Decreto cautelare 9 marzo 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato PP Sciuto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 37 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,
del provvedimento del Comune di Taormina del 4 marzo 2026 prot. -OMISSIS-, con cui i Responsabili Urbanistica ed Area Tecnica hanno confermato la sospensione dei lavori, diffidando le ricorrenti “ dalla ripresa dei lavori di cui al PDC n 23/21 ”; nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso ove occorra, del provvedimento del Comune di Taormina del 16 gennaio 2026 prot. -OMISSIS- con cui i Responsabili Urbanistica ed Area Tecnica hanno sospeso i lavori di cui al permesso di costruire del 6 agosto 2021 numero 23 per la durata di quarantacinque giorni e della relazione del Servizio Urbanistica del 26 febbraio 2026 prot -OMISSIS-, richiamata nel sopradetto provvedimento ma non conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. NI PP TO TO e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 9 marzo 2026 le deducenti hanno rappresentato quanto segue.
Le ricorrenti sig.re -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, eredi dell’ing. -OMISSIS-, sono comproprietarie di un compendio immobiliare sito nel Comune di Taormina, -OMISSIS- costituito da un terreno esteso circa 3 ettari, ricadente in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-, -OMISSIS-( ex -OMISSIS-), -OMISSIS- in cui insiste un antico fabbricato a due elevazioni (particella catastale -OMISSIS-) avente una volumetria di 1.684,34 mc.
Tale compendio immobiliare è stato oggetto di un lungo contenzioso tra il de cuius ing. -OMISSIS- e il Comune di Taormina.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 31 gennaio 2014, preso atto dell’intervenuto giudicato amministrativo di cui alle sentenze del T.A.R. Sicilia, Catania, nn. 413/1991 e 2329/2000, con cui risulta sancito che le destinazioni di zona F3 - zona sportiva - e E2 - verde speciale - costituiscono vincoli preordinati all’esproprio decaduti per la decorrenza del termine di validità e che quindi “.. il regime urbanistico configurabile per il terreno dell’attore, a seguito della decadenza del vincolo, è quello delle c.d aree bianche ”, ha condannato il Comune di Taormina al risarcimento dei danni subiti dall’ing. -OMISSIS- a seguito della mancata riclassificazione dell’area, quantificati in Euro 220.000,00 quale indennizzo.
L’adito Tribunale Amministrativo, con sentenza 6 giugno 1991, n. 413, ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-rifiuto del Comune di Taormina per non aver riclassificato la destinazione di zona del terreno dell’ing. -OMISSIS- i cui vincoli espropriativi a verde speciale ed a zona sportiva risultano decaduti per il decorso del termine di durata; ed ancora, con successiva sentenza 2329/2000, in accoglimento del ricorso in ottemperanza, il Comune di Taormina è stato condannato ad “.. adottare le determinazioni amministrative necessarie per l’esecuzione della sentenza n. 413/91 di questo TAR ” e cioè la riclassificazione delle aree; con sentenza 5 giugno 2007, n. 931, ha accolto il ricorso proposto dall’ing. -OMISSIS-, annullando la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Taormina 26 aprile 2001 n. 28 di adozione della riclassificazione dell’area in esame, “.. statuendo l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi. . “.
Il Comune di Taormina, tuttavia, nonostante le superiori decisioni di condanna, non ha ancora ottemperato al sopradetto obbligo di riclassificazione del terreno.
In tale contesto, deceduto l’ing -OMISSIS-, le ricorrenti, nelle more dell’esecuzione del sopradetto obbligo di riclassificazione, giunte alla determinazione di redigere un progetto edilizio di demolizione e ricostruzione dell’antico fabbricato insistente nel terreno nonché di sistemazione dell’ampio fondo di proprietà con la realizzazione di una nuova via di accesso, hanno presentato al Comune di Taormina la richiesta di rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione mediante demolizione del fabbricato esistente con ricostruzione in diversa area di sedime e realizzazione all’interno del terreno di proprietà di una nuova strada di accesso.
