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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/11/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11405/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 3/10/2024 da
, con l'avv. CAMANI FEDERICA;
Parte_1
e
, con l'avv. CAMANI FEDERICA;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: scioglimento matrimonio
Con ricorso depositato il 3/10/2024 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
“1. la casa coniugale rimane assegnata alla signora che continuerà Parte_1
a risiedervi con i figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed Per_1
; Per_2
2. il figlio minore rimane affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, i Per_2
quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di 2
ordinaria amministrazione e concorderanno ogni decisione sulle questioni di maggiore interesse e di straordinaria amministrazione afferenti la vita del figlio;
3. il figlio manterrà la collocazione prevalente presso la madre, ove rimane Per_2
fissata la sua residenza anagrafica. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri e, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, tenerlo con sé due sere la settimana (preferibilmente il mercoledì ed il venerdì)
dalle 20.00 al mattino successivo – nel week end in cui è affidato alla madre – Per_2
con onere di prelevarlo da casa della madre e di portarlo a scuola o, nei periodi di vacanza, a casa della madre, il mattino successivo;
un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle 20.00 alla domenica sera alle 18.00, con onere per il padre di prelevarlo e di riaccompagnarlo a casa della madre. trascorrerà, altresì, con il padre 15 Per_2
giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e per metà delle vacanze natalizie (alternativamente con la madre dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 di ogni anno) e pasquali;
4. il sig. concorrerà al mantenimento ordinario dei figli ed Parte_2 Per_1 Per_2
– e ciò fino a quando gli stessi non avranno, senza colpa o negligenza, acquisito una stabile occupazione lavorativa, anche autonoma – corrispondendo alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di € 600,00 (e così € 300,00 per ed € 300,00 per
[...] Per_1
), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e soggetto a Per_2
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
5. i genitori si faranno carico in misura paritaria delle spese straordinarie dei figli ed , come da Protocollo del Tribunale di Padova e, quindi, di rimborsare Per_1 Per_2
le predette spese – in favore del genitore antistatario – su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo ed a semplice presentazione e verifica dei relativi documenti giustificativi, ove disponibili. I
documenti fiscali relativi ad ogni voce di spesa straordinaria dovranno, ove possibile,
essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della 3
deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale alla spesa sostenuta. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli saranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6. l'Assegno Unico viene attribuito al 100% alla madre;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già
regolamentato tra loro tutti i reciproci rapporti economico/patrimoniali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile il 25.05.2007 in BATTAGLIA TERME (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 3, Parte II, Serie C, anno 2007.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 28.01.2005, e Persona_3 _4
, il 19.06.2008.
[...]
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
del Tribunale di Padova in data 28.08.2023 e la separazione è stata omologata con Decreto 2217/2023 del 29.03.2023.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3
n. 2, lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, non emergendo ragioni ostative e risultando conforme all'interesse del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
la condizione di cui ai n. 4
6, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
contratto il 25.05.2007 in BATTAGLIA TERME (PD) e Parte_2
trascritto nel relativo registro al n. 3, Parte II, Serie C, anno 2007.
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova il 14.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato