che alla stessa debba essere ascritta la causa della CP_1 rottura dell'affectio coniugalis. Giova a riguardo evidenziare che lo stesso SI. in sede di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, non ha negato le condotte a lui addebitate ma al contrario ha così riferito: “al punto tale da condurlo alle purtroppo note reazioni”. Pertanto, è stato lo stesso resistente a qualificare quale fatto pacifico e incontestato quello delle aggressioni inferte in danno della SI.ra . La sola Parte_1 argomentazione addotta da parte del resistente a sostegno del rigetto della domanda di addebito è stata quella che tali aggressioni sarebbero state la conseguenza del “disinnamoramento a suo tempo confessato dalla moglie la quale, ben a conoscenza dell'affettività provata dal marito per lei non ha esitato a svilirlo”. Tuttavia, alcuna prova è stata allegata dal SI. in ordine alle condotte svilenti della ricorrente né lo stesso ha provato CP_1 che la intollerabilità della convivenza sia ascrivibile ad altri fattori e non alla sua condotta maltrattante. In ogni caso ritiene il presente Collegio di dover aderire al principio sopra enunciato, ossia il divieto di comparazione della condotta tenuta dal coniuge vittima di maltrattamenti, con conseguente impossibilità di esaminare le asserite condotte svilenti della SI.ra con i maltrattamenti che le sono stati inferti Parte_1 dal SI. In conclusione, le aggressioni fisiche inferte alla SI.ra dal SI. e che CP_1 Parte_1 CP_1 hanno altresì reso necessario il ricovero presso il Pronto Soccorso presentano un connotato di tale gravità da dover essere qualificate quale la causa esclusiva del venire meno dell'affectio coniugalis, con conseguente addebito della separazione.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia seguono la soccombenza della parte resistente ex art. 91 cpc. e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui pagina 4 di 5 al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata. Si dà altresì atto del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio con decisione assunta nella camera di conSIlio del 29 maggio 2025.
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla SI.ra nei Parte_1 confronti del SI. CP_1
➢ Condanna il SI. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_1
7.616,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rimini, così deciso nella Camera di conSIlio del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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