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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 23/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di RG 691/2024 (riunita a TM d'Aosta RG Controparte_1
80252/2023) promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Graziella Panetta, Parte_1 C.F._1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Antonella Controparte_2 C.F._2
Mosca;
parte convenuta nell'interesse di
, nata a [...] il [...]; e di CP_3
, nata a [...] il [...]; CP_4
rappresentati e difesi dalla curatrice speciale avv. Barbara Cavalletto
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione giudiziale e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: cfr. verbale d'udienza del 15 luglio 2025
per i seguenti MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio in Casablanca il 12 Parte_1 Controparte_2 ottobre 2016, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso la Corte d'Appello di
Casablanca, registro 518, numero 248, anno 2016 e del Comune di Ascoli Satriano, parte II, serie C, numero 6, anno 2017. Contr Il 4 novembre 2018 nasceva la figlia
Su ricorso del Pubblico Ministero, il 3 maggio 2023 il TM e Valle d'Aosta disponeva la CP_1 presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, collocava la madre e la minore in comunità e nominava una curatrice speciale per la minore.
Il 28 settembre 2023 nasceva la figlia . CP_4
con ricorso depositato il 28 giugno 2024 ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, formulando inoltre domande relativamente alle minori.
Il 5 febbraio 2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione.
con memoria depositata il 24 gennaio 2025 si è associato alla domanda di Controparte_2 separazione dal coniuge, formulando ulteriori domande.
All'udienza del 27 febbraio 2025 le parti rappresentavano che i Servizi Sociali avevano intrapreso percorsi a tutela del nucleo familiare e chiedevano un rinvio per verificarne la positiva conclusione.
Il giudice estendeva la nomina della curatrice speciale anche alla minore e la invitava a CP_4 costituirsi nel procedimento.
Il 6 giugno 2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione.
La curatrice speciale con memoria del 12 giugno 2025 si costituiva nel procedimento.
All'udienza del 15 luglio 2025 la giudice riuniva il presente procedimento a quello pendente presso il TM. Le parti raggiungevano il seguente accordo: Collocamento prevalente presso la madre, mantenimento ordinario a carico del padre di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) mensili rivalutabili, spese straordinarie a metà, assegno unico alla madre al 100%. La giudice adottava il seguente provvedimento: Autorizza le parti a vivere separate;
inoltre, non rilevando motivi ostativi, recepisce fin d'ora il predetto accordo;
inoltre, in ragione del collocamento prevalente delle minori presso la madre, assegna a quest'ultima la casa familiare;
assegna al padre un termine fino al 1° settembre per rilasciare l'immobile. Le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie finali.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere nel 2023 e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione giudiziale.
L'istruttoria condotta ha evidenziato che le minori sono serene, che la più piccola è stata inserita al nido senza criticità mentre la più grande frequenta la primaria con profitto;
la madre è riuscita a reperire un'occupazione ma mostra ancora alcune fragilità nelle questioni organizzative;
il padre è molto interessato a coltivare un rapporto positivo con le bambine ma non si è attivato per reperire un alloggio – impedendo alle minori di rientrare nella casa familiare – e ha riconosciuto espressamente di continuare a fare uso di alcol (cfr. ultima relazione dei Servizi Sociali).
In considerazione di tale ultima circostanza, ritenuto che il padre non sia – allo stato – pienamente affidabile, il tribunale ritiene di disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre. In considerazione degli episodi di violenza pregressi e delle attuali difficoltà materne, ritiene poi di prolungare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, con finalità di sostegno e di monitoraggio del nucleo. Infine, si ritiene di collocare le minori presso la madre – che sarà anche assegnataria di casa familiare – e di consentire le frequentazioni padre – figlie alla presenza della madre, con eventuale ampliamento e liberalizzazione previa valutazione della madre e dei Servizi Sociali.
Avuto riguardo al tempo trascorso dalle minori con ciascun genitore e alle disponibilità economiche di ciascuna parte, il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti in punto di mantenimento sia congruo e meriti pertanto di essere recepito.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato l'ampio accordo raggiunto, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 691 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio in Casablanca il 12 ottobre 2016, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso la Corte d'Appello di Casablanca, registro 518, numero 248, anno 2016 e del Comune di Ascoli Satriano, parte II, serie C, numero 6, anno 2017; Contr
2) Affida le minori e in via esclusiva alla madre;
CP_4
3) Dispone il mantenimento della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, affinché possano proseguire gli interventi di sostegno in corso e segnalare alle autorità competenti eventuali circostanze pregiudizievoli per le minori;
4) Colloca le minori presso la madre e assegna a quest'ultima la casa familiare, invitando il padre a lasciare detto alloggio entro il 1° settembre 2025;
5) Dispone che le minori possano incontrare il padre alla presenza della madre, indicativamente una volta alla settimana nella giornata di domenica, con progressivi ampliamento e liberalizzazione previo consenso prestato dalla madre e previa positiva valutazione dei Servizi
Sociali;
6) Invita il padre a proseguire il percorso intrapreso presso il Serd;
7) Dà atto che il padre contribuirà al mantenimento delle minori corrispondendo alla madre un contributo ordinario di € 300,00 (€ 150,00 per figlia) mensili rivalutabili e versando la metà delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale, e che la madre percepirà l'assegno unico per le minori nella sua interezza;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ascoli Satriano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Biella, 23/07/2025 la giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
il Presidente
dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 23/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di RG 691/2024 (riunita a TM d'Aosta RG Controparte_1
80252/2023) promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Graziella Panetta, Parte_1 C.F._1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Antonella Controparte_2 C.F._2
Mosca;
parte convenuta nell'interesse di
, nata a [...] il [...]; e di CP_3
, nata a [...] il [...]; CP_4
rappresentati e difesi dalla curatrice speciale avv. Barbara Cavalletto
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione giudiziale e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: cfr. verbale d'udienza del 15 luglio 2025
per i seguenti MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio in Casablanca il 12 Parte_1 Controparte_2 ottobre 2016, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso la Corte d'Appello di
Casablanca, registro 518, numero 248, anno 2016 e del Comune di Ascoli Satriano, parte II, serie C, numero 6, anno 2017. Contr Il 4 novembre 2018 nasceva la figlia
Su ricorso del Pubblico Ministero, il 3 maggio 2023 il TM e Valle d'Aosta disponeva la CP_1 presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, collocava la madre e la minore in comunità e nominava una curatrice speciale per la minore.
Il 28 settembre 2023 nasceva la figlia . CP_4
con ricorso depositato il 28 giugno 2024 ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, formulando inoltre domande relativamente alle minori.
Il 5 febbraio 2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione.
con memoria depositata il 24 gennaio 2025 si è associato alla domanda di Controparte_2 separazione dal coniuge, formulando ulteriori domande.
All'udienza del 27 febbraio 2025 le parti rappresentavano che i Servizi Sociali avevano intrapreso percorsi a tutela del nucleo familiare e chiedevano un rinvio per verificarne la positiva conclusione.
Il giudice estendeva la nomina della curatrice speciale anche alla minore e la invitava a CP_4 costituirsi nel procedimento.
Il 6 giugno 2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione.
La curatrice speciale con memoria del 12 giugno 2025 si costituiva nel procedimento.
All'udienza del 15 luglio 2025 la giudice riuniva il presente procedimento a quello pendente presso il TM. Le parti raggiungevano il seguente accordo: Collocamento prevalente presso la madre, mantenimento ordinario a carico del padre di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) mensili rivalutabili, spese straordinarie a metà, assegno unico alla madre al 100%. La giudice adottava il seguente provvedimento: Autorizza le parti a vivere separate;
inoltre, non rilevando motivi ostativi, recepisce fin d'ora il predetto accordo;
inoltre, in ragione del collocamento prevalente delle minori presso la madre, assegna a quest'ultima la casa familiare;
assegna al padre un termine fino al 1° settembre per rilasciare l'immobile. Le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie finali.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere nel 2023 e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione giudiziale.
L'istruttoria condotta ha evidenziato che le minori sono serene, che la più piccola è stata inserita al nido senza criticità mentre la più grande frequenta la primaria con profitto;
la madre è riuscita a reperire un'occupazione ma mostra ancora alcune fragilità nelle questioni organizzative;
il padre è molto interessato a coltivare un rapporto positivo con le bambine ma non si è attivato per reperire un alloggio – impedendo alle minori di rientrare nella casa familiare – e ha riconosciuto espressamente di continuare a fare uso di alcol (cfr. ultima relazione dei Servizi Sociali).
In considerazione di tale ultima circostanza, ritenuto che il padre non sia – allo stato – pienamente affidabile, il tribunale ritiene di disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre. In considerazione degli episodi di violenza pregressi e delle attuali difficoltà materne, ritiene poi di prolungare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, con finalità di sostegno e di monitoraggio del nucleo. Infine, si ritiene di collocare le minori presso la madre – che sarà anche assegnataria di casa familiare – e di consentire le frequentazioni padre – figlie alla presenza della madre, con eventuale ampliamento e liberalizzazione previa valutazione della madre e dei Servizi Sociali.
Avuto riguardo al tempo trascorso dalle minori con ciascun genitore e alle disponibilità economiche di ciascuna parte, il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti in punto di mantenimento sia congruo e meriti pertanto di essere recepito.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato l'ampio accordo raggiunto, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 691 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio in Casablanca il 12 ottobre 2016, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso la Corte d'Appello di Casablanca, registro 518, numero 248, anno 2016 e del Comune di Ascoli Satriano, parte II, serie C, numero 6, anno 2017; Contr
2) Affida le minori e in via esclusiva alla madre;
CP_4
3) Dispone il mantenimento della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, affinché possano proseguire gli interventi di sostegno in corso e segnalare alle autorità competenti eventuali circostanze pregiudizievoli per le minori;
4) Colloca le minori presso la madre e assegna a quest'ultima la casa familiare, invitando il padre a lasciare detto alloggio entro il 1° settembre 2025;
5) Dispone che le minori possano incontrare il padre alla presenza della madre, indicativamente una volta alla settimana nella giornata di domenica, con progressivi ampliamento e liberalizzazione previo consenso prestato dalla madre e previa positiva valutazione dei Servizi
Sociali;
6) Invita il padre a proseguire il percorso intrapreso presso il Serd;
7) Dà atto che il padre contribuirà al mantenimento delle minori corrispondendo alla madre un contributo ordinario di € 300,00 (€ 150,00 per figlia) mensili rivalutabili e versando la metà delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale, e che la madre percepirà l'assegno unico per le minori nella sua interezza;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ascoli Satriano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Biella, 23/07/2025 la giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
il Presidente
dott. Emanuele Migliore