Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto -OMISSIS- in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Maria Polito, Enrico Labella e Claudia Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Vallerga e Filippo Scorcucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- del provvedimento dell’Ufficio Demanio Marittimo del -OMISSIS- -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Comunicazione differimento durata della concessione demaniale marittima al 30/09/2027 ai sensi dell’art. 1, del D.L. 131 del 16/09/2024, convertito nella Legge n. 166, del 14/11/2024 ”;
- nonché degli atti presupposti e connessi e, segnatamente:
-- della Deliberazione della Giunta del -OMISSIS--OMISSIS-, avente ad oggetto “Atto di sospensione di efficacia della Delibera di G.C.-OMISSIS- di indirizzo per l’avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo nel -OMISSIS-”;
-- della Deliberazione della Giunta del -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto “Atto di revoca della Delibera generale di indirizzo per l’avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo nel -OMISSIS- -OMISSIS-”; -
-- ove occorra, della nota di riscontro del -OMISSIS-, -OMISSIS-, recante “Riscontro a Parere -OMISSIS-(-OMISSIS-”;
B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI dall’-OMISSIS- in data 31.10.2025, l’annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - Atto di indirizzo agli uffici e cronoprogramma attività per la redazione del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime ”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai predetti ed allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, della controinteressata -OMISSIS-. e degli interventi ad opponendum sopra indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RC GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) L’-OMISSIS- (d’ora in poi: -OMISSIS-):
- con il ricorso introduttivo ha impugnato gli atti del Comune resistente con cui, in seguito all’emanazione del DL n. 131/2024, ha disposto la proroga generalizzata fino al 30.9.2027 della scadenza del termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (d’ora in poi anche: concessioni demaniali), disponendo inoltre di soprassedere all’espletamento della gara per la selezione dei nuovi concessionari;
- con i motivi aggiunti ha impugnato la Deliberazione della Giunta Comunale (DGC) -OMISSIS- che, da un lato, ha confermato la proroga generalizzata delle concessioni demaniali al 30.9.27 e, dall’altro, ha stabilito di indire le procedure selettive entro il 31.12.2025, senza tuttavia prevedere alcun cronoprogramma della gara, né alcun termine entro cui concludere le relative operazioni.
2) La stessa -OMISSIS-, con un primo ricorso a questo T.A.R.-OMISSIS-, aveva impugnato anche a DGC -OMISSIS- con cui il Comune, non avendo indetto le gare per l’affidamento delle concessioni entro il 31.12.2023 (termine ultimo stabilito con le sentenze n.ri 17 e 18 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), aveva disposto una proroga generalizzata del termine d’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime al 31.12.2024.
Nelle more della trattazione di tale ricorso-OMISSIS-il Comune, con DGC -OMISSIS-, aveva stabilito i criteri di indizione delle gare per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime ma poi, una volta pubblicato il DL n. 131/2024 che ha previsto l’ennesima proroga generalizzata del termine d’efficacia delle concessioni balneari fino al 30.9.2027, lo stesso Comune con DGC -OMISSIS-, dapprima ha sospeso l’efficacia della precedente DGC -OMISSIS-, poi con DGC -OMISSIS-, l’ha definitivamente revocata, adottando anche il provvedimento comunale dell’11.12.2024, che ha disposto la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime esistenti fino al 30.9.2027.
In tale situazione questo Tribunale, con sentenza -OMISSIS- ha dichiarato improcedibile il citato ricorso Rg -OMISSIS-, in ragione della sopravvenuta emanazione degli atti suddetti non impugnati dall’-OMISSIS-.
3) L’-OMISSIS-, da un lato, ha appellato la suddetta sentenza -OMISSIS- e, dall’altro, ha impugnato i citati atti sopravvenuti con il ricorso di cui in epigrafe.
3.1) Per quanto riguarda l’appello esso è stato accolto con sentenza -OMISSIS-, con rinvio al giudice di prime cure.
3.2) Con riguardo al presente giudizio, l’-OMISSIS- in seguito alla pubblicazione della citata sentenza -OMISSIS-, con il ricorso introduttivo ha comunque impugnato il citato provvedimento dell’11.12.2024 di proroga generalizzata nonché gli atti ad esso presupposti, deducendone l’illegittimità per violazione del diritto europeo in materia di concorrenza, come declinato dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia UE e della giurisprudenza amministrativa.
