Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/06/2025, n. 11910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11910 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10516/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10516 del 2024, proposto da:
UE IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. e Formez PA, in persona del legale rappresnetante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN DE GI, GI GA, AE ME, DE SI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota M_D MARSTA prot. n. 0024169 - 24-07-2024 per il tramite della quale è stata trasmesso il documento denominato “esame pratico profilo professionale ST45 prova di programmazione”;
- del documento denominato “esame pratico profilo professionale ST45 prova di programmazione” datato 06.03.2024;
- del provvedimento M_D A582CC DE12024 0000637 15-05-2024, pubblicato sul sito del Ministero della Difesa in data 16.05.2024, con cui il Direttore generale del personale civile ha approvato la graduatoria finale di merito del corso-concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli dell’Amministrazione della Difesa, da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto per il profilo professionale ST45 – Assistente tecnico per l’informatica; - del verbale n. 14 del 03.04.2024, ivi compresi gli annessi allegati, conosciuto dal ricorrente solo a seguito dell’ostensione della documentazione richiesta per il tramite dell’istanza di accesso agli atti medio tempore presentata, per il tramite del quale la Commissione ha redatto, per il profilo professionale ST45 – Assistente tecnico per l’informatica, la graduatoria finale di merito;
- del verbale n. 13 di correzione della prova pratica finale del 07.03.2024, ivi compresi gli annessi allegati, conosciuto dal ricorrente solo a seguito dell’ostensione della documentazione richiesta per il tramite dell’istanza di accesso agli atti medio tempore presentata;
- dell’Avviso pubblicato sul sito del Ministero della Difesa del 26.03.2024 (prot. M_D A0582CC REG20240030325) relativo alla prova pratica finale, con cui si dava atto ai concorrenti della possibilità di “visionare il punteggio ottenuto per la suddetta prova accedendo con le proprie credenziali all’area riservata sul portale INPA”;
- del provvedimento, pubblicato sul portale “InPA” nelle pagine personali del ricorrente, denominato “esito prova [...]IL UE”, relativo al “Corso-concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 7 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei profili di assistente tecnico per l’informatica Codice ST45 nei ruoli dell’Amministrazione della Difesa, da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto”, in virtù del quale il sig. IL UE prendeva contezza del mancato superamento della prova pratica di cui all’art. 11 del bando e del punteggio totale allo stesso attribuito pari a 19,5 punti;
- del Decreto del Ministro della Difesa adottato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 20 luglio 2021, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022, relativo alle modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo speciale del Ministero della difesa per l’assunzione, presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, di un contingente di 315 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area funzionale seconda, fascia retributiva F2, nella parte in cui sancisce il superamento della prova pratica finale solo per il tramite del raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi) e in ogni parte ove possa essere eventualmente interpretato in senso lesivo per i ricorrenti ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso;
- del bando di concorso indetto dal Ministero della Difesa (G.U., IV serie speciale concorsi ed esami, n. 92 del 22.11.2022) “Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquindici posti di personale non dirigenziale, area funzionale II, a tempo indeterminato, nei ruoli dell’Amministrazione della Difesa, per l’arsenale militare marittimo di Taranto”, nella parte in cui sancisce il superamento della prova pratica finale solo per il tramite del raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi); in ogni parte ove possa essere eventualmente interpretato in senso lesivo per i ricorrenti ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 17;
- dell’Avviso del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile, di convocazione dei candidati alla prova pratica finale nonché dell’accluso “prospetto convocazioni per la prova pratica finale” e del documento “Convocazioni ST45”, entrambi di protocollo “M_D A0582CC REG2024 0012735 13-02-2024”, pubblicati sul sito del Ministero della Difesa in data 13.02.2024, riportanti gli orari e le modalità della predetta prova; - del successivo Avviso del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile, pubblicato sul sito del Ministero della Difesa e contenente i “criteri di valutazione della prova pratica finale stabiliti dalle Commissioni per i rispettivi profili”; - del decreto del Direttore generale del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale civile, di nomina della Commissione esaminatrice per il profilo professionale ST45 – Assistente tecnico per l’informatica (M_D A0582CC REG2023 0027381 13-04-2023); - del decreto dirigenziale M_D A0582CC REG2023 0040669 08-09- 2023, con cui Direttore generale del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale civile ha decretato la sostituzione del Capitano di TA IO Tempra, con il Capitano di OR Mattia Lombardi; - del verbale n°12 del 20.02.2024 della Commissione esaminatrice, comunicato in data 01.03.2024 e relativo al profilo “Codice ST45 - profilo “Assistente tecnico per l’informatica”, contenente le modalità di svolgimento della prova pratica finale e l’indicazione dei criteri di valutazione della predetta prova; - dei questionari/quesiti pratici somministrati ai ricorrenti in occasione delle due distinte prove finali del 06 marzo 2024; - di tutti i verbali/atti della Commissione, ancorché sconosciuti ai ricorrenti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande/quesiti pratici e/o compiti/funzioni da somministrare ai candidati in occasione delle prove finali in quanto monotematici ed inidonei a valutare la più ampia conoscenza delle nozioni pratiche necessarie ai fini dello svolgimento dei/delle compiti/mansioni inerenti alla natura dell’impiego da svolgere in ipotesi di assunzione; - ove esistenti, e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione delle prove finali; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dei ricorrenti. NONCHÉ, OVE NECESSARIO E PER QUANTO DI INTERESSE, - dell’atto denominato “Syllabus” nella parte in cui ricomprende l’insegnamento delle basi di programmazione VBA e Excel in quanto materie non ricomprese nell’inquadramento del profilo professionale ST45 di cui all’art. 1 del bando di concorso ovvero tra le mansioni da espletarsi all’esito del superamento del concorso; - dell’atto denominato “Dispensa” nella parte in cui ricomprende l’insegnamento delle basi di programmazione VBA e Excel in quanto materie non ricomprese nell’inquadramento del profilo professionale ST45 di cui all’art. 1 del bando di concorso ovvero tra le mansioni da espletarsi all’esito del superamento del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Formez PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig. UE IL ha partecipato al corso-concorso pubblico per esami, indetto con bando pubblicato in G.U. il 22.11.2022, per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, per il profilo di assistente tecnico per l’informatica (Codice ST45), nei ruoli dell’Amministrazione della Difesa, da impiegare presso l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto.
