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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2021
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 15.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 289/2021 promossa da:
(C.F. ) quale associato e legale rappresentante dello Parte_1 CodiceFiscale_1
“STUDIO LEGALE MAZZOLI – Avv. – Avv. Arianna Lastella – Avv. Marco Parte_1
Ferrari – Associati” (P.I. ) P.IVA_1
Avv. Parte_1
contro
:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 Controparte_1 C.F._3
Avv. Pietro Caputo
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e artt. 3 e 14 d.lgs. 150/2011 iscritto a ruolo nel 2021 e regolarmente notificato, l'avv. quale associato e legale rappresentante dello Parte_1 CP_2
– Avv. – Avv. Arianna Lastella – Avv. Marco Ferrari – Associati”,
[...] Parte_1 affermò di avere svolto a favore dei coniugi dal Parte_3
2014 sino alla revoca del mandato ricevuta nell'ottobre 2020, nella causa civile di primo e secondo grado promossa dai coniugi contro e e le rispettive assicurazioni, Controparte_3 Controparte_4
e avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a Controparte_5 CP_6 causa del decesso, avvenuto in data 12.6.2014, del loro unico figlio, ritrovato senza vita sul fondo della piscina dell'Hotel Centergross di Bentivoglio, presso cui e Controparte_3 Controparte_4 avevano organizzato un party cui il ragazzo stava partecipando.
pagina 1 di 9 Avanti al Tribunale di Bologna la causa era stata iscritta al r.g. 8782/2016 e definita con sentenza n.
2546/2019 del 28.11.2019 e, in sede di gravame, davanti alla Corte d'Appello di Bologna era stata al r.g. 2834/2019.
Descritta specificamente l'attività difensiva svolta, l'avv. chiese la condanna dei coniugi Pt_1 al pagamento dei compensi professionali ammontanti, detratti gli acconti ricevuti, a complessivi Pt_2
€ 60.325,66 (IVA e CPA inclusi), oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo ex art. 1284 c.c. e alle spese del presente procedimento.
Costituendosi in giudizio, e contestarono la domanda eccependo, in Parte_2 Controparte_1 merito all'an, la responsabilità professionale dell'avv. il quale, sulla base degli elementi a Pt_1 disposizione, tutti contrari alla domanda risarcitoria, e, soprattutto, dopo l'archiviazione del procedimento penale, avrebbe dovuto sconsigliare loro di promuovere la causa civile.
In ordine al quantum, contestarono la quantificazione dei compensi – calcolati dal ricorrente in base ai parametri medi aumentati del 30% ex art. 6 d.m. 55/2014 e di un ulteriore 20% ex art. 4 stesso d.m. – nonostante l'esito negativo del giudizio di primo grado e la non eccessiva complessità della vicenda.
I resistenti chiesero di rigettare il ricorso e, in via riconvenzionale, stante la responsabilità del professionista, di condannarlo al rimborso di quanto dagli stessi versato sia a titolo di spese per la consulenza d'ufficio disposta nel primo grado del giudizio civile e per la consulenza di parte, sia di quanto da loro corrisposto per spese e compensi professionali. In subordine, chiesero, di dichiarare che null'altro era dovuto, oltre a quanto corrisposto;
in ulteriore subordine, chiesero di ridurre gli importi richiesti secondo equità e sotto i limiti tariffari.
L'intestata Corte, individuando la competenza nel Tribunale di Bologna a decidere sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la responsabilità professionale, la separò ai sensi dell'art. 40 comma
3 c.p.c. dalla causa introdotta con ricorso dall'avv. e dispose la sospensione di quest'ultima ex Pt_1 art. 295 c.p.c.
Così separata, la causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale fu ritualmente riassunta davanti al Tribunale di Bologna (r.g. n. 11719/2022) che con sentenza n. 1496/2024 la respinse ritenendo insussistente la responsabilità professionale dell'avv. Pt_1
La sentenza del Tribunale, non impugnata, passò in giudicato.
L'avv. ha ritualmente riassunto avanti a questa Corte la causa sospesa avente ad oggetto il Pt_1 pagamento dei propri compensi.
A seguito della riassunzione, si sono costituiti i coniugi riportandosi alle difese già formulate con Pt_2 la comparsa di costituzione e risposta depositata nel 2021.
pagina 2 di 9 Precisate le conclusioni all'udienza del 14.4.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Per l'attività difensiva svolta a favore dei coniugi innanzi al Tribunale di Bologna (r.g. Pt_2
8782/2016) e poi davanti a questa Corte d'appello (r.g. 2834/2019), l'avv. ha redatto distinte Pt_1 note proforma datate 5.2.2021 (docc. 69 e 70 fascicolo ricorrente), entrambe determinate sulla base del valore complessivo della controversia individuato dal professionista nello scaglione compreso tra €
520.000 e € 1.000.000 di cui al d.m. n. 55/2014, in quanto la causa aveva ad oggetto la domanda di risarcimento del danno subìto dai genitori per il decesso del figlio convivente per il quale, all'epoca, le tabelle del Tribunale di Milano prevedevano una forbice il cui importo massimo corrispondeva ad €
331.920 in favore di ciascun genitore e quindi a complessivi € 663.840.
