Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 3699 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa RA UR, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. D'ORAZIO DANIELA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dai propri funzionari;
alla udienza del 31/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 1000,00;
Respinge per il resto la domanda;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della restante metà delle spese di lite che liquida in euro 129,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il
[...]
e ha esposto di essere docente destinataria Controparte_1 di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o comunque di almeno 180 giorni per ciascun anno negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Ha dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d.
“Carta elettronica del docente”).
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del
29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97 Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842 del 2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica cit. (art. 1 commi da 121 a
124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che come la ricorrente hanno prestato servizio alle dipendenze del on contratti CP_2
a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto a usufruire della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore CP_1 della predetta carta elettronica per un importo di euro 1500,00.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato. Ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito ha rilevato la legittimità dell'operato della amministrazione, la inammissibile disapplicazione di norme interne, la specialità della disciplina del settore, l'illegittima trasformazione della carta elettronica in erogazione di denaro. Ha invocato l'art. 15 del D.L. 69 del 2023 e la sentenza della S.C. n. 29961 del 27.10.2023 a supporto del diniego del diritto per difetto del requisito della supplenza annuale.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita
è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di seguito descritti.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4 finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre
2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. 23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della Carta in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della Carta e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
I docenti assunti a tempo determinato quindi, anche qualora impiegati - come la ricorrente - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.
Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 283 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto–dovere fondamentale di tutto il personale docente, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 proprio nella parte in cui aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo, ritenendo il diverso trattamento dei docenti a assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche in considerazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “In mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs 165 del 2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1 commi 121 e segg. della Legge 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del CCNL di categoria
e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007” e quindi quanto disposto da detto CCNL di categoria, in tema di formazione dei docenti, va letto non in chiave di “incompatibilità”, ma di
“complementarità” rispetto al disposto dell'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge n. 107 del 2015.
Secondo il Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta dei docenti con le disposizioni contrattuali sopra descritte porta a ritenere che tra gli strumenti che garantiscono la formazione di tutti i docenti - anche quelli non di ruolo
- certamente deve essere compresa la Carta del docente. Del resto, una differenziazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato comporta una palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, con conseguente lesione del principio di buon andamento della P.A., in quanto collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che tutto il personale docente (di ruolo e non) possa conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1842 del 2022 cit. ove è statuito che l'interpretazione dell'art. 1 commi da 121 a 124 della L. 107/2015
“deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria: regole che pongono a carico della Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 'strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio'. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa – e anzi debba – essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può affermare che di essa sono destinatari anche
i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. Sussiste infatti una indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Ancora, una diversa interpretazione si pone in contrasto anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo. E infatti anche la Corte di Giustizia UE – Sezione VI - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha stabilito che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo determinato, il CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali.
La ricostruzione descritta è stata di recente accolta dalla S.C. che con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1)La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2)Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3)Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4)L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, il diritto di usufruire del beneficio economico di euro 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che la ricorrente ha concluso con il contratti a tempo Controparte_1 determinato per supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni 2020/2021 e 2021/2022.
Nell'anno scolastico 2019/2020 risulta inoltre l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie.
Orbene, con riferimento a tali tipologie di contratti, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel precisare la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. In particolare, per le supplenze temporanee, l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)” (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552).
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nella sentenza n. 29961/2023 cit. laddove la S.C. ha affermato che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Pertanto, richiamato il nesso - evidenziato dalla S.C. - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico - educativa, “risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (Cass. civ., ord. n. 3912/2024), con la conseguenza che il beneficio non può, in questi casi, essere riconosciuto. La docente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche in quanto immessa in ruolo dal 1.9.2022 (cfr. stato matricolare allegato alla memoria Mim).
Va pertanto dichiarato il suo diritto di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per i soli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del convenuto alla CP_1 attivazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di euro
1000,00.
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti descritti.
Le spese di lite sono compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda. Per la restante metà le spese di lite sono poste a carico del secondo la regola della Controparte_1 soccombenza. Sono liquidate tenendo conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoca dalla giurisprudenza e per il carattere seriale della causa.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Frosinone, 31/12/2024 Il Giudice del Lavoro
RA UR