Come previsto dall’art. 3 del bando la procedura selettiva si articolava nelle seguenti fasi: a) un prova preselettiva comune ai diversi profili professionali messi a concorso; b) una prova selettiva scritta, distinta per i profili messi a concorso, riservata ai candidati che avevano superato la prova preselettiva di cui alla lettera a); c) una fase successiva alla prova selettiva di cui alla lettera b) di accertamento dei requisiti di idoneità fisica; d) un corso di formazione della durata complessiva di 4 mesi; e) una prova pratica finale, diversa per ciascuno dei profili messi a concorso, da sostenere da parte dei candidati che avevano superato la verifica finale del corso di formazione.
Per il profilo di assistente tecnico per l’informatica i posti messi a concorso erano sette.
Il ricorrente, superate positivamente le fasi precedenti, è stato ammesso alla fase di formazione presso l’Arsenale di Taranto, della durata di mesi quattro, al termine dei quali è stato convocato per l’espletamento della prova pratica finale, preceduta dalla pubblicazione di un avviso destinato ad informare i corsisti sui criteri adottati dalla Commissione per la valutazione della prova stessa (vedi doc. 10 ric.).
Quest’ultima, svoltasi come previsto il 6 marzo 2024, si è articolata in due prove distinte: la prima (programmazione), tenutasi di mattina, è consistita nella elaborazione di un progetto Excel con associato codice VBA; la seconda, pomeridiana, è stata una prova a quiz a risposta multipla avente lo scopo di “valutare la più ampia conoscenza delle nozioni pratiche insegnate durante il corso non valutabili mediante la prova di programmazione”.
Il candidato ha sostenuto e consegnato entrambe le prove.
Successivamente, a seguito di accesso all’area riservata dedicata al concorso de quo sul portale INPA, il candidato ha avuto cognizione del mancato superamento della prova pratica per avere conseguito un punteggio totale di 19,5/30 punti (media sulle due prove) a fronte del punteggio minimo previsto di 21/30 (ventuno trentesimi).
Conosciuto tale esito negativo il candidato ha esercitato il diritto di accesso e quindi ha impugnato in via giurisdizionale il risultato finale e tutti gli atti prodromici e preparatori (ivi compresi i verbali della Commissione di esame) come meglio specificati in epigrafe.
2. Il ricorso (al pari dei primi e dei secondi motivi aggiunti successivamente proposti) è stato originariamente proposto dinnanzi al TAR Puglia il quale tuttavia, con ordinanza n. 1012/2024, ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Lazio con la seguente motivazione: “con il mezzo di gravame all’esame viene chiesto, fra l’altro, l’annullamento in parte qua del Decreto del Ministro della Difesa adottato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 20 luglio 2021, relativo alle modalità di svolgimento del corso-concorso de quo, ovvero di una disposizione contenuta in un atto di carattere generale i cui effetti diretti ed immediati non sono limitati all’ambito territoriale regionale – determinando un vincolo dell’Amministrazione centrale nella successiva attività tesa all’indizione della procedura nazionale de qua – e per il quale, secondo quanto previsto dall’art. 13, commi 3 e 4 bis, c.p.a., è inderogabilmente competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma”.
3. Con atto di riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. il sig. IL ha riassunto la causa dinnanzi a questo TAR al quale ha domandato l’annullamento (per quanto di interesse) di tutti gli atti del concorso in epigrafe indicati e reiterato i medesimi motivi di gravame già proposti (con il ricorso e con i motivi aggiunti) dinnanzi al TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, che di seguito si ricapitolano in modo sintetico.
a.1. Preliminarmente il ricorrente deduce che il Decreto interministeriale del 20 luglio 2021, disciplinante le modalità di svolgimento della procedura, non può dirsi sussumibile nel concetto di “regolamento interministeriale” di cui all’art. 17, co. 3, L. n. 400/1988. Ciò in quanto il predetto D.M. sarebbe privo di tutti i requisiti richiesti dal legislatore ai fini di una sua qualificazione nei predetti termini: infatti, ai sensi dell’art. 17, comma 4, Legge cit., “… i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”: il D.M. impugnato non rispetterebbe nessuno dei predetti requisiti formali.
a.2. Con il motivo indicato come A.2) nel ricorso si deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art 9 del d.P.R. n. 686/1957; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35-quater del d.lgs n. 165/2001. Difetto assoluto di attribuzione. Eccesso di potere sotto svariati profili.
Lo “sbarramento” del punteggio di 21/30 al superamento della prova pratica finale non avrebbe alcuna giustificazione normativa e, anzi, sarebbe smentito dalla stessa disciplina richiamata tanto nelle premesse del bando di concorso quanto in quelle del Decreto interministeriale. Nonostante il ricorrente con il voto di 19,5 trentesimi abbia superato, in realtà, la soglia della sufficienza (da ritenere pari a 18/30 = 6/10) non ha raggiunto quella soglia superiore di 21/30 che, in realtà, è frutto di una scelta arbitraria e penalizzante delle Amministrazioni intimate che, in realtà, sarebbe priva di base normativa.
a.2.1. Lo stesso art. 35-quater del d.l.gs. n. 165 del 2001 (introdotto da una novella del 2022) che oggi disciplina le procedure di assunzione del personale pubblico non dirigenziale, non fa alcun cenno alla suddetta soglia e, ciò che più conta, ha abrogato le norme anteriori in contrasto con la nuova disposizione; tra queste si annovera l’art. 7 del d.P.R. 9 maggio 1994 unica norma che parlava del limite dei 21/30, peraltro solo quale votazione minima degli scritti ai fini della ammissione alla successiva prova orale.
b. Con le censure articolate nel ricorso sotto la lettera B) il ricorrente espone doglianze che sottendono il suo interesse strumentale alla ripetizione della prova pratica finale.
b.1. Il Ministero della Difesa ha introdotto come “prova finale pratica” (secondo la terminologia del bando) due prove distinte, vale a dire:
(i) un test bilanciato da risolvere in un tempo predeterminato volto a “verificare il possesso delle competenze coerenti con il profilo professionale oggetto del bando e a verificare l’attitudine del candidato all’espletamento delle funzioni del profilo professionale descritto nell’art. 1 del bando, mediante la somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposte a scelta multipla” per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti (art. 7 della legge di gara);
(ii) una seconda prova c.d. “finale”, a contenuto pratico “ consistente in una prova d’arte volta ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nell’ambito delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso di assunzione” (cfr. art. 11, co. 2, bando).
Così come in concreto somministrata, la prova pratica (o “prova d’arte”) - come già accennato, una prova di programmazione volta a valutare l’abilità dei concorrenti nell’elaborare un progetto Excel con associato codice Visual Basic – nulla avrebbe avuto a che vedere con la natura del profilo professionale ricercato ai sensi del bando né con le competenze in precedenza accertate mediante la prova scritta.
