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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1882 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Parte_1 Parte_2
Ruocco e dall'avv. Carmine Giugliano, presso i quali elettivamente domicilia in Nola alla via
Anfiteatro Laterizio n. 222 ;
OPPONENTI
E
e per essa in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo, entrambi domiciliati in Nola al
Corso Tommaso Vitale n. 46 presso lo studio dell'avv. Carmine Minieri;
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesa Controparte_3
dall'avv. Giacomo Sepe, presso il quale domicilia in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 115/2017 il Tribunale di Nola ha ingiunto a e Parte_1 Parte_2
il pagamento il pagamento di Euro 17.697,95, oltre interessi, nonché spese e competenze
[...]
del giudizio monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 Parte_2
hanno proposto formale opposizione al provvedimento monitorio emesso nei loro confronti,
disconoscendo in via preliminare le sottoscrizioni apposte sul contratto, nonché la difformità delle condizioni contrattuali ivi indicate rispetto a quelle contenute nella copia del contratto nella loro disponibilità. Nel merito, hanno altresì eccepito l'applicazione di interessi ultra-legali, in assenza di forma scritta, nonché, per quanto concerne la posizione del fideiussore, la violazione dell'art. 1956
c.c. e l'applicazione di clausole vessatorie. Per tali ragioni, hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituita la società opposta, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, insistendo pertanto per il rigetto della stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
In corso di causa si è altresì costituita in giudizio , quale cessionaria del credito oggetto di CP_3
causa.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ciò posto, il debitore principale non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento, né
l'erogazione del relativo importo, né tantomeno la parziale restituzione della somma. Parimenti,
non ha negato di aver garantito il debito assunto da Parte_2 Parte_1
I motivi di contestazione, piuttosto, si concentrano in buona sostanza sull'eccezione di apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, il cui originale è agli atti di causa.
A fronte del formale e tempestivo disconoscimento, e della rituale proposizione di istanza di verificazione, in corso di causa è stata disposta ctu grafologica. L'elaborato redatto dall'ausiliario può essere interamente condiviso in quanto sufficientemente dettagliato ed immune da censure, e del resto risultano pienamente convincenti le risposte rese – ed alle quali si rimanda integralmente anche in questa sede – alle osservazioni delle parti.
Nel dettaglio il ctu, riscontrate nelle sottoscrizioni in contestazione la sostanziale naturalità e ripetizione dei gesti motori, è giunto alle seguenti conclusioni.
Quanto alle sottoscrizioni riferibili a ha concluso affermando che “tutti i segni Parte_1
rilevati nelle firme in verifica sono presenti anche firme e scritture autografe, ci sono quindi
uguaglianze a fronte di nessuna differenza. A questo punto, delle ipotesi esecutive, descritte a
pagina ventitre della presente consulenza, risulta verificata la numero due, perché corrispondono
tra firme contestate e autografe tutti i parametri. Tuttavia è necessario a parere della scrivente fare
delle puntualizzazioni, le uguaglianze tra i segni rilevati sono in alcuni casi delle corrispondenze e
in altri delle compatibilità, vale a dire che segni, magari non rilevabili nelle firme autografe
disponibili, sono però rilevabili nella scrittura autografa, come per esempio il segno ampollosa, o
anche il segno stentata. Così come compatibile è anche lo stile espressivo, in questo caso la
compatibilità è sancita dalla produzione di engrammi (in particolare le iniziali maiuscole) che pur
presentandosi con qualche differenza nella struttura, hanno alla base una ideazione ed esecuzione
del tutto identica alle firme autografe. Gli altri segni sono comunque valutati come compatibili
perché rientrano nel range di variabilità della scrittura del signor e ciò fa sì che i segni pur Pt_1
non essendo identici hanno caratteristiche tali che rientrano nella gestualità grafica del signor
, vale a dire che il signor li avrebbe potuti produrre nelle sue firme. Quindi dalla Pt_1 Pt_1
presente analisi deriva, che nonostante la presenza di tutte uguaglianze a fronte di nessuna reale
differenza, la scrivente esprime, per un estremo rigore scientifico, un parere di riferibilità delle
firme in verifica al signor con un giudizio di probabilità in alto grado”. Pt_1
Parimenti, quanto alle sottoscrizioni riferibili a ha accertato la sussistenza “in Parte_2
