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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 853/2021 R.G., avente ad oggetto:
“appello avverso la sentenza n. 271/2020, emessa e depositata il 5.12.2020 dal
Giudice di Pace di Patti”;
PROMOSSA DA
con sede in Roma, Parte_1
via G. Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale a giusta art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n. Controparte_1
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 48, presso lo studio dall'avv.
Santi Ilacqua che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante;
CONTRO
1 (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._1
(ME) l'1/01/1947 ed ivi elettivamente domiciliato in via Cristoforo
Colombo n. 256, presso lo studio dell'avv. Antonio Caccetta che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Appellato;
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
– in persona del Prefetto pro tempore (C.F. ),
[...] P.IVA_2
con sede in Messina, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, domiciliata ex lege
in Messina, Via dei Mille is. 221, n. 65, presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina;
Appellato;
Conclusioni: come da note scritte depositate in occasione dell'udienza del 24 febbraio 2025, svoltasi, giusta decreto del 17-01-2025, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7-06-2021, Parte_1
(già proponeva appello avverso
[...] Parte_1 CP_1
la sentenza n. 271/2020, emessa e depositata in data 5-12-2020, con la quale il Giudice di Pace di Patti, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da , aveva annullato la Controparte_2
cartella di pagamento n. 29520130019554129/000.
2 L'appellante censurava la sentenza impugnata sotto diversi profili, di seguito, sintetizzati: 1) nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che l'agente della riscossione, al fine di provare l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520179012138917/000, avrebbe dovuto produrre in giudizio l'originale; 2) nella parte in cui il Giudice
di primo grado ha ritenuto intervenuta la prescrizione del diritto di credito sotteso alla cartella esattoriale opposta;
3) nel passaggio motivazionale in cui il Giudice di Pace ha “incidentalmente” affermato l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento, per essere stata effettuata tramite un operatore postale privato.
Pertanto, sulla scorta delle doglianze sopra elencate, chiedeva all'intestato Tribunale di: “…accogliere il presente appello e,
conseguentemente, riformare la sentenza n. 271/2020 del giudice di pace di
Patti nel senso di: - dichiarare inammissibile l'azione proposta in ordine ai
vizi della cartella di pagamento;
ritenere e dichiarare infondata l'opposizione e
conseguentemente rigettarla. Condannare l'attore- appellato al pagamento
delle spese e dei compensi di entrambi i gradi in favore della
[...]
“. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5-10-2021, si costituiva in giudizio la , chiedendo di: “1) in via Controparte_3
preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_3
2) nel merito, respingere ogni pretesa nei confronti
[...]
dell'Amministrazione resistente, in quanto infondata in fatto ed in diritto” e,
con comparsa di costituzione e risposta del 7-10-2021, si costituiva anche , instando per “dichiarare l'atto di appello così Controparte_2
3 come proposto da parte avversa inammissibile, improponibile, improcedibile e
in ogni caso infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa al
presente atto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- condannare
al pagamento di spese e compensi del Controparte_1
presente grado di giudizio ”.
Alla prima udienza di trattazione dell'8-11-2021, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rinviava la causa all'udienza del 6-06-2022.
Successivamente, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 28-
11-2022, il Giudice, “Ritenuto che, preliminarmente (ovvero prima di
disporsi il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni), occorre
chiedere all'agente della riscossione il seguente chiarimento: considerata la
normativa (cfr. di recente c.d. Decreto Sostegni – D.L. n. 41/2021 del 21-03-
2021) in tema di “stralcio dei debiti” e avuto riguardo all'importo
complessivo della cartella di pagamento oggetto di causa nonché dell'anno in
cui è sorta la pretesa”, invitava l'agente della riscossione “a chiarire se,
per effetto della detta normativa, si siano verificate ipotesi di sopravvenuta
cessazione della materia del contendere, anche solo parziale, in relazione alle
pretese di cui alla precitata cartella di pagamento”, rinviando la causa all'udienza del 17-04-2023.
