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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3576 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso studio dell'avv. Cuccu Maurizio, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, (C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.09.1978 e residente in [...]
Convenuto- contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
Con riguardo alla domanda di divorzio: “ all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
”
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge, in caso di ingiustificata opposizione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.06.2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di CP_1
legge, il divorzio fra loro. Ha domandato altresì, l'assegnazione a sé della casa coniuga;
che venga disposto che ciascun coniuge provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi;
che ciascuno dei coniugi percepisca il 50% dell'Assegno unico universale e contribuisca al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate.
non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 9.01.2025 parte ricorrente, personalmente comparsa ha affermato: “confermo il contenuto del ricorso. le cause della separazione sono dovute al fatto che non andiamo più
d'accordo per contrasti e tensioni e per i suoi brutti vizi. Frequenta i bar e cattive amicizie. Dal
Per_ matrimonio sono nati i figli il 18.1.2006, il 18.8.2007 e il 1.12.2008. Tutti e Per_1 Per_2 Per_ tre sono studenti, alla facoltà di biologia, al 4 anni al e al terzo Per_1 Per_2 CP_3
anno all'istituto Pertini. La casa coniugale è sita a Soleminis via Municipio 2 è di proprietà
esclusiva del . Attualmente sto vivendo a Dolianova presso l'abitazione di mia madre Pt_2
Per_ con il figlio maggiore . e stanno principalmente dal padre, anche perché a Per_1 Per_2
Soleminis hanno le amicizie, ma vengono da me spesso, quando vogliono e si trattengono a mangiare e anche a dormire. Peraltro, spesso io stessa vado a Soleminis e mi trattengo in casa anche per svolgere le faccende domestiche. Lavoro come ausiliaria presso una casa assistenziale per anziani a Dolianova con lo stipendio di circa euro 1000,00 mensili. Il resistente è titolare di un'impresa edile e non so quanto guadagni. I ragazzi non hanno problemi con il padre che con loro si comporta bene. I contrasti tra di noi non hanno coinvolti i ragazzi che hanno accettato la situazione di separazione di fatto che dura da oltre due anni. Domando solo la separazione in quanto ci dividiamo le spese per i figli con il regime di permanenza degli stessi come sopra indicato. Non domando l'assegnazione dell'abitazione coniugale.
Il procuratore della parte ricorrente ha domandato che la causa sia tenuta direttamente in decisione non avendo interesse all'ulteriore istruzione.
Il Giudice ha, quindi, provvededuto ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori delle parti e ad entrambi i Per_2 Persona_4
genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale in Soleminis via Municipio 2/(
mentre il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente starà presso Per_1
l'abitazione della madre in Dolianova); ha disposto, inoltre, che i figli minori, in ragione dell'età,
frequentino liberamente entrambi i genitori come di fatto avviene dalla separazione di fatto;
nulla ha disposto in ordine a contributi di mantenimento dei figli in assenza di domanda e considerato che la ricorrente provvede in proprio in via diretta al mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente e altrettanto avviene con riferimento ai figli minorenni collocati presso il padre.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, a seguito di discussione orale, non ritenendo necessario procedere ad ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Parte_2
Deve inoltre darsi atto che all'udienza di comparizione parte ricorrente ha domandato la sola pronuncia della separazione. Pertanto devono essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e della prole, le condizioni disposte con ordinanza ex art dell'art.473 bis 22 c.p.c resa all'udienza del 9.01.2025.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Cagliari, il 16.03.1984 e , (C.F. , nato Controparte_1 C.F._2
a Settimo San Pietro il 10.09.197, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 16, parte II, serie A , anno 2004 - Comune
di Dolianova);
2) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) affida i figli minori delle parti e ad entrambi i genitori Persona_5 Persona_4
con collocazione prevalente presso il domicilio paterno, sito in Soleminis via Municipio
2, mentre il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente starà Per_1
presso l'abitazione della madre in Dolianova;
4) dispone che i figli minori frequentino liberamente entrambi i genitori, come di fatto avviene dalla separazione di fatto;
5) Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Dolianova, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 25.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Latti Giorgio
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 3576 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso studio dell'avv. Cuccu Maurizio, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, (C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.09.1978 e residente in [...]
Convenuto- contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, deve disporsi rinvio per l'esame dell'ulteriore domanda di pronuncia del divorzio contestualmente fomulata.
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 4.2.2026 ore 9,30, davanti al giudice delegato Dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 25.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Latti Giorgio