L'avv. ha perciò calcolato il valore della controversia sommando l'importo risarcitorio Pt_1 massimo domandato per ciascun genitore, oltre accessori, ed ha poi applicato al compenso medio l'incremento del 30% previsto dall'art. 6 del d.m. n. 55/2014 anche considerando la molteplicità delle controparti, ognuna con le proprie responsabilità e con posizioni sostanziali e processuali differenti ed atti difensivi molto corposi, con conseguente complessità della causa;
ha poi applicato al compenso unico l'ulteriore incremento del 20% per ogni soggetto oltre al primo previsto dall'art. 4 del d.m.
55/2014.
Infine, ha chiesto il compenso per tutte e quattro le fasi della causa di primo grado e per le prime tre fasi del grado d'appello limitando al 50% quello della terza fase, in ragione dell'intervenuta revoca del mandato.
I resistenti non contestano l'attività difensiva effettivamente svolta dal ricorrente, ma lamentano come i progetti di fattura per entrambi i gradi siano stati calcolati dall'avv. utilizzando i parametri Pt_1 medi delle tabelle nonostante l'esito negativo del giudizio di primo grado e la non eccessiva complessità della vicenda.
Domandano quindi la riduzione dei compensi, anche sotto i limiti tariffari.
A questo punto, ai fini della liquidazione dei compensi, occorre accertare la correttezza delle note rispetto allo scaglione di valore della causa ed al parametro medio applicati dal ricorrente nonché alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle maggiorazioni richieste.
Quanto al valore della causa, il giudizio per cui si chiede il pagamento dei compensi ha ad oggetto un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale, disciplinata dall'art. 103 c.p.c., sicché il valore della causa non va determinato sommando le domande, ex art. 10, secondo comma, c.p.c., ma guardando alla domanda di importo più elevato. pagina 3 di 9 Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, comma 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.” (Cass. ord. 10367/2024).
Pertanto, il valore della causa deve correttamente rideterminarsi assumendo quale base del calcolo il valore della domanda più elevata che, a fronte di domande di pari valore, corrisponde ad € 331.920.
A tanto consegue, in disparte ogni altra valutazione, che non v'è luogo per l'applicazione del richiesto incremento percentuale previsto dall'art. 6 d.m. 55/2014.
È poi corretta l'applicazione della maggiorazione – dal ricorrente richiesta nella misura del 20% sul compenso medio – prevista ex art. 4, comma 2 d.m. n. 55/2014 nonché del parametro medio dei compensi. Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “L'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.” (Cass. ord.
10367/2024).
Quanto al parametro, quello medio adottato dal ricorrente è senz'altro corretto alla luce della natura della causa e della qualità dell'attività difensiva svolta.
La non complessità della causa dedotta dai resistenti è, infatti, platealmente smentita dagli atti e dai documenti della causa risarcitoria di entrambi i gradi, tutti qui depositati dal ricorrente, che, al contrario, ben descrivono la complessità della causa civile risarcitoria, introdotta dopo che il procedimento penale era stato archiviato, sia dal punto di vista processuale per il numero delle parti in causa e per l'articolata fase istruttoria che richiese anche l'espletamento di una CTU, sia dal punto di vista del merito, in ragione dei plurimi profili di responsabilità prospettati dal difensore e delle plurime contestazioni mosse dai difensori delle controparti.
La complessità della causa e l'intensa attività difensiva svolta dall'avv. emerge con tutta Pt_1 evidenza dalla descrizione datane nel ricorso che, per completezza e chiarezza, di seguito – in parte ed omettendo il richiamo ai documenti – si riporta: pagina 4 di 9 “… d'accordo con i Sigg.ri / si decideva di approfondire il caso sul piano medico scientifico e a tal fine Pt_2 CP_1
l'Avv. contattava dapprima il cardiologo Prof. dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e poi, su indicazione Pt_1 Per_1 di quest'ultimo, il Prof. ordinario di malattie cardio vascolari all'Università Politecnica delle Marche e Persona_2 direttore della clinica cardiologica degli ospedali riuniti di Ancona, considerato massimo esperto in Italia dei casi di morte improvvisa da arresto cardiaco.
Tramite il parere e la relazione del Prof. si aveva conferma del fatto che sussistevano gli estremi per Per_2
l'individuazione di una responsabilità quanto meno civile a carico dei convenuti in relazione al ritardo e all'inadeguatezza dei soccorsi praticati a e al ruolo fondamentale che aveva avuto il contattato con l'acqua quale meccanismo Pt_4 scatenante l'arresto cardiaco …
Veniva così redatto e notificato l'atto di citazione a giudizio nei confronti della e alla non CP_3 Controparte_4 prima di aver ricevuto il benestare dei clienti sul contenuto dell'atto.
