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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 797/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale,
promossa da:
in persona del Sindaco pro - tempore, (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in , Piazza del Duomo, elettivamente domiciliato in , Pt_1 Pt_1
via Lancaster, 13, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dall'avv. Giovanni Calabretta (C.F. ), CodiceFiscale_1
giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Pt_1 Pt_1
1 Via S. Carlo n°19 presso lo studio dell'Avv. Rosario Fichera che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: In esito all'udienza di discussione orale dell'11 novembre
2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2022/2024 pubblicata il 24 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 6266/2019 di r.g.), il Tribunale di Catania accoglieva le domande, formulate da dirette ad accertare la responsabilità esclusiva Controparte_1 del in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Parte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patrimoniali, e non, subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale verificatosi, mentre percorreva a bordo della sua ciclomotore Aprilia Scarabeo targato X5YNN2, la via Paradiso in località
, per la presenza di una profonda buca non segnalata e, per l'effetto, Pt_1 condannava l' al pagamento della somma di euro 23.892,00 in CP_2
favore dello stesso Controparte_1
Infine, il Tribunale condannava, in ragione della soccombenza, il Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore
[...] [...]
CP_1
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2024, il Parte_1 impugnava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame di cui si dirà appresso.
Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare l'appello Controparte_1 proposto in ogni sua parte, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della impugnata sentenza e di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 29-10-2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata e rinviava la causa, per la discussione orale, all'udienza dell'11.11.2025, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
2 Indi, all'udienza dell'11 novembre 2025, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo di impugnazione, l'ente appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva/titolarità del diritto controverso per essersi il presunto evento verificatosi all'interno della stradella di via Felice Paradiso di proprietà privata del supercondominio ivi esistente e, come tale, era quest'ultimo (e non il Pt_1
convenuto) legittimato in causa, in quanto custode dell'area privata.
In particolare, contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo decidente nella parte in cui afferma che la stradella -in cui è avvenuto il sinistro-, benchè di proprietà privata, avesse una destinazione uti cives (e quindi aperta al pubblico), sia in quanto priva di barriere fisiche che ostacolavano l'ingresso a soggetti terzi
- pedoni e veicoli- sia in quanto destinata ad esigenze diverse da quelle personali dei residenti dei condominii ivi edificati, come risultava dalla stessa documentazione prodotta dall'Ente comunale (vedi nota del 12/3/2019).
L'appellante, al contrario, sostiene che: a) non essendo esso proprietario del tratto di strada interessato dal sinistro non era gravato di alcun obbligo di vigilanza e di manutenzione della strada in questione;
b) l'assenza di barriere fisiche che ostacolano l'ingresso a tale stradella non era un elemento atto a determinare la qualificazione della strada quale area privata ad uso pubblico;
c) infine, il giudice di primo grado ha erroneamente recepito le conclusioni del ctu in punto di qualificazione ad uso pubblico del tratto di strada per la presenza, tra l'altro, di attività destinate alla collettività, senza tenere in debito conto le osservazioni in punto sollevate da esso convenuto in primo grado.
Il primo articolato motivo di gravame è infondato e, va, pertanto, rigettato, per le medesime condivisibili ragioni addotte dal Tribunale.
Ed invero, l'art. 825 del c.c., rubricato "diritti demaniali su beni altrui", stabilisce che i diritti reali che spettano allo Stato, alle province o ai comuni su beni di proprietà privata sono soggetti al regime del demanio pubblico. Questi diritti
3 sono assoggettati al regime del demanio pubblico se costituiti per l'utilità dei beni demaniali stessi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse.
Perché “un'area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato”
(Cass. civ. n. 5312/1998).
