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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4217/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Croce, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Salerno alla Via L. Guercio n. 44;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Mario Fontanella, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Attilio Pratella, 23;
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.02.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.11.2024 ha proposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 779/2024 (afferente al procedimento r.g.n. 2676/2023) emessa il 03.01.2024, depositata in data 24.04.2024 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha rigettato la domanda proposta in primo grado da , confermando la cartella di Controparte_1
pagamento n. 100/2023/0007573984/000.
1 In primo grado, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della cartella Controparte_1 suddetta in conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione principale per intervenuto pagamento del verbale di infrazione al cds, quest'ultimo prodromico alla cartella.
Qualificata l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., il giudice a quo ha dichiarato l'opposizione infondata, non avendo parte attrice adeguatamente provato l'intervenuto pagamento delle somme di cui al verbale n. V:PTR/2249000211 notificato il 01.09.2021.
Avverso tale decisione è insorta l'odierna appellante chiedendone la riforma, adducendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di pace ha non ha ritenuto documentata la circostanza estintiva dell'avvenuto pagamento del verbale di infrazione cds.
Con comparsa depositata il 20.01.2025 si è costituita l' Controparte_2
(d'ora in poi , eccependo preliminarmente la tardività dell'appello perché proposto oltre il CP_4
termine di sei mesi dal deposito della sentenza, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente inapplicabilità del regime di sospensione feriale dei termini.
Per il resto, la parte appellata ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dello stesso.
Con comparsa depositata in data 03.02.2025 si è costituita la , Controparte_3
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto sgravio del ruolo.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c..
Nel caso di specie, la sentenza n. 779/2024 è stata depositata in data 24.04.2024, sicché l'atto di appello andava proposto entro il 24.10.2024.
Viceversa, nel caso di specie l'atto di citazione di secondo grado è stato notificato il 19.11.2024, dunque tardivamente.
Nel caso di specie non opera la sospensione feriale dei termini dal primo al trentuno agosto prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969 e dall'art. 92 del r.d. n. 12/1941, atteso che tale sospensione è espressamente esclusa nei giudizi opposizione all'esecuzione.
Né sussiste alcun dubbio in ordine alla riconducibilità del presente giudizio tra quelli di cui all'art. 615 c.p.c., atteso che l'azione proposta dall'odierno appellante così è stata qualificata dal giudice di primo grado (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza), sicché è possibile anche fare applicazione del noto principio dell'apparenza, in forza del quale “il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito che si sarebbe dovuto applicare” (cfr. Cass. civ. n. 9029/2018, n. 171/2012, etc.).
2 Alla luce di quanto illustrato, l'appello è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza relativamente al rapporto tra l'appellante e l' con la precisazione che la decisione in rito giustifica una parziale riduzione del CP_4
quantum rispetto ai parametri di legge.
Viceversa, le stesse vanno compensate relativamente al rapporto tra l'appellante e l'ente creditore, avendo entrambe le parti richiesto tale compensazione in conseguenza dell'intervenuto discarico delle somme di cui all'impugnata cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in Controparte_1
favore dell spese che si liquidano in euro 100,00 per Controparte_2
compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3) con riferimento al rapporto processuale tra e la Controparte_1 Controparte_3
, compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
[...]
Nocera Inferiore, 25.03.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4217/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Croce, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Salerno alla Via L. Guercio n. 44;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Mario Fontanella, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Attilio Pratella, 23;
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.02.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.11.2024 ha proposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 779/2024 (afferente al procedimento r.g.n. 2676/2023) emessa il 03.01.2024, depositata in data 24.04.2024 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha rigettato la domanda proposta in primo grado da , confermando la cartella di Controparte_1
pagamento n. 100/2023/0007573984/000.
1 In primo grado, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della cartella Controparte_1 suddetta in conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione principale per intervenuto pagamento del verbale di infrazione al cds, quest'ultimo prodromico alla cartella.
Qualificata l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., il giudice a quo ha dichiarato l'opposizione infondata, non avendo parte attrice adeguatamente provato l'intervenuto pagamento delle somme di cui al verbale n. V:PTR/2249000211 notificato il 01.09.2021.
Avverso tale decisione è insorta l'odierna appellante chiedendone la riforma, adducendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di pace ha non ha ritenuto documentata la circostanza estintiva dell'avvenuto pagamento del verbale di infrazione cds.
Con comparsa depositata il 20.01.2025 si è costituita l' Controparte_2
(d'ora in poi , eccependo preliminarmente la tardività dell'appello perché proposto oltre il CP_4
termine di sei mesi dal deposito della sentenza, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente inapplicabilità del regime di sospensione feriale dei termini.
Per il resto, la parte appellata ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dello stesso.
Con comparsa depositata in data 03.02.2025 si è costituita la , Controparte_3
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto sgravio del ruolo.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c..
Nel caso di specie, la sentenza n. 779/2024 è stata depositata in data 24.04.2024, sicché l'atto di appello andava proposto entro il 24.10.2024.
Viceversa, nel caso di specie l'atto di citazione di secondo grado è stato notificato il 19.11.2024, dunque tardivamente.
Nel caso di specie non opera la sospensione feriale dei termini dal primo al trentuno agosto prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969 e dall'art. 92 del r.d. n. 12/1941, atteso che tale sospensione è espressamente esclusa nei giudizi opposizione all'esecuzione.
Né sussiste alcun dubbio in ordine alla riconducibilità del presente giudizio tra quelli di cui all'art. 615 c.p.c., atteso che l'azione proposta dall'odierno appellante così è stata qualificata dal giudice di primo grado (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza), sicché è possibile anche fare applicazione del noto principio dell'apparenza, in forza del quale “il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito che si sarebbe dovuto applicare” (cfr. Cass. civ. n. 9029/2018, n. 171/2012, etc.).
2 Alla luce di quanto illustrato, l'appello è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza relativamente al rapporto tra l'appellante e l' con la precisazione che la decisione in rito giustifica una parziale riduzione del CP_4
quantum rispetto ai parametri di legge.
Viceversa, le stesse vanno compensate relativamente al rapporto tra l'appellante e l'ente creditore, avendo entrambe le parti richiesto tale compensazione in conseguenza dell'intervenuto discarico delle somme di cui all'impugnata cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in Controparte_1
favore dell spese che si liquidano in euro 100,00 per Controparte_2
compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3) con riferimento al rapporto processuale tra e la Controparte_1 Controparte_3
, compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
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Nocera Inferiore, 25.03.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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