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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8582/2017
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'udienza del 15 maggio 2025, fissata per la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
R.G. 8582/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
8582/2017 del r.g.a.c.
TRA
già Controparte_1 Parte_1
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente, dall'Avvocato Raffaele Salzano, presso il cui studio in Napoli (Na) alla piazza Francesco d'Ovidio, n. 6 è elettivamente domiciliata
-attrice contro
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4
-convenuti contumaci
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
2
R.G. 8582/2017
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
già , premettendo di
[...] Parte_1
essere proprietaria di due unità immobiliari site in Volla (NA) alla via
Filichito, n. 31 - censite nel Catasto Urbano del Comune di Volla al foglio 3, part. 128, sub. 379 e 193, di categoria C/2, concesse in locazione a CP_5
in data anteriore al 1° gennaio 2005 sulla scorta di un accordo verbale
[...]
mai formalizzato, ha convenuto in giudizio Controparte_2 CP_3
e , quali eredi legittimi di , al fine di
[...] Controparte_4 Controparte_5
ottenerne la condanna al rilascio degli immobili in oggetto ed al pagamento della indennità di occupazione sine titulo.
A sostegno della domanda la attrice assumeva che avesse Controparte_5
goduto dell' immobile in forza di contratto verbale, procrastinando la sottoscrizione di regolare contratto di locazione, omettendo poi del tutto il pagamento dei canoni dal novembre 2012; rappresentava, infine, che gli odierni convenuti, al decesso del proprio dante causa, erano subentrati nell'occupazione senza titolo degli immobili in questione (pag. 3 dell' atto di citazione).
Sulla scorta di tali premesse, pertanto, concludeva per la condanna dei convenuti al rilascio degli immobili nonché al pagamento dell'importo di €.
8.060,00 per indennità di occupazione quantificato fino alla data del 31 dicembre 2017 (pag. 4, punto 3 conclusioni).
I convenuti e , benché Controparte_2 CP_3 Controparte_4
regolarmente convenuti in giudizio, non si costituivano e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e rinviata all'udienza del 15 maggio 2025 per la discussione ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.
In punto di diritto giova premettere che l'azione volta ad accertare l'occupazione sine titulo di un immobile, in termini astratti, può essere 3
R.G. 8582/2017
proposta o come azione di rivendicazione, avente natura reale, o come azione di restituzione, avente natura personale.
Nel primo caso l'attore mira a far accertare il proprio diritto di proprietà e, per l'effetto, agisce contro chi ne eserciti il possesso illegittimo sul bene al fine di esserne reintegrato;
nella seconda ipotesi, l'attore non chiede di accertare il proprio diritto di proprietà, ma si limita a chiedere la restituzione del bene da parte di chi lo detenga o perché gli sia stato consegnato e il titolo di consegna sia venuto meno, come nel caso del contratto di locazione scaduto, o perché se ne sia impossessato senza alcun titolo.
L'inquadramento dell'azione proposta nell'una o nell'altra fattispecie presenta importanti implicazioni in punto di onere della prova gravante sull'attore ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto nel primo caso si richiede che l'attore provi il diritto di proprietà sulla cosa, risalendo anche attraverso i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario (o provando di aver egli stesso posseduto fino al compimento dell'usucapione: è questa la cd. probatio diabolica), e il convenuto ha invece l'onere di provare il titolo in forza del quale la detiene o possiede;
nell'azione personale, invece, l'attore non ha l'onere di provare il diritto di proprietà, spettando solo al convenuto provare il proprio titolo che legittima il possesso del bene (in questo senso, la costante giurisprudenza: ex multis Corte di Cass., sent. n. 1210 del 2017;
Cass. Civ., Sez. Un., 7305/2014; Cass. Civ., sent. n. 26003 del 2010).
Va, però, ricordato che nel giudizio di rivendicazione il principio della probatio diabolica che impone all'attore di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino all'acquisto a titolo originario, non ha carattere assoluto e rigoroso, potendo essere attenuato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore (ex multis, Trib.
SMCv, sent. n. 1981 del 2023; Trib. di Napoli, sent. n. 9772 del 2017; Cass. 4
R.G. 8582/2017
n. 22598/2010; Cass. civ., n. 15388/2005); lo stesso è a dirsi laddove il convenuto si difenda adducendo un titolo di acquisto - quale l'usucapione - non in contrasto con l'appartenenza ai danti causa (Corte di Appello di
Firenze, sent. n. 1032 del 2022).
