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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 71/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott. EL Bordiga Giudice rel. dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ghilarza nel Corso Umberto I n. 83, presso lo studio dell'Avv.
Oriana Colomo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo ricorrente contro
, (cod. fisc. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
resistente - contumace con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Oristano intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale: Per_ Affidare i figli minori , e alla madre con facoltà di decidere autonomamente Per_1 Per_3
anche le questioni di maggior interesse per i figli;
pagina 1 di 10 Disporre che i bambini mantengano la loro residenza presso la madre e possano vedere il padre secondo liberi accordi tra i genitori o in difetto a casa della nonna paterna il mercoledì dalle
17.15 alle ore 20.15 compresa la cena e il sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.30; nelle vacanze natalizie (un anno il 24 dicembre e il 1° gennaio e un anno il 25 dicembre e il 31dicembre); durante le vacanze pasquali ad anni alterni ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
assegnare la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, a la quale continuerà a Parte_1
risiedervi con i figli minori;
disporre che versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma CP_1 mensile di € 720,00, (euro 240,00 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, salvo urgenze, e documentate, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita a decorrere dal mese di dicembre
2022; confermare l'obbligo per gli ascendenti del versamento di detto mantenimento come già disposto dal tribunale di Oristano con ordinanza ingiunzione del 02/03/2022; disporre che l'Assegno Unico Universale per i minori sia percepito interamente dalla ricorrente
; Parte_1 con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato ritualmente, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data il CP_1
07/09/2014 in Abbasanta (atto trascritto al n. 7, parte II, serie A, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbasanta).
Dall'unione tra i coniugi sono nati tre figli: (01/06/2015), e (07/02/2017). Per_1 Per_2 Per_3
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
• con sentenza non definitiva numero 853/2018 del 24/12/2018 era stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con successiva sentenza n. 593/2021 del 17/11/2021 il
Tribunale aveva provveduto in via definitiva alla regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, all'assegnazione della casa familiare e aveva disposto che il versasse, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la CP_1
somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00 a figlio), oltre il 50% delle spese pagina 2 di 10 straordinarie previamente concordate, salvo urgenze, e documentate, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita a decorrere dal mese di dicembre 2022;
• ella lavorava in qualità di operatrice socio sanitaria presso l'Ospedale di Ghilarza e percepiva un reddito netto mensile di circa € 1.350,00, comprensivi degli assegni per il nucleo familiare, mentre il lavorava in qualità di autista per la ditta RR EL CP_1
NCC di Ghilarza;
• dalla data della sentenza definitiva non risultavano mutate le condizioni personali, economiche e lavorative delle parti, né i loro rapporti con i figli, poiché il CP_1
continuava a non provvedere al mantenimento dei minori né in relazione alle spese ordinarie né per quelle straordinarie.
La ricorrente ha, quindi, richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento dei figli a sé, con facoltà di decidere autonomamente anche le questioni di maggiore interesse per i minori, il collocamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita del padre con le modalità in quella sede più specificamente indicate nonché l'assegnazione della casa coniugale e l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Abbasanta di relazionare ogni sei mesi sugli incontri tra il e i minori oltre all'incarico al CSM di continuare a relazionare ogni sei mesi circa la CP_1
dipendenza del da sostanze stupefacenti. Infine, la ha richiesto disporsi a carico del CP_1 Pt_1
un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di euro euro 450,00, (euro CP_1
150,00 a figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza dell'8.6.2022 il Presidente, preso atto delle dichiarazioni della sola parte ricorrente a causa della mancata comparizione del resistente (malgrado la rituale notifica del ricorso) ha disposto nei seguenti termini: “conferma i provvedimenti già vigenti di cui alla sentenza definitiva n.593/2021 di separazione tra i coniugi, e cioè l'affido esclusivo dei figli alla madre, con facoltà della medesima di assumere singolarmente anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, il diritto di visita del padre, protetto dalla presenza di un educatore come ivi previsto, e l'assegno di mantenimento di euro 450,00 per
i tre figli posto a carico del padre;
conferma l'incarico ai servizi sociali di Abbasanta di prendere in carico la famiglia riferendo al giudicante sottoindicato l'esito degli incontri tra padre e figli nonché il competente CSM riferendo al giudicante sottoindicato in ordine alla dipendenza del resistente da sostanze stupefacenti”.
pagina 3 di 10 Il resistente non si è mai costituito in giudizio.
Con sentenza non definitiva 149/2023 del 31.3.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
Mediante deposito del 16.5.2023, la parte ricorrente ha documentato che nel separato giudizio n.
80/2022, con provvedimento decisorio del 3.3.2022, a fronte della presentazione di ricorso della stessa ai sensi dell'art. 316-bis c.c., è stato ordinato ai genitori di , EL Pt_1 CP_1
RR e di pagare in favore della istante la somma pari al 60% del contributo posto Persona_4
a carico di , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli di quest'ultimo da parte CP_1
degli ascendenti, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale. In tale sede è stata disposta la compensazione delle spese del procedimento.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, relazioni dei Servizi Sociali e indagini della
Guardia di Finanza, è giunta a definizione sulle conclusioni sopra rassegnate.