Considerate la fascia retributiva F2, che era quella di destinazione dei candidati, e la declaratoria di “assistente tecnico per l’informatica” di cui all’art. 1 del bando, l’attività di programmazione, a dire del ricorrente, non era annoverabile tra le mansioni proprie dell’area funzionale II, f.r. F2.
Di qui l’illegittimità della prova pratica che va annullata e ripetuta su basi conformi al profilo base e alla lex specialis.
b.2. Con il motivo b.2) il ricorrente deduce la violazione dell’art. 12. D.P.R. n. 487/1994 per genericità dei criteri di valutazione della prova pratica finale predisposti dalla Commissione esaminatrice, per il Codice ST45, con il verbale n. 12 del 20.2.2024. Per consolidata giurisprudenza, aggiunge il ricorrente, si può ritenere sufficiente il punteggio numerico soltanto in presenza di criteri di massima elaborati in via preventiva e in maniera rigida. In ogni caso la centralità della nozione utilizzata di “corretta realizzazione del progetto” è fuorviante in quanto per la natura stessa dell’attività in discorso non esiste una sola chiave di risoluzione del singolo compito/funzione.
b.3. Ulteriore profilo di doglianza investe la suddivisione della prova pratica finale di cui all’art. 11, co. 2 del bando, in due distinte prove da svolgersi, entrambe, nella giornata del 6 marzo 2024 (cfr. prospetto convocazioni per la Prova Pratica Finale, prot. M_D A0582CC REG 2024 0012735 13-02-2024 e verbale n°12 del 20.02.2024 per il profilo tecnico per l’informatica): in realtà la citata clausola del bando prevedeva un’unica prova d’arte sicché la suddivisione di essa in una prova pratica di programmazione e un quiz a risposta multipla è scelta del tutto arbitraria e non autorizzata dalla legge concorsuale. Anche l’art. 7, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 487/1994 contempla, per le qualifiche inferiori al settimo livello, la possibilità di somministrare prove attitudinali in alternativa a test bilanciati, confermando così che non è consentito duplicare le prove.
b.4. A differenza di quanto avvenuto, a mero titolo esemplificativo, per le prove sostenute dai concorrenti per il profilo professionale ST48 e profilo ST49, per i partecipanti alla selezione per il profilo ST45, la Commissione esaminatrice, lungi dall’elaborare più buste ciascuna delle quali contenente una prova diversa da estrarre a sorte in fase di espletamento dell’esame finale, ha inteso somministrare a tutti gli aspiranti i medesimi tests (rectius, i medesimi 10 compiti/funzioni nonché le medesime domande a risposta multipla), con l’aggravante che, in relazione alla prova mattutina di programmazione, essendo, quest’ultima, stata la stessa e somministrata a due gruppi accreditati in orari differenti, il blocco dei candidati cronologicamente successivo (gruppo B) è stato, in spregio alle più basilari misure di salvaguardia della par condicio, evidentemente avvantaggiato rispetto a quello (gruppo A) che ha svolto la prova pratica nella prima fascia oraria.
b.4.1.Vi sarebbe stato un ulteriore elemento di violazione dell’anonimato, della par condicio tra i candidati e della trasparenza: a ciascun candidato è stata data la facoltà di auto-attribuire al proprio elaborato un codice identificativo alfa numerico (di soli 5 caratteri) che gli stessi candidati hanno provveduto a creare e a scrivere a penna su un separato foglio. Ciò ha reso ciascun autore agevolmente riconoscibile (almeno potenzialmente) dai valutatori vista la facilità di memorizzare un codice a cinque caratteri, oltretutto lasciato all’inventiva del singolo candidato.
La procedura seguita, oltre a non garantire in effetti l’anonimato per intuibili motivi, viola il disposto dell’art. 7 d.P.R. n. 487/1994 in tema di modalità di consegna dei temi nei concorsi pubblici.
b.4.2. Le prove sottoposte ai candidati non recavano alcun timbro, vidimazione o firma identificativa dell’Amministrazione o della commissione esaminatrice. Vi è quindi violazione dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/94 che prescrive che gli elaborati debbano essere necessariamente scritti su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.
b.5. Si contesta con questa censura la composizione della Commissione che è risultata costituita da soli militari e non da esperti in materia informatica.
4. Con i primi motivi aggiunti originariamente proposti dinnanzi al TAR Puglia e nuovamente trascritti nell’atto di riassunzione qui in esame, il sig. IL ha tempestivamente impugnato la sopravvenuta graduatoria di merito pubblicata il 16.5.2024 dalla quale è risultato che, dei sette posti messi a concorso, ne sono stati coperti soltanto sette. Pertanto, ove venisse rimossa nei termini auspicati dal ricorrente l’illegittima soglia dei 21/30 per la prova finale, egli si collocherebbe al quinto posto e quindi in posizione certamente utile per l’attribuzione di un posto.
Un esito così restrittivo confermerebbe indirettamente, ad avviso del ricorrente, la fondatezza delle censure proposte avverso la soglia predetta (motivo a.2.) e le modalità di svolgimento della prova finale rivelatasi così penalizzante per i candidati e controproducente per l’Amministrazione, che non ha potuto nemmeno coprire tutti i posti banditi (solo 4 su 7).
Con gli stessi motivi aggiunti parte ricorrente stigmatizza altresì, all’esito dell’accesso eseguito sui documenti attinenti al concorso, la scomparsa di documentazione concorsuale (i fogli utilizzati dai concorrenti durante le prove per calcoli e correzioni) e l’incompletezza della documentazione afferente alla prova finale.
Inoltre, alla luce della documentazione acquisita il ricorrente ritiene che ne escano ulteriormente rafforzate le argomentazioni svolte nel primo gravame a sostegno dei motivi ivi articolati.
5. Il secondo ricorso per motivi aggiunti ha invece investito il documento denominato “esame pratico profilo ST45 prova di programmazione”, documento ottenuto dal ricorrente in sede di accesso e da ritenere di fondamentale importanza in quanto descrive i vari passaggi e la performance richiesti dalla “prova di programmazione” somministrata ai candidati il 6 marzo 2024 (e rivelatasi, come visto, negativa per il ricorrente).
