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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.07.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3998.24 r.g.
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv. Luigi Gattuso, come in atti Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto: con nota del 18.07.2018 l' comunicava alla ricorrente la rideterminazione della CP_1 pensione INV. CIV. N. 07364942 a partire dal gennaio 2015, in base alla comunicazione dei redditi per l'anno 2015; pertanto, la prestazione veniva bloccata per superamento dei limiti reddituali e conseguentemente si generava un pagamento non dovuto per complessivi € 9.244,07 per il periodo gennaio 2016 a luglio 2018 ; l'Ente bloccava il pagamento della prestazione a partire dal mese di agosto 2018; di fatto la ricorrente non aveva più percepito la prestazione INV CIV a partire dal mese di agosto del 2018; l'istante impugnava la detta comunicazione di indebito dinanzi l'intestato Tribunale per richiederne l'annullamento; con la sentenza n. 184/20 del 30.01.2020 resa nel giudizio RG 2142/19, il Giudice dott. Rizzo dichiarava l'irripetibilità dell'indebito affermando la sussistenza delle condizioni reddituali per il conseguimento della prestazione di invalidità civile revocata dal 2016 al 31.07.2018; la ricorrente in data 04.08.2020 inoltrava domanda di ricostituzione per motivi reddituali della prestazione INV CIV sospesa, allo stato senza esito alcuno;
per tale motivo la stessa adiva l'intestato tribunale al fine di ottenere la condanna al pagamento di quanto dovuto;
con sentenza n. 506/24 il giudice dott.ssa Molè accertava il diritto della ricorrente e condannava l al pagamento della somma CP_1 di € 12.299,57 a titolo di ratei maturati per il periodo dal 01.08.2018 al mese di novembre 2021, oltre ai ratei successivamente maturati, con interessi legali come per legge;
l' limitava la liquidazione dei ratei arretrati al mese di novembre CP_1
2021 per importo di € 12.572,57, come si evinceva dal prospetto di liquidazione allegato;
con comunicazione a mezzo PEC del 12.04.2024 la difesa dell'istante tentava di ottenere in via amministrativa e bonaria il pagamento dei ratei successivi al mese di novembre 2021, onde evitare la proposizione di un nuovo giudizio, tuttavia senza esito alcuno;
l'istante si trovava nelle condizioni reddituali per ottenere il pagamento della prestazione dal mese di dicembre 2021 ad oggi, come da certificazione reddituale depositata. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' , al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “ In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità maturati a partire dal 01.12.2021; per l'effetto condannare l in persona del CP_1 suo legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di € 10.719,93 a titolo di ratei maturati per il periodo dal 01.12.2021 al mese di luglio 2024 oltre agli ulteriori ratei maturandi nel corso del giudizio fino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare, in ogni caso, l' in persona del suo legale CP_1 rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi professionali della presente procedura al sottoscritto procuratore anticipatario, con attribuzione nel rispetto dei parametri forensi vigenti ”. Si è costituito l' , resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha rilevato che per il periodo successivo al 2021, la ricorrente, essendo titolare di una prestazione soggetta a variazione in relazione al reddito di cui era titolare il percettore, aveva l'obbligo, rimasto inadempiuto, di presentare il c.d. modello RED. Inoltre, l' convocava, ex art. 20 co. 2 l. 102/09, a visita di CP_1 revisione straordinaria la ricorrente al fine di verificare la permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento della prestazione revisione. Tuttavia, la ricorrente ometteva di presentarsi alla visita del 16.7.2024 e, pertanto, in ossequio al disposto di cui all'art. 37 co. 2 della l. 448/1998, l' disponeva la sospensione CP_1 della prestazione. Ha quindi eccepito l' l'infondatezza della domanda, dal CP_2 momento che non solo la mancata presentazione a vista determinava ex lege la sospensione della prestazione, ma, in ogni caso, la mancata presentazione de modelli RED costituiva condizione ostativa all'erogazione della prestazione. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le argomentazioni in sintesi di seguito esposte. Come sopra rappresentato, con sentenza n. 506/24 questo il giudice, accertato il diritto della ricorrente, condannava l' al pagamento della somma di € CP_1 12.299,57 a titolo di ratei maturati per il periodo dal 01.08.2018 al mese di novembre 2021, oltre ai ratei successivamente maturati, con interessi legali come per legge;
