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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R . G . 2 7 3 2 / 2 0 2 4
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 17/04/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex art. 429 c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco
Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2732 del 2024, promossa da
(c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. MUNARI ALBERTO - ricorrente contro
(c.f. – resistente contumace CP_1 C.F._1
* * *
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo;
CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente:
“1.- dichiararsi risolto per fatto e colpa del conduttore, sig. il contratto di locazione concluso tra le parti CP_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gorgo al Monticano, via Palazzi n. 20, di cui in narrativa.
2.- Condannarsi il signor (A) alla immediata riconsegna, libera da persone e cose anche interposte, CP_1
ripulita e ritinteggiata come da art. 10 del contratto di locazione, dell'unità immobiliare locata, identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg. 9, m.n. 267, sub. 5 -
appartamento al piano terra e primo - nonché (B) alla immediata riconsegna, liberi da persone e cose, dei locali non abitativi occupati come in narrativa, costituenti l'intero piano terra dell'unità immobiliare identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg.9, m.n. 267, sub 2.
3.- condannarsi il signor a corrispondere, ai sensi dell'articolo art. 1591, cod. civ., un importo pari alla CP_1
rata mensile di canone concordata nel contratto, ammontante ad € 450,00, per ogni mese o frazione di mese intercorrente dalla domanda sino al rilascio effettivo - libera da persona e cose, ripulita e ritinteggiata - dell'unità immobiliare locata.
4.- Spese e compenso professionale interamente rifusi.
2 - Con riserva, come espressa in narrativa, di agire in separato giudizio per il risarcimento dei maggiori e ulteriori danni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 7 giugno 2024, la locatrice
[...]
ha agito nei confronti di chiedendo la risoluzione del Parte_1 CP_1
contratto di locazione ad uso abitativo - avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gorgo al Monticano,
via Palazzi n. 20, identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano,
Sez. B, Fg. 9, m.n. 267, sub. 5 (appartamento al piano terra e primo) – sottoscritto dalle parti in data 15 luglio 2022, lamentando due gravi inadempimenti del conduttore, ovvero: - il mancato integrale pagamento di parte del deposito cauzionale di € 1.350,00 (stabilito dall'articolo 15 del contratto di locazione); - l'indebito utilizzo di locali non inclusi nell'oggetto del godimento concesso con il contratto di locazione e anzi espressamente interdetti al conduttore ex art. 9 del contratto medesimo.
Più in particolare, il ricorrente ha lamentato:
a) che alla data del deposito del ricorso non era risultava versata la minor somma a titolo di deposito cauzionale di € 425,00;
b) di aver infruttuosamente richiesto il pagamento al Conduttore con raccomandate del 2 novembre 2023 e del 11 dicembre 2023;
c) l'indebita e perdurante occupazione di locali espressamente interdetti al conduttore, in violazione delle previsioni contrattuali;
d) di aver infruttuosamente diffidato il conduttore al rispetto delle previsioni contrattuali con raccomandate del 6 aprile 2023 e del 2 novembre 2023;
e) di aver proposto la mediazione obbligatoria, alla quale non ha partecipato la parte resistente.
In ragione di quanto sopra esposto, il ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione concluso tra le parti avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gorgo al Monticano, via Palazzi n. 20, identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg. 9, m.n. 267, sub. 5 (appartamento al piano terra e primo),
con conseguente condanna del resistente all' immediata riconsegna, libera da persone e cose anche interposte, ripulita e ritinteggiata come da art. 10 del contratto di locazione, dell'unità immobiliare di cui sopra, nonché all'immediata riconsegna, liberi da persone e cose, dei locali non abitativi illegittimamente occupati, costituenti l'intero piano terra dell'unità immobiliare identificata catastalmente nel Catasto
Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg.9, m.n. 267, sub 2.
3 Il ricorrente ha infine chiesto di condannare il conduttore a corrispondere, ai sensi dell'articolo art. 1591,
c.c., un importo pari alla rata mensile di canone concordata nel contratto, ammontante ad € 450,00, per ogni mese o frazione di mese intercorrente sino al rilascio effettivo dell'unità immobiliare locata.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, con conseguente declaratoria di contumacia.
E' stata ammessa l'assunzione della prova orale sui 5 capitoli di prova di parte ricorrente, con i testi ivi indicati (ciascuno limitatamente ai capitoli di riferimento).
Sono stati espletati i predetti incombenti istruttori.