Detto documento (doc. 29 ric.) presenterebbe i seguenti elementi di irregolarità e/o illegittimità:
- non compare in nessuno degli altri “tab” del file excel relativo alla prova di programmazione;
- non reca alcuna data certa;
- è sottoscritto solo con firma analogica (e non anche digitalmente) di talché non è possibile verificare la corrispondenza della data indicata sul documento con quella di sottoscrizione);
- la sottoscrizione è riconducibile al solo Presidente di commissione;
- in nessuno dei verbali (ivi compreso, in particolare, quello n. 13 del 07.03.2024 relativo alla prova pratica finale; cfr. all. 2 ai primi motivi aggiunti) viene nominato ovvero allegato il documento solo odiernamente trasmesso e astrattamente ricondotto alla traccia dell’esame pratico della prova di programmazione.
Pertanto “è fin troppo evidente l’impossibilità di attribuire/ricondurre con la certezza che si impone ad una procedura selettiva volta ad individuare il miglior candidato disponibile “sul mercato”, la paternità - tanto all’Amministrazione indicente quanto allo svolgimento della prova pratica che ha formato oggetto di selezione - del documento da ultimo inoltrato.”.
6. Si sono costituiti congiuntamente in resistenza, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero della Difesa e il Formez PA i quali, con apposita memoria del 18.10.2024, hanno svolto ampie controdeduzioni di merito con consistente corredo documentale, istando per l’integrale rigetto del gravame.
Nessuno si è costituito per i controinteressati in epigrafe nominati che sono stati regolarmente evocati in giudizio da parte ricorrente.
7. In sede cautelare, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, con l’ordinanza n. 5170/2024 il Collegio ha preso atto di quanto riferito dalla difesa erariale in ordine all’avvenuta assunzione in servizio dei vincitori del concorso, in pendenza del giudizio.
Ha ritenuto, nel contempo, meritevoli del dovuto approfondimento proprio della fase di merito le censure ricorsuali, con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di svolgimento della prova pratica relativa al profilo “Codice ST45 - “Assistente tecnico per l’informatica”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., questo Collegio ha fissato la pubblica udienza del 26 marzo 2025.
8. In vista di detta udienza ha depositato memoria conclusionale il solo ricorrente.
9. All’udienza del 26 marzo 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio si atterrà, nell’ordine di trattazione dei motivi di impugnazione, alla graduazione degli stessi esternata dalla difesa del ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, nel quale si dà priorità ai motivi articolati nell’atto di riassunzione sotto la lettera A) (quindi motivi a.1. - a.2. - a.2.1.) e nei primi motivi aggiunti, i quali - incentrandosi in particolare sulla illegittimità del limite di 21/30 quale soglia fissata dall’art. 11 del bando per il superamento della prova pratica finale, in luogo del limite “naturale” della sufficienza costituito dai 18/30 (= 6/10) - ove accolti, consentirebbero al ricorrente di soddisfare, avendo raggiunto il punteggio di 19,5/30, il proprio interesse a vedersi riconosciuta l’idoneità nella prova suddetta e, conseguentemente, ad essere utilmente collocato nella graduatoria finale.
Vanno viceversa trattati in via subordinata e condizionatamente al rigetto dei motivi sub A tutti gli ulteriori motivi che mirano all’annullamento della prova pratica finale i quali si collegano espressamente all’interesse del ricorrente, non più finale (inserimento in graduatoria tra i vincitori), ma strumentale (alla ripetizione della prova “de qua”).
Non vi sono ostacoli all’accoglimento della graduazione così prospettata stante il consolidato insegnamento maturato a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in forza del quale “nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento”.
2. Sulla insussistenza, nel Decreto “Interministeriale” del 20.7.2021 (trattasi invero del decreto “del Min. Difesa di concerto con il Min. P.A.”) dei requisiti prescritti dall’art. 17, commi 2 e 3 della Legge n. 400 del 1988 ai fini della qualificazione di esso come “ Regolamento”, aspetto che parte ricorrente intende preliminarmente chiarire al fine di rendere riferibili i vizi dedotti avverso il bando di concorso anche al menzionato decreto, si tratta in realtà di “res non controversa” dal momento che tanto la difesa del ricorrente (punto A.1. dell’atto di riassunzione) quanto la difesa erariale (punto II.1. della memoria di costituzione) convergono pienamente nel ricondurre l’atto ministeriale in discorso alla categoria degli atti generali.
Il Decreto in effetti non mira alla produzione di norme generali ed astratte suscettibili di essere applicate ad un numero non predeterminabile di fattispecie future ma esprime piuttosto scelte di carattere tecnico e operativo destinate a dare attuazione all’art. 11 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 (conv. con legge 13 ottobre 2020, n. 126) che autorizzava il Ministero della Difesa ad assumere nei ruoli civili, presso l’Arsenale Militare di Taranto, per il triennio 2020 – 2022, il contingente complessivo di 315 unità di personale tecnico, non dirigenziale.
La piana lettura del D.M. in parola (vedi doc. 6 res.) consente di osservare come il suo articolato non faccia altro che anticipare parte cospicua dei contenuti che saranno poi recepiti dal successivo bando di concorso in merito a: individuazione dei diversi profili tecnici (art. 1), fasi della procedura selettiva (art. 2), formazione delle commissioni giudicatrici e delle sottocommissioni (art. 3), contenuto delle varie prove selettive (art. 4 e art. 5), fase di formazione, titoli valutabili e vari aspetti procedurali.
Non sembra quindi revocabile in dubbio che si esprima qui “una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l’amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge” (v. Corte Costituzionale sentenza n. 278 del 2010) mirando a dettare (similmente ad un bando di concorso) determinate regole puntuali per disciplinare una serie definita di procedimenti selettivi, destinati a concludersi entro un tempo prefissato, regole che, quindi, esauriranno la loro funzione (di cura dell’interesse pubblico specifico) una volta che tali procedimenti saranno condotti a termine con la formazione delle varie graduatorie e la nomina dei vincitori.
“Nulla quaestio” quindi su un profilo rispetto al quale, invero, non può propriamente parlarsi neanche di un motivo di impugnazione, visto che è la stessa Amministrazione resistente a negare che l’atto ministeriale possegga i caratteri della normatività contestati da parte ricorrente.
3. Venendo ora all’esame del motivo (articolato ai punti a.2 e a.2.1. del ricorso) afferente all’illegittimità della clausola del bando che fissa a 21/30 anziché a 18/30 la soglia minima per giudicare idonea la prova pratica finale (nella quale, come visto, il candidato ha conseguito il voto di 19,30 su 30), il Collegio osserva quanto segue.
Non appare corretta la tesi di parte ricorrente secondo cui troverebbe ancora applicazione nella specie l’art. 9 del d.P.R. n. 686 del 1957 laddove prevedeva che “La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.” (valore corrispondente, secondo la tesi del ricorrente, ai 18 trentesimi da lui in effetti superati nella prova pratica finale).
