TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 713/2023
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 713 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
Pag. 1 a 8 DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Locri (RC), alla Via Nosside snc, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Mittica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Spagnolio, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Valentina Palamara, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla via Almerico da Schio n. 8,
e sede operativa in Siderno (RC) alla via Circonvallazione Sud N. 106/F;
nata a [...] il [...] e residente Controparte_3
a Siderno alla Via Jonio n. 85;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
1243/2022, depositata in cancelleria il 21.07.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello iscritto al ruolo il 27.06.2023, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza n. 1243/2022 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 21.07.2022 e non notificata.
L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in
Pag. 2 a 8 particolare, l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie, oltre alla mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado da parte del giudicante. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, della sig.ra CP
, conducente del mezzo investitore, modello Fiat Doblò 1.3 JTD, tg. DF689AK,
[...]
assicurato con la e di proprietà della poiché, a causa del mancato CP_1 CP_2
rispetto delle più elementari norme regolanti la circolazione stradale, urtava violentemente la bicicletta del Sig. cagionando al medesimo tutti i danni descritti in premessa;
Pt_1
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento integrale dei danni fisici patiti e patiendi dal
Sig. a causa del sinistro de quo, nella misura di € 14.571,53, o nella diversa misura, Pt_1
maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere più congrua, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto entro la competenza dell'adito Giudice di Pace;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2023, si è costituita in giudizio la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dall'appellante e ha CP_1
concluso chiedendo al Tribunale di “confermare in toto la sentenza n. 1243/2022, pubblicata il 21.12.2022 dal Giudice di Pace di Locri e rigettare l'appello avversario, dichiarando infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dal Sig. nei Parte_1
confronti della appellata per le ragioni sopra meglio specificate, con vittoria di CP_1
spese e competenze”.
Con ordinanza del 22.12.2023, il Giudice ha onerato parte appellante al deposito della prova della notifica dell'atto di appello nei confronti di Controparte_2
e di inoltre, ha disposto l'acquisizione del fascicolo
[...] Controparte_3
di primo grado rinviando per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando, per il deposito delle note di trattazione scritta, il termine perentorio fino al 10.06.2024.
Con ordinanza del 25.06.2024, il Giudice, rilevato che parte appellante non ha provveduto a offrire la prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti delle parti appellate costituite, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 e 331 c.p.c., nei confronti di e Controparte_2 CP
, con assegnazione del relativo termine perentorio.
[...]
Pag. 3 a 8 Successivamente, con ordinanza del 10.02.2025, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con previsione della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termini per note fino al 26.05.2025.
§ 2. In via preliminare e dirimente, rileva il Tribunale che l'attore non ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari come ordinato dal Giudice con provvedimento del 25.06.2024. L'attore, infatti, non ha prodotto la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello ab origine nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado né ha ottemperato all'ordine del Tribunale.
Giova osservare, al riguardo, che l'art. 331 c.p.c. enuncia il principio dell'unità soggettiva del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, per cui al giudizio di impugnazione devono partecipare necessariamente gli stessi soggetti che hanno partecipato al giudizio del grado precedente, così scongiurando il rischio di una pluralità di impugnazioni. L'obbligo di integrazione del contraddittorio si ha in primo luogo nell'ipotesi di cause inscindibili, vale a dire concernenti un unico rapporto, seppur con pluralità di parti, nonché in ipotesi di cause dipendenti tra loro. Ne consegue che, quando l'impugnazione in cause inscindibili o dipendenti non è stata proposta nei confronti di tutte le parti, il giudice deve verificare, nella prima udienza di trattazione, l'integrità del contraddittorio e ordinarne anche d'ufficio l'integrazione.
Il rilievo del vizio relativo all'integrità del contraddittorio non porta dunque ad una pronuncia di mero rito, ma mette in moto un meccanismo di sanatoria, che consente una rimozione del vizio ex tunc.
Affinché possa essere però ordinata l'integrazione del contraddittorio, occorre che la notifica dell'impugnazione sia stata eseguita almeno nei confronti di uno dei litisconsorti necessari. Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, «la notificazione dell'impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.».
Pag. 4 a 8 Nel caso in esame, l'attore ha notificato correttamente l'impugnazione nei confronti di mentre non ha offerto la prova dell'intervenuta notifica CP_1
nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, ovverosia il proprietario del veicolo responsabile del sinistro e il suo conducente.
