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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 383/2023
Il GOP M. Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 28/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BONAVITACOLA FABIO P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/7/2023, il ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:” 1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del
28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal consegui-mento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine re-canti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il
[...]
a riconoscere in favore del ricorrente tra-mite il riferito Controparte_1
Bonus Carta Docente la somma di € 3.500; 4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda ha allegato di avere prestato servizio alle dipendenze del con la qualifica di docente Controparte_1
supplente per i seguenti periodi 1. A.S. 16/17: dal 21.11.2016 al
30.06.2017; 2. A.S. 17/18: dal 09.10.2017 al 30.06.2018; 3. A.S. 18/19: dal
25.09.2018 al 30.06.2019; 4. A.S. 19/20: dal 01.10.2019 al 30.06.2020;
5. A.S. 20/21: dal 02.10.2020 al 30.06.2021; 6. A.S. 21/22: dal 23.09.2021 al 30.06.2022; 7. A.S. 22/23: dal 09.09.2022 al 31.08.2023.
Ha da ultimo affermato di non avere fruito del bonus di formazione legato alla cosiddetta “carta docente”.e di avere inviato atto di diffida al CP_1
pag. 2/11 a mezzo pec dal difensore in data 29.06.2023 rimasta senza esito.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Con note ex art. 127 ter cpc, ha dichiarato di essere “interno” al sistema delle docenze, in quanto attualmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze per il biennio 24-26 (V. doc 1 note).
Si è costituito in giudizio il e ed ha Controparte_1
chiesto:” In via preliminare:- Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato da parte ricorrente per il periodo anteriore al quinquennio, ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c. in relazione gli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 per le ragioni di cui in narrativa, al punto 1 della presente memoria, con conseguente detrazione, dall'importo richiesto dal suddetto ricorrente, di € 1.000,00, relativo alle annualità 2016/2017 e 2017/2018, per cui è interamente maturata la prescrizione del diritto al beneficio vantato. nel merito:- Contrariis reiectis;
Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 2 in espositiva;
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.
Ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. che sancisce la prescrizione quinquennale “in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Ha dedotto che la domanda attorea tesa al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui concerneva un
(asserito) credito in parte prescritto.
Ha asserito che la diffida e messa in mora era stata notificata al
[...]
in data 29/06/2023, nessuna somma poteva Controparte_1
pag. 3/11 essere riconosciuta al suddetto ricorrente, per gli anni scolastici 2016/2017
e 2017/2018 in quanto partendo dalla data del 29/06/2023, di notifica dell'atto di diffida e messa in mora e percorrendo a ritroso il termine prescrizionale quinquennale, risultavano prescritti tutti i periodi anteriori al
29/06/2018 e, quindi, gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, poiché ricompresi oltre i cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...)
pag. 4/11 nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...) non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza
pag. 5/11 fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
pag. 6/11 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono
pag. 7/11 quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione
pag. 8/11 parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art.
4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, il ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte
(inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. "..il dies a quo deve farsi coincidere con la data di conferimento dell'incarico da cui il diritto poteva essere fatto valere.
Partendo dalla data del 29/6/2023 di diffida e percorrendo a ritroso il termine prescrizionale quinquennale, risultano prescritti tutti i periodi pag. 9/11 anteriori al 29/6/2018 e quindi gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 poiché ricompresi oltre i cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 cc.
Per l'effetto, al docente, “interno” al sistema delle docenze, in quanto attualmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze per il biennio 24-26 spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co.
121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n.
724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite stante l'accoglimento della eccezione di prescrizione del resistente devono essere compensate nella misura del ½ e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i..
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.
- condanna il convenuto ad erogare al ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto pag. 10/11 all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione del restante ½ liquidato in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore degli Avv. Gianluigi Giannuzzi
Cardone.
6/3/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 383/2023
Il GOP M. Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 28/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BONAVITACOLA FABIO P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/7/2023, il ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:” 1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del
28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal consegui-mento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine re-canti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n.
107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il
[...]
a riconoscere in favore del ricorrente tra-mite il riferito Controparte_1
Bonus Carta Docente la somma di € 3.500; 4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda ha allegato di avere prestato servizio alle dipendenze del con la qualifica di docente Controparte_1
supplente per i seguenti periodi 1. A.S. 16/17: dal 21.11.2016 al
30.06.2017; 2. A.S. 17/18: dal 09.10.2017 al 30.06.2018; 3. A.S. 18/19: dal
25.09.2018 al 30.06.2019; 4. A.S. 19/20: dal 01.10.2019 al 30.06.2020;
5. A.S. 20/21: dal 02.10.2020 al 30.06.2021; 6. A.S. 21/22: dal 23.09.2021 al 30.06.2022; 7. A.S. 22/23: dal 09.09.2022 al 31.08.2023.
Ha da ultimo affermato di non avere fruito del bonus di formazione legato alla cosiddetta “carta docente”.e di avere inviato atto di diffida al CP_1
pag. 2/11 a mezzo pec dal difensore in data 29.06.2023 rimasta senza esito.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Con note ex art. 127 ter cpc, ha dichiarato di essere “interno” al sistema delle docenze, in quanto attualmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze per il biennio 24-26 (V. doc 1 note).
Si è costituito in giudizio il e ed ha Controparte_1
chiesto:” In via preliminare:- Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato da parte ricorrente per il periodo anteriore al quinquennio, ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c. in relazione gli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 per le ragioni di cui in narrativa, al punto 1 della presente memoria, con conseguente detrazione, dall'importo richiesto dal suddetto ricorrente, di € 1.000,00, relativo alle annualità 2016/2017 e 2017/2018, per cui è interamente maturata la prescrizione del diritto al beneficio vantato. nel merito:- Contrariis reiectis;
Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 2 in espositiva;
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.
Ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. che sancisce la prescrizione quinquennale “in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Ha dedotto che la domanda attorea tesa al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui concerneva un
(asserito) credito in parte prescritto.
Ha asserito che la diffida e messa in mora era stata notificata al
[...]
in data 29/06/2023, nessuna somma poteva Controparte_1
pag. 3/11 essere riconosciuta al suddetto ricorrente, per gli anni scolastici 2016/2017
e 2017/2018 in quanto partendo dalla data del 29/06/2023, di notifica dell'atto di diffida e messa in mora e percorrendo a ritroso il termine prescrizionale quinquennale, risultavano prescritti tutti i periodi anteriori al
29/06/2018 e, quindi, gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, poiché ricompresi oltre i cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...)
pag. 4/11 nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...) non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza
pag. 5/11 fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
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2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
pag. 6/11 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono
pag. 7/11 quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione
pag. 8/11 parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art.
4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per
l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, il ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte
(inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. "..il dies a quo deve farsi coincidere con la data di conferimento dell'incarico da cui il diritto poteva essere fatto valere.
Partendo dalla data del 29/6/2023 di diffida e percorrendo a ritroso il termine prescrizionale quinquennale, risultano prescritti tutti i periodi pag. 9/11 anteriori al 29/6/2018 e quindi gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 poiché ricompresi oltre i cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 cc.
Per l'effetto, al docente, “interno” al sistema delle docenze, in quanto attualmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze per il biennio 24-26 spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co.
121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n.
724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite stante l'accoglimento della eccezione di prescrizione del resistente devono essere compensate nella misura del ½ e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i..
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.
- condanna il convenuto ad erogare al ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto pag. 10/11 all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione del restante ½ liquidato in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore degli Avv. Gianluigi Giannuzzi
Cardone.
6/3/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
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