Orbene, è la stessa vigenza della disposizione invocata che deve essere messa in dubbio.
Giova rammentare, infatti, che in forza della risalente legge delega n. 421 del 1992 venne adottato, in una prima fase, il d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 in materia di “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” , il quale all’art. 41 autorizzava un regolamento governativo, da adottare ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 400 del 1988, a disciplinare in modo innovativo, anche in abrogazione di disposizioni primarie eventualmente incompatibili la materia dei “requisiti di accesso e delle modalità concorsuali” per l’assunzione nel pubblico impiego presso le Amministrazioni statali.
Precisamente, i primi tre commi dell’art. 41 citato statuivano quanto segue:
“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.
3-bis e 3 ter …omissis….”.
Come a tutti noto il regolamento governativo in materia è poi stato adottato con il d.P.R. n. 487 del 1994 che, nella versione vigente “ratione temporis”, deve trovare applicazione anche nel caso di specie, secondo quanto prevede il citato art. 41, al comma terzo, secondo cui, soltanto sino all'emanazione della nuova disciplina in materia (e quindi soltanto fino all’entrata di vigore di quello che sarà poi il d.P.R. n. 487/1994) restavano ferme le disposizioni previgenti sull'assunzione all'impiego, ivi compreso il risalente d.P.R. n. 686/1957 per quanto qui di interesse (vedi il citato art. 9) il che comporta, viceversa, che, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di delegificazione, è venuta meno l’efficacia delle norme (anche) primarie incompatibili.
Dirimente è pertanto il testo dell’art. 7 del d.P.R. n. 487 nella sua formulazione alla data del bando (15 novembre 2022), anteriore alle modifiche recentemente apportate dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
L’art. 7, nel testo vigente “ratione temporis” così statuiva:
“1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.”.
Pertanto, a prescindere dalle peculiarità della procedura in oggetto (che è un corso-concorso ai sensi dell’art. 1 dello stesso d.P.R., con prova pratica finale) si rivela del tutto legittima (o, meglio, vincolata) la determinazione della “lex specialis” che, in conformità a quanto scolpito dal citato art. 7, ha stabilito la necessità che i candidati riportassero “almeno” il voto di 21/30 sia nella prova scritta iniziale che nella prova pratica finale.
Quanto all’art. 35-quater del d.lgs. n. 165 del 2001 appare evidente che esso non contenga alcuna disposizione incompatibile o contraria a quanto sancito dall’art. 7 della norma regolamentare, della quale non può quindi postularsi l’abrogazione né implicita né (tantomeno) esplicita.
Di qui l’infondatezza del motivo proposto in via principale dal ricorrente.
4. Venendo ora alla serie dei motivi proposti in via subordinata (sub B nel ricorso introduttivo) e basati sull’interesse del ricorrente alla ripetizione della prova finale, si rammenta che con il primo di essi (b.1) parte ricorrente si duole della illegittimità della suddivisione della prova finale in due prove e della estraneità, in ogni caso, della attività di programmazione informatica (oggetto della “prova d’arte” finale) alla definizione della corrispondente Area funzionale II, fascia retributiva F2 e allo stesso profilo professionale come richiesto e definito dalla “lex specialis”.
4.1. Sotto il primo aspetto (illegittimità dell’avere somministrato due distinte prove d’esame), il Collegio ritiene che la Commissione non abbia, con tale scelta, violato il bando di gara che, all’art. 11 (comma 2) prevedeva che la prova pratica finale doveva essere volta “ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nell’ambito delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso di assunzione”.
Può dunque dirsi che la finalità attribuita alla prova “de qua” fosse duplice: da un lato testare le capacità operative e professionali “sul campo” dei futuri assistenti informatici, obbiettivo che poteva essere adeguatamente raggiunto soltanto con un test pratico afferente ad argomenti trattati durante il corso formativo (durato 4 mesi); dall’altro, la clausola della “lex specialis” mostra anche di postulare delle esigenze di completezza rispetto a tutte le “aree tematiche” oggetto di formazione (nozione richiamata dall’art. 11 del bando).
In questo senso la somministrazione di un questionario a risposta multipla (in aggiunta alla prova di programmazione) sulle varie aree tematiche afferenti al corso può ritenersi scelta ponderata e non certo abnorme in quanto implicitamente animata proprio dall’intento “equilibratore” di evitare che una prova pratica (inevitabilmente “monotematica ”) potesse eccessivamente penalizzare candidati che avevano seguito e studiato l’intero programma e che, con un questionario a più vasto raggio, erano messi nella condizione di dimostrare la preparazione raggiunta nelle diverse “aree tematiche oggetto di formazione” (secondo la dizione del menzionato art. 11 del bando), al di là della inevitabile specificità del test di programmazione.
Ad avviso del Collegio, pertanto, la Commissione di concorso si è mossa in armonia con quanto previsto dal bando, anche perché nello stesso non si parla di una prova necessariamente “unica”, bensì di “ prova d’arte” per la quale non sono specificate le relative modalità di svolgimento.
Per tali ragioni la Commissione, in ragione delle necessità di valutare il complesso delle capacità e delle conoscenze acquisite anche durante il periodo di formazione dei candidati, ha elaborato una prova composta da due fasi complementari, costituenti per l’appunto la prova pratica finale, nella quale il test di programmazione ha riguardato l’aspetto pratico in senso stretto (c.d. “prova d’arte”) della prova in parola, in aderenza alla previsione concorsuale di una “Prova pratica finale”.
In ordine infine alla necessaria alternatività tra “tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato” e “prove pratiche attitudinali” , secondo la lettura (proposta dal ricorrente) dell’art. 7, comma 2, d.,P.R. n. 487/1994 nel testo vigente al momento dell’indizione del concorso, il Collegio dubita dello stesso interesse del ricorrente alla proposizione di siffatta censura, atteso che, stante l’imprescindibilità delle prova tecnico-pratica secondo quanto stabilito dal bando, il ricorrente non ha alcuna convenienza alla contestazione dell’ulteriore prova costituita dalla somministrazione di quiz a risposta multipla, nel quale ha ottenuto un voto discreto (24) a fronte di una netta insufficienza nella prova di programmazione (voto: 15).
In ogni caso la norma (art. 7, comma 2, cit.) assegna all’Amministrazione la facoltà di stabilire le citate modalità alternative per le prove del profilo funzionale in questione, senza però imporre alcun obbligo (“il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati…. ovvero in prove pratiche attitudinali” ).