4) Nelle more della trattazione del ricorso introduttivo, il Comune ha emanato la DGC -OMISSIS- portante “ Atto di indirizzo agli uffici e cronoprogramma attività per la redazione del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime ” con la quale:
- ha confermato la proroga del termine d’efficacia delle concessioni demaniali in essere al 30.9.2027;
- ha stabilito di avviare entro il 31.12.2025 la procedura finalizzata all’assegnazione delle concessioni demaniali ai nuovi titolari.
5) L’-OMISSIS-, con motivi aggiunti notificati il 31.10.2025, ha impugnato anche la citata DGC -OMISSIS-ritenendola illegittima per vizi del tutto analoghi a quelli dedotti con il ricorso introduttivo perché tale atto ha confermato la proroga generalizzata delle concessioni demaniali in essere e per la effettuanda selezione pubblica non è stato previsto un cronoprogramma di svolgimento delle operazioni, né un termine ultimo per la conclusione delle stesse, in contrasto con il diritto eurounitario e, segnatamente, con le norme istitutive delle libertà fondamentali di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE e di prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva Servizi.
6) Si sono costituiti in giudizio il Comune resistente, la controinteressata ed altri concessionari intervenienti ad opponendum , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
7) A pochi giorni dall’udienza di discussione del 19.12.2025 il Comune ha adottato la determina -OMISSIS- con cui, in esecuzione alla DGC -OMISSIS-, ha effettivamente indetto la selezione per l’assegnazione delle concessioni.
Tuttavia il Comune:
- ha richiamato “ l’art. 1, comma 1, punto 1.1 del DL n. 131/2024” relativo alla proroga generalizzata delle concessioni al 30.9.2027 ed ha precisato che tali gare sono indette “ al fine di addivenire auspicabilmente all’assegnazione delle concessioni medesime per la stagione del 2026 ” senza stabilire alcun termine per la conclusione delle procedure suddette;
- ha approvato lo schema di disciplinare per l’espletamento della selezione pubblica per l’aggiudicazione delle concessioni demaniali il quale prevede, tra l’altro che “… si precisa che il regolare avvio e l’espletazione delle gare, determinato con la Deliberazione -OMISSIS-… e di cui il presente Disciplinare è diretta attuazione, consente di ritenere in vigore le concessioni attuali fino al termine dell’espletamento delle gare e per il termine strettamente necessario per lo svolgimento delle stesse ”.
7.1) L’-OMISSIS-, con note d’udienza, ha ribadito la permanenza del proprio interesse all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti ritenendo che la citata determina comunale -OMISSIS- non abbia determinato l’improcedibilità del gravame perché con essa il Comune:
- ha comunque confermato l’illegittima proroga generalizzata delle concessioni in essere al 30.9.27;
- pur avendo affermato che il termine del 30.9.27 potrebbe essere anticipato se la gara terminasse prima di tale data, tuttavia tale circostanza rimane un semplice auspicio in quanto per la procedura (oltre che non ancora avviata mancando la pubblicità sulla GURI) non è previsto alcun termine di conclusione delle operazioni, talché la procedura potrebbe protrarsi per mesi e, potenzialmente, anche fino al settembre 2027 o potrebbe anche essere revocata, come del resto già accaduto per opera dello stesso Comune resistente nel 2024 con la precedente gara.
8) All’udienza del 19.12.2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e, poi, riconvocata alla camera di consiglio del 9.1.2026.
9) Il ricorso e i motivi aggiunti meritano accoglimento, nei termini di seguito precisati.
10) Preliminarmente si devono scrutinare le plurime eccezioni pregiudiziali formulate dalle parti resistenti.
10.1) E’ stata eccepita l’inammissibilità del gravame per difetto di ius postulandi dell’-OMISSIS- in quanto è avvalsa di avvocati del libero Foro (anzi, di difensori interni alla stessa -OMISSIS-) e non dell’Avvocatura dello Stato come stabilito dall’art. 21-bis, comma 2, della L. n. 287/90, senza avere previamente acquisito il parere dell’Avvocato Generale dello Stato attestante, ai sensi dell’art. 5 del RD n. 1611/1933, l’esistenza delle “ ragioni assolutamente eccezionali ” per poter derogare al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura stessa.