In merito, è opportuno sottolineare che «nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale convenga cumulativamente in giudizio l'assicuratore del responsabile, il proprietario ed il conducente del veicolo, quest'ultimo non è un litisconsorte necessario, e la domanda eventualmente proposta nei suoi confronti è scindibile dalle altre. Pertanto, se la sentenza di primo grado venga impugnata solo nei confronti dell'assicuratore e del proprietario, ed il giudice
d'appello ordini la notificazione del gravame anche al conducente, tale ordine deve ritenersi impartito in base all'art. 332 cod. proc. civ., e non in base all'art. 331 dello stesso codice, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza a tale ordine, non può essere pronunziata
l'estinzione dell'intero giudizio, ma, in applicazione del secondo comma del suddetto art. 332, il giudizio sulla domanda diretta deve essere definito in base all'appello» (Cass. Sez. 3,
03/07/2008, n. 18242).
L'odierno appellante ha proposto l'impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, citandoli tutti in giudizio e avanzando delle domande nei confronti ciascuno di essi, per cui non può ritenersi abbia voluto impugnare la sentenza di primo grado soltanto nei confronti dell'assicuratore e del proprietario.
Tuttavia, il contraddittorio, con la regolare notificazione dell'atto di appello, si è correttamente instaurato soltanto con la compagnia assicurativa, per cui, dopo un primo sollecito - rimasto inevaso - alla produzione delle notifiche nei confronti degli altri soggetti citati, anche al fine di valutarne l'esistenza e la correttezza, è stato assegnato il termine del 30 luglio 2024 per l'integrazione del contraddittorio. Tale ordine è rimasto inadempiuto.
L'inattività della parte, inoltre, non può ritenersi superata dal tentativo iniziale di notifica dell'atto introduttivo. Invero, l'attore ha dedotto la corretta instaurazione del contraddittorio, avendo lo stesso provveduto alla notifica dell'atto introduttivo di appello per il tramite dell'UNEP di Locri in data 20.06.2023 cronologico A/1 1359, come attestato dall'UNEP del Tribunale di Locri in data 02.12.2024. L'attore ha altresì precisato che l'atto introduttivo è stato notificato dall'Ufficiale Giudiziario a
Pag. 5 a 8 mani, in data 21.06.2023, sia alla sede operativa di Siderno della Controparte_4
sia alla sig.ra notifiche entrambe con esito positivo, nonché alla Controparte_3
presso la sede di Milano, in data 22.06.2023, ai sensi Controparte_2
dell'art. 149 c.p.c., con Racc. N. 785332347107, plico in relazione al quale (per come indicato con pec del 18.12.2024 da ) è stato effettuato un tentativo di CP_5
recapito in data 30.06.2023 e che, successivamente, unitamente all'avviso di ricevimento, è stato rinviato al mittente in data 03.08.2023 con consegna alla Sig.ra qualificatasi come dipendente dello (per come Parte_2 Parte_3
indicato da con e-mail del giorno 08.01.2025). La consegna a CP_5
quest'ultima, invero, secondo la prospettazione attorea, è stata frutto di un errore, atteso che lo studio legale del difensore dell'appellante è privo di dipendenti/collaboratori di studio che avrebbero potuto ritirare l'atto. Tali allegazioni, del resto, non sono state effettuate tempestivamente dall'attore ma solo a seguito dello spirare del termine perentorio assegnato dal Tribunale per l'integrazione del contraddittorio. In altri termini, l'attore ha ritenuto già integro il contraddittorio con erronea impartizione del termine perentorio da parte del Tribunale per l'integrazione dello stesso, avanzando in subordine richiesta di assegnazione di un nuovo termine per le notifiche.
