TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 11324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11324 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa FR NA UC
All'esito dell'udienza del 4.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29656 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PEZZELLA GIUSI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.8.2025, il ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 (domanda del 18.12.2023) ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis
c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione;
contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale; ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione CP_2
assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa.
1 Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'improponibilità e CP_2
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
L'eccezione di inammissibilità della domanda è fondata.
Parte ricorrente non ha infatti specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero coerenti con gli accertamenti diagnostici eseguiti e rispondenti alle reali condizioni di salute del ricorrente, caratterizzate da una necessità di continua assistenza quotidiana.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, ed in particolare dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante, ritenendolo tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito richiesto per ottenere l'indennità di accompagnamento.
In particolare, il Ctu, indicate le patologie di cui risulta affetto il ricorrente, ha evidenziato come la la deambulazione, seppure lievemente rallentata, risulta peraltro autonoma, senza ausili e senza incertezze anche nei cambi di direzione.
In merito agli atti delle vita quotidiana, il Ctu ha poi evidenziato, come “considerata la globale operatività del ricorrente in relazione alla patologie sofferte, non sono risultate disfunzioni, né alterazioni oggettive funzionali ovvero cognitive tali da inficiare le capacità prassiche del ricorrente nel compiere autonomamente i comuni elementari della vita quotidiana nei quali il medesimo conserva tutt'ora un sufficiente grado di autonomia, avendo inoltre la capacità di comprendere il significato ed il valore di queste azioni ed attuarle.”
Tali conclusioni, sorrette da congrua motivazione e fondate oltre che sull'esame della documentazione sanitaria anche sull'esame obiettivo, non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene la erroneità della valutazione espressa dal perito, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale.
In tale contesto, se è vero che “anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita
2 giornaliera che esso rende possibili” può consentire il diritto all'accompagnamento (Cass.
7032/2023), è altresì verso che nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo indicato e specificato quale “atto della vita giornaliera” – costante ed essenziale per le ripercussioni sulla vita e la salute – sarebbe in concreto impossibile. Né tale “atto” potrebbe essere rappresentato “dalla impossibilità senza affaticarsi di camminare per lunghi tratti o salire le scale”, come pretenderebbe il ricorrente, posto che trattasi di una mera difficoltà e non già di un impedimento, e tale “atto” non appare rientrare nel concetto degli atti
“elementari della vita”.
Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Le spese del giudizio (di entrambe le fasi) vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. , stante la dichiarazione reddituale dell'istante.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la domanda;
spese del complessivo giudizio irripetibili.
Si comunichi
Roma 8.11.2025
Il Giudice
FR NA UC
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa FR NA UC
All'esito dell'udienza del 4.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29656 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PEZZELLA GIUSI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.8.2025, il ricorrente, esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 (domanda del 18.12.2023) ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis
c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione;
contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale; ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione CP_2
assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa.
1 Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'improponibilità e CP_2
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
L'eccezione di inammissibilità della domanda è fondata.
Parte ricorrente non ha infatti specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero coerenti con gli accertamenti diagnostici eseguiti e rispondenti alle reali condizioni di salute del ricorrente, caratterizzate da una necessità di continua assistenza quotidiana.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, ed in particolare dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante, ritenendolo tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito richiesto per ottenere l'indennità di accompagnamento.
In particolare, il Ctu, indicate le patologie di cui risulta affetto il ricorrente, ha evidenziato come la la deambulazione, seppure lievemente rallentata, risulta peraltro autonoma, senza ausili e senza incertezze anche nei cambi di direzione.
In merito agli atti delle vita quotidiana, il Ctu ha poi evidenziato, come “considerata la globale operatività del ricorrente in relazione alla patologie sofferte, non sono risultate disfunzioni, né alterazioni oggettive funzionali ovvero cognitive tali da inficiare le capacità prassiche del ricorrente nel compiere autonomamente i comuni elementari della vita quotidiana nei quali il medesimo conserva tutt'ora un sufficiente grado di autonomia, avendo inoltre la capacità di comprendere il significato ed il valore di queste azioni ed attuarle.”
Tali conclusioni, sorrette da congrua motivazione e fondate oltre che sull'esame della documentazione sanitaria anche sull'esame obiettivo, non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene la erroneità della valutazione espressa dal perito, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale.
In tale contesto, se è vero che “anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita
2 giornaliera che esso rende possibili” può consentire il diritto all'accompagnamento (Cass.
7032/2023), è altresì verso che nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo indicato e specificato quale “atto della vita giornaliera” – costante ed essenziale per le ripercussioni sulla vita e la salute – sarebbe in concreto impossibile. Né tale “atto” potrebbe essere rappresentato “dalla impossibilità senza affaticarsi di camminare per lunghi tratti o salire le scale”, come pretenderebbe il ricorrente, posto che trattasi di una mera difficoltà e non già di un impedimento, e tale “atto” non appare rientrare nel concetto degli atti
“elementari della vita”.
Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Le spese del giudizio (di entrambe le fasi) vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. , stante la dichiarazione reddituale dell'istante.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la domanda;
spese del complessivo giudizio irripetibili.
Si comunichi
Roma 8.11.2025
Il Giudice
FR NA UC
3