TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1111
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Decreto cautelare 9 marzo 2026
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TAR
Sentenza breve 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’articolo 27 comma 3 del DPR 380/2001 – Violazione articolo 97 della Costituzione – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione – Sviamento

    Il provvedimento di "conferma" della sospensione dei lavori, intervenuto dopo la scadenza del termine di 45 giorni, costituisce una compressione illegittima e a tempo indeterminato dello ius aedificandi. La sospensione dei lavori ha natura cautelare e temporanea, e non può essere reiterata o prorogata oltre il termine di legge.

  • Accolto
    Violazione dei principi generali in materia di validità ed efficacia dei titoli edilizi abilitativi e dei diritti all’edificazione

    La sospensione dei lavori ha natura cautelare e temporanea, e non incide sullo ius aedificandi riconosciuto dal titolo edilizio. La scadenza del termine di sospensione ripristina il diritto ad esercitare l'attività edificatoria.

  • Accolto
    Violazione dell’articolo 27 comma 3 del DPR 380/2001 – Violazione articolo 97 della Costituzione – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione

    La sospensione dei lavori può essere disposta solo in presenza di specifici presupposti di legge, quali la costatazione di lavori abusivi o la motivazione circa sospetti di illegittimità del titolo edilizio. La sospensione disposta per mere verifiche esplorative è illegittima.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto originario d’ogni interesse azionabile

    Al momento della proposizione del ricorso, il termine di quarantacinque giorni espressamente fissato nel provvedimento di sospensione era già decorso, rendendo il provvedimento non più produttivo di effetti e privo di lesività attuale per la parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1111
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1111
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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