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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2021 promossa da:
(Cod.Fisc. ) con l'avv. L.Paolillo e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto in presso lo studio del difensore in Salerno, corso G.Garibaldi n. 134
ATTORE/debitore OPPONENTE contro
(P.Iva ) con l'avv. FILIAGGI MAURO e con domicilio Controparte_1 P.IVA_1
eletto presso lo studio del difensore in via D. Angelini n.73 Ascoli Piceno
CONVENUTO/creditore OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra titolare della omonima Parte_1
Ditta individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 13.04.2021 dal
Tribunale di Ascoli Piceno n. 270/2021 (Giudice Dott. Luigi Cirillo -R.G. n. 690/2021), mediante il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di Controparte_2
€ 10.579,84, oltre interessi ex Dlgs n. 231/02, nonché il pagamento di spese e compensi professionali di procedura ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Ascoli Piceno in favore del Tribunale di Nocera
Inferiore, per le ragioni di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto e/o revocare l'ingiunzione di pagamento n. 270/2021 (Giudice Dott. Luigi Cirillo - R.G. n. 690/2021) resa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 13.04.2021 e notificata il 24.04.2021, con ogni conseguenza di legge;
pagina 1 di 8 2) in via subordinata accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso monitorio per carenza dei requisiti oggettivi ovvero, ancora, per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, oltre che per assenza di prova e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e/o revocare l'ingiunzione di pagamento opposta;
3) in via gradata, accogliere, in ogni modo, la presente opposizione in quanto la pretesa creditoria avanzata con la richiesta di ingiunzione ante causam è pretestuosa, infondata ed inammissibile in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e/o revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
4) in via ancor più gradata e nell'ipotesi in cui fosse accertata esistente, anche parzialmente, la pretesa creditoria di parte opposta, annullare e/o revocare, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo in quanto ingiustamente, illegittimamente ed inammissibilmente richiesto;
5) condannare, comunque, la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore distrattario in base alla tariffa professionale (DM
55/14).”.
Con comparsa in data 29.11.2021 si costituiva in giudizio la creditrice opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.270/21 (RG 690/21), emesso dall'intestata autorità giudiziaria in data 13.04.2021, notificato in data
24.04.21 ed opposto nel presente giudizio per l'intero importo ingiunto pari ad euro 10.579,84 oltre interessi e spese come liquidate;
b) nel merito, in via principale, confermare la piena validità, legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.270/21 (RG 690/21), emesso dall'intestata autorità giudiziaria in data 13.04.2021, notificato in data 24.04.21 ed opposto nel presente giudizio e respingere ogni e qualsiasi domanda della parte attrice opponente, in quanto tutte integralmente infondate in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente grado di giudizio e di quelle della fase monitoria.”
Alla prima udienza di comparizione parti del 20.12.2021 che si teneva in modalità telematica il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione svolta dalla parte creditrice opposta e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. con rinvio alla nuova udienza del 21.3.2022 nella quale il Giudice, espressamente “ ammette la prova per testimoni rispettivamente richiesta dalle parti con i capitoli articolati e con i testi indicati nella rispettiva seconda memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. e fissa per l'audizione di n. 2 testi per parte la nuova udienza del 27.6.2022 ore 10,00 “
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito, con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 6.3.2023 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 24.7.2023 in modalità scritta.