Nell'atto introduttivo … veniva analiticamente ricostruito lo svolgimento dei fatti e sulla base di essi, nonché di tutte le dichiarazioni acquisite in sede penale e del rapporto dei AS (secondo cui non vi era alcuna autorizzazione all'utilizzo di quella piscina in quel contesto e anzi la stessa doveva essere transennata), venivano specificati i diversi profili di responsabilità delle convenute, contrattuale ed extracontrattuale, chiedendosi la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai genitori per la morte del figlio convivente, da determinarsi sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Le convenute e si costituivano in giudizio, contestando a vario titolo la domanda attorea, CP_3 CP_4 sollevando sia eccezioni di carattere processuale, che di merito e chiamavano in causa le rispettive compagnie di assicurazione, ovvero la e la che si Controparte_7 CP_3 Controparte_8 CP_4 costituivano in giudizio anch'esse chiedendo la reazione della domanda attorea a vario titolo.
Alla prima udienza del 4.05.2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
L'Avv. depositava tutte e tre le memorie previste, in particolare con la prima replicando analiticamente a Parte_1 tutte le eccezioni sollevate dalle quattro diverse parti in causa, con la seconda memoria (oltre a replicare alle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 cpc delle controparti) formulava le richieste di prova, contestando con la terza memoria le prove ex adverso richieste. Contr Anche la e la depositavano tutte e tre le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, mentre la CP_4 Controparte_9 depositava soltanto la memoria istruttoria e quella di replica e la soltanto la memoria ex art. 183 VI comma n. CP_3
1 cpc.
Si giungeva così all'udienza di decisione sui mezzi istruttori del 19.09.2017 all'esito della quale il Giudice con ordinanza riservata ammetteva la CTU me-dico legale richiesta nell'interesse degli attori, nominando CTU il Dr. al Persona_3 quale veniva sottoposto un preciso ed articolato quesito e che all'udienza del 31.10.2017, prestato giuramento, nominava quale proprio ausiliario il Prof. Persona_4
Per i Sig.ri e venivano nominati consulenti di parte il Prof. (specialista in cardiologia) e Pt_2 CP_1 Persona_2 il Prof. (medicolegale) ed anche tutte le quattro controparti nominavano i rispettivi consulenti di parte. Persona_5
Si svolgevano pertanto le operazioni peritali, nel corso delle quali l'Avv. si relazionava continuamente Parte_1 con i CTP nominati, aggiornando i clienti in merito all'andamento delle stesse.
pagina 5 di 9 Il CTU e il suo ausiliario trasmettevano la bozza di CTU, rispetto alla quale il ricorrente interloquiva con i CTP in vista delle osservazioni da presentarsi, dal momento che la bozza si caratterizzava per contraddittorietà, mancata risposta a punti specifici del quesito posto, superficialità ed affermazioni oggettivamente sbagliate.
Le osservazioni dei CTP degli attori venivano acriticamente respinte dal CTU e dal suo ausiliario, sicché all'udienza del
19.04.18 veniva depositato un dettagliato foglio di deduzioni da far parte integrante del verbale di udienza, con il quale si chiedeva che il CTU venisse convocato a chiarimenti sull'elaborato finale depositato.
Il Giudice concedeva quindi alle controparti un termine di 20 giorni per controdeduzioni, sicché le stesse (ad eccezione della
Società , depositavano scritti difensivi. CP_3
Con ordinanza riservata del 13.09.2018 il Giudice respingeva la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU e, ritenendo superflue le prove orali, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2019.
In quella sede tutte le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli da far parte integrante del verbale di udienza, reiterando anche le rispettive richieste istruttorie.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, che venivano ritualmente depositate da tutte le parti in causa.
Con la sentenza n. 2546/2019 il Giudice del Tribunale di Bologna respingeva la domanda attorea, ritenendo, tra le altre cose, non provato il ritardo nei soccorsi prestati a , considerandoli anzi tempestivi e competenti, e comunque Persona_6 insussistente il nesso di causa tra le condotte delle convenute e il decesso di , con condanna dei genitori alla Persona_6 rifusione delle spese di lite, di CTU e CTP in favore di tutte le quattro controparti, per un importo complessivo di oltre
50.000 euro.
Tale sentenza il 2.12.2019 veniva notificata dalla ai fini della decorrenza del termine breve per CP_3
l'impugnazione.
A quel punto l'Avv. si relazionava immediatamente con gli attori, spiegando a loro ogni aspetto, positivo Parte_1
e negativo, della decisione del Tribunale, i possibili motivi di impugnazione ed al contempo le conseguenze della mancata impugnazione entro il termine del 2.01.2020 (dunque in pieno periodo natalizio).
Rappresentava altresì ai clienti che con l'appello era anche possibile chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e che, se accolta, il loro obbligo di pagamento delle spese liquidate in favore delle controparti sarebbe rimasto sospeso sino alla definizione dell'appello.
Nell'occasione i Sigg.ri / venivano altresì informati della possibile strada alternativa di proporre alle Pt_2 CP_1 controparti in via transattiva la rinuncia alla proposizione dell'appello, a fronte della rinuncia da parte di queste ultime alle spese di primo grado.