*
Il divorzio tra le parti è stato già pronunciato con la citata sentenza non definitiva 149/2023 del
31.3.2023, di talché occorre provvedere unicamente sulle residue domande formulate dalla ricorrente.
In merito all'affidamento dei figli minori, si rammenta che nell'ambito del giudizio di separazione era stata svolta C.T.U. in ordine alle capacità genitoriali del , la quale CP_1 considerata unitamente alla persistenza dell'omesso mantenimento per i minori da parte del resistente, alla mancata adesione a un percorso terapeutico conseguente alla dipendenza da sostanze stupefacenti (risultata anche dalla relazione dell'ATS) e alla sussistenza di un ammonimento del Questore, aveva confermato – secondo le valutazioni svolte dal Collegio – la necessità di disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre.
Invero, la C.T.U. aveva confermato la personalità immatura, impulsiva, poco riflessiva e umorale del , nonché i suoi problemi di natura comportamentale e le problematiche legate CP_1 all'utilizzo di stupefacenti. Il tecnico in quella sede incaricato, dott.ssa , aveva evidenziato Per_5
che alla luce di tale situazione non sussistevano i presupposti affinché il padre frequentasse autonomamente i figli ma che doveva essere mantenuta la relazione tra loro, con incontri supportati da adeguate figure professionali, e che era opportuno che il aderisse a percorsi CP_1
di sostegno.
pagina 4 di 10 In adesione a tali suggerimenti, il Collegio aveva disposto che il padre vedesse i figli a casa della nonna paterna il mercoledì dalle 17.15 alle 20.15 compresa la cena con la permanenza dell'educatrice fino alle 19.15 e il sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.30 con la presenza dell'educatore dalle ore 16.00 alle ore 18.30, oltre alternanza nei periodi festivi.
Nell'ambito del presente giudizio, è emerso un miglioramento della situazione.
Invero, i Servizi Sociali di Abbasanta hanno dato atto, nella loro relazione del 5.10.2022 e riferendo anche quanto asserito dalla stessa che quest'ultima e il erano “finalmente Pt_1 CP_1 riusciti a instaurare un rapporto civile e a mantenere una situazione di relativo equilibrio” avendo l'odierna richiedente chiarito che: “il padre vede regolarmente i figli due volte alla settimana e che i bambini sono felici di poter trascorrere il loro tempo con lui e con gli altri membri della famiglia paterna. Il SI. , durante l'estate, ha trascorso un breve periodo a CP_1
Malta per motivi di lavoro (secondo quanto riferito dallo stesso all'ex moglie), per poi tornare in
Sardegna dopo poche settimane”.
Pertanto, il Servizio Sociale ha riferito e concluso nei seguenti termini: “considerato che i due ex coniugi sono riusciti autonomamente a trovare un punto di incontro e per evitare un'eventuale destabilizzazione psicologica nei minori, la SI.ra ha affermato che, al momento attuale, Pt_1 non vi sarebbero i presupposti per richiedere l'intervento dell'Educatore. Ha poi aggiunto che, qualora se ne dovesse ravvisare l'esigenza, si renderà disponile alla realizzazione di qualsiasi tipo di intervento utile e funzionale per il bene di tutti”.
All'udienza del 16.2.2023, la ricorrente ha rappresentato che la situazione riguardante il padre era immutata e che, semmai, gli unici aggiornamento attenevano al fatto che la aveva Pt_1
instaurato un buon rapporto e una proficua collaborazione con la madre del resistente e con la sorella dello stesso che aveva condotto a un'organizzazione degli incontri col gruppo familiare paterno stabile e condivisa, tant'è che anche i Servizi Sociali avevano diminuito la propria attenzione sul nucleo familiare.
Disposto un ulteriore monitoraggio per verificare quanto riferito, il Servizio Sociale ha depositato nota con la quale ha evidenziato di aver nuovamente preso contatto con la ricorrente, confermando di fatto quanto dalla stessa affermato in udienza e concludendo nei seguenti termini
“si rileva che, al momento attuale, non vi siano degli elementi preoccupanti che possano rendere necessaria l'attivazione di interventi di supporto a favore del nucleo”.
pagina 5 di 10 Nonostante tali sviluppi debbano essere recepiti con favore, si rileva come gli stessi non siano sufficienti a giustificare una modifica del regime di affidamento disposto in sede di separazione.
Invero, il mero miglioramento della collaborazione tra le parti per garantire la frequentazione tra padre e figli e la positività degli incontri svolti dal con i minori non sono indice sufficiente CP_1 dell'esercizio in modo attivo e propositivo da parte del resistente del proprio ruolo genitoriale.
Di fatto, dagli atti di causa emerge come tuttora l'unico genitore che svolge un ruolo di riferimento per i minori, curandoli e facendosi carico di ogni incombente legato alla loro vita, sia la madre.