pagina 2 di 8 A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, alla udienza del 15.4.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice “ ritenuto che l'eccezione della parte debitrice opponente per cui “ si eccepisce la irregolarità della prova orale espletata, con tutte le conseguenze di legge che ne derivano, tenuto conto da un lato che sono stati escussi testi di parte avversa oltre il numero concesso in ordinanza;
dall'altro che sono stati interrogati testi di parte non indicati nelle memorie istruttorie dell'odierna opposta, dall'altro ancora che i testi sono stati esaminati su capi non ammessi e su una prova contraria giammai autorizzata. Di tanto, l'odierno giudicante dovrà tenerne conto nelle decisione finale che andrà a prendere, escludendo qualsiasi riferimento ai testi ed ai capi non ammessi nella ordinanza istruttoria. Si
è permesso al difensore di controparte di fare quello che voleva ed oltre il limite di ogni ragionevole concessione “, sia effettivamente fondata in punto di ammissibilità della prova contraria, mancando in atti l'ordinanza del Giudice che abilitava le parti alla prova contraria , effettivamente svolta dalle parti senza verbalizzare l'autorizzazione sul punto del Giudice ad integrazione della originaria ordinanza istruttoria che nulla disponeva sulla prova contraria, dispone che non terrà conto degli esiti della predetta prova;
quanto alla eccezione sul numero dei testi da escutere ed escussi, ritiene che la stessa non sia fondata perché la limitazione al numero di n.2 testi era relativa, come per prassi dell'ufficio, alla escussione dei testi in udienza , ma quelli richiesti dalla parte sono stati tutti ammessi, come da ripetuta ordinanza istruttoria. Rinvia sempre in sede di discussione, alla nuova udienza del 08.07.2024 che si terrà in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine fino alla udienza per il deposito di brevi note avendo le parti già discusso in odierna udienza. “
Le parti depositavano le note conclusionali riepilogative ed all'esito, alla udienza del 23.9.2024 il
Giudice riservava la pronuncia di sentenza.
Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata con conferma del decreto- ingiuntivo opposto per avere invece dimostrato essa parte creditrice opposta gli accordi fra le parti sul noleggio dell'escavatore al costo di euro 600,00 mensili e dunque la legittimità della pretesa di pagamento.
Punto nevralgico del presente giudizio, infatti, è che essa società debitirce non abbia mai contestato né le fatture, né le email di riepilogo del dovuto , né le email di messa in mora per il pagamento, con ciò confermando pienamente la legittimità della pretesa creditoria: peraltro non solo non ha mai contestato quanto la richiedeva relativamente alle fatture emesse, ma neppure notiziava in qualche CP_1
modo la stessa delle contestazioni ricevute da parte della committente, né richiedeva CP_1
eventualmente di compensare il dovuto con i lavori di ripristino eventualmente eseguiti ove fosse stato vero che l'escavatore consegnato non fosse conforme allo stato dei luoghi ed alla natura dei lavori di scavo e movimento terra da eseguire, né ha mai richiesto la sostituzione dello escavatore che non pagina 3 di 8 andava bene, non idoneo, con altro mezzo e soprattutto ed innanzitutto, ha riconosciuto il proprio debito a mezzo richiesta di dilazione di pagamento.
Per cui, a fronte degli accordi documentati fra le parti sul pagamento del dovuto ed a fronte del dettaglio delle pretese di pagamento di cui alla corrispondenza successiva alla emissione delle stesse fatture, ritiene il Giudice che la parte creditrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente, sulla effettività della prestazione eseguita a favore della debitrice e riportata nelle fatture oggetto di richiesta di pagamento.
La creditrice ha dimostrato la certezza, liquidità ed esigibilità delle somme portate nelle fatture stante la non contestazione da parte della debitrice della corrispondenza ricevuta nella quale dettagliatamente si riepilogava ogni volta, la tempistica dell'utilizzo e gli importi relativi pretesi, incluso sconto concordato.
Non è in contestazione fra le parti che il si aggiudicava con contratto n. Controparte_3
5600000216 dalla Open Fiber spa, con sede in Milano, i lavori di scavo, posa cavi, infrastrutture, giunzione, ripristini e collaudi per la realizzazione di una infrastruttura a Banda Ultralarga sull'intero territorio italiano.
Il subappaltava, previa autorizzazione della Fiber spa, i predetti lavori nei comune di Controparte_3
Gemmano, San Clemente e Monte Colombo, tutti nella provincia di Rimini, alla ditta individuale
, attuale opponente. Parte_1
Quest'ultima non potendo, a sua volta, subappaltare i lavori, chiedeva alla il noleggio Controparte_1
di un escavatore e, contestualmente, il nominativo di due operai da assumere, che unitamente agli altri dovevano provvedere alla realizzazione di scavi e posa in opera dei cavi a banda ultralarga nei predetti comuni.
La ditta , pertanto, disponeva l'assunzione dei due operai, che l'attuale opposta gli suggeriva, Parte_1
provvedendo a pagare direttamente gli stessi e, nel contempo, riceveva dalla un Controparte_1
escavatore di sua proprietà per dieci giorni.
Destituito di fondamento l'assunto della parte opponente per cui “L'opponente, dunque, riceveva dalla solo un escavatore a noleggio per il quale le parti non raggiungevano un preventivo Controparte_1
accordo, ma stabilivano soltanto che la ditta avrebbe corrisposto per tale Parte_1
mezzo meccanico un corrispettivo da determinarsi successivamente e solo all'avvenuto e ricevuto pagamento da parte della società consortile ed aggiudicataria dei lavori” in quanto risulta invece in atti e si confronti l'allegato n. 3 di parte opposta, che essa debitrice avesse accettato i prezzi concordati ed il riepilogo effettuato come da email del 8.07.2020 con allegata la fattura del mese di giugno.
pagina 4 di 8 Peraltro neppure il sollecito via mail del 22.09.20 (doc. n.4 parte opposta) della opposta è mai stato contestato in punto di prestazioni e corrispettivi, così pure per la messa in mora via pec del 6.10.20
(doc. n.5 fascicolo di parte opposta.
A ciò si aggiunga che la stessa debitrice prometteva la consegna di tre titoli al fine di estinguere il proprio debito riconosciuto nei confronti della come evidentemente risulta dalle pecd el CP_1
17.11.2020, 4 dicembre 2020 e 1 marzo 2021 (doc. n. 6 fascicolo di parte creditrice opposta), mai riscontrate e contestate.
Ritiene il Giudice di condividere le deduzioni della parte opposta sulla figura del sig. CP_4
he è evidentemente un referente della visto anche che detto Sig.
[...] Parte_2
non solo riceve sul suo indirizzo mail la pretesa e presunta contestazione dei lavori del CP_4
22.06.20 prodotta dalla parte opponente al n. 4 del proprio indice degli atti e documenti ma dallo stesso indirizzo mail la gira il 3.05.2021 al proprio procuratore.
Non solo ma con lo stesso indirizzo mail della opponente, , si sviluppa Email_1
tutta una serie di comunicazioni (doc. n.8) che chiariscono e testimoniano la natura dei rapporti e degli obblighi tra le parti fatti oggetto della richiesta avanzata in via monitoria con particolare riferimento a stato dei lavori, conteggi parziali delle lavorazioni effettuate in favore della opposta, rimessa fatture e quant'altro.
Assume la opponente di avere realizzato le opere nei cantieri in comune di San Clemente e di Monte
Colombo successivamente e direttamente dalla società consortile ed aggiudicataria dei lavori, ma questa deduzione è rimasta totalmente indimostrata.
Le contestazioni ricevute dalla non possono essere in alcun modo ascritte ed addebitate alla CP_5 creditrice in quanto la stessa aveva semplicemente noleggiato l'escavatore ed infatti nessuna pretesa sul pungo le è stata avanzata dalla e si confronti sul punto allegato 7 della stessa parte Parte_1
creditrice.
Per quanto attiene, da ultimo alla eccezione di incompetenza per territorio, ritiene il Giudice che la stessa, sia pure correttamente formulata dalla parte opponente, con ciò rigettandosi le eccezioni sul punto della opposta, non sia fondata nel merito in quanto legittimamente proposta dinanzi al Giudice territorialmente competente quale foro del creditore : “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” giusta Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17989
pagina 5 di 8 del 13.9.2016, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie, confermando l'orientamento tradizionale, il quale richiede l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e
20 c.p.c.
