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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 17/04/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2834/2024 R.A.L., promossa da , Parte_1 nato ad [...], il [...], C.F. , elett.te C.F._1 domiciliato in Via Carlo Minnocci 10 ad Alatri (FR), presso lo studio dell'Avv.
Mario Retrosi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Daniela Bellassai)
resistente
OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.222/1984, giacché la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini si era ridotta permanentemente in misura superiore ai 2/3;
1 era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e contributive previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.;
Tutto ciò premesso, l'attore ha chiesto al Giudice adito di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, di condannare l' a corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi CP_1 legali sui ratei arretati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1
e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che la stessa è infondata e quindi va rigettata.
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia una riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai 2/3 a decorrere dalla domanda amministrativa (27.02.2023), per cui l'erogazione del beneficio assistenziale
2 dovrà farsi decorrere dal 01/03/2023, primo giorno del mese successivo a tale data, ai sensi dell'art.18 del DPR 1968 n.488.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Verificata la sussistenza in atti di idonea documentazione comprovante che parte ricorrente ha gli ulteriori requisiti necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste (cinque anni di assicurazione, accreditamento di 260 contributi settimanali e versamento, nel quinquennio anteriore alla domanda, di almeno n. 156 contributi settimanali o n. 36 mensili), la domanda è accolta nei termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
Per quel che concerne la decorrenza, sui crediti previdenziali ed assistenziali, gli interessi dalla data del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa o trascorsi 120 giorni senza che l'Ente si sia pronunciato (art. 47 4° comma DPR 639/70 e art. 7 L. 533/73),.
4. Le spese processuali, nell'importo liquidato in dispositivo, seguono, come quelle di C.T.U. liquidate con separato decreto, la soccombenza dell' , col beneficio della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., tenuto CP_1 conto della circostanza che il requisito sanitario è risultato che sussistesse sin dall'epoca della domanda amministrativa, oltre alle spese del procedimento sommario ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di , nato ad [...] il Parte_1
3 07/06/1962, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario C.F._1
Retrosi, a percepire l'assegno di invalidità di cui alla L. n.222/1984, art.1, a decorrere dal 1°/03/2023;
2) condanna l' a liquidare a parte ricorrente i relativi ratei maturati CP_1
e maturandi, con interessi legali sugli arretrati a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa o dal provvedimento di reiezione, dalle rispettive scadenze al relativo saldo;
3) condanna il soccombente a rifondere alla parte ricorrente le CP_1 spese legali, liquidate in complessive €.2.697,00, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza.
Condanna altresì l' a rifondere a parte ricorrente le spese legali, CP_1 liquidate in €.1.170,00 per la fase sommaria del procedimento ex art. 445-bis c.p.c.
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 17/04/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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