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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 577/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadina: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 12 22040 LURAGO D'ERBA ITALIA con l'Avv. CHIORAZZO SARA e l'Avv. MARTA LURAGHI
e
Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 8 22040 LURAGO D'ERBA ITALIA con l'Avv. CHIORAZZO SARA e l'Avv. MARTA LURAGHI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LURAGO D'ERBA, in data 8.9.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lurago d'Erba - anno 2018, atto n. 6, parte II, serie A)
e si sono separati con sentenza di separazione n. 62/2024 del Tribunale di Como (passata in giudicato)
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, in precedenza di proprietà di entrambe le parti, come da accordi di separazione è stata acquistata dalla sig.ra a seguito della cessione della propria quota del 50% da parte del sig. ; CP_1 Pt_1
l'immobile dunque continuerà ad essere abitato dalla sig.ra oggi unica proprietaria;
CP_1
2. I coniugi si dichiarano autonomi e indipendenti, pertanto non è previsto alcun mantenimento a carico degli stessi, e dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni rapporto economico esistente tra i medesimi;
3. ogni agevolazione fiscale in essere derivante dall'acquisto e dai lavori sull'immobile resterà ad entrambi finché ne avranno diritto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in LURAGO D'ERBA, in data 8.9.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Lurago d'Erba - anno 2018, atto n. 6, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LURAGO D'ERBA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadina: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 12 22040 LURAGO D'ERBA ITALIA con l'Avv. CHIORAZZO SARA e l'Avv. MARTA LURAGHI
e
Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 8 22040 LURAGO D'ERBA ITALIA con l'Avv. CHIORAZZO SARA e l'Avv. MARTA LURAGHI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LURAGO D'ERBA, in data 8.9.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lurago d'Erba - anno 2018, atto n. 6, parte II, serie A)
e si sono separati con sentenza di separazione n. 62/2024 del Tribunale di Como (passata in giudicato)
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, in precedenza di proprietà di entrambe le parti, come da accordi di separazione è stata acquistata dalla sig.ra a seguito della cessione della propria quota del 50% da parte del sig. ; CP_1 Pt_1
l'immobile dunque continuerà ad essere abitato dalla sig.ra oggi unica proprietaria;
CP_1
2. I coniugi si dichiarano autonomi e indipendenti, pertanto non è previsto alcun mantenimento a carico degli stessi, e dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni rapporto economico esistente tra i medesimi;
3. ogni agevolazione fiscale in essere derivante dall'acquisto e dai lavori sull'immobile resterà ad entrambi finché ne avranno diritto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in LURAGO D'ERBA, in data 8.9.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Lurago d'Erba - anno 2018, atto n. 6, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LURAGO D'ERBA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao