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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4388 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA PREZIOSO;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA MARINO;
Controparte_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, chiedeva che, a modifica del Parte_1 decreto della Corte d'Appello di Salerno depositato il 15.05.2024, l'assegno di mantenimento per la figlia fosse aumentato ad €. 700,00, in considerazione delle seguenti circostanze: Per_1
a) erano aumentate le esigenze della figlia (ormai prossima al raggiungimento della maggiore età); b) il resistente non incontrava la figlia dal febbraio dell'anno 2022 e, dunque, non sopportava nessuna spesa a titolo di mantenimento ordinario;
c) da circa ventitré mesi, il resistente non provvedeva più al pagamento della metà della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale;
d) da ultimo, il resistente non provvedeva più al pagamento del canone di locazione pari ad €. 700,00.
Con memoria difensiva depositata in data 17.01.2025, si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso dedotto, deducendo di essersi medio tempore trasferito a vivere a casa della di lui madre in attesa di trovare una nuova sistemazione;
in via subordinata, chiedeva ridursi l'assegno di mantenimento per la figlia ad €. 370,00. Per_1
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di parte ricorrente al pari di quella formulata dal resistente vanno rigettate.
L'art. 473 bis 29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti
a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Dall'esegesi della disposizione in esame, emerge che la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo il provvedimento di cui la parte chiede la modifica.
Invero, già prima dell'introduzione del rito unico delle persone, dei minori e della famiglia
(operato con il d.lgs. 149/2022), la giurisprudenza era chiara nel ritenere che la modifica delle condizioni era ammissibile solo qualora sopravvenivano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio erano inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che erano sempre modificabili se emergevano nuove circostanze rispetto al momento in cui era stato adottato il provvedimento di cui si chiedeva la modifica. Tali principi possono sicuramente essere ribaditi anche dopo la modifica introdotta con il d.lgs.
149/2022, in modo che la corretta esegesi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. impone di verificare che ci siano circostanze sopravvenute che rendono non più rispondenti agli interessi della prole i provvedimenti in precedenza resi.
Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta, in quanto mancano proprio le circostanze sopravvenute.
Infatti, la stessa ricorrente pone a fondamento della domanda di modifica due circostanze senz'altro non sopravvenute rispetto al decreto della Corte d'Appello di Salerno del 15.05.2024;
l'una è rappresentata dal fatto che il non eserciterebbe il suo diritto di visita dal CP_1 febbraio del 2022 e, dunque, non sopporterebbe più le spese quotidiane per la minore;
l'altra è rappresentata dal fatto che il non pagherebbe più la metà della rata del mutuo da CP_1 almeno ventitré mesi ed inoltre non sopporterebbe più il canone di locazione.
Oltre ad emergere sicuramente l'anteriorità dei fatti rispetto al provvedimento della Corte
d'Appello di cui chiede la modifica, si evidenzi anche che il ha contestato l'avversa CP_1 ricostruzione dei fatti, evidenziando di essere in cerca di una nuova abitazione in modo che l'attuale suo collocamento presso la madre avrebbe natura solo temporanea e, pertanto, ciò non sarebbe idoneo a determinare un aumento dell'assegno di mantenimento.
Inoltre, va evidenziato anche che l'assegno di mantenimento è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità (Cass. n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 400/2010).
Infatti, le sopravvenute esigenze del figlio giustificato di per sé un aumento dell'assegno di mantenimento ma solo se giustificate alla luce dei redditi percepiti dall'obbligato.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, non può ritenersi che l'assegno di mantenimento non sia più adeguato a soddisfare le esigenze della figlia, sia per il poco lasso di tempo intercorso tra il provvedimento della corte d'Appello del maggio dell'anno 2024 ed il ricorso per la modifica
(proposto a dicembre del medesimo anno) sia perché non si è verificato un mutamento significativo nei redditi dell'obbligato per le circostanze sopra evidenziate.
Da ultimo, va rigettata anche la domanda del resistente di riduzione dell'assegno di mantenimento proprio perché mancano le circostanze sopravvenute idonee a costituire il presupposto di fatto imprescindibile per l'accoglimento. Le spese di lite sono compensate alla luce della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande di modifica;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire