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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4898/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in Alessandria, via Trotti, Parte_1
71 presso lo studio dell'avv. DEL NEVO CLAUDIO e MARCO DEL NEVO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA FOSCHINI, 28 C/ SEDE INPS , CP_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , al CP_1 fine di ottenere la dichiarazione giudiziale del diritto al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 19 giugno 2024, al 01 luglio 2024.
1 A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha esposto:
- che in data 16\06\2024, presso il presidio di Continuità Assistenziale di , Parte_2
otteneva certificato medico per interdizione dal lavoro per lombosciatalgia acuta
(protocollo numero 383958509) con prognosi fino al 18\06\2024;
- che in data 18\06\2024 alle ore 11,04 riceveva visita medica di controllo domiciliare all'esito della quale veniva giudicato in condizione di riprendere il lavoro dal
19\06\2024 (doc 1);
- che il giorno successivo, 19\06\2024, ritornava presso il presidio di continuità assistenziale presentando sintomi influenzali (e quindi diversi dalla patologia che era stata giudicata guarita all'esito della visita medico domiciliare) ed otteneva nuovo certificato medico (protocollo 384208274) doc. 2);
- che solo per errore del medico certificatore veniva indicata questa seconda e diversa patologia come continuazione della precedente e non come nuova malattia;
- che l'ente previdenziale sull'errato presupposto che tale seconda e diversa malattia risultasse essere la continuazione della prima malattia rispetto alla quale il lavoratore era già stato giudicato guarito negava la corresponsione del trattamento di malattia (doc.
3);
- che richiedeva ed otteneva da parte del medesimo presidio di Continuità Assistenziale dichiarazione ove veniva spiegato e confermato il mero errore nella compilazione del certificato medico del 19\06\2024 che non doveva ritenersi emesso come continuazione della precedente malattia ma quale inizio di nuova e diversa malattia (doc. 4);
- che sulla base di tale decisiva documentazione inoltrava, senza successo, ricorso amministrativo (doc. 5).
L' si è costituto in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
2.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Risulta dagli atti di causa che il ricorrente è stato posto in malattia dal 16.6.24 al 18.6.24 con una diagnosi di “lombosciatalgia”, accertata anche da visita domiciliare, ed è stato giudicato idoneo al lavoro dal 19.6.24.
2 Risulta altresì che successivamente a tale data è stato posto nuovamente in malattia a decorrere dal 19 giugno 2024 con proroga al 01 luglio 2024, con una diagnosi di
“Sindrome simil-influenzale con nausea e vomito, in paziente con episodio pregresso di lombosciatalgia acuta” (all. ricorso).
Con lettera raccomandata del 28.6.24 l' ha comunicato al ricorrente che, essendo CP_1
stato dichiarato idoneo al lavoro dal 19.6.24, informava che non sarebbero stati presi in considerazione certificati medici successivamente inviati che avrebbero attestato la continuazione dello stesso evento morboso.
Ciò posto, in via generale, si osserva che l'indennità di malattia prevista dal D. L. n.
463/1983 è riconosciuta ai lavoratori dipendenti quando si verifica un evento morboso che ne determina l'incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.
Il diritto all'indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell'azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati medici, come nel caso di specie.
Per avere diritto all'indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all' . CP_1
Lo stesso lavoratore deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità inseriti dal medico, così da non incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legge.
Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall' . CP_1
Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tal caso egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura territoriale di competenza e l'attestato al proprio datore di lavoro, per CP_1 non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all'indennità di
3 malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'invio oltre il menzionato termine dei due giorni.
Orbene, va rilevato che nel caso di specie non si tratta invero di continuazione dello stato di malattia, ma di inizio di nuova malattia, con decorrenza dal 19.6.24 e fino al
1.7.24.
Come documentato dalla parte ricorrente e riconosciuto dalla certificazione redatta dal medesimo presidio di continuità assistenziale, che ha chiarito come l'indicazione nel certificato medico di continuazione della precedente malattia sia stato solo un mero errore materiale nella compilazione da parte del certificato, in data 19 giugno è iniziato un nuovo e diverso evento malattia .
Nei due certificati nelle note di diagnosi è presente una diversa patologia. Il primo evento (quello che poi è stato giudicato concluso) prevede l'indicazione di
“lombosciatalgia acuta”, mentre il secondo indica “sindrome simil-influenzale con nausea e vomito”, pur richiamando il pregresso stato di lombosciatalgia.
Non si tratta dunque, come sostenuto dall' di un certificato medico relativo alla CP_1
stessa diagnosi per la quale era stata accertata l'idoneità alla ripresa del lavoro in sede di visita di controllo, bensì di una nuova diagnosi per altra patologia con inizio di un nuovo periodo di malattia.
3.
Pertanto, sulla base della documentazione in atti, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità di malattia per il periodo dal 19 giugno 2024, al 01 luglio 2024, con condanna dell' al CP_1
pagamento dell'indennità di malattia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalle scadenze al saldo.
4.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e devono essere poste in capo all' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando respinta ogni altra domanda e eccezione così provvede:
4 Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità di malattia per il periodo di malattia dal 19 giugno 2024, al 01 luglio 2024 e per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennità di malattia, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria come per legge, dalle scadenze al saldo;
Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_1
si liquidano in euro 1312,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Così deciso in Benevento, 24/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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