In effetti tale parere attestante la situazione di conflitto di interessi dell’Avvocatura stessa che, in sede di contenzioso eurounitario, potrebbe essere chiamata a difendere la compatibilità con il diritto europeo del DL n. 131/24 portante la proroga generalizzata delle concessioni demaniali, è stato reso solo in data 6.8.2025, quindi posteriormente alla notifica del ricorso introduttivo.
L’eccezione è infondata.
Nel caso in esame, come attestato dal citato parere del 6.8.2025, sussistono le “ ragioni assolutamente eccezionali ” previste dall’art. 5 dell’RD 1611/33 che legittimano le Amministrazioni soggette al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato a richiedere l’assistenza di avvocati del libero Foro in base alla regola dell’impossibilità che due parti siano tutelate da uno stesso difensore (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.12.2012, n. 23464) anche a prescindere dalla procedura disciplinata dal citato art. 5 RD n. 1611/33, attesa la necessità di scongiurare l’ipotesi che l’Avvocatura dello Stato debba rappresentare due parti portatrici di interessi antagonisti (cfr. C.d.S., Sez. IV, 31.1.2007, n. 401; Cons. Stato, sez. II, par. n. 2903/2013 del 21.6.2013).
Tale principio è stato condiviso anche da recenti pronunce del Consiglio di Stato che hanno precisato, inoltre, che anche nell’ipotesi in cui il parere dell’Avvocato Generale dello Stato fosse ritenuto necessario (“ del che, per quanto ora visto, può dubitarsi ”), in ogni caso “ la sua assenza concretizzerebbe un vizio formale/procedimentale, che deve comunque ritenersi sanato dalla nota dell’Avvocato Generale dello Stato del 24 settembre 2025 sopra citata. Detta nota, infatti, contiene il parere richiesto e non può che intendersi riferita ad ambedue i gradi del giudizio, per i quali vale indistintamente la medesima ragione giustificativa dell’assistenza da parte di un avvocato del libero foro ai sensi dell’art. 5 cit. (C.d.S., Sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1192) ” (Cons. Stato, sez. VII, 5.1.2026 n. 75).
Ebbene, siccome nel caso in esame risulta dagli atti che il parere in parola è stato reso ed ha attestato la sussistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga all’obbligo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, risultano integrati i presupposti che consentono di richiedere l’assistenza a difensori del libero Foro o di difensori interni all’-OMISSIS-, i quali sono comunque soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato e sono iscritti al relativo Albo e, quindi, possono svolgere l’attività difensiva in luogo dell’Avvocatura dello Stato, scongiurando il conflitto di interessi con la stessa.
10.2) Le parti resistenti hanno eccepito anche la tardività del ricorso introduttivo proposto per l’annullamento delle DGC -OMISSIS- e del provvedimento di proroga generalizzata dell’11.12.24, in quanto notificato solo in data 14.5.2025, quindi oltre il termine di impugnazione previsto.
Preliminarmente si precisa che anche in caso di fondatezza dell’eccezione, essa potrebbe determinare unicamente l’inammissibilità del ricorso introduttivo, ma non quella dei motivi aggiunti, sui cui non è stata adombrato alcun profilo di tardività
In ogni caso l’eccezione è infondata in quanto anche il ricorso introduttivo è stato tempestivamente notificato.
La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, 30.4.2018, n. 2583) ha precisato che il termine di impugnazione di 30 giorni degli atti da parte dell’-OMISSIS- decorre solo dal momento in cui sono stati effettuati gli adempimenti preliminari previsti dall’art. 21-bis L. n. 287/90 così articolati:
- l’adozione del parere precontenzioso da parte dell’-OMISSIS- che deve reso nel termine di 60 giorni, con dies a quo che “ decorre dalla conoscenza dell’atto impugnato ” (cfr. Cons. Stato, 18.4.2023, n. 3880) e non dalla sua pubblicazione;
- lo spatium temporis di ulteriori 60 giorni per consentire all’ente notificato di controdedurre o adeguarsi;
- il termine di 30 giorni assegnato all’-OMISSIS- per impugnare il provvedimento anticoncorrenziale.
Nel caso in esame è pacifico che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo non sono stati comunicati all’-OMISSIS-, ma sono stati da essa conosciuti solo in seguito alla loro produzione in giudizio -OMISSIS- avvenuta a partire dal 23.12.2024, sicché solo da tale termine si è verificata la piena conoscenza da parte dell’-OMISSIS-.