Orbene, va evidenziato che l'appellante non ha prodotto l'originale con la relata di notifica debitamente compilata né dell'atto di appello asseritamente notificato con consegna a mani proprie a ella sede di Siderno e a CP_2 Controparte_3
né di quello asseritamente avvenuta con invio del plico raccomandato a CP_2
nella sede di Milano. Tale mancata produzione non permette di verificare l'effettiva e regolare notifica originaria, né tale controllo può essere superato attraverso la produzione dell'attestazione UNEP del 02.12.2024, la quale non è idonea a sostituire l'originale dell'atto notificato con la relativa compilazione della relata di notifica, attestante l'esito della stessa, e il contenuto della notifica medesima. In altri termini,
l'attestazione UNEP prodotta dimostra al più l'avvenuta consegna di un atto da parte di per la notifica a e ma non Parte_1 CP_2 Controparte_3
permette di controllare l'esatto atto notificato né tanto meno l'esito della notifica, anche considerando che nell'attestazione viene indicato l'esito positivo della notifica ma non le modalità della stessa. Si deve dunque affermare che l'attore non ha dato
Pag. 6 a 8 prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello a tutti i litisconsorti necessari, nemmeno attraverso le produzioni successive all'ordine di integrazione del contraddittorio, per cui non può essere revocata l'ordinanza del 25.06.2024 con cui
è stato assegnato il termine perentorio disatteso dall'attore, né trattandosi di termine perentorio è possibile concedere una proroga o procedere all'assegnazione di un nuovo termine.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine concesso dal giudice per la notificazione, in quanto perentorio, anche in assenza di una qualificazione in tal senso da parte del giudice (cfr. Cass. 1887/2002), non può essere prorogato in nessun caso, neanche se vi è l'accordo delle parti e la sua inosservanza, che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, deve essere rilevata d'ufficio (cfr. Cass.
23313/2021, per cui «In tema d'integrazione del contraddittorio, il termine per la notificazione del relativo atto, fissato dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha carattere perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, e la sua inosservanza, non sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti avrebbe dovuto aver luogo
l'integrazione, è rilevabile anche d'ufficio e determina, per ragioni di ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità della impugnazione. Qualora pertanto, sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto o vi abbia provveduto soltanto parzialmente, il giudice non può assegnare un nuovo termine, poiché ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio originariamente fissato, non consentita dall'art. 153 c.p.c., a meno che la richiesta di assegnazione del nuovo termine non si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata che ne abbia impedito l'osservanza, ovvero non risulti che la parte ignorava incolpevolmente il domicilio del soggetto nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato.» conf. Cass.
7528/2007 e Cass. 22411/2004).
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio, tenuto conto della pronuncia in rito rilevata d'ufficio dal Tribunale, possono essere interamente compensate tra le parti.
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di
Pag. 7 a 8 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio dell'appello;
3. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Locri il 14.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
Pag. 8 a 8
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 713 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
Pag. 1 a 8 DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Locri (RC), alla Via Nosside snc, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Mittica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Spagnolio, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Valentina Palamara, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla via Almerico da Schio n. 8,
e sede operativa in Siderno (RC) alla via Circonvallazione Sud N. 106/F;
nata a [...] il [...] e residente Controparte_3
a Siderno alla Via Jonio n. 85;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
1243/2022, depositata in cancelleria il 21.07.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello iscritto al ruolo il 27.06.2023, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza n. 1243/2022 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 21.07.2022 e non notificata.
L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in
Pag. 2 a 8 particolare, l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie, oltre alla mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado da parte del giudicante. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, della sig.ra CP
, conducente del mezzo investitore, modello Fiat Doblò 1.3 JTD, tg. DF689AK,
[...]
assicurato con la e di proprietà della poiché, a causa del mancato CP_1 CP_2
rispetto delle più elementari norme regolanti la circolazione stradale, urtava violentemente la bicicletta del Sig. cagionando al medesimo tutti i danni descritti in premessa;
Pt_1
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento integrale dei danni fisici patiti e patiendi dal
Sig. a causa del sinistro de quo, nella misura di € 14.571,53, o nella diversa misura, Pt_1
maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere più congrua, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto entro la competenza dell'adito Giudice di Pace;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2023, si è costituita in giudizio la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dall'appellante e ha CP_1
concluso chiedendo al Tribunale di “confermare in toto la sentenza n. 1243/2022, pubblicata il 21.12.2022 dal Giudice di Pace di Locri e rigettare l'appello avversario, dichiarando infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dal Sig. nei Parte_1
confronti della appellata per le ragioni sopra meglio specificate, con vittoria di CP_1
spese e competenze”.
Con ordinanza del 22.12.2023, il Giudice ha onerato parte appellante al deposito della prova della notifica dell'atto di appello nei confronti di Controparte_2
e di inoltre, ha disposto l'acquisizione del fascicolo
[...] Controparte_3
di primo grado rinviando per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando, per il deposito delle note di trattazione scritta, il termine perentorio fino al 10.06.2024.