In base a quanto stabilito dalle Suprema Corte si può ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
L'effetto pratico di questo principio è dirompente: in assenza di un titolo negoziale (contratto), sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta. Ciò in quanto, come noto, la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione.
Nel caso di che trattasi il credito è attestato non solo dalle fatture già allegate e prodotte in sede monitoria, ma da tutta la successiva corrispondenza intercorsa fra le parti e con la quale essa società creditrice spiegava i termini di pagamento e le modalità di conteggio dei prezzi applicati e dette email non venivano mai contestate dalla debitrice e la mancata contestazione del dovuto, in una con l'offerta di pagamento del debito, determina certamente la liquidità della somma in essa portate, in quanto, si ribadisce, non contestate , rectius contestate solo con l'opposizione a decreto-ingiuntivo.
L'istruttoria orale espletata ha consentito di accertare la provenienza delle richiamate email e dunque l'effettiva ricezione da parte della opposta e si confronti sul punto la deposizione testimoniale resa dalla teste nonché dell'operaio che materialmente ha guidato l'escavatore nei cantieri per cui è Testimone_1
causa le cui deposizioni rilevano anche sulla identificazione del sig. che era presente in Tes_2
cantiere e che lo stesso conosceva quale referente della opponente, mentre i testi della opponente, oltre a confermare pienamente i rapporti fra la Signora ed il sig. quali marito e moglie, Parte_1 Tes_2
pagina 6 di 8 non forniscono elementi utili a ritenere non dovute le somme di cui alle fatture de quo in quanto, peraltro confermano l'utilizzo dello scavatore e l'impiego dello stesso da parte di altri lavoratori, comunque assunti dalla stessa e la dichiarazione del teste per cui “ Parte_1 Testimone_3
vero che abbiamo chiesto il noleggio di un escavatore però è stato poco utilizzato perché non funzionava bene” di per sé sola, a fronte della mancanza di contestazioni scritte e tempestive, non può, di per sé sola essere sufficiente ad annullare il decreto-ingiuntivo opposto.
Il teste conferma la circostanza che la abbia eseguito i lavori appaltati Testimone_4 Parte_1
presso i tre cantieri e conferma di avere visto lavorare per cui era perfettamente funzionante
l'escavatore ove assume “ ho visto con i miei occhi gli operai lavorare utilizzando l'escavatore” : detto teste, estraneo alle parti in causa, è attendibile proprio per la sua terzietà rispetto alle parti
e dipendente della e lo stesso conferma che l'escavatore veniva utilizzato in tutti e tre i CP_5
cantieri, con ciò smentendo evidentemente l'assunto della debitrice per cui l'escavatore non funzionava e veniva utilizzato in uno solo cantiere, e non negli altri due.
Da ultimo si evidenzia che il teste che pure ha lavorato alle dipendenze della Testimone_5
presso i cantieri di San Clemente e Monte Colombo e AN non abbia riconosciuto Parte_1
come suoi colleghi di lavoro i testi di parte opponente e . Tes_3 Per_1
Peraltro ritiene il Giudice che anche a mezzo istruttoria testimoniale, la parte creditrice abbia dimostrato la piena fondatezza di propri assunti, non fornendo, invece, la parte opponente, neppure a mezzo audizione testimoniale elementi determinanti ai fini di smentire la pretesa creditoria.
Peraltro la signora non si è presentata a rendere interrogatorio. Parte_1
L'opposizione pertanto è da rigettarsi per essere infondata con piena conferma del decreto-ingiuntivo opposto.
Alla soccombenza segue la condanna della debitrice opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla creditrice opposta per la presente opposizione e che si liquidano come in dispositivo. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione in quanto indimostrata ed infondata e conferma pienamente il decreto- ingiuntivo opposto n.270/2021 del 13.4.2021.
Condanna altresì la parte debitrice opponente a rimborsare alla parte creditrice opposta le spese di lite, che si liquida in € 3500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali a favore del procuratore antistatario come da richiesta in atti.
pagina 7 di 8 Ascoli Piceno, 24 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2021 promossa da:
(Cod.Fisc. ) con l'avv. L.Paolillo e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto in presso lo studio del difensore in Salerno, corso G.Garibaldi n. 134
ATTORE/debitore OPPONENTE contro
(P.Iva ) con l'avv. FILIAGGI MAURO e con domicilio Controparte_1 P.IVA_1
eletto presso lo studio del difensore in via D. Angelini n.73 Ascoli Piceno
CONVENUTO/creditore OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra titolare della omonima Parte_1
Ditta individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 13.04.2021 dal
Tribunale di Ascoli Piceno n. 270/2021 (Giudice Dott. Luigi Cirillo -R.G. n. 690/2021), mediante il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di Controparte_2
€ 10.579,84, oltre interessi ex Dlgs n. 231/02, nonché il pagamento di spese e compensi professionali di procedura ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Ascoli Piceno in favore del Tribunale di Nocera
Inferiore, per le ragioni di cui in premessa, e per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto e/o revocare l'ingiunzione di pagamento n. 270/2021 (Giudice Dott. Luigi Cirillo - R.G. n. 690/2021) resa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 13.04.2021 e notificata il 24.04.2021, con ogni conseguenza di legge;
pagina 1 di 8 2) in via subordinata accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso monitorio per carenza dei requisiti oggettivi ovvero, ancora, per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, oltre che per assenza di prova e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e/o revocare l'ingiunzione di pagamento opposta;
3) in via gradata, accogliere, in ogni modo, la presente opposizione in quanto la pretesa creditoria avanzata con la richiesta di ingiunzione ante causam è pretestuosa, infondata ed inammissibile in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e/o revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
4) in via ancor più gradata e nell'ipotesi in cui fosse accertata esistente, anche parzialmente, la pretesa creditoria di parte opposta, annullare e/o revocare, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo in quanto ingiustamente, illegittimamente ed inammissibilmente richiesto;
5) condannare, comunque, la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore distrattario in base alla tariffa professionale (DM
55/14).”.
Con comparsa in data 29.11.2021 si costituiva in giudizio la creditrice opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.270/21 (RG 690/21), emesso dall'intestata autorità giudiziaria in data 13.04.2021, notificato in data
24.04.21 ed opposto nel presente giudizio per l'intero importo ingiunto pari ad euro 10.579,84 oltre interessi e spese come liquidate;
b) nel merito, in via principale, confermare la piena validità, legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.270/21 (RG 690/21), emesso dall'intestata autorità giudiziaria in data 13.04.2021, notificato in data 24.04.21 ed opposto nel presente giudizio e respingere ogni e qualsiasi domanda della parte attrice opponente, in quanto tutte integralmente infondate in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente grado di giudizio e di quelle della fase monitoria.”
Alla prima udienza di comparizione parti del 20.12.2021 che si teneva in modalità telematica il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione svolta dalla parte creditrice opposta e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. con rinvio alla nuova udienza del 21.3.2022 nella quale il Giudice, espressamente “ ammette la prova per testimoni rispettivamente richiesta dalle parti con i capitoli articolati e con i testi indicati nella rispettiva seconda memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. e fissa per l'audizione di n. 2 testi per parte la nuova udienza del 27.6.2022 ore 10,00 “
La causa veniva quindi istruita a mezzo audizione dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito, con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 6.3.2023 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni, la nuova udienza del 24.7.2023 in modalità scritta.