4.2. Quanto alla scelta di somministrare ai candidati un test di programmazione come contenuto della “prova d’arte” , il Collegio osserva che, in realtà, già l’art. 7 del bando contemplava, tra i quesiti teorici della (iniziale) prova scritta vertenti su “materie specialistiche”, i “programmi informatici”. Ciò conferma la piena aderenza della programmazione informatica alle aree tematiche oggetto del concorso.
Deve in ogni caso essere apprezzata - al di là della definizione astratta del profilo (sia essa fissata dal bando che rinvenibile nel contratto collettivo, dalle declaratorie dei quali in ogni caso non si evince la drastica esclusione della possibilità di valorizzare abilità attinenti alla programmazione) - la circostanza che la prova d’arte era collocata, nella sequenza delle fasi della procedura prevista dall’art. 2 del bando, al termine di un prolungato corso di formazione della durata di circa quattro mesi rispetto al quale è provato per tabulas che, nel programma di insegnamento, era inserita la materia “programmazione” e nell’ambito di essa diversi argomenti erano esplicitati “ex ante” come: il Visual Basic for Applications (VBA) e il “VBA su ambiente di sviluppo excel” (vedi il primo allegato alla relazione della Commissione esaminatrice, doc. 13 res.).
Come già sopra accennato l’elaborato di programmazione in ambiente Excel, poiché certamente attinente ad insegnamenti impartiti e a dispense messe a disposizione dei corsisti durante il corso, si pone in linea con quanto previsto dall’art. 11 del bando laddove stabilisce la necessità di accertare, con la prova finale, “la preparazione e la capacità professionale dei candidati nell’ambito delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso di assunzione”.
In altri e più semplici termini: è stata richiesta ai corsisti in sede d’esame finale la conoscenza di argomenti “pratici” che erano stati loro insegnati durante il periodo di formazione in Arsenale.
Come chiarito da parte resistente nelle proprie difese e nella relazione tecnica in atti (doc. 13), il test di programmazione contestato dal ricorrente è stato somministrato proprio per valutare quanto appreso nell’ampia parte del periodo di formazione che è stata dedicata proprio alla programmazione VBA in Excel (dalla settimana 3 alla settimana 7, per oltre gg. 20, come da programma del corso, doc. 13 res.).
Ciò corrisponde ad una precisa motivazione tecnica in quanto “la programmazione VBA in Excel è estesamente utilizzata dal personale informatico operante in Arsenale in quanto permette personalizzazioni e creazioni di routine di calcolo, basate su dati Excel per ottimizzare i processi interni, nonché ridurre il rischio di errori umani e garantire una maggiore coerenza nei dati elaborati.” (relazione tecnica in atti).
Non a caso la “programmazione VBA in Excel” era prevista anche nel Syllabus del corso approvato dall’Amministrazione ed era estesamente illustrata nella dispensa resa disponibile ai corsisti (circostanze allegate da parte resistente e non contestate dal ricorrente).
Appare, invero, di particolare rilevanza probatoria a conferma dell’adeguatezza della prova d’arte, il fatto che, tra gli esercizi presenti in dispensa, figurava anche l’esercizio sottoposto agli esaminandi nella prova pratica, naturalmente con dati numerici diversi.
Si trattava, pertanto, di un argomento centrale del corso (al quale i corsisti erano tenuti a partecipare con un vincolo di frequenza non inferiore all’80% delle ore programmate) per la comprensione del quale era stato fornito materiale didattico e si era svolta una prolungata attività di insegnamento.
Ritiene il Collegio che tali elementi concreti siano da ritenere prevalenti rispetto alle (comunque non concludenti) definizioni astratte del profilo di assistente tecnico per l’informatica invocate da parte ricorrente.
Nel momento in cui la prova pratica è collocata al termine di un corso volto all’incremento di alcune specifiche competenze che attengono anche alla programmazione sarebbe del tutto illogico dover prescindere, nella prova d’arte, dai contenuti dell’insegnamento impartito e dal materiale didattico fornito durante il corso, anche perché era lo stesso bando a pretendere (art. 11 più volte citato) che la prova pratica finale si collegasse alle “aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso di assunzione.”.
Non caso i quattro vincitori hanno svolto in modo egregio la prova finale raggiungendo voti discreti oppure (nel caso del vincitore) ottimi, anche nella prova pratica:
DE GI: 21; ME: 24; GA: 24; SI: 30.
Il che dimostra il carattere non proibitivo né “impossibile” del test di programmazione rispetto a soggetti di pari livello del ricorrente.
5. Sulla genericità dei criteri di valutazione (motivo b.2) si osserva che la censura può riguardare soltanto la porzione di prova finale consistita nella realizzazione delle varie (10) fasi di un progetto di programmazione informatica, dal momento che l’altra porzione, come detto ampiamente, si è concretizzata nella formulazione di quesiti a risposta multipla rispetto ai quali l’avviso pubblicato stabiliva matematicamente i punteggi assegnabili: “Il criterio di valutazione della prova a risposta multipla pomeridiana è matematicamente stabilito dal numero di risposte esatte per un test composto da 60 domande. Ogni domanda corretta varrà 0,5 punti.” (doc. 8 ric.).
Il criterio di valutazione della prova mattinale di programmazione era invece basato “sulla verifica della corretta realizzazione del progetto, ovvero andando a valutare singolarmente l’esecuzione di 10 compiti/funzioni assegnati nel progetto. Il voto finale della prova è espresso in trentesimi e ad ogni compito/funzione eseguita correttamente sarà assegnato un voto di tre punti.” (doc. 8 cit.).
La determinazione sui criteri è stata collegialmente adottata dalla Commissione per il profilo di assistente informatico con il verbale n. 12 del 20.2.2024.
In realtà, come spiegato dall’Amministrazione resistente, «le modalità di valutazione del test pratico a cui è stato sottoposto il candidato sono state definite sulla base dell’assunto che un “applicativo” informatico può essere realizzato in modi differenti, ma presenta il proprio risultato solo in termini di “funziona/non funziona ergo ON/OFF”.
Ciò significa che la Commissione ha ritenuto di non entrare nel merito della forma di realizzazione del singolo passaggio tecnico, bensì del suo risultato, proprio per evitare modulazioni arbitrarie che non avrebbero garantito un’oggettiva valutazione.
È stato quindi appositamente proposto un test pratico di programmazione da sviluppare su 10 step in cui ogni step potesse essere valutato in modo totalmente oggettivo ed imparziale, valutandone singolarmente il funzionamento e attribuendo 3 punti in caso di accertato funzionamento e 0 punti in caso contrario.