Gli stessi Servizi Sociali, con l'ultima relazione del 17.5.2024, pur dando atto del rasserenamento della situazione, hanno relazionato nei seguenti termini: “da quanto riferito dalla SI.ra Pt_1
(che con molta fatica arriva a fine mese) gran parte delle spese gravano sul suo bilancio
(medicine, corredo scolastico, vestiario, etc.). La SI.ra ha riferito che le farebbe piacere Pt_1
se il padre dei bambini cercasse di essere più presente nelle loro vite;
a tal proposito, il , CP_1
non avrebbe spirito di iniziativa e aspetta sempre che le proposte provengano dalla sua ex moglie”.
A fronte di tali elementi, che consentono di presumere – anche alla luce di quanto emerso dalla sentenza di separazione in ordine alla condizione personale del – che sia del tutto CP_1
immutata la situazione descritta relativa al fatto che ricadano in capo alla tutte le Pt_1 incombenze relative all'esercizio del ruolo genitoriale, nessun elemento contrario è stato portato agli atti dal resistente: anzi, la sua mancata costituzione e partecipazione al processo conferma il sostanziale disinteresse a farsi carico in maniera piena di tutte le prerogative derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conseguentemente, in mancanza di prova dell'espletamento positivo dei percorsi proposti all'epoca della separazione, del pieno superamento delle problematiche allora evidenziate e di un mutamento di intendimenti da parte del – seguito da concreta prova – circa la volontà di CP_1
assumersi pienamente il proprio ruolo di padre, non sussistono i presupposti per una modifica del regime di affidamento precedentemente disposto. Invero, l'omessa dimostrazione di quanto sopra citato renderebbe un eventuale affidamento condiviso potenzialmente pregiudizievole per gli stessi minori.
pagina 6 di 10 Viceversa, semmai, lo sviluppo positivo dei rapporti padre – figli e l'esito positivo degli incontri giustifica la modifica delle modalità di svolgimento degli stessi, i quali potranno ora espletarsi in maniera libera e senza il supporto degli educatori.
Quanto sopra evidenziato rende, ovviamente, necessario confermare il collocamento dei figli presso la madre e, di conseguenza, disporre l'assegnazione della casa familiare alla medesima quale genitore collocatario: l'assegnazione, infatti, è finalizzata a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Quanto alla domanda di contribuito al mantenimento delle figlie, occorre sottolineare che, se il
Servizio Sociale nella predetta nota del 17.5.2024 ha dato atto, previa interlocuzione con la che “il continua a corrispondere tutti i mesi l'assegno mensile pari ad € 450,00 a Pt_1 CP_1 favore dei bambini”, deve ricordarsi che in realtà una rilevante parte del predetto importo è corrisposta dagli ascendenti, in adempimento del provvedimento del 3.3.2022 adottato dal
Tribunale di Oristano a seguito di ricorso ex art. 316-bis c.c. presentato dalla ricorrente.
Non vi sono valide ragioni per dubitare di quanto asserito in nota conclusionale dalla richiedente in merito al fatto che l'importo predetto è di fatto corrisposto dalla nonna paterna, anche in quanto alcuni di tali bonifici, ordinati dal conto di e sono stati Persona_6 Persona_4
documentati in atti (da agosto a ottobre 2023, v. deposito del 24.5.2024). Invece, risulta che lo stesso abbia disposto il bonifico per il mese di aprile 2024 (cfr. sempre deposito del CP_1
24.5.2024).
Fermo restando che non è seriamente contestabile la permanenza dell'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli minori, a maggior ragione tenuto conto del tempo esiguo che gli stessi trascorrono col e del fatto che il mantenimento diretto grava quindi in CP_1
maniera del tutto preponderante sulla madre, si ritiene che debba essere in questa sede confermato l'obbligo di contribuzione degli ascendenti, in assenza di significativi mutamenti che possano indurre a ritenere mutato il quadro fattuale valutato dal Giudice al momento dell'adozione del provvedimento.
Specificamente, in quella sede era stata ritenuta sussistente la difficoltà della madre dei minori a sostenerne da sola il carico, anche per le spese straordinarie, con il solo reddito di lavoro dipendente percepito come operatrice socio-sanitaria, ed era stato evidenziato che il padre era pagina 7 di 10 totalmente inadempiente nell'obbligo di contribuzione, con la precisazione che il suo comportamento e personalità suffragavano la circostanza.
Tale requisito, persiste tuttora: difatti, la ricorrente svolge la medesima professione con tre figli a carico e il documentato pagamento dell'assegno in misura integrale da parte della nonna paterna
(invece che nella misura del 60%) evidenziato dai bonifici prodotti, tenuto anche conto che risulta documentato (in assenza di prova contraria) un unico bonifico da parte dell'obbligato originario, consente di far presumere il persistere dell'inadempimento del padre, quantomeno per la sua quota. Inoltre, il mancato completamento dei percorsi disposti in sede di separazione induce a non ritenere mutato il comportamento e la personalità del . CP_1
Inoltre, il Giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso ex art. 316 bis c.c. aveva ritenuto sussistente la prova scritta dei redditi di lavoro in capo al nonno paterno, derivanti dal servizio di noleggio con conducente svolto sotto la propria ditta: anche tale circostanza risulta tuttora presumibilmente integrata, considerato che l'attività in questione, riconducibile a EL
RR, risulta ancora pubblicizzata e attiva su internet, come provato dalla ricorrente (prod.