Con ordinanza del 25.06.2024, il Giudice, rilevato che parte appellante non ha provveduto a offrire la prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti delle parti appellate costituite, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 102 e 331 c.p.c., nei confronti di e Controparte_2 CP
, con assegnazione del relativo termine perentorio.
[...]
Pag. 3 a 8 Successivamente, con ordinanza del 10.02.2025, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con previsione della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termini per note fino al 26.05.2025.
§ 2. In via preliminare e dirimente, rileva il Tribunale che l'attore non ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari come ordinato dal Giudice con provvedimento del 25.06.2024. L'attore, infatti, non ha prodotto la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello ab origine nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado né ha ottemperato all'ordine del Tribunale.
Giova osservare, al riguardo, che l'art. 331 c.p.c. enuncia il principio dell'unità soggettiva del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, per cui al giudizio di impugnazione devono partecipare necessariamente gli stessi soggetti che hanno partecipato al giudizio del grado precedente, così scongiurando il rischio di una pluralità di impugnazioni. L'obbligo di integrazione del contraddittorio si ha in primo luogo nell'ipotesi di cause inscindibili, vale a dire concernenti un unico rapporto, seppur con pluralità di parti, nonché in ipotesi di cause dipendenti tra loro. Ne consegue che, quando l'impugnazione in cause inscindibili o dipendenti non è stata proposta nei confronti di tutte le parti, il giudice deve verificare, nella prima udienza di trattazione, l'integrità del contraddittorio e ordinarne anche d'ufficio l'integrazione.
Il rilievo del vizio relativo all'integrità del contraddittorio non porta dunque ad una pronuncia di mero rito, ma mette in moto un meccanismo di sanatoria, che consente una rimozione del vizio ex tunc.
Affinché possa essere però ordinata l'integrazione del contraddittorio, occorre che la notifica dell'impugnazione sia stata eseguita almeno nei confronti di uno dei litisconsorti necessari. Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, «la notificazione dell'impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291 c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.».
Pag. 4 a 8 Nel caso in esame, l'attore ha notificato correttamente l'impugnazione nei confronti di mentre non ha offerto la prova dell'intervenuta notifica CP_1
nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, ovverosia il proprietario del veicolo responsabile del sinistro e il suo conducente.
In merito, è opportuno sottolineare che «nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale convenga cumulativamente in giudizio l'assicuratore del responsabile, il proprietario ed il conducente del veicolo, quest'ultimo non è un litisconsorte necessario, e la domanda eventualmente proposta nei suoi confronti è scindibile dalle altre. Pertanto, se la sentenza di primo grado venga impugnata solo nei confronti dell'assicuratore e del proprietario, ed il giudice
d'appello ordini la notificazione del gravame anche al conducente, tale ordine deve ritenersi impartito in base all'art. 332 cod. proc. civ., e non in base all'art. 331 dello stesso codice, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza a tale ordine, non può essere pronunziata
l'estinzione dell'intero giudizio, ma, in applicazione del secondo comma del suddetto art. 332, il giudizio sulla domanda diretta deve essere definito in base all'appello» (Cass. Sez. 3,
03/07/2008, n. 18242).
L'odierno appellante ha proposto l'impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, citandoli tutti in giudizio e avanzando delle domande nei confronti ciascuno di essi, per cui non può ritenersi abbia voluto impugnare la sentenza di primo grado soltanto nei confronti dell'assicuratore e del proprietario.
Tuttavia, il contraddittorio, con la regolare notificazione dell'atto di appello, si è correttamente instaurato soltanto con la compagnia assicurativa, per cui, dopo un primo sollecito - rimasto inevaso - alla produzione delle notifiche nei confronti degli altri soggetti citati, anche al fine di valutarne l'esistenza e la correttezza, è stato assegnato il termine del 30 luglio 2024 per l'integrazione del contraddittorio. Tale ordine è rimasto inadempiuto.