Sul punto, quindi, si osserva che:
a) la definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della sopra richiamata disciplina codicistica, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada (art.2, comma
I) per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. ( Cass. civ. sent.
n. 14367/2018;);
b) e', pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del fondata sugli obblighi di custodia correlati Pt_1 al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada;
c) osserva, ancora, la Corte che, dalla CTU espletata in primo grado– le cui considerazioni vanno pienamente condivise- risulta che “ la strada è nei fatti un accesso destinato a servire le diverse palazzine presenti nell'area di lottizzazione P.L.
1. ed al contempo costituisce una via di comunicazione tra la via Felice Paradiso e la via John Fitzgerald Kennedy. Il secondo accesso alla via Felice Paradiso n.78 è dalla via John Fitzgerald Kennedy in corrispondenza del civico n.55. La circostanza che i due ingressi siano privi di qualsiasi tipo di recinzione fa sì che l'accesso sia consentito a chiunque lo voglia e non sia dunque esclusivo dei condòmini proprietari degli immobili afferenti a tale strada. Ai due imbocchi non si riscontra la presenza di un cartello che specifica
4 la proprietà privata della strada e ne intimi la percorrenza. Durante il sopralluogo effettuato si è potuto accertare che la strada sia percorsa in maniera generalizzata da mezzi e da persone”;
d) va, infine, rilevato che, lo stesso Ente comunale ha prodotto in primo grado il documento del 12/3/2019. nel quale si legge testualmente che “il luogo del presunto incidente ricade all'interno di un'area non appartenente al demanio di questa Amministrazione Comunale ed aperta al pubblico transito” e successivamente ribadita con nota prot. 24498 del 15/03/2019, nella quale si precisa che “la strada, oggetto del presunto incidente, ricade all'interno di aree non appartenenti al demanio di questa Amministrazione Comunale , ed è soggetta al pubblico transito in quanto è sprovvista, sia all'imbocco che all'uscita, di cancelli, sbarre o ostacoli”.
Ebbene, nella fattispecie, il Collegio ritiene che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ( oltre che in ragione delle esaustive conclusioni in punto rese dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado),
l'eccezione formulata dall'appellante non può essere accolta stante che responsabile del danno patito dal (odierno appellato) è senz'altro il CP_1
nei cui confronti grava (a prescindere quindi dalla titolarità Parte_1
o meno del bene) l'obbligo di garantire la manutenzione della strada in cui è occorso il sinistro per cui è causa.
Conseguentemente -e diversamente da quanto lamentato dall'appellante- il primo decidente ha fatto buon governo dei principi enunciati dall'art. 2051 del c.c. nel ritenere sussistente la responsabilità esclusiva del Parte_1 quale custode del bene, nella causazione del sinistro de quo occorso in via Felice
Paradiso. Va invero al riguardo ribadito che la circostanza che si tratta di una strada di proprietà privata non esclude la sua destinazione ad “uso pubblico”, essendovi consentito l'accesso veicolare da parte di una collettività indeterminata di soggetti, considerati “uti cives”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura, ancora, la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Catania, rilevando che l'esito dell'istruttoria
5 avrebbe dovuto portare al rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno.
In particolare, l'appellante lamenta: a) la mancanza di prova in ordine allo stesso verificarsi del sinistro sostenendo che sul punto nulla avrebbero riferito i testi escussi e deducendo l'erroneità sul piano probatorio in ordine all'attendibilità delle loro dichiarazioni; b) l'erroneità della statuizione di primo grado per aver attribuito valenza probatoria alle immagini fotografiche, sia quelle prodotte dall'attore (e mostrate ai testi), che quelle allegate alla CTU;
c) l'erroneità della sentenza di primo grado per avere, infine, recepito le conclusioni del ctu senza tenere in debito conto le osservazioni avverso la medesima sollevate da esso appellante (convenuto in primo grado).
Anche il secondo articolato motivo di gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ed invero, nel caso in esame, la motivazione del Tribunale è lineare, coerente e pienamente rispettosa dei canoni della valutazione libera delle prove si cui all'art
116 c.p.c., perché non presenta illogicità manifeste né si fonda su una lettura distorta del materiale probatorio allegato.
In primo luogo, la Corte osserva che il Tribunale ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le deposizioni acquisite, soffermandosi sia sulla coerenza dei singoli racconti sia sulla loro convergenza reciproca. Le dichiarazioni testimoniali risultano infatti caratterizzate da linearità, precisione e logicità, oltre ad essere prive di contraddizioni significative tale da inficiare la credibilità degli stessi testimoni.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che “i testimoni hanno confermato le circostanze dedotte in citazione;
soprattutto il teste , che Testimone_1 percorreva la stessa via dell'attore”, lo stesso teste è stato, difatti, chiaro nel sostenere che ”il percorreva a bordo del suo motorino di colore rosso la CP_1 via Felice Paradiso e che la caduta conseguì per la presenza di una buca sul manto stradale, non visibile perché la strada non era illuminata” – dislivello del manto che è confermato anche dalle foto allegate dall'attore (e mostrate ai testimoni).
6 Ed ancora, l'altro testimone che, al momento del verificarsi del Testimone_2
sinistro, viaggiava nella stessa auto dell'altro testimone escusso ha Tes_3 confermato lo stato dei luoghi e la presenza proprio di una buca al centro della strada nel cui punto si è verificato il sinistro de quo.
Può, dunque, ritenersi provata l'esistenza del nesso causale ed affermarsi che l'attore (odierno appellato) è caduto proprio a causa di quella particolare situazione dei luoghi. Altresì, il nesso causale risulta logicamente supportato dalla visione delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, prodotte agli atti dall'attore, ove il manto stradale appare dissestato per la presenza di un'ampia buca.
Tali circostanze fanno ritenere provato che il sinistro sia effettivamente avvenuto come conseguenza dell'anomalo stato del manto stradale caratterizzato dalla presenza di un'ampia sconnessione.
Dal combinato disposto degli articoli 2 e 14 C.d.S. si ricava proprio “l'esistenza, in capo all'amministrazione comunale, di un potere/dovere di vigilanza sulle strade ad uso pubblico ricadenti nel proprio territorio, quale che sia la proprietà, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex articolo 2051 c.c.” (Cass. civ. ord. n.6141/2028).
Ciò posto, deve affermarsi che sul di gravava – quindi- un Pt_1 Pt_1 vero e proprio obbligo di manutenzione della strada teatro del sinistro per cui è causa.
In secondo luogo, parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa erronea attribuzione di valenza probatoria alle fotografie prodotte dall'attore (odierno appellato) e a quelle scattate dal Consulente tecnico d'ufficio e allegate alla propria relazione.
Il Tribunale ha, invero, fatto corretto uso di tali elementi documentali, valorizzandone la natura di prova atipica idonea a rappresentare lo stato dei luoghi e a costruire un valido parametro di riscontro delle ulteriori emergenze istruttorie.
7 Le immagini acquisite agli atti del giudizio di primo grado, pur non essendo di per sé solo sufficienti a ricostruire la dinamica del sinistro, mostrano, comunque, in modo chiaro lo stato dei luoghi.
In ultimo, la consulenza tecnica c'ufficio, recependo e analizzando le fotografie
(che sono state correttamente integrate e verificate mediante attività svolta dall'ausiliare del primo Decidente), ha fornito una ricostruzione della compatibilità tra i danni rilevati e la dinamica dedotta dal Detti CP_1 elementi, correttamente considerati unitamente alle deposizioni testimoniali e agli accertamenti tecnici (quale la ctu medico legale), contribuiscono a sostenere la ricostruzione dei fatti posta a base della corretta decisione di condanna, ai sensi dell'art.2051 c.c., del Parte_1
A tal fine, occorre richiamare brevemente i principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051
c.c., secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. civ. n. 12027/2017; Cass. civ. n. 27724/2018 e, più recentemente, Cass. Sezioni Unite ordinanza n. 20943/2022), ritenuto condivisibile da questa Corte e pertinente alla fattispecie in esame, secondo il quale:
- la custodia si identifica in una potestà di fatto sulla cosa e, segnatamente, per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti;
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito (rappresentato da fatto naturale o del terzo) che esclude la responsabilità del custode, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da
8 intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Orbene, nel caso in esame, la condotta tenuta dall'appellato che, a bordo del proprio scooter, cadeva a terra a causa di una profonda buca presente sull'asfalto
-priva di idonea segnalazione di pericolo- non presenta alcunché di imprevedibile, anomalo o abnorme, rientrando nel notorio che il dislivello della buca rispetto al manto stradale possa determinare la caduta del centauro e sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente.
