Trib. Roma, sentenza 03/09/2024, n. 13632
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Sentenza 3 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi, riguardante un appello avverso una sentenza del Giudice di Pace. Le parti in causa sono un ex coniuge e il condominio, con il primo che contesta la legittimazione passiva per il pagamento di oneri condominiali. L'appellante sostiene che, in virtù della separazione, le spese ordinarie dovrebbero gravare sull'ex coniuge assegnatario dell'immobile, mentre il condominio e l'altro coniuge ribadiscono che il pagamento spetta al proprietario dell'immobile.

Il giudice ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha argomentato che, secondo la giurisprudenza, l'amministratore condominiale può riscuotere i contributi solo dai condomini, cioè dai proprietari, escludendo l'assegnatario dell'immobile. Inoltre, ha chiarito che le spese condominiali ordinarie, in assenza di un provvedimento giudiziale che le trasferisca al proprietario, rimangono a carico dell'assegnatario. La sentenza ha quindi confermato la legittimazione passiva del proprietario, condannando l'appellante al pagamento delle spese legali.

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Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/09/2024, n. 13632
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 13632
Data del deposito : 3 settembre 2024

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