tutte le categorie segniche valutabili, uguaglianze a fronte di nessuna differenza. Come si vede dalla tabella molti segni sono precisamente corrispondenti, tanto che lo stesso segno viene
descritto esattamente allo stesso modo sia per le firme contestate che per le firme autografe. Lo
stesso discorso vale anche per la categoria continuità grafica, difatti la dinamica delle firme
autografe è la medesima delle firme contestate, massima continuità nel nome con stacchi ricorrenti
nel cognome e ciò è un segno rilevante. La concordanza dei segni interessa principalmente quelli
non visibili e non valutabili da un ipotetico imitatore, per esempio l'inclinazione grafica, o lo
spessore dei tratti che sono segni che, anche se notati, sono difficili da riprodurre, se la scrittura si
muove in maniera rapida e veloce. Considerando che tutti i segni valutabili sono concordanti la
C.T.U. non può che concludere per l'identità di mano. Le quattro firme contestate e qui esaminate
sono state scritte dalla signora ”. Parte_2
Risulta provato, pertanto, che le sottoscrizioni degli opponenti presenti sul contratto sono autentiche.
Gli opponenti contestano altresì la difformità delle condizioni ivi indicate rispetto a quelle pattuite,
ma l'eccezione è generica, in quanto non vengono (nemmeno) indicate le presunte condizioni effettivamente concordate. Aggiungasi a tanto che, in ragione dell'autenticità delle firme, gli opponenti avrebbero verosimilmente dovuto contestare in altro modo il contratto in esame: secondo la Suprema Corte “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la
proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis
e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il
riempimento abbia avuto luogo contra pacta: ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il
riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che
egli miri a far apparire il documento come collegato a un'operazione economica diversa da quella
cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta” (Cass. n. 8105 del 23.4.2020).
Parimenti generica, e quindi da disattendere, risulta l'eccezione – sollevata nel merito – di applicazione di interessi al tasso ultra-legale, non vendo gli opponenti formulato specifiche contestazioni sul punto, ovvero, non hanno indicato in modo circostanziato quale sarebbe il tasso legale vigente, e quale la violazione in concreto.
Vanno altresì disattese le contestazioni sollevate dall'opponente.
Per quanto concerne la violazione degli obblighi di buona fede da parte dell' , per Controparte_4
aver accettato garanzia da parte di soggetto in condizioni di difficoltà economica, pare sufficiente precisare, da una parte, che l'eccezione risulta proposta in modo del tutto generico, non avendo né
dedotto specificamente né provato l'effettiva condizione di indigenza della garante, e la conoscenza da parte della controparte, e dall'altra, che il richiamo all'art. 1956 c.c. è del tutto inconferente (tale norma, difatti, ha ad oggetto il diverso caso di difficoltà economica del debitore principale, e non del garante).
Medesime considerazioni valgono anche per il motivo di di contestazione avverso l'applicazione di clausole vessatorie alla garanzia, in difetto di ogni specifica indicazione delle stesse. Né, ad un esame del contratto, questo scrivente ravvisa elementi di vessatorietà nelle clausole del rapporto di garanzia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata, e per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza, sia per quanto concerne la posizione dell'opposta che dell'interventrice (si consideri sul punto che, a norma dell'art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, ma il successore a titolo universale può
intervenire), e vengono liquidate secondo quando disposto dal D.M. 55/2014, nei valori minimi,
tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'istruttoria espletata.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 115/2017, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2
lite, in favore di e di , che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in Euro CP_1 CP_3
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Nola, 10.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1882 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Parte_1 Parte_2
Ruocco e dall'avv. Carmine Giugliano, presso i quali elettivamente domicilia in Nola alla via
Anfiteatro Laterizio n. 222 ;
OPPONENTI
E
e per essa in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo, entrambi domiciliati in Nola al
Corso Tommaso Vitale n. 46 presso lo studio dell'avv. Carmine Minieri;
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesa Controparte_3
dall'avv. Giacomo Sepe, presso il quale domicilia in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 115/2017 il Tribunale di Nola ha ingiunto a e Parte_1 Parte_2
il pagamento il pagamento di Euro 17.697,95, oltre interessi, nonché spese e competenze
[...]
del giudizio monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1 Parte_2
hanno proposto formale opposizione al provvedimento monitorio emesso nei loro confronti,
disconoscendo in via preliminare le sottoscrizioni apposte sul contratto, nonché la difformità delle condizioni contrattuali ivi indicate rispetto a quelle contenute nella copia del contratto nella loro disponibilità. Nel merito, hanno altresì eccepito l'applicazione di interessi ultra-legali, in assenza di forma scritta, nonché, per quanto concerne la posizione del fideiussore, la violazione dell'art. 1956
c.c. e l'applicazione di clausole vessatorie. Per tali ragioni, hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituita la società opposta, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, insistendo pertanto per il rigetto della stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
In corso di causa si è altresì costituita in giudizio , quale cessionaria del credito oggetto di CP_3
causa.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ciò posto, il debitore principale non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento, né
l'erogazione del relativo importo, né tantomeno la parziale restituzione della somma. Parimenti,
non ha negato di aver garantito il debito assunto da Parte_2 Parte_1
I motivi di contestazione, piuttosto, si concentrano in buona sostanza sull'eccezione di apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, il cui originale è agli atti di causa.
A fronte del formale e tempestivo disconoscimento, e della rituale proposizione di istanza di verificazione, in corso di causa è stata disposta ctu grafologica. L'elaborato redatto dall'ausiliario può essere interamente condiviso in quanto sufficientemente dettagliato ed immune da censure, e del resto risultano pienamente convincenti le risposte rese – ed alle quali si rimanda integralmente anche in questa sede – alle osservazioni delle parti.
Nel dettaglio il ctu, riscontrate nelle sottoscrizioni in contestazione la sostanziale naturalità e ripetizione dei gesti motori, è giunto alle seguenti conclusioni.
Quanto alle sottoscrizioni riferibili a ha concluso affermando che “tutti i segni Parte_1
rilevati nelle firme in verifica sono presenti anche firme e scritture autografe, ci sono quindi
uguaglianze a fronte di nessuna differenza. A questo punto, delle ipotesi esecutive, descritte a
pagina ventitre della presente consulenza, risulta verificata la numero due, perché corrispondono
tra firme contestate e autografe tutti i parametri. Tuttavia è necessario a parere della scrivente fare
delle puntualizzazioni, le uguaglianze tra i segni rilevati sono in alcuni casi delle corrispondenze e
in altri delle compatibilità, vale a dire che segni, magari non rilevabili nelle firme autografe
disponibili, sono però rilevabili nella scrittura autografa, come per esempio il segno ampollosa, o
anche il segno stentata. Così come compatibile è anche lo stile espressivo, in questo caso la
compatibilità è sancita dalla produzione di engrammi (in particolare le iniziali maiuscole) che pur
presentandosi con qualche differenza nella struttura, hanno alla base una ideazione ed esecuzione
del tutto identica alle firme autografe. Gli altri segni sono comunque valutati come compatibili
perché rientrano nel range di variabilità della scrittura del signor e ciò fa sì che i segni pur Pt_1
non essendo identici hanno caratteristiche tali che rientrano nella gestualità grafica del signor
, vale a dire che il signor li avrebbe potuti produrre nelle sue firme. Quindi dalla Pt_1 Pt_1
presente analisi deriva, che nonostante la presenza di tutte uguaglianze a fronte di nessuna reale
differenza, la scrivente esprime, per un estremo rigore scientifico, un parere di riferibilità delle
firme in verifica al signor con un giudizio di probabilità in alto grado”. Pt_1
Parimenti, quanto alle sottoscrizioni riferibili a ha accertato la sussistenza “in Parte_2
tutte le categorie segniche valutabili, uguaglianze a fronte di nessuna differenza. Come si vede dalla tabella molti segni sono precisamente corrispondenti, tanto che lo stesso segno viene
