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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 130 RG dell'anno 2025, da:
rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i Parte_1
MASTRODOMENICO ALESSANDRO;
Controparte_1
; Controparte_2
nei confronti di:
, rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i TALUCCI LUCA;
Controparte_3
rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i Controparte_4
IC CO.
OGGETTO: appello contro sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Pescara,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante suindicato ha appellato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti di , la quale aveva chiamnato in causa, Controparte_3
per essere manlevata, la spa Controparte_4
2. Si sono costituiti sia l'originaria convenuta, sia la originaria chiamata in causa, per resistere all'appello.
3. In corso di giudizio parte appellante ha depositato e notificato alle altre parti dichiarazione – sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale – di rinuncia agli atti del giudizio per sopravvenuta definizione transattiva della controversia.
3.1. Con analoghe modalità le parti appellate costituite hanno depositato dichiarazioni di accettazione della rinuncia, associandosi alla richiesta di declaratoria della estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. e di compensazione delle spese.
4. Questa Corte non può che prendere atto della rinuncia all'appello, accettata dalle parti appellate, la quale comporta la estinzione del presente grado di giudizio, con gli effetti previsti dall'art. 338 c.p.c.. 4.1. L'accordo intervenuto tra le parti induce a disporre la integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
4.2. Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, dpr 115/2002 (Cass. SU ord. 19400/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente estensore Francesco S. Filocamo
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 130 RG dell'anno 2025, da:
rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i Parte_1
MASTRODOMENICO ALESSANDRO;
Controparte_1
; Controparte_2
nei confronti di:
, rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i TALUCCI LUCA;
Controparte_3
rappresentato/a e difeso/a da avv.to/i Controparte_4
IC CO.
OGGETTO: appello contro sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Pescara,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante suindicato ha appellato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti di , la quale aveva chiamnato in causa, Controparte_3
per essere manlevata, la spa Controparte_4
2. Si sono costituiti sia l'originaria convenuta, sia la originaria chiamata in causa, per resistere all'appello.
3. In corso di giudizio parte appellante ha depositato e notificato alle altre parti dichiarazione – sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale – di rinuncia agli atti del giudizio per sopravvenuta definizione transattiva della controversia.
3.1. Con analoghe modalità le parti appellate costituite hanno depositato dichiarazioni di accettazione della rinuncia, associandosi alla richiesta di declaratoria della estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. e di compensazione delle spese.
4. Questa Corte non può che prendere atto della rinuncia all'appello, accettata dalle parti appellate, la quale comporta la estinzione del presente grado di giudizio, con gli effetti previsti dall'art. 338 c.p.c.. 4.1. L'accordo intervenuto tra le parti induce a disporre la integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
4.2. Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, dpr 115/2002 (Cass. SU ord. 19400/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente estensore Francesco S. Filocamo
pag. 2/2