In tal senso l’esito delle varie valutazioni delle prove nei loro singoli step appare ineccepibile non essendo stata opposta, dallo stesso ricorrente, la realizzazione di step ulteriori rispetto a quelli da lui realizzati e riconosciuti dalla Commissione né venendo in questione la realizzazione ed il funzionamento dei vari “passaggi” progettati dai vincitori nei loro rispettivi elaborati.
In questo quadro il criterio appare del tutto perspicuo: 0 punti per il candidato che non abbia realizzato alcuno step, fino ad un massimo di 30 punti da riconoscere al candidato che abbia portato a termine l’intero progetto fino al decimo ed ultimo step.
Sul tema della sufficienza del voto numerico in presenza di criteri a monte sufficientemente chiari (come nella specie) si rinviene giurisprudenza ormai pacifica secondo cui (vedi tra le più recenti la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, con 27 aprile 2023, n. 4247) “…il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove […] nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto. Pertanto, solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.”.
Il motivo è quindi da respingere.
6. Sulla preclusione, per la Commissione, di articolare una duplice prova finale stante l’asserito divieto sancito dall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 487/94 (nel testo previgente), il Collegio si è già soffermato nella trattazione del motivo b.1.
Si rinvia, pertanto, a quanto sopra già esposto per confermare l’infondatezza della censura di cui al punto b.3 del ricorso.
7. Con il motivo b.4 parte ricorrente si sofferma sul non contestuale svolgimento della stessa prova pratica che è stata somministrata in momenti diversi ai candidati, ripartiti in due gruppi, i quali si sono cimentati nella medesima prova di programmazione in due diversi orari nella stessa mattinata del 6.3.2024.
La Commissione afferma di avere proceduto appositamente a non elaborare più tracce della prova pratica finale da sottoporre alla scelta dei candidati per evitare che gli stessi, divisi nei due gruppi, venissero sottoposti a test di valutazione differenti.
La Commissione ha ritenuto di elaborare una sola traccia al pari di quanto previsto per lo svolgimento di test svolti in sedi diverse, proprio perché i candidati, per esigenze di spazio e attrezzature disponibili, non potevano essere tutti esaminati contestualmente.
Di qui la ripartizione in due gruppi.
Non sembra che ciò abbia potuto produrre un qualche vantaggio ai concorrenti del secondo gruppo, considerate le modalità organizzative poste in essere dall’Amministrazione per lo svolgimento della prova di programmazione.
Deve muoversi dal presupposto che la prova in questione è stata svolta da un numero molto limitato e agevolmente controllabile di concorrenti: dodici, suddivisi in due gruppi ancor più ristretti nel corso della mattinata (il numero si evince dallo “statino riepilogativo” doc. 3 res.).
Le modalità seguite sono state le seguenti (vedi relazione della Commissione, non contestata in punto di fatto dal ricorrente sulle circostanze in esame): i candidati del secondo gruppo non hanno potuto incontrare i candidati del primo al termine della prova; durante la prova del primo gruppo quelli rimasti in attesa erano collocati in una stanza non comunicante con quella sede di esame; durante lo svolgimento delle due prove entrambi i gruppi erano sprovvisti di telefoni o altri dispositivi di comunicazione con l’esterno di qualsiasi genere in quanto ritirati dalla Commissione in fase di check-in.
Non vi è stata quindi alcuna possibilità in concreto per i concorrenti del secondo gruppo di avere cognizione del contenuto del test fino al momento di inizio della propria prova, peraltro iniziata subito dopo la fine della precedente.
Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni al riguardo spese e non ravvisa adeguati presupposti per l’annullamento dell’intera prova sotto il profilo in esame.
Non solo, infatti, manca qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza (anche penale), ma le garanzie procedurali previste sembrano escluderne la concreta possibilità, nei limiti delle verifiche affidate a questo GI, in tema di legittimità delle procedure amministrative. Non può essere trascurata infatti, in primo luogo, la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso pubblico, richiedenti la stesura di elaborati da parte di un numero cospicuo (centinaia, talvolta migliaia) di candidati rispetto al ben diverso contesto di una prova pratica da eseguire su PC per un numero ristretto di ammessi, priva di risposte predeterminate e rimessa alla capacità (anche con apporti originali) del singolo candidato, in un locale di dimensioni ridotte in cui il controllo (anche reciproco tra gli stessi concorrenti) è stato reso agevole, oltre che dalle dimensioni del luogo, anche dal numero (poche unità) dei concorrenti.
Pertanto l’esito potrebbe essere stato alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui non si ha alcun riscontro nel caso di specie. Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera, “astratta configurabilità” della violazione del principio di anonimato non può ritenersi invalidante.
Se è vero che precedenti arresti (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28) affermano la rilevanza della teorica possibilità di irregolarità rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” deve però pur sempre riconoscersi che il vizio di procedura è ravvisabile solo in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, d’altra parte, che la rilevanza in questione debba rapportarsi anche alle concrete modalità procedurali previste (vedi per spunti in tal senso nell’ambito di controversie sui test di ammissione alle facoltà di medicina, ex multis, TAR Lazio, III, 25.3.2019, n. 3961; nonché id. nn. 10129, 10130 e 10925 del 2017).
Nella situazione in esame le modalità sopra descritte (dettate da esigenze obbiettive) hanno comunque adeguatamente garantito la par condicio dei candidati mettendo la procedura al riparo da irregolarità delle quali, peraltro, non è stata fornita da parte ricorrente alcuna prova.
Il motivo va dunque respinto.
8. Analoghe considerazioni possono essere estese alla disamina del motivo sub b. 4.1, ove il ricorrente sostiene l’avvenuta violazione dei principi di imparzialità e trasparenza della procedura selettiva, durante la quale sarebbe venuto meno l’anonimato dei concorrenti e la stessa segretezza della prova, a causa del codice di soli cinque caratteri, auto-generato (su indicazione della Commissione) da ciascun concorrente per l’identificazione dei rispettivi elaborati.
Il Collegio ritiene al riguardo convincenti e condivisibili le deduzioni di parte resistente, in quanto la Commissione ha concesso a ciascun candidato di poter scegliere il proprio codice segreto, onde evitare “possibili contestazioni ove fosse stata l’Amministrazione ad assegnare i codici, conoscendo i nomi dei candidati.”