25.10.2023).
Tutto ciò chiarito, non si ritiene sussistano – invece – i presupposti per un aumento del quantum dell'assegno stabilito a carico del padre (con contribuzione in capo ai genitori).
A ben vedere, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato l'esistenza di redditi recenti assai esigui in capo al (v. relazione depositata in data 1.3.2024). CP_1
Nel 2019 egli ha percepito euro 8.880,67 netti a titolo di NASPI, nel 2020 euro 443,74 lordi dall'INPS, nel 2021 non ha percepito redditi, mentre nel 2022 ha percepito redditi netti per soli euro 312,13 dalla società Bianco Impianti s.r.l.
Più specificamente, la Guardia di Finanza ha riferito che nel 2020 e nel 2021 non risultava alcuna assunzione del , nel 2022 è stato assunto dalla Bianco Impianti per il solo brevissimo CP_1
periodo 27.7.2022/2.8.2022, nel 2023 e nel 2024 è stato assunto dalla Cosir srl come lavoratore dipendente dal 10.11.2023 al 31.1.2024.
In seguito, non è risultata alcuna ulteriore assunzione.
I periodi di assunzione menzionati sono tutti brevissimi e sostanzialmente insignificanti, così come i redditi recenti sono risultati sostanzialmente nulli.
Sebbene gli stessi possano essere intesi quale indice di capacità lavorativa per il , anche CP_1
eventualmente per attività in nero ulteriore rispetto a quella risultante dalle indagini fiscali,
pagina 8 di 10 cionondimeno non sussiste alcun elemento per ritenere che la sua situazione patrimoniale sia diversa e migliorativa rispetto a quella valutata in sede di separazione.
La circostanza, riferita in sede di note conclusionali dalla ricorrente, per cui il resistente lavorerebbe nella ditta paterna non è risultata confermata dalle indagini della Guardia di Finanza
e non è assistita da nessun elemento probatorio, nemmeno in via presuntiva: anche la citata schermata internet dell'attività riconducibile a RR EL non reca alcuna indicazione circa l'asserita collaborazione del figlio.
In ragione di tali considerazioni, deve essere confermato l'importo complessivo di euro 450,00
(euro 150,00 per figlio).
L'assegno unico universale, alla luce del disposto affidamento esclusivo, verrà per legge percepito direttamente e unicamente dalla madre senza necessità di alcuna statuizione in tal senso.
*
Quanto alle spese di lite, si osserva che sono risultate meritevoli di accoglimento tutte le domande formulate dalla in punto di affidamento e collocamento dei minori, di Pt_1
assegnazione della casa familiare e di conferma del contributo degli ascendenti.
Cionondimeno, la mancata costituzione del si è risolta in una sostanziale mancata CP_1 opposizione all'avversa domanda di divorzio e non è stata accolta la domanda della ricorrente, formulata in fase conclusionale, di aumento del contributo al mantenimento dei figli.
Per tali ragioni, risulta congruo e opportuno disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e porre a carico del resistente, parzialmente soccombente, gli ulteriori 2/3.
Tenuto conto della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto trattate e della mancata costituzione del resistente, risulta congruo far riferimento ai parametri minimi di cui allo scaglione di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 del DM 147/2022.
Le spese, pertanto, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 149/2023 del 31.3.2023 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, a definizione del giudizio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
− affida i figli minori , e alla madre con facoltà della stessa di decidere Per_1 Per_2 Per_3
autonomamente anche le questioni di maggior interesse per i figli;
pagina 9 di 10 − dispone che i minori mantengano la loro residenza presso la madre e possano vedere il padre secondo liberi accordi tra i genitori o in difetto a casa della nonna paterna il mercoledì dalle 17.15 alle ore 20.15 compresa la cena e il sabato dalle ore 13.00 alle ore
18.30; nelle vacanze natalizie (un anno il 24 dicembre e il 1° gennaio e un anno il 25 dicembre e il 31dicembre); durante le vacanze pasquali ad anni alterni ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
− assegna la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, a la quale continuerà a Parte_1
risiedervi con i figli minori;
− dispone che versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la CP_1
somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, salvo urgenze, e documentate, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita;
− conferma l'obbligo per gli ascendenti del versamento di detto mantenimento come già disposto dal tribunale di Oristano con ordinanza ingiunzione del 02/03/2022; dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente alla rifusione delle suddette spese nella misura di 2/3 in favore della ricorrente, liquidandole in euro
1.693,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio del 6.6.2025
Il Giudice estensore
Dott. EL Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott. EL Bordiga Giudice rel. dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ghilarza nel Corso Umberto I n. 83, presso lo studio dell'Avv.