La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, con provvedimento dell’8 febbraio 2021 prot. 2328, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione del sopradetto intervento di ristrutturazione.
Il Comune di Taormina, vista l’autorizzazione paesaggistica, ha rilasciato il permesso di costruire del 6 agosto 2021 n. 23 per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione in diversa area di sedime con relativa nuova strada di accesso.
Le ricorrenti, dunque, acquisiti i nulla osta dell’ASM/Funivia di Taormina, del Corpo Forestale della Provincia di Messina e del Genio Civile, hanno comunicato al Comune l’inizio dei lavori per l’1 agosto 2022.
Successivamente, con nota del 23 luglio 2025 prot. n. 36401/2025, le ricorrenti hanno comunicato “ di volersi avvalere della proroga di trentasei mesi del termine di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 10 septies del decreto legge 21/2022 convertito in legge 51/2022 e da ultimo modificato con l’articolo 7 comma 2 lettera b) del d.l. 202/2024 convertito in legge con modifiche con la legge 15/2025 ”.
Le ricorrenti hanno quindi proseguito i lavori e il 18 novembre 2025 hanno presentato al Comune una segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per una variante in corso d’opera al permesso di costruire 23/2021 consistente in “ modeste variazioni nella geometria della strada interna, senza variazioni della prevista larghezza e delle quote inziali e finali e dell’accesso in via -OMISSIS-.non sono previste variazioni al fabbricato in progetto ”.
Il Comune di Taormina, con provvedimento 16 gennaio 2026 prot. n. 2914, “.. al fine di verificare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/01 recepito dalla L.R. n 16/2016 ” ha disposto “ la Sospensione temporanea per giorni (quarantacinque) dei lavori edili in corso di esecuzione ”.
Il direttore dei lavori nominato dalle ricorrenti, con PEC del 19 gennaio 2026 prot. n. 3255, ha sollecitato la conclusione delle verifiche, “.. stante, fra l’altro, i fronti di scavo aperti nel cantiere che possono essere causa di pericoli e danni ..”; poi, con nota del 4 febbraio 2026, lo stesso direttore dei lavori ha presentato delle osservazione sulla disposta sospensione dei lavori, sollecitandone la definizione e ribadendo la paralisi del cantiere in uno stato dei lavori consistente nella “.. predisposizione delle armature di fondazione di uno dei corpi di fabbrica in progetto, e che era aperto perimetralmente un fronte di scavo, per la realizzazione del piano di spiccato delle fondazioni, con altezza, nei punti di maggiore profondità, di circa 7 metri” che determinano una “situazione di pericolo persistente e potrebbe aggravarsi e arrecare danni, anche in relazione alle avverse condizioni metereologiche ..”, facendo inoltre presente “ che l’impresa ha itinere ordini di fornitura di materiali, precedentemente programmate, e che qualora la sospensione si dovesse ulteriormente prorogare avrà la necessità di sospendere\revocare tali forniture, probabilmente pagando delle penali e che potrebbe anche avere la necessità di licenziare le proprie maestranze, come già anticipato alla committenza con nota del 03/02/2026 ..”.
Il Comune di Taormina non ha dato riscontro alle sopradette reiterate richieste.
Le ricorrenti, pertanto, decorso il termine di 45 giorni indicato nel provvedimento di sospensione dei lavori del 16 gennaio 2026, con formale nota del 3 marzo 2026 prot. n. 11552 hanno comunicato la ripresa dei lavori.
Il Comune di Taormina con provvedimento del 4 marzo 2026 ha riscontrato tale comunicazione di ripresa dei lavori, confermando la sospensione dei lavori e rilevando “.. che per riprendere i lavori edili per i quali è stata disposta la sospensione, non è sufficiente una semplice comunicazione. La ripresa dei lavori edili, a seguito di una sospensione temporanea, non può avvenire con una semplice comunicazione, ma richiede una procedura atta a garantire la regolarità edilizia e la sicurezza del cantiere. Per quanto sopra, la comunicazione inoltrata dalla Sig.ra -OMISSIS- ed acquisita al prot n 11552 del 03/03/2026, si intende priva di efficacia e si diffida la S.V. dalla ripresa dei lavori di cui al PDC n 23/21 ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Il Comune di Taormina non si è costituito in giudizio
1.2. Con decreto 9 marzo 2026, n. 85 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica, proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., ed è stata disposta la sospensione, nei sensi e nei limiti ivi precisati, dell’avversato provvedimento prot. -OMISSIS- del 4 marzo 2026.
1.3. In vista della celebrazione dell’udienza camerale la parte ricorrente ha depositato documentazione dalla quale si ricava l’avvenuto avvio del procedimento di annullamento d’ufficio permesso di costruire n. -OMISSIS-del 6 agosto 2021 (nota del Comune di Taormina 30 marzo 2026, prot. n. 16030) e della intervenuta archiviazione del detto procedimento con successivo provvedimento del Comune di Taormina 8 aprile 2026, prot. n. 17062, a seguito delle osservazioni della parte privata del 2 aprile 2026.
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, preliminarmente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio ha rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione del primo provvedimento di sospensione, per scadenza dei termini; inoltre, il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., si è riservata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
La causa, dunque, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
2. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione dell’articolo 27 comma 3 del DPR 380/2001 – Violazione articolo 97 della Costituzione – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione – Sviamento .
Lamenta la parte ricorrente che il Comune di Taormina, con provvedimento del 4 marzo 2026, ha prorogato (“conferma”) a tempo indeterminato la sospensione dei lavori disposta con il precedente provvedimento del 16 gennaio 2026 di sospensione dei lavori per la durata di quarantacinque giorni e ha precluso la ripresa dei lavori di cui al permesso di costruire -OMISSIS- ritenendo che “.. non è sufficiente una semplice comunicazione ..ma richiede una procedura atta a garantire la regolarità edilizia e la sicurezza del cantiere ”.
Per l’esponente, stante l’efficacia strettamente limitata nel tempo (quarantacinque giorni) dell’ordinanza di sospensione, avendo il Comune disposto con il provvedimento del 16 gennaio 2026 la sospensione dei lavori “ per giorni (quarantacinque) ” al fine di eseguire delle verifiche sui lavori in corso di cui al permesso di costruire -OMISSIS-, decorso tale termine senza l’adozione di un provvedimento definitivo, la sospensione dei lavori ha perso efficacia ex legge con conseguente impossibilità di prorogarla, confermarla e/o mantenerla a tempo indeterminato.
La “conferma sospensione lavori” disposta dal Comune con il provvedimento del 4 marzo 2026 è pertanto illegittima in quanto viola il termine massimo e perentorio di quarantacinque giorni di durata, attribuendole una durata a tempo indeterminato contrastante con la norma.
Inoltre, argomentano le deducenti, per un primo aspetto l’art. 27 del DPR 380/2001 non prevede per la ripresa dei lavori alla scadenza del termine di quarantacinque giorni senza l’adozione di un provvedimento definitivo, alcuna particolare procedura; per un secondo aspetto, in caso di sospensione dei lavori disposta in vigenza di un titolo edilizio abilitativo in corso di validità, la sospensione non incide sulla validità ed efficacia del titolo edilizio avendo natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta, con la conseguenza che non intacca lo ius aedificandi riconosciuto con il titolo edilizio;
- con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione dei principi generali in materia di validità ed efficacia dei titoli edilizi abilitativi e dei diritti all’edificazione.
Per le ricorrenti, titolari del permesso di costruire -OMISSIS- prorogato con comunicazione del 23 luglio 2025, la piena validità ed efficacia di tale titolo edilizio abilitativo conferisce alle stesse il diritto ad esercitare con continuità il loro diritto allo ius aedificandi .
Il Legislatore - nella comparazione tra l’interesse pubblico al controllo del territorio e dell’assetto urbanistico dell’area con l’esercizio da parte del privato dello ius aedificandi - con l’art. 27 del DPR 380/2001 ha trovato un punto di equilibrio nell’efficacia temporalmente circoscritta del provvedimento di sospensione, e la natura eccezionale di tale norma esclude qualunque diversa applicazione.
