Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2130 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Barresi, presso il cui studio a Palermo, via
Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Vittoria Varvaro, presso il cui studio a Palermo, via Giovanni Bonanno n. 59, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
14/09/2005 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 28/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1- le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ 2- la giovane resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità gentoriale sulla stessa provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore della minore.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare alla minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che la minore manterrà la sua residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre presso l'immobile sito a Palermo nella via Placido Mandanici, 14.
2.1 Le parti convengono che la figlia, salvo diverso accordo tra le stesse, trascorrerà con il padre:
SETTIMANA 1)
II mercoledì dall'uscita della scuola sino al venerdì mattina allorquando la minore rientrerà presso il domicilio materno
2) Per_2
II lunedì dall'uscita della scuola sino all'indomani nonché il venerdì sino alla domenica sera, allorquando la minore farà rientro presso la dimora materna.
Le parti convengono che il medesimo calendario sarà applicato tra le stesse durante il periodo delle vacanze estive.
FESTIVITA' Per_ Con riferimento al periodo delle festività natalizie, la giovane trascorrerà ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, con un genitore la Vigilia di Natale e con
2 l'altro genitore il giorno di Natale e così anche con riferimento al 31 dicembre e al giorno di Capodanno.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dalla minore ora con l'uno ora con l'altro genitore ad anni alterni, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale.
3- Tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore così come su meglio indicati, le parti convengono di provvedere alle esigenze della figlia ognuno nei tempi di rispettiva spettanza.
4- Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento della figlia minore, Per_ le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per saranno affrontate nella misura del 50% ciascuna, secondo le indicazioni del Protocollo Spese straordinarie in uso avanti al Tribunale civile di Palermo:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
e) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) formaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
3 a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della figlia (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
e) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e f isioterapiche;
e) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cllniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)
b) corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
e) viaggi e s/acanze;
4 d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per la figlia;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta a\jar\za1:a dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà il diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5- L'assegno unico percepito nell'interesse della figlia sarà ripartito al 50% tra le parti.
6- Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
5 6- Le Parti dichiarano di avere regolamentato con il presente accordo ogni rapporto di natura personale e patrimoniale dichiarando al contempo di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono Per_ conformi all'interesse della figlia , nata il [...].
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 14/09/2005 da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
27/03/1973 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 28/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 82, parte II, serie A dell'anno 2005).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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