All'esito di questi colloqui e incontri i Sig.ri e conferivano all'Avv. il mandato per Pt_2 CP_1 Parte_1 proporre appello avverso la sentenza con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della stessa. Contr Pertanto, ai legali dell' che con mail del 12.12.2019 avevano già richiesto il pagamento delle spese di lite e CTU liquidate in loro favore, l'Avv. con mail del 19.12.2019 comunicava l'intenzione dei Sigg.ri / di Pt_1 Pt_2 CP_1 impugnare la sentenza, chiedendo la loro disponibilità ad attendere quanto meno la decisione sulla sospensiva. Analoga richiesta veniva avanzata verso i legali delle altre parti, che di fatto la assecondavano.
L'Avv. redigeva quindi l'atto di appello (preventivamente condiviso anche questa volta con i clienti), che Parte_1 veniva notificato il 23.12.2019.
pagina 6 di 9 La sentenza veniva impugnata con sei motivi di gravame … con i quali in particolare venivano criticate le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, sia per gli errori di diritto in cui era incorso il Giudice di prime cure, sia per l'errata valutazione di molteplici passaggi della CTU, sia per l'erroneità/contraddittorietà della stessa, sia infine – in via subordinata
– per la mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado della sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite e CTU di primo grado, alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale in merito al novellato art. 92 cpc.
Con l'atto di appello, pertanto, veniva chiesta la totale riforma della sentenza di primo grado, ovvero i) in via assolutamente preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ii) in via principale dichiarare la nullità della sentenza e, in ogni caso, accertata le responsabilità delle convenute, condannarle in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori, da determinarsi mediante ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano ed eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di entrami i gradi del giudizio;
iii) in via subordinata disporsi in ogni caso la compensazione delle spese legali di primo grado e dei compensi di CTU;
iv) In via istruttoria venivano riproposte le istanze istruttorie respinte in primo grado. Contr Si costituivano in giudizio la con una comparsa di ben 75 pagine e la sua compagnia di assicurazioni Controparte_4 con una comparsa di ben 56 pagine, le quali chiedendo la reiezione dell'impugnazione al contempo proponevano entrambe appello incidentale condizionato.
Si costituiva altresì la compagnia mentre la non si costituiva. Controparte_10 CP_3
Nelle more della prima udienza … i Sig.ri e chiedevano all'Avv. un incontro che si Pt_2 CP_1 Parte_1 teneva la mattina del 27.08.2020.
In questo incontro i clienti rappresentavano la loro improvvisa e sorprendente decisione di voler rinunciare all'appello proposto ove tutte le controparti fossero state disponibili a rinunciare al rimborso delle spese di lite e di CTU liquidate in loro favore con la sentenza di primo grado.
Preso atto della volontà dei clienti, l'Avv. contattava immediatamente i legali avversari, comunicando a Parte_1 loro quanto sopra. Contr Mentre i legali della e di manifestavano la disponibilità in tal senso delle loro assistite e da ultimi (il Controparte_9
5.10.20) anche i legali della ma a condizione che anche tutte le altre parti aderissero a tale proposta, il legale CP_3 della invece, comunicava che avrebbe accettato la rinuncia all'appello esclusivamente a fronte del pagamento CP_4 delle spese legali sia di primo che di secondo grado.
Dello scambio di corrispondenza fra legali veniva data sempre tempestiva comunicazione ai clienti (Doc.ti da n. 46 a 52), i quali con mail del 24.09.2020 ribadivano la loro volontà di abbandonare l'appello a spese compensate dei due gradi di giudizio.
Ma la rimaneva ferma nella propria posizione, sicchè non si riusciva a chiudere in via transattiva la vertenza CP_4 secondo le condizioni indicate dai clienti.
In data 8.10.2020 l'Avv. pertanto depositava le note di trattazione per l'udienza del 13.10.2020, condividendole Pt_1 preventivamente, come al solito, con i clienti, ai quali peraltro spiegava, a fronte della loro richiesta, l'oggettiva impossibilità di ottenere un rinvio dell'udienza in mancanza del consenso espresso di tutte le controparti.
Anche le controparti provvedevano al deposito delle loro note di trattazione scritta.
pagina 7 di 9 Con enorme stupore la stessa sera dell'8.10.2020 l'Avv. riceveva dai Sig.ri e una e-mail Parte_1 Pt_2 CP_1 con la quale veniva anticipata la raccomandata a.r. di revoca del mandato conferitogli, veniva richiesta copia del fascicolo da consegnare al nuovo difensore che avrebbero nominato, nonché la nota dei compensi per l'attività professionale erogata
…”.
Alla luce delle considerazioni appena svolte in merito alla corretta applicazione del parametro medio, la richiesta dei resistenti di liquidare i compensi in misura inferiore sono del tutto infondate. Non solo la dimostrata complessità soggettiva ed oggettiva della causa risarcitoria e la qualità dell'attività difensiva esclude l'applicazione del parametro minimo, ma la richiesta di liquidare i compensi al di sotto dei minimi tariffari è irricevibile, come di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione;
unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata” (Cass. ord. 14146/2025).
Pertanto, in ragione della natura, della complessità e del valore della causa, i compensi per l'attività difensiva prestata dal ricorrente, devono essere liquidati in base al parametro medio dello scaglione di valore compreso fra € 260.000 ed € 520.000 e devono essere maggiorati del 20%.
Per la causa di primo grado il compenso è dovuto per tutte e quattro le fasi previste nel d.m. 55/2014
(studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale) e per la causa d'appello è dovuto per le prime due fasi per l'intero e per la terza fase al 50%, come richiesto dal difensore, considerando che la revoca del mandato è intervenuta dopo la prima udienza di trattazione.
In base a tali criteri, il compenso per la causa di primo grado ammonta ad € 25.664,40
(3.375+2.227+9.915+5.870, oltre il 20%) e per la causa d'appello ammonta ad € 11.292
(4.180+2.430+2.800, oltre al 20%); oltre, per entrambi i giudizi, a spese generali pari al 15% nonché
IVA e CPA, se dovuti.
Da tali importi devono essere sottratte le somme corrisposte in acconto dai resistenti di cui alle fatture emesse dal ricorrente n. 251/2016, 277/2016 e 405/2019 (docc. 66-67-68) e sulla somma risultante sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c. quarto comma c.c. dalla domanda al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. n. 55/2014 in ragione del valore (compreso nello scaglione fra 26.000
e 52.000 euro) ed in misura intermedia fra i compensi minimi e quelli medi, tenuto conto che i primi sono in astratto coerenti alla natura semplice del tipo di procedimento in unico grado, ma il presente procedimento è stato processualmente complicato dalla separazione delle cause e successiva riassunzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e artt. 3 e 14 d.lgs.
150/2011:
1) liquida a favore dell'avv. quale associato e legale rappresentante dello “STUDIO Parte_1
– Avv. – Avv. Arianna Lastella – Avv. Marco Ferrari – CP_2 Parte_1
Associati” il compenso di € 25.664,40 per la causa davanti al Tribunale di Bologna iscritta al r.g. n.
8782/2016 ed il compenso di € 11.292 per la causa d'appello avanti alla Corte d'appello di Bologna iscritta al r.g. n. 2834/2019; oltre, per entrambi i giudizi, a spese generali al 15% nonché IVA e CPA, se dovuti;
2) condanna e a pagare all'avv. nell'indicata Parte_2 Controparte_1 Parte_1 qualità, gli importi liquidati sub 1) detratte le somme corrisposte in acconto di cui alle fatture emesse dal ricorrente n. 251/2016, 277/2016 e 405/2019, oltre, sulla somma risultante, interessi ex art. 1284
c.c. quarto comma c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese del presente procedimento che liquida in € 6.500 per compensi oltre spese generali pari al 15% nonché IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 23.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 15.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 289/2021 promossa da:
(C.F. ) quale associato e legale rappresentante dello Parte_1 CodiceFiscale_1
“STUDIO LEGALE MAZZOLI – Avv. – Avv. Arianna Lastella – Avv. Marco Parte_1
Ferrari – Associati” (P.I. ) P.IVA_1
Avv. Parte_1
contro
:
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 Controparte_1 C.F._3
Avv. Pietro Caputo
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e artt. 3 e 14 d.lgs. 150/2011 iscritto a ruolo nel 2021 e regolarmente notificato, l'avv. quale associato e legale rappresentante dello Parte_1 CP_2
– Avv. – Avv. Arianna Lastella – Avv. Marco Ferrari – Associati”,
[...] Parte_1 affermò di avere svolto a favore dei coniugi dal Parte_3
2014 sino alla revoca del mandato ricevuta nell'ottobre 2020, nella causa civile di primo e secondo grado promossa dai coniugi contro e e le rispettive assicurazioni, Controparte_3 Controparte_4
e avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a Controparte_5 CP_6 causa del decesso, avvenuto in data 12.6.2014, del loro unico figlio, ritrovato senza vita sul fondo della piscina dell'Hotel Centergross di Bentivoglio, presso cui e Controparte_3 Controparte_4 avevano organizzato un party cui il ragazzo stava partecipando.
pagina 1 di 9 Avanti al Tribunale di Bologna la causa era stata iscritta al r.g. 8782/2016 e definita con sentenza n.
2546/2019 del 28.11.2019 e, in sede di gravame, davanti alla Corte d'Appello di Bologna era stata al r.g. 2834/2019.
Descritta specificamente l'attività difensiva svolta, l'avv. chiese la condanna dei coniugi Pt_1 al pagamento dei compensi professionali ammontanti, detratti gli acconti ricevuti, a complessivi Pt_2
€ 60.325,66 (IVA e CPA inclusi), oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo ex art. 1284 c.c. e alle spese del presente procedimento.
Costituendosi in giudizio, e contestarono la domanda eccependo, in Parte_2 Controparte_1 merito all'an, la responsabilità professionale dell'avv. il quale, sulla base degli elementi a Pt_1 disposizione, tutti contrari alla domanda risarcitoria, e, soprattutto, dopo l'archiviazione del procedimento penale, avrebbe dovuto sconsigliare loro di promuovere la causa civile.
In ordine al quantum, contestarono la quantificazione dei compensi – calcolati dal ricorrente in base ai parametri medi aumentati del 30% ex art. 6 d.m. 55/2014 e di un ulteriore 20% ex art. 4 stesso d.m. – nonostante l'esito negativo del giudizio di primo grado e la non eccessiva complessità della vicenda.
I resistenti chiesero di rigettare il ricorso e, in via riconvenzionale, stante la responsabilità del professionista, di condannarlo al rimborso di quanto dagli stessi versato sia a titolo di spese per la consulenza d'ufficio disposta nel primo grado del giudizio civile e per la consulenza di parte, sia di quanto da loro corrisposto per spese e compensi professionali. In subordine, chiesero, di dichiarare che null'altro era dovuto, oltre a quanto corrisposto;
in ulteriore subordine, chiesero di ridurre gli importi richiesti secondo equità e sotto i limiti tariffari.
L'intestata Corte, individuando la competenza nel Tribunale di Bologna a decidere sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la responsabilità professionale, la separò ai sensi dell'art. 40 comma
3 c.p.c. dalla causa introdotta con ricorso dall'avv. e dispose la sospensione di quest'ultima ex Pt_1 art. 295 c.p.c.
Così separata, la causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale fu ritualmente riassunta davanti al Tribunale di Bologna (r.g. n. 11719/2022) che con sentenza n. 1496/2024 la respinse ritenendo insussistente la responsabilità professionale dell'avv. Pt_1
La sentenza del Tribunale, non impugnata, passò in giudicato.
L'avv. ha ritualmente riassunto avanti a questa Corte la causa sospesa avente ad oggetto il Pt_1 pagamento dei propri compensi.
A seguito della riassunzione, si sono costituiti i coniugi riportandosi alle difese già formulate con Pt_2 la comparsa di costituzione e risposta depositata nel 2021.
pagina 2 di 9 Precisate le conclusioni all'udienza del 14.4.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Per l'attività difensiva svolta a favore dei coniugi innanzi al Tribunale di Bologna (r.g. Pt_2
8782/2016) e poi davanti a questa Corte d'appello (r.g. 2834/2019), l'avv. ha redatto distinte Pt_1 note proforma datate 5.2.2021 (docc. 69 e 70 fascicolo ricorrente), entrambe determinate sulla base del valore complessivo della controversia individuato dal professionista nello scaglione compreso tra €
520.000 e € 1.000.000 di cui al d.m. n. 55/2014, in quanto la causa aveva ad oggetto la domanda di risarcimento del danno subìto dai genitori per il decesso del figlio convivente per il quale, all'epoca, le tabelle del Tribunale di Milano prevedevano una forbice il cui importo massimo corrispondeva ad €
331.920 in favore di ciascun genitore e quindi a complessivi € 663.840.
L'avv. ha perciò calcolato il valore della controversia sommando l'importo risarcitorio Pt_1 massimo domandato per ciascun genitore, oltre accessori, ed ha poi applicato al compenso medio l'incremento del 30% previsto dall'art. 6 del d.m. n. 55/2014 anche considerando la molteplicità delle controparti, ognuna con le proprie responsabilità e con posizioni sostanziali e processuali differenti ed atti difensivi molto corposi, con conseguente complessità della causa;
ha poi applicato al compenso unico l'ulteriore incremento del 20% per ogni soggetto oltre al primo previsto dall'art. 4 del d.m.
55/2014.
Infine, ha chiesto il compenso per tutte e quattro le fasi della causa di primo grado e per le prime tre fasi del grado d'appello limitando al 50% quello della terza fase, in ragione dell'intervenuta revoca del mandato.
I resistenti non contestano l'attività difensiva effettivamente svolta dal ricorrente, ma lamentano come i progetti di fattura per entrambi i gradi siano stati calcolati dall'avv. utilizzando i parametri Pt_1 medi delle tabelle nonostante l'esito negativo del giudizio di primo grado e la non eccessiva complessità della vicenda.
Domandano quindi la riduzione dei compensi, anche sotto i limiti tariffari.
A questo punto, ai fini della liquidazione dei compensi, occorre accertare la correttezza delle note rispetto allo scaglione di valore della causa ed al parametro medio applicati dal ricorrente nonché alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle maggiorazioni richieste.
Quanto al valore della causa, il giudizio per cui si chiede il pagamento dei compensi ha ad oggetto un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale, disciplinata dall'art. 103 c.p.c., sicché il valore della causa non va determinato sommando le domande, ex art. 10, secondo comma, c.p.c., ma guardando alla domanda di importo più elevato. pagina 3 di 9 Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, comma 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.” (Cass. ord. 10367/2024).
Pertanto, il valore della causa deve correttamente rideterminarsi assumendo quale base del calcolo il valore della domanda più elevata che, a fronte di domande di pari valore, corrisponde ad € 331.920.
A tanto consegue, in disparte ogni altra valutazione, che non v'è luogo per l'applicazione del richiesto incremento percentuale previsto dall'art. 6 d.m. 55/2014.