In data 6 marzo 2025 il ricorrente ha chiesto di procedere speditamente alla decisione, avendo nelle more il resistente anche interrotto il pagamento dei canoni di locazione, perdurando l'occupazione dell'immobile.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, con assegnazione di termine per note conclusive sino al 24 marzo 2025, previo rilievo d'ufficio che non risulta oggetto di specifica domanda di causa la richiesta di rifusione di mensilità di canone maturate e non corrisposte, sussistendo invece una più
limitata richiesta ex art. 1591 c.c. presumibilmente riferibile all'arco temporale successivo all'emissione dell'invocato ordine di rilascio (per come riconnesso alla richiesta di risoluzione per inadempimento).
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
E' infatti emerso, all'esito dell'istruttoria espletata:
a) che gli artt. 9 e 15 del contratto di locazione registrato ad uso abitativo - avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gorgo al Monticano, via Palazzi n. 20, identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg. 9, m.n. 267, sub. 5 (appartamento al piano terra e primo)
- sottoscritto dalle parti in data 15 luglio 2022, prevedono obbligazione in capo al conduttore di provvedere al pagamento di deposito cauzionale di € 1.350,00, oltre ad interdire espressamente l'utilizzo di locali non inclusi nell'oggetto del godimento concesso, per come desumibile anche dalla planimetria prodotta (cfr. doc. 1 e 2, di cui al ricorso);
4 b) il resistente non ha provato, come suo onere, di aver integralmente corrisposto il deposito cauzionale di
€ 1.350,00, dovendo essere ancora saldata la minor somma di € 425,00;
c) stata provata, nel corso del giudizio, l'indebita occupazione di locali interdetti al conduttore, in violazione delle previsioni contrattuali, giusta produzione fotografica dimessa (cfr. doc. 6 e 9 di cui al ricorso), da documentazione comprovante che l'auto parcheggiato un furgone di proprietà del resistente
(cfr. visura ACI prodotta quale doc. 10), oltre che sulla scorta di quanto riferito dai testimoni alle udienze del 4 febbraio e 2025 e del 6 marzo 2025 (cfr. contenuto delle dichiarazioni rese, a conferma degli assunti del ricorrente, avendo: - la testimone così dichiarato, sub 3 “ è vero, confermo che il signor Testimone_1
in alcuni messaggi del novembre 2023, successivi alla ricezione della raccomandata della Setten CP_1 Pt_1
Sas del 02.11.2023, mi ha scritto che finché non trovava un container non portava via la sua roba perché non avrebbe
messo la sua roba per strada;
preciso e confermo che si trattava della roba accatastata nei locali a destinazione rurale di cui alla piantina che mi si rammostra ( doc. 02) e che riconosco;
intendo per roba: elettrodomestici, pneumatici, bicilette e cose di questo tipo di cui alle fotografie dimesse” e precisato che i beni accatastati sono aumentati nel tempo, invadendo gli spazi; - il testimone così dichiarato: sub 1 “è vero, confermo tutto il Testimone_2
capitolo, mi ero recato presso l'appartamento per una riparazione dell'impianto del gas ed il signor mi CP_1
ha riferito quanto capitolato, certo, confermo”; sub 2 “è vero che la situazione che ho visto è quella raffigurata nelle foto che ho scattato io stesso (doc. 6); poi preciso che la seconda volta che mi sono recato lì ho trovato anche tutte le gomme -pneumatici usati che si vedono nelle altre foto allegate”; sub 4 “le foto di cui al doc. 6 e 9 è vero che
rappresentano la situazione che io stesso ho visto”; sub 5 “è vero che le foto di cui al doc. 6 rappresentano la situazione a febbraio 2024 e che quelle di cui al doc. 9 rappresentano la situazione al maggio 2024” e precisato che
CP_
“passando per la strada di recente ho visto che c'è sempre il furgone bianco che è del e che la situazione è rimasta invariata”).
Va infine considerato il comportamento stragiudiziale e processuale tenuto dal resistente (il quale, più volte diffidato al rispetto delle previsioni contrattuali, non si è costituito in giudizio e non ha partecipato alla mediazione obbligatoria cfr. doc. 3, 4, 5, 7 e 8).
E' quindi fondata la domanda di risoluzione, per inadempimento del conduttore, del contratto di locazione concluso tra le parti avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gorgo al Monticano, via
Palazzi n. 20, identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez.