Oriana Colomo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo ricorrente contro
, (cod. fisc. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
resistente - contumace con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Oristano intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale: Per_ Affidare i figli minori , e alla madre con facoltà di decidere autonomamente Per_1 Per_3
anche le questioni di maggior interesse per i figli;
pagina 1 di 10 Disporre che i bambini mantengano la loro residenza presso la madre e possano vedere il padre secondo liberi accordi tra i genitori o in difetto a casa della nonna paterna il mercoledì dalle
17.15 alle ore 20.15 compresa la cena e il sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.30; nelle vacanze natalizie (un anno il 24 dicembre e il 1° gennaio e un anno il 25 dicembre e il 31dicembre); durante le vacanze pasquali ad anni alterni ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
assegnare la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, a la quale continuerà a Parte_1
risiedervi con i figli minori;
disporre che versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma CP_1 mensile di € 720,00, (euro 240,00 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, salvo urgenze, e documentate, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita a decorrere dal mese di dicembre
2022; confermare l'obbligo per gli ascendenti del versamento di detto mantenimento come già disposto dal tribunale di Oristano con ordinanza ingiunzione del 02/03/2022; disporre che l'Assegno Unico Universale per i minori sia percepito interamente dalla ricorrente
; Parte_1 con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato ritualmente, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data il CP_1
07/09/2014 in Abbasanta (atto trascritto al n. 7, parte II, serie A, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbasanta).
Dall'unione tra i coniugi sono nati tre figli: (01/06/2015), e (07/02/2017). Per_1 Per_2 Per_3
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
• con sentenza non definitiva numero 853/2018 del 24/12/2018 era stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con successiva sentenza n. 593/2021 del 17/11/2021 il
Tribunale aveva provveduto in via definitiva alla regolamentazione dell'affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, all'assegnazione della casa familiare e aveva disposto che il versasse, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la CP_1
somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00 a figlio), oltre il 50% delle spese pagina 2 di 10 straordinarie previamente concordate, salvo urgenze, e documentate, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita a decorrere dal mese di dicembre 2022;
• ella lavorava in qualità di operatrice socio sanitaria presso l'Ospedale di Ghilarza e percepiva un reddito netto mensile di circa € 1.350,00, comprensivi degli assegni per il nucleo familiare, mentre il lavorava in qualità di autista per la ditta RR EL CP_1
NCC di Ghilarza;
• dalla data della sentenza definitiva non risultavano mutate le condizioni personali, economiche e lavorative delle parti, né i loro rapporti con i figli, poiché il CP_1
continuava a non provvedere al mantenimento dei minori né in relazione alle spese ordinarie né per quelle straordinarie.
La ricorrente ha, quindi, richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento dei figli a sé, con facoltà di decidere autonomamente anche le questioni di maggiore interesse per i minori, il collocamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita del padre con le modalità in quella sede più specificamente indicate nonché l'assegnazione della casa coniugale e l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Abbasanta di relazionare ogni sei mesi sugli incontri tra il e i minori oltre all'incarico al CSM di continuare a relazionare ogni sei mesi circa la CP_1
dipendenza del da sostanze stupefacenti. Infine, la ha richiesto disporsi a carico del CP_1 Pt_1
un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di euro euro 450,00, (euro CP_1
150,00 a figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza dell'8.6.2022 il Presidente, preso atto delle dichiarazioni della sola parte ricorrente a causa della mancata comparizione del resistente (malgrado la rituale notifica del ricorso) ha disposto nei seguenti termini: “conferma i provvedimenti già vigenti di cui alla sentenza definitiva n.593/2021 di separazione tra i coniugi, e cioè l'affido esclusivo dei figli alla madre, con facoltà della medesima di assumere singolarmente anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, il diritto di visita del padre, protetto dalla presenza di un educatore come ivi previsto, e l'assegno di mantenimento di euro 450,00 per
i tre figli posto a carico del padre;
conferma l'incarico ai servizi sociali di Abbasanta di prendere in carico la famiglia riferendo al giudicante sottoindicato l'esito degli incontri tra padre e figli nonché il competente CSM riferendo al giudicante sottoindicato in ordine alla dipendenza del resistente da sostanze stupefacenti”.
pagina 3 di 10 Il resistente non si è mai costituito in giudizio.
Con sentenza non definitiva 149/2023 del 31.3.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
Mediante deposito del 16.5.2023, la parte ricorrente ha documentato che nel separato giudizio n.
80/2022, con provvedimento decisorio del 3.3.2022, a fronte della presentazione di ricorso della stessa ai sensi dell'art. 316-bis c.c., è stato ordinato ai genitori di , EL Pt_1 CP_1
RR e di pagare in favore della istante la somma pari al 60% del contributo posto Persona_4
a carico di , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli di quest'ultimo da parte CP_1
degli ascendenti, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale. In tale sede è stata disposta la compensazione delle spese del procedimento.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, relazioni dei Servizi Sociali e indagini della
Guardia di Finanza, è giunta a definizione sulle conclusioni sopra rassegnate.
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Il divorzio tra le parti è stato già pronunciato con la citata sentenza non definitiva 149/2023 del
31.3.2023, di talché occorre provvedere unicamente sulle residue domande formulate dalla ricorrente.
In merito all'affidamento dei figli minori, si rammenta che nell'ambito del giudizio di separazione era stata svolta C.T.U. in ordine alle capacità genitoriali del , la quale CP_1 considerata unitamente alla persistenza dell'omesso mantenimento per i minori da parte del resistente, alla mancata adesione a un percorso terapeutico conseguente alla dipendenza da sostanze stupefacenti (risultata anche dalla relazione dell'ATS) e alla sussistenza di un ammonimento del Questore, aveva confermato – secondo le valutazioni svolte dal Collegio – la necessità di disporre l'affidamento esclusivo in favore della madre.
Invero, la C.T.U. aveva confermato la personalità immatura, impulsiva, poco riflessiva e umorale del , nonché i suoi problemi di natura comportamentale e le problematiche legate CP_1 all'utilizzo di stupefacenti. Il tecnico in quella sede incaricato, dott.ssa , aveva evidenziato Per_5
che alla luce di tale situazione non sussistevano i presupposti affinché il padre frequentasse autonomamente i figli ma che doveva essere mantenuta la relazione tra loro, con incontri supportati da adeguate figure professionali, e che era opportuno che il aderisse a percorsi CP_1
di sostegno.
pagina 4 di 10 In adesione a tali suggerimenti, il Collegio aveva disposto che il padre vedesse i figli a casa della nonna paterna il mercoledì dalle 17.15 alle 20.15 compresa la cena con la permanenza dell'educatrice fino alle 19.15 e il sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.30 con la presenza dell'educatore dalle ore 16.00 alle ore 18.30, oltre alternanza nei periodi festivi.
Nell'ambito del presente giudizio, è emerso un miglioramento della situazione.
Invero, i Servizi Sociali di Abbasanta hanno dato atto, nella loro relazione del 5.10.2022 e riferendo anche quanto asserito dalla stessa che quest'ultima e il erano “finalmente Pt_1 CP_1 riusciti a instaurare un rapporto civile e a mantenere una situazione di relativo equilibrio” avendo l'odierna richiedente chiarito che: “il padre vede regolarmente i figli due volte alla settimana e che i bambini sono felici di poter trascorrere il loro tempo con lui e con gli altri membri della famiglia paterna. Il SI. , durante l'estate, ha trascorso un breve periodo a CP_1
Malta per motivi di lavoro (secondo quanto riferito dallo stesso all'ex moglie), per poi tornare in
Sardegna dopo poche settimane”.
Pertanto, il Servizio Sociale ha riferito e concluso nei seguenti termini: “considerato che i due ex coniugi sono riusciti autonomamente a trovare un punto di incontro e per evitare un'eventuale destabilizzazione psicologica nei minori, la SI.ra ha affermato che, al momento attuale, Pt_1 non vi sarebbero i presupposti per richiedere l'intervento dell'Educatore. Ha poi aggiunto che, qualora se ne dovesse ravvisare l'esigenza, si renderà disponile alla realizzazione di qualsiasi tipo di intervento utile e funzionale per il bene di tutti”.
All'udienza del 16.2.2023, la ricorrente ha rappresentato che la situazione riguardante il padre era immutata e che, semmai, gli unici aggiornamento attenevano al fatto che la aveva Pt_1
instaurato un buon rapporto e una proficua collaborazione con la madre del resistente e con la sorella dello stesso che aveva condotto a un'organizzazione degli incontri col gruppo familiare paterno stabile e condivisa, tant'è che anche i Servizi Sociali avevano diminuito la propria attenzione sul nucleo familiare.
Disposto un ulteriore monitoraggio per verificare quanto riferito, il Servizio Sociale ha depositato nota con la quale ha evidenziato di aver nuovamente preso contatto con la ricorrente, confermando di fatto quanto dalla stessa affermato in udienza e concludendo nei seguenti termini
“si rileva che, al momento attuale, non vi siano degli elementi preoccupanti che possano rendere necessaria l'attivazione di interventi di supporto a favore del nucleo”.
pagina 5 di 10 Nonostante tali sviluppi debbano essere recepiti con favore, si rileva come gli stessi non siano sufficienti a giustificare una modifica del regime di affidamento disposto in sede di separazione.
Invero, il mero miglioramento della collaborazione tra le parti per garantire la frequentazione tra padre e figli e la positività degli incontri svolti dal con i minori non sono indice sufficiente CP_1 dell'esercizio in modo attivo e propositivo da parte del resistente del proprio ruolo genitoriale.
Di fatto, dagli atti di causa emerge come tuttora l'unico genitore che svolge un ruolo di riferimento per i minori, curandoli e facendosi carico di ogni incombente legato alla loro vita, sia la madre.