È poi corretta l'applicazione della maggiorazione – dal ricorrente richiesta nella misura del 20% sul compenso medio – prevista ex art. 4, comma 2 d.m. n. 55/2014 nonché del parametro medio dei compensi. Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “L'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.” (Cass. ord.
10367/2024).
Quanto al parametro, quello medio adottato dal ricorrente è senz'altro corretto alla luce della natura della causa e della qualità dell'attività difensiva svolta.
La non complessità della causa dedotta dai resistenti è, infatti, platealmente smentita dagli atti e dai documenti della causa risarcitoria di entrambi i gradi, tutti qui depositati dal ricorrente, che, al contrario, ben descrivono la complessità della causa civile risarcitoria, introdotta dopo che il procedimento penale era stato archiviato, sia dal punto di vista processuale per il numero delle parti in causa e per l'articolata fase istruttoria che richiese anche l'espletamento di una CTU, sia dal punto di vista del merito, in ragione dei plurimi profili di responsabilità prospettati dal difensore e delle plurime contestazioni mosse dai difensori delle controparti.
La complessità della causa e l'intensa attività difensiva svolta dall'avv. emerge con tutta Pt_1 evidenza dalla descrizione datane nel ricorso che, per completezza e chiarezza, di seguito – in parte ed omettendo il richiamo ai documenti – si riporta: pagina 4 di 9 “… d'accordo con i Sigg.ri / si decideva di approfondire il caso sul piano medico scientifico e a tal fine Pt_2 CP_1
l'Avv. contattava dapprima il cardiologo Prof. dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e poi, su indicazione Pt_1 Per_1 di quest'ultimo, il Prof. ordinario di malattie cardio vascolari all'Università Politecnica delle Marche e Persona_2 direttore della clinica cardiologica degli ospedali riuniti di Ancona, considerato massimo esperto in Italia dei casi di morte improvvisa da arresto cardiaco.
Tramite il parere e la relazione del Prof. si aveva conferma del fatto che sussistevano gli estremi per Per_2
l'individuazione di una responsabilità quanto meno civile a carico dei convenuti in relazione al ritardo e all'inadeguatezza dei soccorsi praticati a e al ruolo fondamentale che aveva avuto il contattato con l'acqua quale meccanismo Pt_4 scatenante l'arresto cardiaco …
Veniva così redatto e notificato l'atto di citazione a giudizio nei confronti della e alla non CP_3 Controparte_4 prima di aver ricevuto il benestare dei clienti sul contenuto dell'atto.
Nell'atto introduttivo … veniva analiticamente ricostruito lo svolgimento dei fatti e sulla base di essi, nonché di tutte le dichiarazioni acquisite in sede penale e del rapporto dei AS (secondo cui non vi era alcuna autorizzazione all'utilizzo di quella piscina in quel contesto e anzi la stessa doveva essere transennata), venivano specificati i diversi profili di responsabilità delle convenute, contrattuale ed extracontrattuale, chiedendosi la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai genitori per la morte del figlio convivente, da determinarsi sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Le convenute e si costituivano in giudizio, contestando a vario titolo la domanda attorea, CP_3 CP_4 sollevando sia eccezioni di carattere processuale, che di merito e chiamavano in causa le rispettive compagnie di assicurazione, ovvero la e la che si Controparte_7 CP_3 Controparte_8 CP_4 costituivano in giudizio anch'esse chiedendo la reazione della domanda attorea a vario titolo.
Alla prima udienza del 4.05.2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
L'Avv. depositava tutte e tre le memorie previste, in particolare con la prima replicando analiticamente a Parte_1 tutte le eccezioni sollevate dalle quattro diverse parti in causa, con la seconda memoria (oltre a replicare alle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 cpc delle controparti) formulava le richieste di prova, contestando con la terza memoria le prove ex adverso richieste. Contr Anche la e la depositavano tutte e tre le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, mentre la CP_4 Controparte_9 depositava soltanto la memoria istruttoria e quella di replica e la soltanto la memoria ex art. 183 VI comma n. CP_3
1 cpc.
Si giungeva così all'udienza di decisione sui mezzi istruttori del 19.09.2017 all'esito della quale il Giudice con ordinanza riservata ammetteva la CTU me-dico legale richiesta nell'interesse degli attori, nominando CTU il Dr. al Persona_3 quale veniva sottoposto un preciso ed articolato quesito e che all'udienza del 31.10.2017, prestato giuramento, nominava quale proprio ausiliario il Prof. Persona_4
Per i Sig.ri e venivano nominati consulenti di parte il Prof. (specialista in cardiologia) e Pt_2 CP_1 Persona_2 il Prof. (medicolegale) ed anche tutte le quattro controparti nominavano i rispettivi consulenti di parte. Persona_5
Si svolgevano pertanto le operazioni peritali, nel corso delle quali l'Avv. si relazionava continuamente Parte_1 con i CTP nominati, aggiornando i clienti in merito all'andamento delle stesse.
pagina 5 di 9 Il CTU e il suo ausiliario trasmettevano la bozza di CTU, rispetto alla quale il ricorrente interloquiva con i CTP in vista delle osservazioni da presentarsi, dal momento che la bozza si caratterizzava per contraddittorietà, mancata risposta a punti specifici del quesito posto, superficialità ed affermazioni oggettivamente sbagliate.