B, Fg. 9, m.n. 267, sub. 5 (appartamento al piano terra e primo), essendo emerse – per quanto sopra esposto - violazioni gravi, ripetute e perduranti degli accordi contrattuali intercorsi e ciò anche ove si prescinda del tutto dal considerare che è stato da ultimo lamentato anche che il conduttore ha interrotto radicalmente i pagamenti del canone concordato (la circostanza, nondimeno, non è stata posta quale
5 elemento costitutivo dell'invocata risoluzione per inadempimento, in quanto sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso).
Deve essere inoltre accertata, trattandosi di questione presupposta rispetto alla domanda di condanna al rilascio proposta, l'illegittima occupazione degli spazi occupati sine titulo, costituenti l'intero piano terra dell'unità immobiliare identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al
Monticano, Sez. B, Fg.9, m.n. 267, sub 2.
Ne deriva la condanna del resistente alla consegna dei locali oggetto di contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 15 luglio 2022 (trattasi dell'unità immobiliare sita in Gorgo al Monticano, via Palazzi
n. 20, identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg. 9,
m.n. 267, sub. 5 (appartamento al piano terra e primo), nonché alla liberazione degli spazi occupati sine
titulo, costituenti l'intero piano terra dell'unità immobiliare identificata catastalmente nel Catasto
Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg.9, m.n. 267, sub 2.
Quanto sopra entro il termine di giorni 60, che si stima congruo e adeguato per il conduttore, da tempo a conoscenza della domanda di causa, al fine di potersi attivare per reperire altra soluzione abitativa e sgomberare gli spazi illegittimamente occupati.
Il resistente viene da ultimo condannato ex art. 1591 c.c. al pagamento della somma di € 450,00 mensili
(pari al canone contrattuale in precedenza concordato) a far data dalla prima mensilità utile successiva alla presente pronuncia di risoluzione (ovvero a partire da maggio 2025) e sino al rilascio effettivo degli immobili.
Non è di converso oggetto di questo giudizio – e tardiva risulta la precisazione delle conclusioni in tal senso formulata - una richiesta di pagamento di canoni impagati per il periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e la pronuncia di cui sopra, in quanto la morosità - rispetto al pagamento del canone concordato - è stata lamentata solo in corso di giudizio e non è oggetto di circostanziata e tempestiva domanda la condanna del conduttore al pagamento di specifiche mensilità non corrisposte (peraltro neppure individuate in modo inequivoco).
Non è questione attuale, infine, neppure quella relativa alla tinteggiatura dei locali, atteso che l'esistenza di eventuali danni e/o la consegna del bene in condizioni difformi rispetto al momento iniziale della consegna e/o il mancato rispetto di ulteriori obbligazioni gravanti sul conduttore (quale incidentalmente risulta essere, appunto, la ritinteggiatura dei locali) assumeranno eventualmente rilievo una volta verificato lo stato effettivo dei beni restituiti dal conduttore.
* * *
6 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.380,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 284,15 per anticipazioni documentate (di cui € 264,00 per l'iscrizione a ruolo della causa).
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle fasi di studio, introduzione e decisione (in ragione della non particolare complessità della controversia contumaciale, oltre che della sua trattazione in parte cartolare) e con applicazione dei valori medi per la fase istruttoria
(in quanto sono state celebrate due udienze in presenza per assunzione testimoniale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la risoluzione, per inadempimento del conduttore, del contratto di locazione concluso tra le parti avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gorgo al Monticano, via Palazzi n. 20, identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg. 9, m.n. 267, sub. 5
(appartamento al piano terra e primo) nonché accerta l'occupazione sine titulo degli spazi costituenti l'intero piano
terra dell'unità immobiliare identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano,
Sez. B, Fg.9, m.n. 267, sub 2; per l'effetto condanna il resistente: a) alla consegna dei locali oggetto di contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 15 luglio 2022 (trattasi dell'unità immobiliare sita in Gorgo al Monticano, via Palazzi n. 20, identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg.
9, m.n. 267, sub. 5 (appartamento al piano terra e primo), nonché alla liberazione degli spazi occupati sine titulo, costituenti l'intero piano terra dell'unità immobiliare identificata catastalmente nel Catasto Fabbricati del Comune di Gorgo al Monticano, Sez. B, Fg.9, m.n. 267, sub 2; quanto sopra entro il termine di giorni 60; b) al pagamento della somma di € 450,00 mensili a far data dalla prima mensilità utile successiva alla presente pronuncia di
risoluzione (ovvero a partire da maggio 2025) ex art. 1591 c.c. e sino al momento del rilascio effettivo degli immobili;
2) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.380,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso spese generali 15% e alla rifusione di € 284,15 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 17/04/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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