Nella fattispecie in esame, osservano le deducenti, tale termine di 45 giorni risulta decorso, con conseguente ripresa del diritto ad esercitare lo ius aedificandi di cui al permesso di costruire -OMISSIS-;
- infine, con il terzo ha dedotto i vizi di Violazione dell’articolo 27 comma 3 del DPR 380/2001 – Violazione articolo 97 della Costituzione – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione .
Per le deducenti, con il provvedimento del 4 marzo 2026 la stessa Amministrazione Comunale riconosce che dal 16 gennaio 2026 (data di sospensione dei lavori), avrebbe avviato delle verifiche, senza indicare però quali sarebbero le ragioni che ingenerano sospetti in ordine al titolo edilizio.
La sospensione dei lavori, evidenziano le esponenti, può essere disposta solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 27 del Testo Unico Edilizia e cioè di una costatazione e contestazione di “.. lavori ritenuti abusivamente realizzati ..” ovvero “.. nelle more della definizione del procedimento di autotutela purchè sia debitamente motivata circa le ragioni che ingenerano sospetti in ordine alla illegittimità del titolo edilizio ”.
Nella fattispecie in esame, lamentano le ricorrenti, la sospensione dei lavori è stata disposta esclusivamente per lo svolgimento di future attività di verifica di tipo esplorativo, donde l’illegittimità della stessa, quale compressione dello jus aedificandi , nella radicale assenza dei presupposti di legge e con evidente sviamento della causa tipica.
3. Il ricorso proposto è in parte inammissibile, per le ragioni di seguito precisate, mentre per la restante parte merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
3.1. Occorre premettere che l’art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce che “[…] qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori […]”
Per costante giurisprudenza, il provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto volto a mantenere la res adhuc integra nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di demolizione, “ ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2023, n. 9939; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2023, n. 2934; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 8 luglio 2025, n. 1571).
In particolare, il potere di sospensione dei lavori edilizi in corso è “ conferito all’autorità comunale allo scopo di evitare che la continuazione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 10 giugno 2025, n. 2091).
Più di recente è stato affermato che “ l’efficacia delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi è temporalmente limitata, spirando i relativi effetti al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla notificazione del provvedimento, e ciò sia che intervenga successivamente il provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest'ultimo non venga adottato, atteso che in ambedue i casi l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7240).
Da tale assunto deriva che il termine di quarantacinque giorni “ va concepito quale limite finale di efficacia del provvedimento cautelare di sospensione ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 22 dicembre 2025, n. 23572).
3.2. Premesso quanto sopra, il Collegio dichiara l’inammissibilità, per difetto originario d’ogni interesse azionabile, del proposto ricorso nella parte recante l’impugnazione del provvedimento del Comune di Taormina 16 gennaio 2026 prot. -OMISSIS-, atteso che – al momento della proposizione del ricorso (9 marzo 2026) – era già decorso il termine di quarantacinque giorni espressamente fissato nello stesso provvedimento.
Invero, alla luce di quanto sopra evidenziato, in fatto e in diritto, la domanda di annullamento del provvedimento del Comune di Taormina 16 gennaio 2026 prot. -OMISSIS- deve essere dichiarata inammissibile in quanto rivolta avverso un provvedimento non idoneo a determinare alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica della parte ricorrente, in quanto non più produttivo di effetti.
3.3. Si rivelano fondate, invece, le censure articolate dalla parte ricorrente avverso il provvedimento del Comune di Taormina 4 marzo 2026 prot. 11892, nei termini di seguito specificati.