l limitava la liquidazione dei ratei arretrati al mese di novembre 2021 CP_1 per importo di € 12.572,57, come si evinceva dal prospetto di liquidazione allegato. Le ragioni poste dall a fondamento del mancato pagamento dei ratei successivi CP_1 sono costituite dalla mancata presentazione a visita di revisione che determinava ex lege la sospensione della prestazione e dalla mancata presentazione de modelli RED, condizione ostativa all'erogazione della prestazione. Ebbene, quanto alla omessa comunicazione modello RED, si fa rilevare che, come si evince dalla domanda di ricostituzione pensione del 25.03.2024 depositata nel fascicolo telematico in data 28.02.2025, la ricorrente, al fine di ottener il riaccredito della prestazione sospesa, indicava i propri redditi dal 2018 al 2024. Pertanto, la contestazione circa la mancata presentazione del modello RED è infondata;
inoltre, il requisito reddituale risulta dalla certificazione reddituale allegata alla produzione di parte. Con riferimento all' assenza a visita, deve osservarsi che, come si evince proprio dalla documentazione allegata dall'Istituto, la ricorrente non ha mai ricevuto la convocazione a visita e la successiva comunicazione di sospensione della prestazione;
infatti, entrambe le comunicazioni sono state infatti restituite al mittente per indirizzo insufficiente (mancata indicazione numero civico). Pertanto assorbita ogni ulteriore questione va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità maturati a partire dal 01.12.2021; per l'effetto l' va condannato al pagamento della somma di € 10.719,93 a titolo di ratei CP_1 maturati per il periodo dal 01.12.2021 al mese di luglio 2024 oltre agli ulteriori ratei maturandi nel corso del giudizio fino alla sentenza ed interessi legali come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si rinvengono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. , come richiesto dalla difesa nelle note d trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità maturati a partire dal 01.12.2021; per l'effetto condanna l' al pagamento della somma di € CP_1
10.719,93 a titolo di ratei maturati per il periodo dal 01.12.2021 al mese di luglio 2024 oltre agli ulteriori ratei maturati nel corso del giudizio fino alla sentenza ed interessi legali come per legge;
condanna, l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
2697,00 , oltre spese generali IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 08.07.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.07.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3998.24 r.g.
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv. Luigi Gattuso, come in atti Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto: con nota del 18.07.2018 l' comunicava alla ricorrente la rideterminazione della CP_1 pensione INV. CIV. N. 07364942 a partire dal gennaio 2015, in base alla comunicazione dei redditi per l'anno 2015; pertanto, la prestazione veniva bloccata per superamento dei limiti reddituali e conseguentemente si generava un pagamento non dovuto per complessivi € 9.244,07 per il periodo gennaio 2016 a luglio 2018 ; l'Ente bloccava il pagamento della prestazione a partire dal mese di agosto 2018; di fatto la ricorrente non aveva più percepito la prestazione INV CIV a partire dal mese di agosto del 2018; l'istante impugnava la detta comunicazione di indebito dinanzi l'intestato Tribunale per richiederne l'annullamento; con la sentenza n. 184/20 del 30.01.2020 resa nel giudizio RG 2142/19, il Giudice dott. Rizzo dichiarava l'irripetibilità dell'indebito affermando la sussistenza delle condizioni reddituali per il conseguimento della prestazione di invalidità civile revocata dal 2016 al 31.07.2018; la ricorrente in data 04.08.2020 inoltrava domanda di ricostituzione per motivi reddituali della prestazione INV CIV sospesa, allo stato senza esito alcuno;
per tale motivo la stessa adiva l'intestato tribunale al fine di ottenere la condanna al pagamento di quanto dovuto;
con sentenza n. 506/24 il giudice dott.ssa Molè accertava il diritto della ricorrente e condannava l al pagamento della somma CP_1 di € 12.299,57 a titolo di ratei maturati per il periodo dal 01.08.2018 al mese di novembre 2021, oltre ai ratei successivamente maturati, con interessi legali come per legge;
l' limitava la liquidazione dei ratei arretrati al mese di novembre CP_1
2021 per importo di € 12.572,57, come si evinceva dal prospetto di liquidazione allegato;
con comunicazione a mezzo PEC del 12.04.2024 la difesa dell'istante tentava di ottenere in via amministrativa e bonaria il pagamento dei ratei successivi al mese di novembre 2021, onde evitare la proposizione di un nuovo giudizio, tuttavia senza esito alcuno;