In sostanza, appare certa la sussistenza del nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e la caduta (e le conseguenti lesioni subite da
, sicché il quale ente custode della Controparte_1 Parte_1
strada in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Sul punto, è pacifico che “è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”( Cass. civ. ord.
n. 8879/2023, Cass. civ. ord. n.3216/2017).
Né, infine, l'ente comunale appellante ha provato che il sinistro si sia verificato per colpa del danneggiato. Invero, sotto tale profilo, occorre precisare che l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento colposo del danneggiato-utente quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno. Al riguardo, la
9 giurisprudenza di legittimità precisa che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva solo ove sia qualificabile come abnorme, cioè eccezionale, inconsueta ed estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto dell'evento dannoso (Cass.
1576/2016; Cass. 2480/2018; Cass. 456/2021).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va, quindi, integralmente rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, avuto riguardo all'effettiva attività difensiva (con esclusione della fase istruttoria che va liquidata secondo i valori minimi, in mancanza di una specifica attività istruttoria).
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.797/2024 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza inter partes Parte_1
n.2022/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il 24 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 6266/2019 R.G.); condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase della trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, IVA e CPA;
10 dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'Ente appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 20 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria StellaArena Dott. Giovanni Dipietro
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 797/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale,
promossa da:
in persona del Sindaco pro - tempore, (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in , Piazza del Duomo, elettivamente domiciliato in , Pt_1 Pt_1
via Lancaster, 13, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dall'avv. Giovanni Calabretta (C.F. ), CodiceFiscale_1
giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Pt_1 Pt_1
1 Via S. Carlo n°19 presso lo studio dell'Avv. Rosario Fichera che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: In esito all'udienza di discussione orale dell'11 novembre
2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2022/2024 pubblicata il 24 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 6266/2019 di r.g.), il Tribunale di Catania accoglieva le domande, formulate da dirette ad accertare la responsabilità esclusiva Controparte_1 del in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Parte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patrimoniali, e non, subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale verificatosi, mentre percorreva a bordo della sua ciclomotore Aprilia Scarabeo targato X5YNN2, la via Paradiso in località
, per la presenza di una profonda buca non segnalata e, per l'effetto, Pt_1 condannava l' al pagamento della somma di euro 23.892,00 in CP_2
favore dello stesso Controparte_1
Infine, il Tribunale condannava, in ragione della soccombenza, il Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore
[...] [...]
CP_1
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2024, il Parte_1 impugnava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame di cui si dirà appresso.
Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare l'appello Controparte_1 proposto in ogni sua parte, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della impugnata sentenza e di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 29-10-2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata e rinviava la causa, per la discussione orale, all'udienza dell'11.11.2025, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
2 Indi, all'udienza dell'11 novembre 2025, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo articolato motivo di impugnazione, l'ente appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva/titolarità del diritto controverso per essersi il presunto evento verificatosi all'interno della stradella di via Felice Paradiso di proprietà privata del supercondominio ivi esistente e, come tale, era quest'ultimo (e non il Pt_1
convenuto) legittimato in causa, in quanto custode dell'area privata.