Nel caso di specie, è da rilevarsi che parte attrice ha evocato in giudizio gli odierni convenuti in qualità di eredi di , soggetto che Controparte_5
occupava l' immobile originariamente in forza di contratto di locazione verbale stipulato prima del 1 gennaio 2005 (proponendo, pertanto, in forza di tale prospettazione una azione da qualificarsi in termini di restituzione), e dando atto, al contempo, della persistente occupazione degli immobili da parte degli odierni convenuti, in assenza di qualsivoglia titolo (cumulando, pertanto, con tale prospettazione una azione di rivendica).
Ciò posto, è da rilevarsi che la domanda proposta non possa trovare accoglimento con riferimento a nessuna delle due prospettazioni, tenuto conto che l' attore non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c., non risultando provata né la qualità di eredi di in capo a tali soggetti (che possa giustificare la condanna Controparte_5
per un debito maturato dal proprio dante causa), né la occupazione dell' immobile da parte degli stessi (che possa giustificare la condanna degli stessi al rilascio ovvero al pagamento dell' indennità per la condotta illecita posta in essere).
Quanto al primo profilo, l'attrice ha riferito nel proprio atto introduttivo che sarebbe deceduto il 10 ottobre 2016 (pag. 2, punto 2) e che Controparte_5
i convenuti gli sarebbero succeduti quali eredi legittimi senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione a supporto di tale prospettazione: non risulta, in particolare, prodotto né il certificato di morte del , né CP_5
documenti - attestazioni dello stato civile - che consentano di verificare il
5
R.G. 8582/2017
rapporto di parentela dei convenuti con e, pertanto, la loro Controparte_5
qualità di eredi.
Sotto tale profilo, pertanto, va rigettata la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di qualsivoglia importo a titolo di indennità per l' occupazione sine titulo eventualmente perpetrata dal proprio dante causa
(fino alla data del decesso, indicata nel 2016), tenuto conto che è del tutto indimostrata la qualità di eredi in capo agli stessi e, pertanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità per eventuali debiti ereditari.
Sotto altro profilo, neppure la domanda può trovare accoglimento per la eventuale condotta illecita posta in essere dai convenuti in proprio, successivamente al decesso del dante causa , atteso che è Controparte_5
rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza relativa alla occupazione degli immobili in esame da parte di tali soggetti.
Ed infatti, la prova orale espletata (v. verbale di udienza del 22 ottobre 2019) non ha fornito alcun elemento a sostegno della occupazione dell' immobile da parte degli odierni convenuti, atteso che i testi escussi,
[...]
ed , sono stati chiamati a riferire su altre Tes_1 Testimone_2
circostanze (v. memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. di parte attrice) ma nulla hanno dedotto in merito alla occupazione degli immobili da parte dei convenuti successivamente alla morte di . Controparte_5
In particolare, i testi hanno riferito che gli immobili erano concessi in locazione dalla società a terzi, che il canone era riscosso da , Testimone_2
e che i locali erano stati condotti in locazione da da prima Controparte_5
del 2005, senza nulla dedurre in merito alla successiva occupazione dei locali da parte dei convenuti.
Peraltro, nel capo 3) della memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. (vero è che
“ ha pagato il predetto canone di locazione fino alla data Controparte_6
del novembre 2012”) viene indicato quale soggetto che ha materialmente 6
R.G. 8582/2017
corrisposto il canone la sig. nome che emerge per la prima Controparte_6
volta nella memoria istruttoria e della quale non è precisata la qualità; mentre il teste ha riferito di non essere a conoscenza di tale circostanza, Tes_1
il teste ha confermato la circostanza, riferendo: “sì, è vero;
gli eredi Tes_2
di hanno pagato il canone fino ad ottobre 2012” (senza Controparte_5
indicare, pertanto, chi fossero tali eredi, e confermando anzi il pagamento da parte di tale sig. della quale non è indicata la qualità). CP_6
In definitiva, in mancanza di prova in ordine alla occupazione dell' immobile da parte dei convenuti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Nola, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'udienza del 15 maggio 2025, fissata per la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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R.G. 8582/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
8582/2017 del r.g.a.c.