Ebbene la notificazione del ricorso introduttivo, effettuata in data 14.5.2025, è tempestiva in quanto avvenuta entro i 150 giorni stabiliti dall’art. 21-bis della L. n. 287/90 (60+60+30), nonché nel rispetto dei termini intermedi per l’emissione del parere precontenzioso (formalizzato in data 18.2.2025) e per l’impugnazione (26 giorni dal riscontro comunale al parere in data 18.4.25).
10.3) Infine è stata eccepita l’avvenuta cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, in seguito all’adozione della determina -OMISSIS- (non impugnata) che ha indetto la gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni ai nuovi titolari, così (in ipotesi) superando le censure dedotte contro gli atti comunali impugnati che sono stati censurati proprio per avere procrastinato l’indizione di tale selezione.
In tale situazione è stato rilevato dagli intervenienti ad opponendum che “ L’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe un arretramento procedurale, imponendo al Comune di ripartire da zero con l’avvio delle gare e comportando un inevitabile allungamento dei tempi ”.
L’eccezione è infondata.
Preliminarmente si deve precisare che per ius receptum , ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, L. n. 287/90, l’interesse al ricorso dell’-OMISSIS-all’annullamento dei provvedimenti impugnati (o all’accertamento della loro illegittimità, in seguito alla cessazione della loro efficacia) è finalizzato al conseguimento del “ bene della vita alla corretta applicazione del principio concorrenziale in questa materia che può essere leso sia dai provvedimenti impugnati che dalla normativa nazionale che reitera il vizio già lamentato dall’-OMISSIS-, costretta in aeternum ad impugnare in ripetuti giudizi i nuovi atti applicativi della normativa illegittima sopravvenuta e sempre costretta, in un circolo vizioso, a subire poi all’esito del giudizio la declaratoria di improcedibilità ” (Cons. Stato, sez. VII n. 4480/2024, punto 22.6; T.A.R. Liguria sez. I, 15.9.25, n. 1001, punto 12.2).
Pertanto la legittimazione ex lege dell’-OMISSIS-ad agire per la tutela giurisdizionale dell’interesse collettivo alla tutela della concorrenza implica, a livello processuale, che “ l’Antitrust, in simili giudizi, agisce non per sanzionare gli autori ma, piuttosto, per “indirizzarne il comportamento futuro” (Cons. Stato, sez. VII n. 4030/2024, punto 8.4) sussistendo dunque “un regime ... peculiare delle condizioni dell’azione e, in particolare, dell’interesse a ricorrere. Interesse questo che può allora compendiarsi, altresì, in una più estesa necessità di orientare l’azione di quelle pubbliche amministrazioni di volta in volta individuate, dalla stessa -OMISSIS-, quali soggetti che avrebbero perpetrato eventuali violazioni del diritto sulla concorrenza ”.
Tale “orientamento” dell’azione della pubblica amministrazione avviene per mezzo dell’annullamento o dell’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati al fine di enucleare le coordinate ermeneutiche che “ ben potrebbero trovare applicazione, in funzione di indirizzo ed anche di correzione ove necessario, in occasione di situazioni analoghe ...” in ossequio al principio di effettività delle pronunce giurisdizionali in un settore in cui la sequenza delle proroghe dei titoli concessori rischia di rendere “sin troppo facile aggirare il modello impugnatorio previsto in capo alla stessa -OMISSIS- Antitrust. Ed infatti la declaratoria di improcedibilità, ove riconosciuta come correttamente adottata, consentirebbe all’amministrazione di reiterare il denunziato vizio mediante un perverso meccanismo di “proroghe a catena” (tutte con termini piuttosto ridotti) nessuna delle quali subirebbe, per i profili evidenziati dal giudice di primo grado, la sanzione dell’annullamento per via dei tempi fisiologicamente annessi alla durata del giudizio amministrativo ” (Cons. Stato, n. 4030/24 cit., punto 8.9; T.A.R. Liguria sez. I, 15.9.25, n. 1001, punto 12.2).