L'inattività della parte, inoltre, non può ritenersi superata dal tentativo iniziale di notifica dell'atto introduttivo. Invero, l'attore ha dedotto la corretta instaurazione del contraddittorio, avendo lo stesso provveduto alla notifica dell'atto introduttivo di appello per il tramite dell'UNEP di Locri in data 20.06.2023 cronologico A/1 1359, come attestato dall'UNEP del Tribunale di Locri in data 02.12.2024. L'attore ha altresì precisato che l'atto introduttivo è stato notificato dall'Ufficiale Giudiziario a
Pag. 5 a 8 mani, in data 21.06.2023, sia alla sede operativa di Siderno della Controparte_4
sia alla sig.ra notifiche entrambe con esito positivo, nonché alla Controparte_3
presso la sede di Milano, in data 22.06.2023, ai sensi Controparte_2
dell'art. 149 c.p.c., con Racc. N. 785332347107, plico in relazione al quale (per come indicato con pec del 18.12.2024 da ) è stato effettuato un tentativo di CP_5
recapito in data 30.06.2023 e che, successivamente, unitamente all'avviso di ricevimento, è stato rinviato al mittente in data 03.08.2023 con consegna alla Sig.ra qualificatasi come dipendente dello (per come Parte_2 Parte_3
indicato da con e-mail del giorno 08.01.2025). La consegna a CP_5
quest'ultima, invero, secondo la prospettazione attorea, è stata frutto di un errore, atteso che lo studio legale del difensore dell'appellante è privo di dipendenti/collaboratori di studio che avrebbero potuto ritirare l'atto. Tali allegazioni, del resto, non sono state effettuate tempestivamente dall'attore ma solo a seguito dello spirare del termine perentorio assegnato dal Tribunale per l'integrazione del contraddittorio. In altri termini, l'attore ha ritenuto già integro il contraddittorio con erronea impartizione del termine perentorio da parte del Tribunale per l'integrazione dello stesso, avanzando in subordine richiesta di assegnazione di un nuovo termine per le notifiche.
Orbene, va evidenziato che l'appellante non ha prodotto l'originale con la relata di notifica debitamente compilata né dell'atto di appello asseritamente notificato con consegna a mani proprie a ella sede di Siderno e a CP_2 Controparte_3
né di quello asseritamente avvenuta con invio del plico raccomandato a CP_2
nella sede di Milano. Tale mancata produzione non permette di verificare l'effettiva e regolare notifica originaria, né tale controllo può essere superato attraverso la produzione dell'attestazione UNEP del 02.12.2024, la quale non è idonea a sostituire l'originale dell'atto notificato con la relativa compilazione della relata di notifica, attestante l'esito della stessa, e il contenuto della notifica medesima. In altri termini,
l'attestazione UNEP prodotta dimostra al più l'avvenuta consegna di un atto da parte di per la notifica a e ma non Parte_1 CP_2 Controparte_3
permette di controllare l'esatto atto notificato né tanto meno l'esito della notifica, anche considerando che nell'attestazione viene indicato l'esito positivo della notifica ma non le modalità della stessa. Si deve dunque affermare che l'attore non ha dato
Pag. 6 a 8 prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello a tutti i litisconsorti necessari, nemmeno attraverso le produzioni successive all'ordine di integrazione del contraddittorio, per cui non può essere revocata l'ordinanza del 25.06.2024 con cui
è stato assegnato il termine perentorio disatteso dall'attore, né trattandosi di termine perentorio è possibile concedere una proroga o procedere all'assegnazione di un nuovo termine.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine concesso dal giudice per la notificazione, in quanto perentorio, anche in assenza di una qualificazione in tal senso da parte del giudice (cfr. Cass. 1887/2002), non può essere prorogato in nessun caso, neanche se vi è l'accordo delle parti e la sua inosservanza, che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, deve essere rilevata d'ufficio (cfr. Cass.
23313/2021, per cui «In tema d'integrazione del contraddittorio, il termine per la notificazione del relativo atto, fissato dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha carattere perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, e la sua inosservanza, non sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti avrebbe dovuto aver luogo
l'integrazione, è rilevabile anche d'ufficio e determina, per ragioni di ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità della impugnazione. Qualora pertanto, sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto o vi abbia provveduto soltanto parzialmente, il giudice non può assegnare un nuovo termine, poiché ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio originariamente fissato, non consentita dall'art. 153 c.p.c., a meno che la richiesta di assegnazione del nuovo termine non si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata che ne abbia impedito l'osservanza, ovvero non risulti che la parte ignorava incolpevolmente il domicilio del soggetto nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato.» conf. Cass.
7528/2007 e Cass. 22411/2004).
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio, tenuto conto della pronuncia in rito rilevata d'ufficio dal Tribunale, possono essere interamente compensate tra le parti.
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di
Pag. 7 a 8 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio dell'appello;
3. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Locri il 14.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
Pag. 8 a 8