Gli stessi Servizi Sociali, con l'ultima relazione del 17.5.2024, pur dando atto del rasserenamento della situazione, hanno relazionato nei seguenti termini: “da quanto riferito dalla SI.ra Pt_1
(che con molta fatica arriva a fine mese) gran parte delle spese gravano sul suo bilancio
(medicine, corredo scolastico, vestiario, etc.). La SI.ra ha riferito che le farebbe piacere Pt_1
se il padre dei bambini cercasse di essere più presente nelle loro vite;
a tal proposito, il , CP_1
non avrebbe spirito di iniziativa e aspetta sempre che le proposte provengano dalla sua ex moglie”.
A fronte di tali elementi, che consentono di presumere – anche alla luce di quanto emerso dalla sentenza di separazione in ordine alla condizione personale del – che sia del tutto CP_1
immutata la situazione descritta relativa al fatto che ricadano in capo alla tutte le Pt_1 incombenze relative all'esercizio del ruolo genitoriale, nessun elemento contrario è stato portato agli atti dal resistente: anzi, la sua mancata costituzione e partecipazione al processo conferma il sostanziale disinteresse a farsi carico in maniera piena di tutte le prerogative derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conseguentemente, in mancanza di prova dell'espletamento positivo dei percorsi proposti all'epoca della separazione, del pieno superamento delle problematiche allora evidenziate e di un mutamento di intendimenti da parte del – seguito da concreta prova – circa la volontà di CP_1
assumersi pienamente il proprio ruolo di padre, non sussistono i presupposti per una modifica del regime di affidamento precedentemente disposto. Invero, l'omessa dimostrazione di quanto sopra citato renderebbe un eventuale affidamento condiviso potenzialmente pregiudizievole per gli stessi minori.
pagina 6 di 10 Viceversa, semmai, lo sviluppo positivo dei rapporti padre – figli e l'esito positivo degli incontri giustifica la modifica delle modalità di svolgimento degli stessi, i quali potranno ora espletarsi in maniera libera e senza il supporto degli educatori.
Quanto sopra evidenziato rende, ovviamente, necessario confermare il collocamento dei figli presso la madre e, di conseguenza, disporre l'assegnazione della casa familiare alla medesima quale genitore collocatario: l'assegnazione, infatti, è finalizzata a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Quanto alla domanda di contribuito al mantenimento delle figlie, occorre sottolineare che, se il
Servizio Sociale nella predetta nota del 17.5.2024 ha dato atto, previa interlocuzione con la che “il continua a corrispondere tutti i mesi l'assegno mensile pari ad € 450,00 a Pt_1 CP_1 favore dei bambini”, deve ricordarsi che in realtà una rilevante parte del predetto importo è corrisposta dagli ascendenti, in adempimento del provvedimento del 3.3.2022 adottato dal
Tribunale di Oristano a seguito di ricorso ex art. 316-bis c.c. presentato dalla ricorrente.
Non vi sono valide ragioni per dubitare di quanto asserito in nota conclusionale dalla richiedente in merito al fatto che l'importo predetto è di fatto corrisposto dalla nonna paterna, anche in quanto alcuni di tali bonifici, ordinati dal conto di e sono stati Persona_6 Persona_4
documentati in atti (da agosto a ottobre 2023, v. deposito del 24.5.2024). Invece, risulta che lo stesso abbia disposto il bonifico per il mese di aprile 2024 (cfr. sempre deposito del CP_1
24.5.2024).
Fermo restando che non è seriamente contestabile la permanenza dell'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli minori, a maggior ragione tenuto conto del tempo esiguo che gli stessi trascorrono col e del fatto che il mantenimento diretto grava quindi in CP_1
maniera del tutto preponderante sulla madre, si ritiene che debba essere in questa sede confermato l'obbligo di contribuzione degli ascendenti, in assenza di significativi mutamenti che possano indurre a ritenere mutato il quadro fattuale valutato dal Giudice al momento dell'adozione del provvedimento.
Specificamente, in quella sede era stata ritenuta sussistente la difficoltà della madre dei minori a sostenerne da sola il carico, anche per le spese straordinarie, con il solo reddito di lavoro dipendente percepito come operatrice socio-sanitaria, ed era stato evidenziato che il padre era pagina 7 di 10 totalmente inadempiente nell'obbligo di contribuzione, con la precisazione che il suo comportamento e personalità suffragavano la circostanza.
Tale requisito, persiste tuttora: difatti, la ricorrente svolge la medesima professione con tre figli a carico e il documentato pagamento dell'assegno in misura integrale da parte della nonna paterna
(invece che nella misura del 60%) evidenziato dai bonifici prodotti, tenuto anche conto che risulta documentato (in assenza di prova contraria) un unico bonifico da parte dell'obbligato originario, consente di far presumere il persistere dell'inadempimento del padre, quantomeno per la sua quota. Inoltre, il mancato completamento dei percorsi disposti in sede di separazione induce a non ritenere mutato il comportamento e la personalità del . CP_1
Inoltre, il Giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso ex art. 316 bis c.c. aveva ritenuto sussistente la prova scritta dei redditi di lavoro in capo al nonno paterno, derivanti dal servizio di noleggio con conducente svolto sotto la propria ditta: anche tale circostanza risulta tuttora presumibilmente integrata, considerato che l'attività in questione, riconducibile a EL
RR, risulta ancora pubblicizzata e attiva su internet, come provato dalla ricorrente (prod.