All'esito della predetta udienza, “sostituita” dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Decidente, “Rilevato che l'agente della
riscossione, come da note in atti, ha chiarito che: “Con riferimento
all'ordinanza del 28.11.2022 con la quale il g.i. ha chiesto chiarimenti in
ordine alla applicabilità della normativa in tema di “stralcio di debiti” e di cui
4 al Decreto Sostegni, D.L. 41/2021, l'agente per la riscossione precisa che,
atteso l'importo iscritto a ruolo, la cartella impugnata non può beneficiare
della detta misura. Si deposita estratto di ruolo relativo aggiornato alla data
del 12 aprile 2023. Si insiste pertanto nel proprio atto di appello, e si chiede
che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni” e “Rilevato
che, giusta annotazione di Cancelleria del 9-11-2021, risulta essere stata
formulata la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di
primo grado ma che, tuttavia, non risulta alcuna annotazione di Cancelleria
relativa all'avvenuta acquisizione del detto fascicolo n. 339/2020 - Ufficio del
Giudice di Pace di Patti”, rinviava la causa all'udienza del 27-11-2023.
Quindi, verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, giusta annotazione di Cancelleria del 18 aprile 2023,
all'udienza del 27-11-2023 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9-12-2024, poi differita alla data del
24-02-2025.
Come accennato, all'udienza del 24-02-2025, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, giova, anzitutto, premettere che le contestazioni mosse dal in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_2
29520179012138917/000 attengono esclusivamente alla regolarità
formale del relativo procedimento e non investono il profilo della conformità agli originali dei documenti prodotti in giudizio dall'agente della riscossione.
5 Invero, l'odierno appellato, tanto nei motivi dell'opposizione proposta in primo grado quanto nella comparsa di costituzione e risposta in appello, ha contestato la validità probatoria della documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale esclusivamente in base all'assunto secondo cui la stessa non comproverebbe l'avvenuto rispetto delle formalità
prescritte dalla legge per la notifica degli atti da parte del concessionario della riscossione.
Ora, premesso che “L'art. 2719 c.c., che richiede l'espresso disconoscimento
della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di
scritture, è applicabile anche con riferimento alle copie fotostatiche” e che “In
assenza di tale contestazione, le predette copie possiedono lo
stesso valore probatorio dell'originale” (cfr. Tribunale Napoli, sez. lav.,
27/09/2023 n. 5504), nel caso di specie, non avrebbe potuto disconoscersi il valore probatorio dei documenti prodotti, in copia,
dall'agente della riscossione, in difetto di contestazione specifica circa la loro conformità rispetto agli originali.
In particolare, affinché si consideri assolto l'onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale da parte del destinatario di una cartella di pagamento, è richiesto che il disconoscimento sia esplicito, chiaro e specifico, non potendo,
neppure, consistere in contestazioni di tipo generico o onnicomprensivo (cfr. in tal senso Cassazione civ., sez. trib, ordinanza
13/09/2024 n. 24616).
6 Per di più, in tema di notifica degli atti di competenza del concessionario della riscossione, rileva notare che “la prova del
perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento
è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso
di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della
copia della cartella stessa…, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo
del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione
di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente
dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (Cassazione civ., sez. trib, ordinanza 13/09/2024 n. 24616
citata).
Ora, considerato che, nella vicenda a mano, è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita in data 7/12/2017, contenente l'intimazione di pagamento n. 29520179012138917/000, e, in difetto di contestazione specifica in merito alla conformità all'originale del suddetto documento, l'agente della riscossione ha fornito la prova della regolare notifica dell'atto interruttivo, il primo motivo di appello così rubricato: “sulla affermata necessità di produrre in giudizio gli originali
degli atti notificati: infondatezza in mancanza di presupposti che lo
giustifichino. Validità della prova e conseguentemente della intimazione di
pagamento 29520179012138917 notificata il 07.12.2017 ai fini della
interruzione del termine utile per la prescrizione” appare fondato.
3. Anche il secondo motivo di gravame è fondato atteso che, dalla documentazione in atti, si evince che la cartella di pagamento opposta,
7 recante il n. 29520130019554129/000, è stata notificata in data 28 agosto
2013.
In seguito, è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520179012138917/000, sulla cui regolarità si è argomentato al punto precedente, eseguita con raccomandata spedita in data 7 dicembre
2017 e perfezionatasi, per compiuta giacenza, il 16 febbraio 2018 come riportato nel relativo avviso di ricevimento (vedi intimazione di pagamento allegata all'atto di appello).
Ne deriva, quindi, che alcuna ipotesi di prescrizione del diritto alla riscossione può ritenersi maturata all'epoca della pronuncia di primo grado, essendo stato interrotto il relativo termine per effetto della notificazione della predetta intimazione di pagamento.
4. Risulta, per di più, fondata anche l'ultima doglianza con la quale l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui è stata, “incidentalmente”, affermata l'invalidità della notificazione dell'atto interruttivo, per essere stata effettuata tramite un operatore postale privato.
Al riguardo, l'art. 4 del D. lgs. 22 luglio 1999, n. 261 includeva tra i servizi affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale c.d.
universale “a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di
cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni”.
Tale disposizione è stata, tuttavia, abrogata dall'art. 1, comma 57, della
Legge 4 agosto 2017, n. 124, con decorrenza a partire dal 10 settembre
2017 mentre la notifica di cui si discute risale al 7 dicembre 2017, con
8 la conseguenza che non potrebbe predicarsi, neppure incidentalmente,
la predetta nullità.
5. Infine, va segnalato che, nelle conclusioni dell'atto di appello,
l'agente della riscossione ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nel senso di “dichiarare inammissibile l'azione proposta in ordine ai
vizi della cartella di pagamento” ovvero di “ritenere e dichiarare infondata
l'opposizione e conseguentemente rigettarla” (vedi pagina 6 dell'atto di appello).
Orbene, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
ha allegato di avere avuto contezza dell'esistenza Controparte_2
della cartella esattoriale n. 29520130019554129/000 soltanto in seguito ad un'ispezione eseguita presso uno sportello di Controparte_1
della quale allegava l'estratto di ruolo.
[...]
Tuttavia, giova rammentare che, in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del
2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione
della dedotta invalidità
della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione
di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri
la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata
disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato
dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in
forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di
somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti
9 con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al
momento della pronuncia” (Cassazione civile sez. II, 26/10/2023 n. 29729).
Sebbene la predetta disposizione sia stata introdotta successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, l'orientamento formatosi e ampiamente condiviso in giurisprudenza già prima della sua entrata in vigore era nel senso di negare, di regola, la possibilità di impugnazione, in via autonoma, dell'estratto di ruolo in quanto atto interno rilasciato su richiesta dal concessionario della riscossione,
privo, in sé, di qualsiasi valenza impositiva (cfr., ex multis, Tribunale
Roma, sez. XIII, 08/09/2020 n. 12041; Tribunale Salerno, sez. lav.,
06/11/2020 n. 2001; Tribunale Ravenna, sez. I, 12/01/2021 n. 28).
La stessa giurisprudenza formatasi antecedentemente alla novella del
2021 ammetteva, del resto, la possibilità di impugnazione dell'estratto di ruolo solo allorquando il richiedente avesse prospettato che le cartelle esattoriali in esso menzionate non fossero state validamente notificate e a condizione che la dedotta omissione o invalidità della notifica venissero effettivamente riscontrate.
Tant'è che la S.C. aveva precisato che “L'estratto di ruolo non è
autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione
ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di
impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il
contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la
cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della
cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di
10 ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di
tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di
impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in
precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica” (Cassazione
civile, sez. VI, 25/02/2019 n. 5443).
Di talché, nel caso di specie, mercè la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, riportante il numero identificativo della cartella di pagamento 29520130019554129/000, l'agente della riscossione ha dato prova della regolare notifica della stessa,
considerato che, in materia di notificazione della cartella esattoriale,
“…la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario
stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte
della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi
indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del
destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza
necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne,
nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto
legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della
cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art.
26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta,
al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”
(Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 22/12/2023 n. 35822).
11 Ne discende, conseguentemente, che l'opposizione proposta dal va dichiarata inammissibile, non potendo questi far valere CP_2
vizi afferenti ad un'intimazione di pagamento, regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge, attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. diretto a recuperare uno strumento di tutela che non è stato tempestivamente attivato, e attesa, peraltro,
l'inidoneità dell'estratto di ruolo ad incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto debitore, in quanto atto di natura non impositiva.
6. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1
va accolto con conseguente riforma della sentenza di
[...]
primo grado nella direzione della declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da . Controparte_2
7. Infine, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in primo grado e reiterata nella Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 5/10/2021.
Invero, “nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre
1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del
diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata,
cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in
capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua
pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via
esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti
iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via
esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato
passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione
12 all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c…”, mentre “sussiste il
litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione,
con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di
natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni
amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia
dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata
notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa) …”(cfr.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 1202/2024 n. 3870).
Poiché, nella vicenda a mano, quanto meno nella prospettazione di parte opponente, lo strumento di tutela ha assunto carattere recuperatorio, tant'è che il ha eccepito anche la prescrizione CP_2
del diritto di credito, si ritiene sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore.
8. Sul piano della regolamentazione delle spese di lite, rileva notare che la costituzione della nel giudizio di primo Controparte_3
grado è avvenuta tramite il Dirigente pro tempore della struttura territoriale e che la costituzione con siffatte modalità legittima, in caso di soccombenza della controparte, solo il rimborso delle spese vive, se e in quanto sostenute e documentate dall'ente, considerato che
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio,
quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario
appositamente delegato…non può ottenere la condanna dell'opponente, che
sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di
avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta
in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le
13 spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato
in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cassazione
civile, sez. VI, ord. 15 aprile 2021 n. 9900).
Pertanto, atteso che la non ha documentato di Controparte_3
avere sostenuto, in primo grado, delle spese diverse da quelle generali,
nulla va liquidato al riguardo.
Per quel che, invece, attiene alle spese di lite relative al giudizio di appello, le stesse vanno integralmente compensate, stante il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. CP_3
8.1. Quanto ai rapporti fra l'agente della riscossione e
[...]
, le spese di lite relative al primo grado di giudizio vengono CP_2
liquidate come in dispositivo, applicandosi i parametri minimi ex D.M.
n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, secondo il prospetto che segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 113,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 120,00
Fase decisionale, valore minimo: € 203,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 436,00
Va, però, rigettata la richiesta di distrazione dei compensi del giudizio di primo grado perché essa non risulta avanzata nel corso del predetto giudizio ma soltanto nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello.
14 Giova, infatti, sottolineare che “L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il
difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e
degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere
anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore
che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in
nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in
nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori;
tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta
all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione
delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta
in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di
distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo
all'attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la
distrazione non risultava essere stata richiesta)” (Cass. civ. sez. VI - I, ord.
del 18/06/2019, n. 16244).
8.2. In merito alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo,
facendo applicazione dei parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e tenuto conto del valore della controversia, secondo il prospetto che segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
15 Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare € 852,00
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 853/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da , e, Parte_1
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 153/2020 del Giudice di Pace
di Patti, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615
c.p.c., spiegata da , per le causali di cui in Controparte_2
motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi € 436,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese relative al presente giudizio di appello, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Santi Ilacqua, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra e la Controparte_2
16 . Controparte_3
Così deciso in Patti, 29-05-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 853/2021 R.G., avente ad oggetto:
“appello avverso la sentenza n. 271/2020, emessa e depositata il 5.12.2020 dal
Giudice di Pace di Patti”;
PROMOSSA DA
con sede in Roma, Parte_1
via G. Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale a giusta art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n. Controparte_1
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 48, presso lo studio dall'avv.
Santi Ilacqua che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante;
CONTRO
1 (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._1
(ME) l'1/01/1947 ed ivi elettivamente domiciliato in via Cristoforo
Colombo n. 256, presso lo studio dell'avv. Antonio Caccetta che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Appellato;
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
– in persona del Prefetto pro tempore (C.F. ),
[...] P.IVA_2
con sede in Messina, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, domiciliata ex lege
in Messina, Via dei Mille is. 221, n. 65, presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina;
Appellato;
Conclusioni: come da note scritte depositate in occasione dell'udienza del 24 febbraio 2025, svoltasi, giusta decreto del 17-01-2025, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7-06-2021, Parte_1
(già proponeva appello avverso
[...] Parte_1 CP_1
la sentenza n. 271/2020, emessa e depositata in data 5-12-2020, con la quale il Giudice di Pace di Patti, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da , aveva annullato la Controparte_2
cartella di pagamento n. 29520130019554129/000.
2 L'appellante censurava la sentenza impugnata sotto diversi profili, di seguito, sintetizzati: 1) nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che l'agente della riscossione, al fine di provare l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520179012138917/000, avrebbe dovuto produrre in giudizio l'originale; 2) nella parte in cui il Giudice
di primo grado ha ritenuto intervenuta la prescrizione del diritto di credito sotteso alla cartella esattoriale opposta;
3) nel passaggio motivazionale in cui il Giudice di Pace ha “incidentalmente” affermato l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento, per essere stata effettuata tramite un operatore postale privato.
Pertanto, sulla scorta delle doglianze sopra elencate, chiedeva all'intestato Tribunale di: “…accogliere il presente appello e,
conseguentemente, riformare la sentenza n. 271/2020 del giudice di pace di
Patti nel senso di: - dichiarare inammissibile l'azione proposta in ordine ai
vizi della cartella di pagamento;
ritenere e dichiarare infondata l'opposizione e
conseguentemente rigettarla. Condannare l'attore- appellato al pagamento
delle spese e dei compensi di entrambi i gradi in favore della
[...]
“. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5-10-2021, si costituiva in giudizio la , chiedendo di: “1) in via Controparte_3
preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_3
2) nel merito, respingere ogni pretesa nei confronti
[...]
dell'Amministrazione resistente, in quanto infondata in fatto ed in diritto” e,
con comparsa di costituzione e risposta del 7-10-2021, si costituiva anche , instando per “dichiarare l'atto di appello così Controparte_2
3 come proposto da parte avversa inammissibile, improponibile, improcedibile e
in ogni caso infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa al
presente atto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- condannare
al pagamento di spese e compensi del Controparte_1
presente grado di giudizio ”.
Alla prima udienza di trattazione dell'8-11-2021, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rinviava la causa all'udienza del 6-06-2022.
Successivamente, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 28-
11-2022, il Giudice, “Ritenuto che, preliminarmente (ovvero prima di
disporsi il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni), occorre
chiedere all'agente della riscossione il seguente chiarimento: considerata la
normativa (cfr. di recente c.d. Decreto Sostegni – D.L. n. 41/2021 del 21-03-
2021) in tema di “stralcio dei debiti” e avuto riguardo all'importo
complessivo della cartella di pagamento oggetto di causa nonché dell'anno in
cui è sorta la pretesa”, invitava l'agente della riscossione “a chiarire se,
per effetto della detta normativa, si siano verificate ipotesi di sopravvenuta
cessazione della materia del contendere, anche solo parziale, in relazione alle
pretese di cui alla precitata cartella di pagamento”, rinviando la causa all'udienza del 17-04-2023.
All'esito della predetta udienza, “sostituita” dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Decidente, “Rilevato che l'agente della
riscossione, come da note in atti, ha chiarito che: “Con riferimento
all'ordinanza del 28.11.2022 con la quale il g.i. ha chiesto chiarimenti in
ordine alla applicabilità della normativa in tema di “stralcio di debiti” e di cui
4 al Decreto Sostegni, D.L. 41/2021, l'agente per la riscossione precisa che,
atteso l'importo iscritto a ruolo, la cartella impugnata non può beneficiare
della detta misura. Si deposita estratto di ruolo relativo aggiornato alla data
del 12 aprile 2023. Si insiste pertanto nel proprio atto di appello, e si chiede
che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni” e “Rilevato
che, giusta annotazione di Cancelleria del 9-11-2021, risulta essere stata
formulata la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di
primo grado ma che, tuttavia, non risulta alcuna annotazione di Cancelleria
relativa all'avvenuta acquisizione del detto fascicolo n. 339/2020 - Ufficio del
Giudice di Pace di Patti”, rinviava la causa all'udienza del 27-11-2023.
Quindi, verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, giusta annotazione di Cancelleria del 18 aprile 2023,
all'udienza del 27-11-2023 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9-12-2024, poi differita alla data del
24-02-2025.
Come accennato, all'udienza del 24-02-2025, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, giova, anzitutto, premettere che le contestazioni mosse dal in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_2
29520179012138917/000 attengono esclusivamente alla regolarità
formale del relativo procedimento e non investono il profilo della conformità agli originali dei documenti prodotti in giudizio dall'agente della riscossione.
5 Invero, l'odierno appellato, tanto nei motivi dell'opposizione proposta in primo grado quanto nella comparsa di costituzione e risposta in appello, ha contestato la validità probatoria della documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale esclusivamente in base all'assunto secondo cui la stessa non comproverebbe l'avvenuto rispetto delle formalità
prescritte dalla legge per la notifica degli atti da parte del concessionario della riscossione.
Ora, premesso che “L'art. 2719 c.c., che richiede l'espresso disconoscimento
della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di
scritture, è applicabile anche con riferimento alle copie fotostatiche” e che “In
assenza di tale contestazione, le predette copie possiedono lo
stesso valore probatorio dell'originale” (cfr. Tribunale Napoli, sez. lav.,
27/09/2023 n. 5504), nel caso di specie, non avrebbe potuto disconoscersi il valore probatorio dei documenti prodotti, in copia,
dall'agente della riscossione, in difetto di contestazione specifica circa la loro conformità rispetto agli originali.
In particolare, affinché si consideri assolto l'onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale da parte del destinatario di una cartella di pagamento, è richiesto che il disconoscimento sia esplicito, chiaro e specifico, non potendo,
neppure, consistere in contestazioni di tipo generico o onnicomprensivo (cfr. in tal senso Cassazione civ., sez. trib, ordinanza
13/09/2024 n. 24616).
6 Per di più, in tema di notifica degli atti di competenza del concessionario della riscossione, rileva notare che “la prova del
perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento
è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso
di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della
copia della cartella stessa…, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo
del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione
di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente
dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (Cassazione civ., sez. trib, ordinanza 13/09/2024 n. 24616
citata).
Ora, considerato che, nella vicenda a mano, è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita in data 7/12/2017, contenente l'intimazione di pagamento n. 29520179012138917/000, e, in difetto di contestazione specifica in merito alla conformità all'originale del suddetto documento, l'agente della riscossione ha fornito la prova della regolare notifica dell'atto interruttivo, il primo motivo di appello così rubricato: “sulla affermata necessità di produrre in giudizio gli originali
degli atti notificati: infondatezza in mancanza di presupposti che lo
giustifichino. Validità della prova e conseguentemente della intimazione di
pagamento 29520179012138917 notificata il 07.12.2017 ai fini della
interruzione del termine utile per la prescrizione” appare fondato.
3. Anche il secondo motivo di gravame è fondato atteso che, dalla documentazione in atti, si evince che la cartella di pagamento opposta,
7 recante il n. 29520130019554129/000, è stata notificata in data 28 agosto
2013.
In seguito, è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520179012138917/000, sulla cui regolarità si è argomentato al punto precedente, eseguita con raccomandata spedita in data 7 dicembre
2017 e perfezionatasi, per compiuta giacenza, il 16 febbraio 2018 come riportato nel relativo avviso di ricevimento (vedi intimazione di pagamento allegata all'atto di appello).
Ne deriva, quindi, che alcuna ipotesi di prescrizione del diritto alla riscossione può ritenersi maturata all'epoca della pronuncia di primo grado, essendo stato interrotto il relativo termine per effetto della notificazione della predetta intimazione di pagamento.
4. Risulta, per di più, fondata anche l'ultima doglianza con la quale l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui è stata, “incidentalmente”, affermata l'invalidità della notificazione dell'atto interruttivo, per essere stata effettuata tramite un operatore postale privato.
Al riguardo, l'art. 4 del D. lgs. 22 luglio 1999, n. 261 includeva tra i servizi affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale c.d.
universale “a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di
cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni”.
Tale disposizione è stata, tuttavia, abrogata dall'art. 1, comma 57, della
Legge 4 agosto 2017, n. 124, con decorrenza a partire dal 10 settembre
2017 mentre la notifica di cui si discute risale al 7 dicembre 2017, con
8 la conseguenza che non potrebbe predicarsi, neppure incidentalmente,
la predetta nullità.
5. Infine, va segnalato che, nelle conclusioni dell'atto di appello,
l'agente della riscossione ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nel senso di “dichiarare inammissibile l'azione proposta in ordine ai
vizi della cartella di pagamento” ovvero di “ritenere e dichiarare infondata
l'opposizione e conseguentemente rigettarla” (vedi pagina 6 dell'atto di appello).
Orbene, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
ha allegato di avere avuto contezza dell'esistenza Controparte_2
della cartella esattoriale n. 29520130019554129/000 soltanto in seguito ad un'ispezione eseguita presso uno sportello di Controparte_1
della quale allegava l'estratto di ruolo.
[...]
Tuttavia, giova rammentare che, in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del
2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione
della dedotta invalidità
della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione
di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri
la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata
disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato
dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in
forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di
somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti
9 con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al
momento della pronuncia” (Cassazione civile sez. II, 26/10/2023 n. 29729).
Sebbene la predetta disposizione sia stata introdotta successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, l'orientamento formatosi e ampiamente condiviso in giurisprudenza già prima della sua entrata in vigore era nel senso di negare, di regola, la possibilità di impugnazione, in via autonoma, dell'estratto di ruolo in quanto atto interno rilasciato su richiesta dal concessionario della riscossione,
privo, in sé, di qualsiasi valenza impositiva (cfr., ex multis, Tribunale
Roma, sez. XIII, 08/09/2020 n. 12041; Tribunale Salerno, sez. lav.,
06/11/2020 n. 2001; Tribunale Ravenna, sez. I, 12/01/2021 n. 28).
La stessa giurisprudenza formatasi antecedentemente alla novella del
2021 ammetteva, del resto, la possibilità di impugnazione dell'estratto di ruolo solo allorquando il richiedente avesse prospettato che le cartelle esattoriali in esso menzionate non fossero state validamente notificate e a condizione che la dedotta omissione o invalidità della notifica venissero effettivamente riscontrate.
Tant'è che la S.C. aveva precisato che “L'estratto di ruolo non è
autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione
ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di
impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il
contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la
cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della
cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di
10 ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di
tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di
impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in
precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica” (Cassazione
civile, sez. VI, 25/02/2019 n. 5443).
Di talché, nel caso di specie, mercè la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, riportante il numero identificativo della cartella di pagamento 29520130019554129/000, l'agente della riscossione ha dato prova della regolare notifica della stessa,
considerato che, in materia di notificazione della cartella esattoriale,
“…la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario
stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte
della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi
indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del
destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza
necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne,
nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto
legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della
cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art.
26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta,
al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”
(Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 22/12/2023 n. 35822).
11 Ne discende, conseguentemente, che l'opposizione proposta dal va dichiarata inammissibile, non potendo questi far valere CP_2
vizi afferenti ad un'intimazione di pagamento, regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge, attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. diretto a recuperare uno strumento di tutela che non è stato tempestivamente attivato, e attesa, peraltro,
l'inidoneità dell'estratto di ruolo ad incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto debitore, in quanto atto di natura non impositiva.
6. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1
va accolto con conseguente riforma della sentenza di
[...]
primo grado nella direzione della declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da . Controparte_2
7. Infine, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla in primo grado e reiterata nella Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 5/10/2021.
Invero, “nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre
1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del
diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata,
cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in
capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua
pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via
esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti
iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via
esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato
passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione
12 all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c…”, mentre “sussiste il
litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione,
con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di
natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni
amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia
dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata
notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa) …”(cfr.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 1202/2024 n. 3870).
Poiché, nella vicenda a mano, quanto meno nella prospettazione di parte opponente, lo strumento di tutela ha assunto carattere recuperatorio, tant'è che il ha eccepito anche la prescrizione CP_2
del diritto di credito, si ritiene sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore.
8. Sul piano della regolamentazione delle spese di lite, rileva notare che la costituzione della nel giudizio di primo Controparte_3
grado è avvenuta tramite il Dirigente pro tempore della struttura territoriale e che la costituzione con siffatte modalità legittima, in caso di soccombenza della controparte, solo il rimborso delle spese vive, se e in quanto sostenute e documentate dall'ente, considerato che
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio,
quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario
appositamente delegato…non può ottenere la condanna dell'opponente, che
sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di
avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta
in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le
13 spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato
in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cassazione
civile, sez. VI, ord. 15 aprile 2021 n. 9900).
Pertanto, atteso che la non ha documentato di Controparte_3
avere sostenuto, in primo grado, delle spese diverse da quelle generali,
nulla va liquidato al riguardo.
Per quel che, invece, attiene alle spese di lite relative al giudizio di appello, le stesse vanno integralmente compensate, stante il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. CP_3
8.1. Quanto ai rapporti fra l'agente della riscossione e
[...]
, le spese di lite relative al primo grado di giudizio vengono CP_2
liquidate come in dispositivo, applicandosi i parametri minimi ex D.M.
n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, secondo il prospetto che segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 113,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 120,00
Fase decisionale, valore minimo: € 203,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 436,00
Va, però, rigettata la richiesta di distrazione dei compensi del giudizio di primo grado perché essa non risulta avanzata nel corso del predetto giudizio ma soltanto nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello.
14 Giova, infatti, sottolineare che “L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il
difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e
degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere
anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore
che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in
nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in
nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori;
tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta
all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione
delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta
in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di
distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo
all'attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la
distrazione non risultava essere stata richiesta)” (Cass. civ. sez. VI - I, ord.
del 18/06/2019, n. 16244).
8.2. In merito alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo,
facendo applicazione dei parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e tenuto conto del valore della controversia, secondo il prospetto che segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
15 Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare € 852,00
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 853/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da , e, Parte_1
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 153/2020 del Giudice di Pace
di Patti, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615
c.p.c., spiegata da , per le causali di cui in Controparte_2
motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi € 436,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese relative al presente giudizio di appello, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Santi Ilacqua, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra e la Controparte_2
16 . Controparte_3
Così deciso in Patti, 29-05-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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