Nel caso in esame, come si è detto sopra al punto 7.1, con la determina comunale -OMISSIS- è stata effettivamente indetta la gara per l’assegnazione delle concessioni ai nuovi titolari in esecuzione alla DGC -OMISSIS-, senonché la citata determina del 12.12.2025 non risulta pienamente satisfattiva dell’interesse al rispetto della normativa concorrenziale, sia perché ha confermato la proroga generalizzata delle concessioni al 30.9.27 (cfr. il richiamo all’“ art. 1, comma 1, punto 1.1 del DL n. 131/2024 ”), sia perché non ha stabilito alcun termine entro cui concludere la selezione la quale, tendenzialmente, potrebbe durare anche fino al 30.9.2027.
E’ vero che il disciplinare di gara, allegato alla citata determina del 12.12.2025, afferma che la selezione verrà indetta per addivenire “ auspicabilmente all’assegnazione delle concessioni medesime per la stagione del 2026 ”, ma si tratta per l’appunto di un mero auspicio, senza previsione di alcun termine per la conclusione delle procedure suddette.
Nel caso in esame, pertanto, l’-OMISSIS-conserva l’interesse strumentale sopra tratteggiato, finalizzato ad ottenere una pronuncia che consenta di delineare il quadro regolatorio applicabile al caso in esame, al fine di orientare l’attività amministrativa alla tutela della concorrenza e del libero mercato, mediante annullamento integrale o parziale degli atti impugnati che:
- hanno procrastinato l’indizione della gara (cfr. le DGC -OMISSIS-);
- hanno stabilito la proroga generalizzata dell’efficacia delle concessioni al 30.9.2027 (le DGC -OMISSIS-, il provvedimento di proroga generalizzata dell’11.12.24 e la -OMISSIS-che ha confermato la proroga suddetta);
- hanno previsto l’indizione della gara, ma hanno mantenuto ferma la proroga di efficacia delle concessioni attuali, fino alla conclusione della procedura per la quale non è stato previsto alcun termine, talché essa potrebbe concludersi anche in prossimità del termine prorogato del 30.9.2027 o anche successivamente ad esso.
Respinte le eccezioni pregiudiziali, si può passare all’esame del merito del giudizio.
11) Con l’UNICO MOTIVO del RICORSO INTRODUTTIVO è stata dedotta l’illegittimità per contrasto con il diritto europeo (artt. 49 e 56 TFUE e ss., dell’art. 12 della Direttiva Servizi) e nazionale (norme e principi concorrenziali, L. n. 118/2022, art. 1 L. n. 241/1990 ove individua i principi di diritto UE, eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e irragionevolezza, parzialità, sproporzione) delle-OMISSIS-nonché del provvedimento dell’11.12.2024 con cui il Comune resistente, in seguito all’emanazione del DL n. 131/2024, da un lato ha disposto la proroga generalizzata fino al 30.9.2027 del termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e, dall’altro, ha disposto di soprassedere all’espletamento delle gare per la selezione dei nuovi concessionari.
Il motivo è fondato.
Per jus receptum il diritto unionale (segnatamente gli artt. 49 e 56 del TFUE e l’art. 12 della Direttiva servizi n. 2006/123/CE), come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato (AP n. 17 e 18/2021 e giurisprudenza successiva) e di questo Tribunale ( ex pluribus : TAR Liguria, Sez. I, n. 199/2025; ID 998/2025; ID 1001/2025; ID. n. 183/2025; ID. n. 869/2024) non consente di disporre proroghe generalizzate delle concessioni scadute, ma impone di riassegnare le relative aree demaniali mediante tempestive procedure selettive aperte alla concorrenza.
Eventuali norme interne in contrasto con tali disposizioni eurounitarie, in base ai noti principi sanciti dalla normativa comunitaria (artt. 49 e 56 TFUE e ss., dell’art. 12 della Direttiva Servizi), devono essere disapplicate sia dalla PA che dal Giudice nazionale e sono illegittimi i provvedimenti amministrativi adottati in contrasto con tale normativa.
Nel caso in esame, gli atti impugnati hanno procrastinato l’indizione della gara avendo disposto la proroga generalizzata della scadenza delle concessioni demaniali prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del DL n. 131/2024, norma che per le ragioni sopra richiamate contrasta con il diritto unionale e, quindi, deve essere disapplicata, con conseguente illegittimità degli atti comunali applicativi impugnati che, pertanto, devono essere annullati.