TRA
già Controparte_1 Parte_1
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente, dall'Avvocato Raffaele Salzano, presso il cui studio in Napoli (Na) alla piazza Francesco d'Ovidio, n. 6 è elettivamente domiciliata
-attrice contro
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4
-convenuti contumaci
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
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R.G. 8582/2017
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
già , premettendo di
[...] Parte_1
essere proprietaria di due unità immobiliari site in Volla (NA) alla via
Filichito, n. 31 - censite nel Catasto Urbano del Comune di Volla al foglio 3, part. 128, sub. 379 e 193, di categoria C/2, concesse in locazione a CP_5
in data anteriore al 1° gennaio 2005 sulla scorta di un accordo verbale
[...]
mai formalizzato, ha convenuto in giudizio Controparte_2 CP_3
e , quali eredi legittimi di , al fine di
[...] Controparte_4 Controparte_5
ottenerne la condanna al rilascio degli immobili in oggetto ed al pagamento della indennità di occupazione sine titulo.
A sostegno della domanda la attrice assumeva che avesse Controparte_5
goduto dell' immobile in forza di contratto verbale, procrastinando la sottoscrizione di regolare contratto di locazione, omettendo poi del tutto il pagamento dei canoni dal novembre 2012; rappresentava, infine, che gli odierni convenuti, al decesso del proprio dante causa, erano subentrati nell'occupazione senza titolo degli immobili in questione (pag. 3 dell' atto di citazione).
Sulla scorta di tali premesse, pertanto, concludeva per la condanna dei convenuti al rilascio degli immobili nonché al pagamento dell'importo di €.
8.060,00 per indennità di occupazione quantificato fino alla data del 31 dicembre 2017 (pag. 4, punto 3 conclusioni).
I convenuti e , benché Controparte_2 CP_3 Controparte_4
regolarmente convenuti in giudizio, non si costituivano e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e rinviata all'udienza del 15 maggio 2025 per la discussione ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.
In punto di diritto giova premettere che l'azione volta ad accertare l'occupazione sine titulo di un immobile, in termini astratti, può essere 3
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proposta o come azione di rivendicazione, avente natura reale, o come azione di restituzione, avente natura personale.
Nel primo caso l'attore mira a far accertare il proprio diritto di proprietà e, per l'effetto, agisce contro chi ne eserciti il possesso illegittimo sul bene al fine di esserne reintegrato;
nella seconda ipotesi, l'attore non chiede di accertare il proprio diritto di proprietà, ma si limita a chiedere la restituzione del bene da parte di chi lo detenga o perché gli sia stato consegnato e il titolo di consegna sia venuto meno, come nel caso del contratto di locazione scaduto, o perché se ne sia impossessato senza alcun titolo.
L'inquadramento dell'azione proposta nell'una o nell'altra fattispecie presenta importanti implicazioni in punto di onere della prova gravante sull'attore ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto nel primo caso si richiede che l'attore provi il diritto di proprietà sulla cosa, risalendo anche attraverso i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario (o provando di aver egli stesso posseduto fino al compimento dell'usucapione: è questa la cd. probatio diabolica), e il convenuto ha invece l'onere di provare il titolo in forza del quale la detiene o possiede;
nell'azione personale, invece, l'attore non ha l'onere di provare il diritto di proprietà, spettando solo al convenuto provare il proprio titolo che legittima il possesso del bene (in questo senso, la costante giurisprudenza: ex multis Corte di Cass., sent. n. 1210 del 2017;
Cass. Civ., Sez. Un., 7305/2014; Cass. Civ., sent. n. 26003 del 2010).
Va, però, ricordato che nel giudizio di rivendicazione il principio della probatio diabolica che impone all'attore di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino all'acquisto a titolo originario, non ha carattere assoluto e rigoroso, potendo essere attenuato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore (ex multis, Trib.
SMCv, sent. n. 1981 del 2023; Trib. di Napoli, sent. n. 9772 del 2017; Cass. 4
R.G. 8582/2017
n. 22598/2010; Cass. civ., n. 15388/2005); lo stesso è a dirsi laddove il convenuto si difenda adducendo un titolo di acquisto - quale l'usucapione - non in contrasto con l'appartenenza ai danti causa (Corte di Appello di
Firenze, sent. n. 1032 del 2022).