In particolare, contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo decidente nella parte in cui afferma che la stradella -in cui è avvenuto il sinistro-, benchè di proprietà privata, avesse una destinazione uti cives (e quindi aperta al pubblico), sia in quanto priva di barriere fisiche che ostacolavano l'ingresso a soggetti terzi
- pedoni e veicoli- sia in quanto destinata ad esigenze diverse da quelle personali dei residenti dei condominii ivi edificati, come risultava dalla stessa documentazione prodotta dall'Ente comunale (vedi nota del 12/3/2019).
L'appellante, al contrario, sostiene che: a) non essendo esso proprietario del tratto di strada interessato dal sinistro non era gravato di alcun obbligo di vigilanza e di manutenzione della strada in questione;
b) l'assenza di barriere fisiche che ostacolano l'ingresso a tale stradella non era un elemento atto a determinare la qualificazione della strada quale area privata ad uso pubblico;
c) infine, il giudice di primo grado ha erroneamente recepito le conclusioni del ctu in punto di qualificazione ad uso pubblico del tratto di strada per la presenza, tra l'altro, di attività destinate alla collettività, senza tenere in debito conto le osservazioni in punto sollevate da esso convenuto in primo grado.
Il primo articolato motivo di gravame è infondato e, va, pertanto, rigettato, per le medesime condivisibili ragioni addotte dal Tribunale.
Ed invero, l'art. 825 del c.c., rubricato "diritti demaniali su beni altrui", stabilisce che i diritti reali che spettano allo Stato, alle province o ai comuni su beni di proprietà privata sono soggetti al regime del demanio pubblico. Questi diritti
3 sono assoggettati al regime del demanio pubblico se costituiti per l'utilità dei beni demaniali stessi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse.
Perché “un'area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato”
(Cass. civ. n. 5312/1998).
Sul punto, quindi, si osserva che:
a) la definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della sopra richiamata disciplina codicistica, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada (art.2, comma
I) per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. ( Cass. civ. sent.
n. 14367/2018;);
b) e', pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del fondata sugli obblighi di custodia correlati Pt_1 al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada;
c) osserva, ancora, la Corte che, dalla CTU espletata in primo grado– le cui considerazioni vanno pienamente condivise- risulta che “ la strada è nei fatti un accesso destinato a servire le diverse palazzine presenti nell'area di lottizzazione P.L.
1. ed al contempo costituisce una via di comunicazione tra la via Felice Paradiso e la via John Fitzgerald Kennedy. Il secondo accesso alla via Felice Paradiso n.78 è dalla via John Fitzgerald Kennedy in corrispondenza del civico n.55. La circostanza che i due ingressi siano privi di qualsiasi tipo di recinzione fa sì che l'accesso sia consentito a chiunque lo voglia e non sia dunque esclusivo dei condòmini proprietari degli immobili afferenti a tale strada. Ai due imbocchi non si riscontra la presenza di un cartello che specifica
4 la proprietà privata della strada e ne intimi la percorrenza. Durante il sopralluogo effettuato si è potuto accertare che la strada sia percorsa in maniera generalizzata da mezzi e da persone”;
d) va, infine, rilevato che, lo stesso Ente comunale ha prodotto in primo grado il documento del 12/3/2019. nel quale si legge testualmente che “il luogo del presunto incidente ricade all'interno di un'area non appartenente al demanio di questa Amministrazione Comunale ed aperta al pubblico transito” e successivamente ribadita con nota prot. 24498 del 15/03/2019, nella quale si precisa che “la strada, oggetto del presunto incidente, ricade all'interno di aree non appartenenti al demanio di questa Amministrazione Comunale , ed è soggetta al pubblico transito in quanto è sprovvista, sia all'imbocco che all'uscita, di cancelli, sbarre o ostacoli”.
Ebbene, nella fattispecie, il Collegio ritiene che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ( oltre che in ragione delle esaustive conclusioni in punto rese dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado),
l'eccezione formulata dall'appellante non può essere accolta stante che responsabile del danno patito dal (odierno appellato) è senz'altro il CP_1
nei cui confronti grava (a prescindere quindi dalla titolarità Parte_1
o meno del bene) l'obbligo di garantire la manutenzione della strada in cui è occorso il sinistro per cui è causa.
Conseguentemente -e diversamente da quanto lamentato dall'appellante- il primo decidente ha fatto buon governo dei principi enunciati dall'art. 2051 del c.c. nel ritenere sussistente la responsabilità esclusiva del Parte_1 quale custode del bene, nella causazione del sinistro de quo occorso in via Felice
Paradiso. Va invero al riguardo ribadito che la circostanza che si tratta di una strada di proprietà privata non esclude la sua destinazione ad “uso pubblico”, essendovi consentito l'accesso veicolare da parte di una collettività indeterminata di soggetti, considerati “uti cives”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura, ancora, la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Catania, rilevando che l'esito dell'istruttoria
5 avrebbe dovuto portare al rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno.
In particolare, l'appellante lamenta: a) la mancanza di prova in ordine allo stesso verificarsi del sinistro sostenendo che sul punto nulla avrebbero riferito i testi escussi e deducendo l'erroneità sul piano probatorio in ordine all'attendibilità delle loro dichiarazioni; b) l'erroneità della statuizione di primo grado per aver attribuito valenza probatoria alle immagini fotografiche, sia quelle prodotte dall'attore (e mostrate ai testi), che quelle allegate alla CTU;
c) l'erroneità della sentenza di primo grado per avere, infine, recepito le conclusioni del ctu senza tenere in debito conto le osservazioni avverso la medesima sollevate da esso appellante (convenuto in primo grado).
Anche il secondo articolato motivo di gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ed invero, nel caso in esame, la motivazione del Tribunale è lineare, coerente e pienamente rispettosa dei canoni della valutazione libera delle prove si cui all'art
116 c.p.c., perché non presenta illogicità manifeste né si fonda su una lettura distorta del materiale probatorio allegato.
In primo luogo, la Corte osserva che il Tribunale ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le deposizioni acquisite, soffermandosi sia sulla coerenza dei singoli racconti sia sulla loro convergenza reciproca. Le dichiarazioni testimoniali risultano infatti caratterizzate da linearità, precisione e logicità, oltre ad essere prive di contraddizioni significative tale da inficiare la credibilità degli stessi testimoni.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che “i testimoni hanno confermato le circostanze dedotte in citazione;
soprattutto il teste , che Testimone_1 percorreva la stessa via dell'attore”, lo stesso teste è stato, difatti, chiaro nel sostenere che ”il percorreva a bordo del suo motorino di colore rosso la CP_1 via Felice Paradiso e che la caduta conseguì per la presenza di una buca sul manto stradale, non visibile perché la strada non era illuminata” – dislivello del manto che è confermato anche dalle foto allegate dall'attore (e mostrate ai testimoni).
6 Ed ancora, l'altro testimone che, al momento del verificarsi del Testimone_2
sinistro, viaggiava nella stessa auto dell'altro testimone escusso ha Tes_3 confermato lo stato dei luoghi e la presenza proprio di una buca al centro della strada nel cui punto si è verificato il sinistro de quo.
Può, dunque, ritenersi provata l'esistenza del nesso causale ed affermarsi che l'attore (odierno appellato) è caduto proprio a causa di quella particolare situazione dei luoghi. Altresì, il nesso causale risulta logicamente supportato dalla visione delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, prodotte agli atti dall'attore, ove il manto stradale appare dissestato per la presenza di un'ampia buca.
Tali circostanze fanno ritenere provato che il sinistro sia effettivamente avvenuto come conseguenza dell'anomalo stato del manto stradale caratterizzato dalla presenza di un'ampia sconnessione.