descritto esattamente allo stesso modo sia per le firme contestate che per le firme autografe. Lo
stesso discorso vale anche per la categoria continuità grafica, difatti la dinamica delle firme
autografe è la medesima delle firme contestate, massima continuità nel nome con stacchi ricorrenti
nel cognome e ciò è un segno rilevante. La concordanza dei segni interessa principalmente quelli
non visibili e non valutabili da un ipotetico imitatore, per esempio l'inclinazione grafica, o lo
spessore dei tratti che sono segni che, anche se notati, sono difficili da riprodurre, se la scrittura si
muove in maniera rapida e veloce. Considerando che tutti i segni valutabili sono concordanti la
C.T.U. non può che concludere per l'identità di mano. Le quattro firme contestate e qui esaminate
sono state scritte dalla signora ”. Parte_2
Risulta provato, pertanto, che le sottoscrizioni degli opponenti presenti sul contratto sono autentiche.
Gli opponenti contestano altresì la difformità delle condizioni ivi indicate rispetto a quelle pattuite,
ma l'eccezione è generica, in quanto non vengono (nemmeno) indicate le presunte condizioni effettivamente concordate. Aggiungasi a tanto che, in ragione dell'autenticità delle firme, gli opponenti avrebbero verosimilmente dovuto contestare in altro modo il contratto in esame: secondo la Suprema Corte “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la
proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis
e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il
riempimento abbia avuto luogo contra pacta: ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il
riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che
egli miri a far apparire il documento come collegato a un'operazione economica diversa da quella
cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta” (Cass. n. 8105 del 23.4.2020).
Parimenti generica, e quindi da disattendere, risulta l'eccezione – sollevata nel merito – di applicazione di interessi al tasso ultra-legale, non vendo gli opponenti formulato specifiche contestazioni sul punto, ovvero, non hanno indicato in modo circostanziato quale sarebbe il tasso legale vigente, e quale la violazione in concreto.
Vanno altresì disattese le contestazioni sollevate dall'opponente.
Per quanto concerne la violazione degli obblighi di buona fede da parte dell' , per Controparte_4
aver accettato garanzia da parte di soggetto in condizioni di difficoltà economica, pare sufficiente precisare, da una parte, che l'eccezione risulta proposta in modo del tutto generico, non avendo né
dedotto specificamente né provato l'effettiva condizione di indigenza della garante, e la conoscenza da parte della controparte, e dall'altra, che il richiamo all'art. 1956 c.c. è del tutto inconferente (tale norma, difatti, ha ad oggetto il diverso caso di difficoltà economica del debitore principale, e non del garante).
Medesime considerazioni valgono anche per il motivo di di contestazione avverso l'applicazione di clausole vessatorie alla garanzia, in difetto di ogni specifica indicazione delle stesse. Né, ad un esame del contratto, questo scrivente ravvisa elementi di vessatorietà nelle clausole del rapporto di garanzia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata, e per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza, sia per quanto concerne la posizione dell'opposta che dell'interventrice (si consideri sul punto che, a norma dell'art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, ma il successore a titolo universale può
intervenire), e vengono liquidate secondo quando disposto dal D.M. 55/2014, nei valori minimi,
tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'istruttoria espletata.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 115/2017, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2
lite, in favore di e di , che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in Euro CP_1 CP_3
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Nola, 10.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)