pagina 2 di 8 A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, alla udienza del 15.4.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice “ ritenuto che l'eccezione della parte debitrice opponente per cui “ si eccepisce la irregolarità della prova orale espletata, con tutte le conseguenze di legge che ne derivano, tenuto conto da un lato che sono stati escussi testi di parte avversa oltre il numero concesso in ordinanza;
dall'altro che sono stati interrogati testi di parte non indicati nelle memorie istruttorie dell'odierna opposta, dall'altro ancora che i testi sono stati esaminati su capi non ammessi e su una prova contraria giammai autorizzata. Di tanto, l'odierno giudicante dovrà tenerne conto nelle decisione finale che andrà a prendere, escludendo qualsiasi riferimento ai testi ed ai capi non ammessi nella ordinanza istruttoria. Si
è permesso al difensore di controparte di fare quello che voleva ed oltre il limite di ogni ragionevole concessione “, sia effettivamente fondata in punto di ammissibilità della prova contraria, mancando in atti l'ordinanza del Giudice che abilitava le parti alla prova contraria , effettivamente svolta dalle parti senza verbalizzare l'autorizzazione sul punto del Giudice ad integrazione della originaria ordinanza istruttoria che nulla disponeva sulla prova contraria, dispone che non terrà conto degli esiti della predetta prova;
quanto alla eccezione sul numero dei testi da escutere ed escussi, ritiene che la stessa non sia fondata perché la limitazione al numero di n.2 testi era relativa, come per prassi dell'ufficio, alla escussione dei testi in udienza , ma quelli richiesti dalla parte sono stati tutti ammessi, come da ripetuta ordinanza istruttoria. Rinvia sempre in sede di discussione, alla nuova udienza del 08.07.2024 che si terrà in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine fino alla udienza per il deposito di brevi note avendo le parti già discusso in odierna udienza. “
Le parti depositavano le note conclusionali riepilogative ed all'esito, alla udienza del 23.9.2024 il
Giudice riservava la pronuncia di sentenza.
Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata con conferma del decreto- ingiuntivo opposto per avere invece dimostrato essa parte creditrice opposta gli accordi fra le parti sul noleggio dell'escavatore al costo di euro 600,00 mensili e dunque la legittimità della pretesa di pagamento.
Punto nevralgico del presente giudizio, infatti, è che essa società debitirce non abbia mai contestato né le fatture, né le email di riepilogo del dovuto , né le email di messa in mora per il pagamento, con ciò confermando pienamente la legittimità della pretesa creditoria: peraltro non solo non ha mai contestato quanto la richiedeva relativamente alle fatture emesse, ma neppure notiziava in qualche CP_1
modo la stessa delle contestazioni ricevute da parte della committente, né richiedeva CP_1
eventualmente di compensare il dovuto con i lavori di ripristino eventualmente eseguiti ove fosse stato vero che l'escavatore consegnato non fosse conforme allo stato dei luoghi ed alla natura dei lavori di scavo e movimento terra da eseguire, né ha mai richiesto la sostituzione dello escavatore che non pagina 3 di 8 andava bene, non idoneo, con altro mezzo e soprattutto ed innanzitutto, ha riconosciuto il proprio debito a mezzo richiesta di dilazione di pagamento.
Per cui, a fronte degli accordi documentati fra le parti sul pagamento del dovuto ed a fronte del dettaglio delle pretese di pagamento di cui alla corrispondenza successiva alla emissione delle stesse fatture, ritiene il Giudice che la parte creditrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente, sulla effettività della prestazione eseguita a favore della debitrice e riportata nelle fatture oggetto di richiesta di pagamento.
La creditrice ha dimostrato la certezza, liquidità ed esigibilità delle somme portate nelle fatture stante la non contestazione da parte della debitrice della corrispondenza ricevuta nella quale dettagliatamente si riepilogava ogni volta, la tempistica dell'utilizzo e gli importi relativi pretesi, incluso sconto concordato.
Non è in contestazione fra le parti che il si aggiudicava con contratto n. Controparte_3
5600000216 dalla Open Fiber spa, con sede in Milano, i lavori di scavo, posa cavi, infrastrutture, giunzione, ripristini e collaudi per la realizzazione di una infrastruttura a Banda Ultralarga sull'intero territorio italiano.
Il subappaltava, previa autorizzazione della Fiber spa, i predetti lavori nei comune di Controparte_3
Gemmano, San Clemente e Monte Colombo, tutti nella provincia di Rimini, alla ditta individuale
, attuale opponente. Parte_1
Quest'ultima non potendo, a sua volta, subappaltare i lavori, chiedeva alla il noleggio Controparte_1
di un escavatore e, contestualmente, il nominativo di due operai da assumere, che unitamente agli altri dovevano provvedere alla realizzazione di scavi e posa in opera dei cavi a banda ultralarga nei predetti comuni.
