Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2024, n. 19716
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Sentenza 17 luglio 2024

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Nel procedimento di opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del TUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2024, n. 19716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19716
    Data del deposito : 17 luglio 2024

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