Nel caso di specie, è da rilevarsi che parte attrice ha evocato in giudizio gli odierni convenuti in qualità di eredi di , soggetto che Controparte_5
occupava l' immobile originariamente in forza di contratto di locazione verbale stipulato prima del 1 gennaio 2005 (proponendo, pertanto, in forza di tale prospettazione una azione da qualificarsi in termini di restituzione), e dando atto, al contempo, della persistente occupazione degli immobili da parte degli odierni convenuti, in assenza di qualsivoglia titolo (cumulando, pertanto, con tale prospettazione una azione di rivendica).
Ciò posto, è da rilevarsi che la domanda proposta non possa trovare accoglimento con riferimento a nessuna delle due prospettazioni, tenuto conto che l' attore non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c., non risultando provata né la qualità di eredi di in capo a tali soggetti (che possa giustificare la condanna Controparte_5
per un debito maturato dal proprio dante causa), né la occupazione dell' immobile da parte degli stessi (che possa giustificare la condanna degli stessi al rilascio ovvero al pagamento dell' indennità per la condotta illecita posta in essere).
Quanto al primo profilo, l'attrice ha riferito nel proprio atto introduttivo che sarebbe deceduto il 10 ottobre 2016 (pag. 2, punto 2) e che Controparte_5
i convenuti gli sarebbero succeduti quali eredi legittimi senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione a supporto di tale prospettazione: non risulta, in particolare, prodotto né il certificato di morte del , né CP_5
documenti - attestazioni dello stato civile - che consentano di verificare il
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R.G. 8582/2017
rapporto di parentela dei convenuti con e, pertanto, la loro Controparte_5
qualità di eredi.
Sotto tale profilo, pertanto, va rigettata la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di qualsivoglia importo a titolo di indennità per l' occupazione sine titulo eventualmente perpetrata dal proprio dante causa
(fino alla data del decesso, indicata nel 2016), tenuto conto che è del tutto indimostrata la qualità di eredi in capo agli stessi e, pertanto, non è ravvisabile alcuna responsabilità per eventuali debiti ereditari.
Sotto altro profilo, neppure la domanda può trovare accoglimento per la eventuale condotta illecita posta in essere dai convenuti in proprio, successivamente al decesso del dante causa , atteso che è Controparte_5
rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza relativa alla occupazione degli immobili in esame da parte di tali soggetti.
Ed infatti, la prova orale espletata (v. verbale di udienza del 22 ottobre 2019) non ha fornito alcun elemento a sostegno della occupazione dell' immobile da parte degli odierni convenuti, atteso che i testi escussi,
[...]
ed , sono stati chiamati a riferire su altre Tes_1 Testimone_2
circostanze (v. memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. di parte attrice) ma nulla hanno dedotto in merito alla occupazione degli immobili da parte dei convenuti successivamente alla morte di . Controparte_5
In particolare, i testi hanno riferito che gli immobili erano concessi in locazione dalla società a terzi, che il canone era riscosso da , Testimone_2
e che i locali erano stati condotti in locazione da da prima Controparte_5
del 2005, senza nulla dedurre in merito alla successiva occupazione dei locali da parte dei convenuti.
Peraltro, nel capo 3) della memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. (vero è che
“ ha pagato il predetto canone di locazione fino alla data Controparte_6
del novembre 2012”) viene indicato quale soggetto che ha materialmente 6
R.G. 8582/2017
corrisposto il canone la sig. nome che emerge per la prima Controparte_6
volta nella memoria istruttoria e della quale non è precisata la qualità; mentre il teste ha riferito di non essere a conoscenza di tale circostanza, Tes_1
il teste ha confermato la circostanza, riferendo: “sì, è vero;
gli eredi Tes_2
di hanno pagato il canone fino ad ottobre 2012” (senza Controparte_5
indicare, pertanto, chi fossero tali eredi, e confermando anzi il pagamento da parte di tale sig. della quale non è indicata la qualità). CP_6
In definitiva, in mancanza di prova in ordine alla occupazione dell' immobile da parte dei convenuti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese attesa la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
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