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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 30
Settembre 2024 e il 10 Gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza del 17 Gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1159 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor nato l'[...] a [...] e ivi residente, in Parte_1
via Vincenzo Di Paola n. 21, C.F. , in qualità di amministratore di CodiceFiscale_1
sostegno del signor , nato l'[...] a [...] e ivi residente, nella Parte_2
via Pietà n. 10, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e CodiceFiscale_2
disgiuntamente, giusto mandato in calce al ricorso ex art. 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 15/04/2024, dagli Avv.ti Giuseppe Giglione e Giuseppe Scerra, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del primo, sito ad Agrigento, nella via Mazzini n. 21,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agi atti di causa,
1 - resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 15 Aprile 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor in qualità di amministratore di sostegno del signor , dopo avere Parte_1 Parte_2
presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento in capo al prefato amministrato dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 14 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 Gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 30 Settembre 2024 e il 10 Gennaio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza disporre la C.T.U. richiesta dal ricorrente, nella spiegata qualità.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott. , nominato nel corso della fase Persona_1
di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che, in concreto, le patologie da cui è affetto il signor sono tali da renderlo invalido Parte_2
civile in misura pari al 100%, senza diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla enunciata norma (cfr.: relazione tecnica di ufficio depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e successive controdeduzioni alle note critiche formulate dal legale dell'istante). Quindi, il prefato signore non presenta i requisiti sanitari stabiliti dalla legge superiormente citata per accedere alla prestazione richiesta.
2 Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal menzionato perito, il signor
[...]
nella spiegata qualità, ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, Pt_1
a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, egli non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le conclusioni in argomento e giustificare, pertanto,
l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, il ricorrente ha lamentato soltanto una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto a favore del signor dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione Parte_2
deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI
comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia
dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare,
presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dal signor in qualità Parte_1
di amministratore di sostegno del signor . Parte_2
Quest'ultimo, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo stata prodotta agli atti di lite la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, inerente il reddito da lui prodotto nell'anno 2023.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico del signor , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_2
essendo stata prodotta pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.
L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel citato procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
3 - rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che il signor non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_2
previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 17 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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