Il Collegio intende innanzitutto precisare che più che una “proroga” del precedente provvedimento di sospensione 16 gennaio 2026 prot. 2914/2026 (proroga inconfigurabile nel caso in esame, essendo il nuovo provvedimento intervenuto a scadenza intervenuta del termine di efficacia del primo provvedimento), l’avversato provvedimento 4 marzo 2026 prot. 11892 costituisce una “conferma” - in senso rinnovatorio - della pregressa determinazione di sospensione, implicante per di più una inibizione sine die in ordine alla ripresa e prosecuzione dei lavori in questione, assistiti dal previo rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Segnatamente, con il provvedimento 4 marzo 2026 prot. 11892 il Comune intimato ha:
- dato atto della sospensione dei lavori disposta con nota prot. n. 2914 del 16 gennaio 2026 e della comunicazione presentata dalla sig.ra -OMISSIS- (prot. n. 11552 del 3 marzo 2026) di ripresa dei lavori;
- dato atto della relazione del Servizio Urbanistica prot. n. 10642 del 26 febbraio 2026, redatta a seguito di sopralluogo, evidenziando l’emersione di “ criticità circa l'intervento edile in corso di realizzazione di cui al PdC n.-OMISSIS-, per la quale sui luoghi non è stato possibile verificare ”;
- precisato che “ per riprendere i lavori edili per i quali è stata disposta la sospensione, non è sufficiente una semplice comunicazione ”, richiedendo “ una procedura atta a garantire la regolarità edilizia e la sicurezza del cantiere ”;
- statuito che “ la comunicazione inoltrata dalla Sig.ra -OMISSIS- ed acquisita al prot. n, 11552 del 03/03/2026, si intende priva di efficacia ”;
- diffidato l’interessata “dalla ripresa dei lavori di cui al PDC n. -OMISSIS- ”.
Ciò chiarito, il provvedimento de quo si è posto in frontale contrasto con il paradigma normativo di riferimento.
Sotto un primo aspetto, il Comune, una volta disposta la sospensione dei lavori ex cit. art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, decorso il termine di 45 giorni - come avvenuto in relazione al provvedimento 16 gennaio 2026 prot. n. 2914/2026 - ove intenda neutralizzare l’attività edificatoria realizzanda è tenuto ad assumere determinazioni definitive, “ non potendo comprimere il diritto dell’interessato con ulteriori ordinanze (e tantomeno con sospensioni che eccedano il termine contemplato da tale norma) ”: cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27 aprile 2020, n. 820.
Invero, una proroga ovvero una reiterazione del provvedimento di sospensione dei lavori finirebbe per alterare la natura cautelare e provvisoria della misura de qua , finendo, peraltro, per incidere - comprimendolo oltre ogni previsione normativa - sul diritto edificatorio dell’interessato.
Sotto altro aspetto, comunque, l’impugnato provvedimento di “conferma” della sospensione dei lavori che, come nel caso in esame, prevede un termine di efficacia assolutamente incerto sul quando , è difforme dal modello normativo e finisce con il determinare una non consentita compressione a tempo indeterminato dello ius aedificandi , in violazione di una tassativa previsione di legge recante un termine insuperabile della sua efficacia (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 17 aprile 2019, n. 487).
Inoltre, si rivela fallace la statuizione racchiusa nel provvedimento avversato circa la non proseguibilità dei lavori a seguito della scadenza del termine di efficacia del provvedimento di sospensione, posto che il provvedimento di sospensione de quo è “ eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica Amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria […], non potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto "sine die" all'incertezza circa la sussistenza del proprio "jus aedificandi "” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 26 giugno 2023, n. 1534).
4. In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile - limitatamente all’impugnazione del provvedimento del Comune di Taormina 16 gennaio 2026 prot. -OMISSIS- - mentre, per la restante parte merita di essere accolto, nei sensi e nei termini precisati, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento del Comune di Taormina 4 marzo 2026 prot. 11892 (nel quale può ritenersi assorbita, quale atto endoprocedimentale, la relazione del Servizio Urbanistica del 26 febbraio 2026 prot. 10642).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile limitatamente all’impugnazione del provvedimento del Comune di Taormina 16 gennaio 2026 prot. -OMISSIS-;
- per il resto accoglie il ricorso proposto, nei sensi e nei termini in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento del Comune di Taormina 4 marzo 2026 prot. 11892.
Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che vengono liquidate in € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle ricorrenti e delle altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NA NE, Presidente
NI PP TO TO, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PP TO TO | SE NA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.