La ditta , pertanto, disponeva l'assunzione dei due operai, che l'attuale opposta gli suggeriva, Parte_1
provvedendo a pagare direttamente gli stessi e, nel contempo, riceveva dalla un Controparte_1
escavatore di sua proprietà per dieci giorni.
Destituito di fondamento l'assunto della parte opponente per cui “L'opponente, dunque, riceveva dalla solo un escavatore a noleggio per il quale le parti non raggiungevano un preventivo Controparte_1
accordo, ma stabilivano soltanto che la ditta avrebbe corrisposto per tale Parte_1
mezzo meccanico un corrispettivo da determinarsi successivamente e solo all'avvenuto e ricevuto pagamento da parte della società consortile ed aggiudicataria dei lavori” in quanto risulta invece in atti e si confronti l'allegato n. 3 di parte opposta, che essa debitrice avesse accettato i prezzi concordati ed il riepilogo effettuato come da email del 8.07.2020 con allegata la fattura del mese di giugno.
pagina 4 di 8 Peraltro neppure il sollecito via mail del 22.09.20 (doc. n.4 parte opposta) della opposta è mai stato contestato in punto di prestazioni e corrispettivi, così pure per la messa in mora via pec del 6.10.20
(doc. n.5 fascicolo di parte opposta.
A ciò si aggiunga che la stessa debitrice prometteva la consegna di tre titoli al fine di estinguere il proprio debito riconosciuto nei confronti della come evidentemente risulta dalle pecd el CP_1
17.11.2020, 4 dicembre 2020 e 1 marzo 2021 (doc. n. 6 fascicolo di parte creditrice opposta), mai riscontrate e contestate.
Ritiene il Giudice di condividere le deduzioni della parte opposta sulla figura del sig. CP_4
he è evidentemente un referente della visto anche che detto Sig.
[...] Parte_2
non solo riceve sul suo indirizzo mail la pretesa e presunta contestazione dei lavori del CP_4
22.06.20 prodotta dalla parte opponente al n. 4 del proprio indice degli atti e documenti ma dallo stesso indirizzo mail la gira il 3.05.2021 al proprio procuratore.
Non solo ma con lo stesso indirizzo mail della opponente, , si sviluppa Email_1
tutta una serie di comunicazioni (doc. n.8) che chiariscono e testimoniano la natura dei rapporti e degli obblighi tra le parti fatti oggetto della richiesta avanzata in via monitoria con particolare riferimento a stato dei lavori, conteggi parziali delle lavorazioni effettuate in favore della opposta, rimessa fatture e quant'altro.
Assume la opponente di avere realizzato le opere nei cantieri in comune di San Clemente e di Monte
Colombo successivamente e direttamente dalla società consortile ed aggiudicataria dei lavori, ma questa deduzione è rimasta totalmente indimostrata.
Le contestazioni ricevute dalla non possono essere in alcun modo ascritte ed addebitate alla CP_5 creditrice in quanto la stessa aveva semplicemente noleggiato l'escavatore ed infatti nessuna pretesa sul pungo le è stata avanzata dalla e si confronti sul punto allegato 7 della stessa parte Parte_1
creditrice.
Per quanto attiene, da ultimo alla eccezione di incompetenza per territorio, ritiene il Giudice che la stessa, sia pure correttamente formulata dalla parte opponente, con ciò rigettandosi le eccezioni sul punto della opposta, non sia fondata nel merito in quanto legittimamente proposta dinanzi al Giudice territorialmente competente quale foro del creditore : “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” giusta Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17989
pagina 5 di 8 del 13.9.2016, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie, confermando l'orientamento tradizionale, il quale richiede l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e
20 c.p.c.