l'istante si trovava nelle condizioni reddituali per ottenere il pagamento della prestazione dal mese di dicembre 2021 ad oggi, come da certificazione reddituale depositata. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' , al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “ In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità maturati a partire dal 01.12.2021; per l'effetto condannare l in persona del CP_1 suo legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di € 10.719,93 a titolo di ratei maturati per il periodo dal 01.12.2021 al mese di luglio 2024 oltre agli ulteriori ratei maturandi nel corso del giudizio fino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare, in ogni caso, l' in persona del suo legale CP_1 rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi professionali della presente procedura al sottoscritto procuratore anticipatario, con attribuzione nel rispetto dei parametri forensi vigenti ”. Si è costituito l' , resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha rilevato che per il periodo successivo al 2021, la ricorrente, essendo titolare di una prestazione soggetta a variazione in relazione al reddito di cui era titolare il percettore, aveva l'obbligo, rimasto inadempiuto, di presentare il c.d. modello RED. Inoltre, l' convocava, ex art. 20 co. 2 l. 102/09, a visita di CP_1 revisione straordinaria la ricorrente al fine di verificare la permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento della prestazione revisione. Tuttavia, la ricorrente ometteva di presentarsi alla visita del 16.7.2024 e, pertanto, in ossequio al disposto di cui all'art. 37 co. 2 della l. 448/1998, l' disponeva la sospensione CP_1 della prestazione. Ha quindi eccepito l' l'infondatezza della domanda, dal CP_2 momento che non solo la mancata presentazione a vista determinava ex lege la sospensione della prestazione, ma, in ogni caso, la mancata presentazione de modelli RED costituiva condizione ostativa all'erogazione della prestazione. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le argomentazioni in sintesi di seguito esposte. Come sopra rappresentato, con sentenza n. 506/24 questo il giudice, accertato il diritto della ricorrente, condannava l' al pagamento della somma di € CP_1 12.299,57 a titolo di ratei maturati per il periodo dal 01.08.2018 al mese di novembre 2021, oltre ai ratei successivamente maturati, con interessi legali come per legge;
l limitava la liquidazione dei ratei arretrati al mese di novembre 2021 CP_1 per importo di € 12.572,57, come si evinceva dal prospetto di liquidazione allegato. Le ragioni poste dall a fondamento del mancato pagamento dei ratei successivi CP_1 sono costituite dalla mancata presentazione a visita di revisione che determinava ex lege la sospensione della prestazione e dalla mancata presentazione de modelli RED, condizione ostativa all'erogazione della prestazione. Ebbene, quanto alla omessa comunicazione modello RED, si fa rilevare che, come si evince dalla domanda di ricostituzione pensione del 25.03.2024 depositata nel fascicolo telematico in data 28.02.2025, la ricorrente, al fine di ottener il riaccredito della prestazione sospesa, indicava i propri redditi dal 2018 al 2024. Pertanto, la contestazione circa la mancata presentazione del modello RED è infondata;
inoltre, il requisito reddituale risulta dalla certificazione reddituale allegata alla produzione di parte. Con riferimento all' assenza a visita, deve osservarsi che, come si evince proprio dalla documentazione allegata dall'Istituto, la ricorrente non ha mai ricevuto la convocazione a visita e la successiva comunicazione di sospensione della prestazione;
infatti, entrambe le comunicazioni sono state infatti restituite al mittente per indirizzo insufficiente (mancata indicazione numero civico). Pertanto assorbita ogni ulteriore questione va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità maturati a partire dal 01.12.2021; per l'effetto l' va condannato al pagamento della somma di € 10.719,93 a titolo di ratei CP_1 maturati per il periodo dal 01.12.2021 al mese di luglio 2024 oltre agli ulteriori ratei maturandi nel corso del giudizio fino alla sentenza ed interessi legali come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si rinvengono i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. , come richiesto dalla difesa nelle note d trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità maturati a partire dal 01.12.2021; per l'effetto condanna l' al pagamento della somma di € CP_1
10.719,93 a titolo di ratei maturati per il periodo dal 01.12.2021 al mese di luglio 2024 oltre agli ulteriori ratei maturati nel corso del giudizio fino alla sentenza ed interessi legali come per legge;
condanna, l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
2697,00 , oltre spese generali IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 08.07.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè