Articolo 1 della Legge 28 luglio 1961, n. 704
Articolo 2
Versione
23 agosto 1961
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.
L'uditore non puo' fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; ne' puo' supplire il procuratore della Repubblica.
Entrata in vigore il 23 agosto 1961