25.10.2023).
Tutto ciò chiarito, non si ritiene sussistano – invece – i presupposti per un aumento del quantum dell'assegno stabilito a carico del padre (con contribuzione in capo ai genitori).
A ben vedere, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato l'esistenza di redditi recenti assai esigui in capo al (v. relazione depositata in data 1.3.2024). CP_1
Nel 2019 egli ha percepito euro 8.880,67 netti a titolo di NASPI, nel 2020 euro 443,74 lordi dall'INPS, nel 2021 non ha percepito redditi, mentre nel 2022 ha percepito redditi netti per soli euro 312,13 dalla società Bianco Impianti s.r.l.
Più specificamente, la Guardia di Finanza ha riferito che nel 2020 e nel 2021 non risultava alcuna assunzione del , nel 2022 è stato assunto dalla Bianco Impianti per il solo brevissimo CP_1
periodo 27.7.2022/2.8.2022, nel 2023 e nel 2024 è stato assunto dalla Cosir srl come lavoratore dipendente dal 10.11.2023 al 31.1.2024.
In seguito, non è risultata alcuna ulteriore assunzione.
I periodi di assunzione menzionati sono tutti brevissimi e sostanzialmente insignificanti, così come i redditi recenti sono risultati sostanzialmente nulli.
Sebbene gli stessi possano essere intesi quale indice di capacità lavorativa per il , anche CP_1
eventualmente per attività in nero ulteriore rispetto a quella risultante dalle indagini fiscali,
pagina 8 di 10 cionondimeno non sussiste alcun elemento per ritenere che la sua situazione patrimoniale sia diversa e migliorativa rispetto a quella valutata in sede di separazione.
La circostanza, riferita in sede di note conclusionali dalla ricorrente, per cui il resistente lavorerebbe nella ditta paterna non è risultata confermata dalle indagini della Guardia di Finanza
e non è assistita da nessun elemento probatorio, nemmeno in via presuntiva: anche la citata schermata internet dell'attività riconducibile a RR EL non reca alcuna indicazione circa l'asserita collaborazione del figlio.
In ragione di tali considerazioni, deve essere confermato l'importo complessivo di euro 450,00
(euro 150,00 per figlio).
L'assegno unico universale, alla luce del disposto affidamento esclusivo, verrà per legge percepito direttamente e unicamente dalla madre senza necessità di alcuna statuizione in tal senso.
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Quanto alle spese di lite, si osserva che sono risultate meritevoli di accoglimento tutte le domande formulate dalla in punto di affidamento e collocamento dei minori, di Pt_1
assegnazione della casa familiare e di conferma del contributo degli ascendenti.
Cionondimeno, la mancata costituzione del si è risolta in una sostanziale mancata CP_1 opposizione all'avversa domanda di divorzio e non è stata accolta la domanda della ricorrente, formulata in fase conclusionale, di aumento del contributo al mantenimento dei figli.
Per tali ragioni, risulta congruo e opportuno disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e porre a carico del resistente, parzialmente soccombente, gli ulteriori 2/3.
Tenuto conto della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto trattate e della mancata costituzione del resistente, risulta congruo far riferimento ai parametri minimi di cui allo scaglione di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 del DM 147/2022.
Le spese, pertanto, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, richiamata la sentenza n. 149/2023 del 31.3.2023 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, a definizione del giudizio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
− affida i figli minori , e alla madre con facoltà della stessa di decidere Per_1 Per_2 Per_3
autonomamente anche le questioni di maggior interesse per i figli;
pagina 9 di 10 − dispone che i minori mantengano la loro residenza presso la madre e possano vedere il padre secondo liberi accordi tra i genitori o in difetto a casa della nonna paterna il mercoledì dalle 17.15 alle ore 20.15 compresa la cena e il sabato dalle ore 13.00 alle ore
18.30; nelle vacanze natalizie (un anno il 24 dicembre e il 1° gennaio e un anno il 25 dicembre e il 31dicembre); durante le vacanze pasquali ad anni alterni ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
− assegna la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, a la quale continuerà a Parte_1
risiedervi con i figli minori;
− dispone che versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la CP_1
somma mensile di euro 450,00 (euro 150,00 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, salvo urgenze, e documentate, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita;
− conferma l'obbligo per gli ascendenti del versamento di detto mantenimento come già disposto dal tribunale di Oristano con ordinanza ingiunzione del 02/03/2022; dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente alla rifusione delle suddette spese nella misura di 2/3 in favore della ricorrente, liquidandole in euro
1.693,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio del 6.6.2025
Il Giudice estensore
Dott. EL Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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