All’opposto di quanto sostenuto dal ricorrente la Commissione ha voluto in tal modo garantire maggiore trasparenza in quanto, consentendo a ciascun candidato di creare (sulla base di una regola predeterminata e comunicata ai dodici partecipanti) il codice identificativo di tutti i suoi elaborati sia digitali che cartacei, ha consentito in tal modo che solo il candidato interessato poteva essere a conoscenza del codice segreto che lui stesso ha usato per nominare i propri elaborati.
Inoltre, il file digitale del test di programmazione è stato sottoposto al termine dell’esercizio, ad un’ulteriore programma di cifratura, sempre impiegando lo stesso codice assicurando digitalmente l’integrità e la genuinità del contenuto elaborato dal candidato, evitando contestazioni di mancato riconoscimento di quanto eseguito sul file.
Quindi, la contestazione mossa all’Amministrazione di non aver assegnato apposito codice violando quanto dichiarato nel verbale nr. 12 (laddove si legge “…A tal fine ai concorrenti sarà assegnato apposito codice con il quale saranno marcati gli elaborati cartacei e digitali”) non appare fondato in quanto la garanzia che si intendeva assicurare era quella di creare un codice anonimo da abbinare soltanto “ex post” ai vari elaborati finali, il che è quanto avvenuto.
Non esisteva, viceversa, un autovincolo (che apparirebbe in effetti molto formale) a che fosse necessariamente l’Amministrazione a predisporre e assegnare il codice di anonimato: il codice è stato in effetti “assegnato dalla Commissione” che ha prefissato le regole di sua formazione lasciando poi a ciascun candidato la libera elaborazione di tale codice nel rispetto di tali regole.
Trattasi di modalità che non sembra violare (ma semmai rinforzare) il principio di anonimato e non riconoscibilità dei singoli elaborati in fase di correzione.
Quanto al fatto che il codice fosse di soli 5 caratteri alfanumerici, il Collegio osserva come ciò rendeva in realtà possibile un numero elevatissimo di combinazioni.
Inoltre i fogli di associazione codice/candidato di ogni prova sono stati imbustati e siglati in modo separato. Solo dopo l’avvenuta correzione e stesura della graduatoria, la commissione ha aperto le buste e associato il codice con il nome del candidato.
9. DE tutto formale e inconferente è la censura (b.4.2), relativa al fatto che le prove sottoposte ai candidati non recavano alcun timbro, vidimazione o firma identificativa dell’Amministrazione o della commissione esaminatrice.
Il ricorrente invoca norme del d.P.R. n. 487/1994 scritte con riferimento alla “classica” prova scritta concorsuale (tema o altro elaborato originale) mentre nella specie si aveva a che fare con una prova d’arte e cioè con il test di programmazione sostenuto dai concorrenti la mattina del 6.3.2024 utilizzando un file digitale che, ovviamente, non poteva riportare timbri o firme della Commissione.
In ogni caso la cifratura eseguita al termine della prova consente la massima garanzia di originalità e proprietà dell’elaborato a completa garanzia della genuinità.
Il file digitale è stato posto sul desktop del PC prima dell’inizio della prova ed era comunque accompagnato da un foglio introduttivo riportante l’intestazione del concorso in atto, a similitudine dell’intestazione del bando, contenente le istruzioni del test, l’apposizione delle generalità, codice segreto e firma del candidato. Lo stesso foglio è stato inoltre firmato dalla Commissione all’atto dell’associazione codice-nome.
Il test pomeridiano composto da quiz a risposta multipla, era accompagnato da un foglio istruzioni simile a quello del test mattinale firmato dalla commissione per eseguire eventualmente calcoli.
10. Sulla composizione della Commissione in quanto costituita da soli militari e non già da esperti in materia informatica il Collegio osserva che, come eccepito dalla difesa erariale, i ruoli militari nell’ambito del Ministero della Difesa sono parificati ai ruoli dei civili, mediante decreto di equiparazione conforme alla Tabella H di cui all’art. 45, comma 17 del D. Lgs. n. 95 del 29 maggio 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 930, comma 1- quinquies e comma 1-sexies del C.O.M.
Inoltre, indipendentemente dal ruolo civile o militare in cui i medesimi sono inquadrati, ad assumere valore in ordine alla presenza di «tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso» di cui all’art. 9 del d. P.R. n. 487/1994 è la provata esperienza in materia. Dato, quest’ultimo, incontestabile in quanto i commissari sono stati scelti dalle SS.AA. della Marina Militare fra i dipendenti con oltre dieci anni di servizio del settore e/o alta formazione nell’ambito e, comunque, in ossequio a quanto previsto dalla lett. b) dell’art. 9 del d. P.R. n. 487/1994, nella formulazione vigente all’epoca del bando: «per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria».
11. Per tutto quanto precede, nessuna delle censure esposte nel ricorso merita accoglimento.
12. Quanto ai primi motivi aggiunti non si ravvisano elementi contenutistici meritevoli di particolare approfondimento trattandosi di gravame diretto all’annullamento della sopravvenuta graduatoria, sulla base dei medesimi motivi del ricorso già sopra analizzati.
La mancata copertura di tutti i posti disponibili non può ritenersi elemento decisivo a dimostrazione della inadeguatezza della prova pratica, vista l’ottima performance nella prova stessa da parte dei candidati vincitori.
13. Quanto ai secondi motivi aggiunti, anch’essi riproposti nell’unitario atto di riassunzione dinnanzi a questo Tribunale ex art. 15, comma 4, c.p.a., come si è visto essi si incentrano sulla irregolarità del documento denominato “esame profilo pratico ST45 prova di programmazione”.
Si tratto del foglio distribuito ai candidati che descriveva l’obbiettivo della prova e le modalità di suo svolgimento.
Le contestazioni formali relative a detto documento (semplice foglio scritto, privo in effetti di ogni formalismo) non inficiano, in realtà, le modalità di esecuzione della prova che, come poc’anzi accennato, si sono svolte su PC e mediante un file informatico pienamente tracciabile e reso immodificabile al termine della prova con apposita cifratura.
D’altronde neanche il ricorrente dubita che tutti i concorrenti siano stati sottoposti esattamente alla medesima prova di programmazione, che trova riscontro poi anche nei fogli di correzione in atti.
Ne deriva che le critiche mosse potrebbero assurgere, a tutto concedere, a mera irregolarità che non può certo condurre, di per sé, all’annullamento della prova.
14. Alla luce di quanto sopra esposto e argomentato l’intero gravame deve essere respinto in quanto infondato.
In ragione della natura della controversia e della sua complessità le spese, in via eccezionale, possono essere integralmente compensate tra le parti nonostante la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | AN Iannini |
IL SEGRETARIO