In base a quanto stabilito dalle Suprema Corte si può ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
L'effetto pratico di questo principio è dirompente: in assenza di un titolo negoziale (contratto), sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta. Ciò in quanto, come noto, la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione.
Nel caso di che trattasi il credito è attestato non solo dalle fatture già allegate e prodotte in sede monitoria, ma da tutta la successiva corrispondenza intercorsa fra le parti e con la quale essa società creditrice spiegava i termini di pagamento e le modalità di conteggio dei prezzi applicati e dette email non venivano mai contestate dalla debitrice e la mancata contestazione del dovuto, in una con l'offerta di pagamento del debito, determina certamente la liquidità della somma in essa portate, in quanto, si ribadisce, non contestate , rectius contestate solo con l'opposizione a decreto-ingiuntivo.
L'istruttoria orale espletata ha consentito di accertare la provenienza delle richiamate email e dunque l'effettiva ricezione da parte della opposta e si confronti sul punto la deposizione testimoniale resa dalla teste nonché dell'operaio che materialmente ha guidato l'escavatore nei cantieri per cui è Testimone_1
causa le cui deposizioni rilevano anche sulla identificazione del sig. che era presente in Tes_2
cantiere e che lo stesso conosceva quale referente della opponente, mentre i testi della opponente, oltre a confermare pienamente i rapporti fra la Signora ed il sig. quali marito e moglie, Parte_1 Tes_2
pagina 6 di 8 non forniscono elementi utili a ritenere non dovute le somme di cui alle fatture de quo in quanto, peraltro confermano l'utilizzo dello scavatore e l'impiego dello stesso da parte di altri lavoratori, comunque assunti dalla stessa e la dichiarazione del teste per cui “ Parte_1 Testimone_3
vero che abbiamo chiesto il noleggio di un escavatore però è stato poco utilizzato perché non funzionava bene” di per sé sola, a fronte della mancanza di contestazioni scritte e tempestive, non può, di per sé sola essere sufficiente ad annullare il decreto-ingiuntivo opposto.
Il teste conferma la circostanza che la abbia eseguito i lavori appaltati Testimone_4 Parte_1
presso i tre cantieri e conferma di avere visto lavorare per cui era perfettamente funzionante
l'escavatore ove assume “ ho visto con i miei occhi gli operai lavorare utilizzando l'escavatore” : detto teste, estraneo alle parti in causa, è attendibile proprio per la sua terzietà rispetto alle parti
e dipendente della e lo stesso conferma che l'escavatore veniva utilizzato in tutti e tre i CP_5
cantieri, con ciò smentendo evidentemente l'assunto della debitrice per cui l'escavatore non funzionava e veniva utilizzato in uno solo cantiere, e non negli altri due.
Da ultimo si evidenzia che il teste che pure ha lavorato alle dipendenze della Testimone_5
presso i cantieri di San Clemente e Monte Colombo e AN non abbia riconosciuto Parte_1
come suoi colleghi di lavoro i testi di parte opponente e . Tes_3 Per_1
Peraltro ritiene il Giudice che anche a mezzo istruttoria testimoniale, la parte creditrice abbia dimostrato la piena fondatezza di propri assunti, non fornendo, invece, la parte opponente, neppure a mezzo audizione testimoniale elementi determinanti ai fini di smentire la pretesa creditoria.
Peraltro la signora non si è presentata a rendere interrogatorio. Parte_1
L'opposizione pertanto è da rigettarsi per essere infondata con piena conferma del decreto-ingiuntivo opposto.
Alla soccombenza segue la condanna della debitrice opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla creditrice opposta per la presente opposizione e che si liquidano come in dispositivo. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione in quanto indimostrata ed infondata e conferma pienamente il decreto- ingiuntivo opposto n.270/2021 del 13.4.2021.
Condanna altresì la parte debitrice opponente a rimborsare alla parte creditrice opposta le spese di lite, che si liquida in € 3500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali a favore del procuratore antistatario come da richiesta in atti.
pagina 7 di 8 Ascoli Piceno, 24 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
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