12) Con l’UNICO MOTIVO dei MOTIVI AGGIUNTI è stata dedotta l’illegittimità per contrasto con il diritto europeo (artt. 49 e 56 TFUE e ss., dell’art. 12 della Direttiva Servizi) e nazionale (norme e principi concorrenziali, L. n. 118/2022, art. 1 L. n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e irragionevolezza, parzialità, sproporzione) della DGC -OMISSIS-che, pur avendo disposto l’indizione della gara entro il 31.12.2025, tuttavia ha confermato la proroga generalizzata di scadenza delle concessioni demaniali e non ha previsto alcun cronoprogramma e termine finale per lo svolgimento della selezione.
Il motivo è fondato, relativamente alla parte della Delibera impugnata che ha confermato la proroga generalizzata d’efficacia delle concessioni in essere fino al 30.9.2027 e non ha previsto alcun cronoprogramma per lo svolgimento della gara o, quantomeno la previsione di un termine finale entro cui la procedura dovrà essere conclusa.
Ed infatti, la conferma della proroga generalizzata di scadenza delle concessioni demaniali marittime è illegittima per le medesime ragioni già illustrate al punto che precede, in ordine allo scrutinio delle censure dedotte con il ricorso introduttivo.
Inoltre l’impugnata delibera è illegittima anche nella parte in cui non ha previsto un termine finale per la conclusione della nuova selezione entro l’aprile/maggio del 2026, talché la sua mera indizione non fornisce alcuna garanzia che le assegnazioni delle concessioni ai nuovi titolari avverranno in tempo utile per l’effettuazione della stagione turistica del 2026, con la probabilità che gli attuali concessionari continuino di fatto ad operare in forza di una proroga illegittima del titolo concessorio in perdurante violazione del diritto unionale (artt. 49 e 56 del TFUE, dell’art. 12 della Direttiva servizi n. 2006/123/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato AP n. 17 e 18/2021 e dalla giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato e di questo Tribunale n. 199/2025; ID 998/2025; ID 1001/2025; ID. n. 183/2025; ID. n. 869/2024).
Conseguentemente l’impugnata DGC -OMISSIS-dev’essere annullata nella parte in cui ha confermato la proroga generalizzata delle concessioni al 30.9.27 e non ha previsto il termine ultimo per la conclusione della selezione entro aprile-maggio 2026 che permetterebbe l’assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica dell’estate 2026, consentendo invece agli attuali concessionari di continuare ad occupare le aree demaniali in forza di proroghe generalizzate illegittime.
Ne consegue che le concessioni attuali, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano in alcun modo l’ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali.
Per contro l’impugnata DGC -OMISSIS-resta efficace nella parte in cui ha previsto l’effettuazione della selezione che, pertanto, dovrà essere conclusa entro il termine utile per consentire l’assegnazione delle aree demaniali ai nuovi concessionari per la stagione turistica 2026. Al riguardo occorre, peraltro, precisare che anche qualora detta selezione non dovesse concludersi per tempo, il Comune non potrà in ogni caso consentire l’ulteriore permanenza degli attuali “concessionari” nelle aree demaniali oggetto delle concessioni scadute, in ragione dell’assenza in capo ad essi di un titolo efficace e della sicura illegittimità di qualsiasi altro provvedimento che a detto fine l’amministrazione intendesse eventualmente adottare (proroghe tecniche “et similia”).
13) Conclusivamente:
- il ricorso è fondato con conseguente annullamento degli atti impugnati;
- i motivi aggiunti sono fondati e, in ragione dell’interesse strumentale dell’-OMISSIS- ricorrente sopra tratteggiato, comportano l’annullamento della DGC -OMISSIS-nella parte – e con gli effetti – precisati al punto precedente.
14) La peculiarità della vicenda e la novità di talune questioni trattate, consente di compensare le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe:
- accoglie il ricorso introduttivo ed annulla gli atti con esso impugnati;
- accoglie i motivi aggiunti e pertanto, in ragione dell’interesse strumentale dell’-OMISSIS- ricorrente di cui in motivazione, annulla la DGC -OMISSIS-nella parte – e con gli effetti – precisati in parte motiva al punto 12.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nelle camere di consiglio dei giorni 19 dicembre 2025, 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
SE CA, Presidente
IA LL, Primo Referendario
RC GN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC GN | SE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.