Dal combinato disposto degli articoli 2 e 14 C.d.S. si ricava proprio “l'esistenza, in capo all'amministrazione comunale, di un potere/dovere di vigilanza sulle strade ad uso pubblico ricadenti nel proprio territorio, quale che sia la proprietà, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex articolo 2051 c.c.” (Cass. civ. ord. n.6141/2028).
Ciò posto, deve affermarsi che sul di gravava – quindi- un Pt_1 Pt_1 vero e proprio obbligo di manutenzione della strada teatro del sinistro per cui è causa.
In secondo luogo, parimenti infondata è la censura relativa alla pretesa erronea attribuzione di valenza probatoria alle fotografie prodotte dall'attore (odierno appellato) e a quelle scattate dal Consulente tecnico d'ufficio e allegate alla propria relazione.
Il Tribunale ha, invero, fatto corretto uso di tali elementi documentali, valorizzandone la natura di prova atipica idonea a rappresentare lo stato dei luoghi e a costruire un valido parametro di riscontro delle ulteriori emergenze istruttorie.
7 Le immagini acquisite agli atti del giudizio di primo grado, pur non essendo di per sé solo sufficienti a ricostruire la dinamica del sinistro, mostrano, comunque, in modo chiaro lo stato dei luoghi.
In ultimo, la consulenza tecnica c'ufficio, recependo e analizzando le fotografie
(che sono state correttamente integrate e verificate mediante attività svolta dall'ausiliare del primo Decidente), ha fornito una ricostruzione della compatibilità tra i danni rilevati e la dinamica dedotta dal Detti CP_1 elementi, correttamente considerati unitamente alle deposizioni testimoniali e agli accertamenti tecnici (quale la ctu medico legale), contribuiscono a sostenere la ricostruzione dei fatti posta a base della corretta decisione di condanna, ai sensi dell'art.2051 c.c., del Parte_1
A tal fine, occorre richiamare brevemente i principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051
c.c., secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. civ. n. 12027/2017; Cass. civ. n. 27724/2018 e, più recentemente, Cass. Sezioni Unite ordinanza n. 20943/2022), ritenuto condivisibile da questa Corte e pertinente alla fattispecie in esame, secondo il quale:
- la custodia si identifica in una potestà di fatto sulla cosa e, segnatamente, per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti;
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito (rappresentato da fatto naturale o del terzo) che esclude la responsabilità del custode, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da
8 intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Orbene, nel caso in esame, la condotta tenuta dall'appellato che, a bordo del proprio scooter, cadeva a terra a causa di una profonda buca presente sull'asfalto
-priva di idonea segnalazione di pericolo- non presenta alcunché di imprevedibile, anomalo o abnorme, rientrando nel notorio che il dislivello della buca rispetto al manto stradale possa determinare la caduta del centauro e sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente.
In sostanza, appare certa la sussistenza del nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e la caduta (e le conseguenti lesioni subite da
, sicché il quale ente custode della Controparte_1 Parte_1
strada in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Sul punto, è pacifico che “è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”( Cass. civ. ord.
n. 8879/2023, Cass. civ. ord. n.3216/2017).
Né, infine, l'ente comunale appellante ha provato che il sinistro si sia verificato per colpa del danneggiato. Invero, sotto tale profilo, occorre precisare che l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento colposo del danneggiato-utente quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno. Al riguardo, la
9 giurisprudenza di legittimità precisa che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva solo ove sia qualificabile come abnorme, cioè eccezionale, inconsueta ed estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto dell'evento dannoso (Cass.
1576/2016; Cass. 2480/2018; Cass. 456/2021).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va, quindi, integralmente rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, avuto riguardo all'effettiva attività difensiva (con esclusione della fase istruttoria che va liquidata secondo i valori minimi, in mancanza di una specifica attività istruttoria).
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.797/2024 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza inter partes Parte_1
n.2022/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il 24 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 6266/2019 R.G.); condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase della trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, IVA e CPA;
10 dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'Ente appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 20 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria StellaArena Dott. Giovanni Dipietro
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