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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1192/2021
La Corte di Appello di Bari seconda sezione civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Concetta POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1192 dell'anno 2021, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie;
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
delle Fornaci, 163 (C.F.: ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Isabella Tritta e Alessandro Tarantini ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E , nata ad [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
piazza Vittorio Emanuele II n.63 (C.F.: ), CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tota e Bruno Bianchino, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato l'appellante ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1168/2021 pubblicata il 17.06.2021,
Giudice Dott.ssa Giulia Stano, a definizione del giudizio iscritto al n.R.G.
595/2019 rigettando ogni avversa domanda: 1) in accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal alla per inesistenza del credito Parte_1 CP_1
ingiunto e, per l'effetto 2) in accoglimento dell'opposizione e dei motivi proposti, revocare il decreto ingiuntivo n. 1737/2018 emesso dal Tribunale di Trani il 24/11/2018 nel procedimento monitorio RG. n. 4552/2018, per inesistenza del credito ingiunto, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., nonché per le reiterate censure di nullità e, in subordine, annullabilità della scrittura privata del 4.3.2013 posta a base del provvedimento monitorio;
3) condannare la alla restituzione in favore del degli CP_1 Parte_1
importi già corrisposti e a corrispondersi in esecuzione della impugnata
pag. 2/4 sentenza, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo;
4) con vittoria di spese ed compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte rigettare l'appello, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Nel corso del giudizio, con note del 28 marzo 2025, le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDONO che la Corte d'Appello di Bari voglia dare atto della composizione della lite oggetto del giudizio e, quindi, previa riforma della sentenza di primo grado, dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite”.
Preso atto, dunque, del venire meno dell'interesse delle parti alla domanda giudiziale, va dichiarata cessata la materia del contendere, cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo, originariamente opposto, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1168/2021 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 17 giugno 2021, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1737/2018, emesso dal Tribunale di Trani il
24 novembre 2018; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pag. 3/4 Così deciso in Bari, il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1192/2021
La Corte di Appello di Bari seconda sezione civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Concetta POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1192 dell'anno 2021, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie;
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
delle Fornaci, 163 (C.F.: ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Isabella Tritta e Alessandro Tarantini ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E , nata ad [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
piazza Vittorio Emanuele II n.63 (C.F.: ), CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tota e Bruno Bianchino, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato l'appellante ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1168/2021 pubblicata il 17.06.2021,
Giudice Dott.ssa Giulia Stano, a definizione del giudizio iscritto al n.R.G.
595/2019 rigettando ogni avversa domanda: 1) in accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal alla per inesistenza del credito Parte_1 CP_1
ingiunto e, per l'effetto 2) in accoglimento dell'opposizione e dei motivi proposti, revocare il decreto ingiuntivo n. 1737/2018 emesso dal Tribunale di Trani il 24/11/2018 nel procedimento monitorio RG. n. 4552/2018, per inesistenza del credito ingiunto, anche ai sensi dell'art. 1988 c.c., nonché per le reiterate censure di nullità e, in subordine, annullabilità della scrittura privata del 4.3.2013 posta a base del provvedimento monitorio;
3) condannare la alla restituzione in favore del degli CP_1 Parte_1
importi già corrisposti e a corrispondersi in esecuzione della impugnata
pag. 2/4 sentenza, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo;
4) con vittoria di spese ed compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte rigettare l'appello, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Nel corso del giudizio, con note del 28 marzo 2025, le parti hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDONO che la Corte d'Appello di Bari voglia dare atto della composizione della lite oggetto del giudizio e, quindi, previa riforma della sentenza di primo grado, dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite”.
Preso atto, dunque, del venire meno dell'interesse delle parti alla domanda giudiziale, va dichiarata cessata la materia del contendere, cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo, originariamente opposto, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1168/2021 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 17 giugno 2021, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1737/2018, emesso dal Tribunale di Trani il
24 novembre 2018; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pag. 3/4 Così deciso in Bari, il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 4/4