Le osservazioni dei CTP degli attori venivano acriticamente respinte dal CTU e dal suo ausiliario, sicché all'udienza del
19.04.18 veniva depositato un dettagliato foglio di deduzioni da far parte integrante del verbale di udienza, con il quale si chiedeva che il CTU venisse convocato a chiarimenti sull'elaborato finale depositato.
Il Giudice concedeva quindi alle controparti un termine di 20 giorni per controdeduzioni, sicché le stesse (ad eccezione della
Società , depositavano scritti difensivi. CP_3
Con ordinanza riservata del 13.09.2018 il Giudice respingeva la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU e, ritenendo superflue le prove orali, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2019.
In quella sede tutte le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli da far parte integrante del verbale di udienza, reiterando anche le rispettive richieste istruttorie.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, che venivano ritualmente depositate da tutte le parti in causa.
Con la sentenza n. 2546/2019 il Giudice del Tribunale di Bologna respingeva la domanda attorea, ritenendo, tra le altre cose, non provato il ritardo nei soccorsi prestati a , considerandoli anzi tempestivi e competenti, e comunque Persona_6 insussistente il nesso di causa tra le condotte delle convenute e il decesso di , con condanna dei genitori alla Persona_6 rifusione delle spese di lite, di CTU e CTP in favore di tutte le quattro controparti, per un importo complessivo di oltre
50.000 euro.
Tale sentenza il 2.12.2019 veniva notificata dalla ai fini della decorrenza del termine breve per CP_3
l'impugnazione.
A quel punto l'Avv. si relazionava immediatamente con gli attori, spiegando a loro ogni aspetto, positivo Parte_1
e negativo, della decisione del Tribunale, i possibili motivi di impugnazione ed al contempo le conseguenze della mancata impugnazione entro il termine del 2.01.2020 (dunque in pieno periodo natalizio).
Rappresentava altresì ai clienti che con l'appello era anche possibile chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e che, se accolta, il loro obbligo di pagamento delle spese liquidate in favore delle controparti sarebbe rimasto sospeso sino alla definizione dell'appello.
Nell'occasione i Sigg.ri / venivano altresì informati della possibile strada alternativa di proporre alle Pt_2 CP_1 controparti in via transattiva la rinuncia alla proposizione dell'appello, a fronte della rinuncia da parte di queste ultime alle spese di primo grado.
All'esito di questi colloqui e incontri i Sig.ri e conferivano all'Avv. il mandato per Pt_2 CP_1 Parte_1 proporre appello avverso la sentenza con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della stessa. Contr Pertanto, ai legali dell' che con mail del 12.12.2019 avevano già richiesto il pagamento delle spese di lite e CTU liquidate in loro favore, l'Avv. con mail del 19.12.2019 comunicava l'intenzione dei Sigg.ri / di Pt_1 Pt_2 CP_1 impugnare la sentenza, chiedendo la loro disponibilità ad attendere quanto meno la decisione sulla sospensiva. Analoga richiesta veniva avanzata verso i legali delle altre parti, che di fatto la assecondavano.
L'Avv. redigeva quindi l'atto di appello (preventivamente condiviso anche questa volta con i clienti), che Parte_1 veniva notificato il 23.12.2019.
pagina 6 di 9 La sentenza veniva impugnata con sei motivi di gravame … con i quali in particolare venivano criticate le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, sia per gli errori di diritto in cui era incorso il Giudice di prime cure, sia per l'errata valutazione di molteplici passaggi della CTU, sia per l'erroneità/contraddittorietà della stessa, sia infine – in via subordinata
– per la mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado della sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite e CTU di primo grado, alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale in merito al novellato art. 92 cpc.
Con l'atto di appello, pertanto, veniva chiesta la totale riforma della sentenza di primo grado, ovvero i) in via assolutamente preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ii) in via principale dichiarare la nullità della sentenza e, in ogni caso, accertata le responsabilità delle convenute, condannarle in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli attori, da determinarsi mediante ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano ed eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di entrami i gradi del giudizio;
iii) in via subordinata disporsi in ogni caso la compensazione delle spese legali di primo grado e dei compensi di CTU;
iv) In via istruttoria venivano riproposte le istanze istruttorie respinte in primo grado. Contr Si costituivano in giudizio la con una comparsa di ben 75 pagine e la sua compagnia di assicurazioni Controparte_4 con una comparsa di ben 56 pagine, le quali chiedendo la reiezione dell'impugnazione al contempo proponevano entrambe appello incidentale condizionato.
Si costituiva altresì la compagnia mentre la non si costituiva. Controparte_10 CP_3
Nelle more della prima udienza … i Sig.ri e chiedevano all'Avv. un incontro che si Pt_2 CP_1 Parte_1 teneva la mattina del 27.08.2020.
In questo incontro i clienti rappresentavano la loro improvvisa e sorprendente decisione di voler rinunciare all'appello proposto ove tutte le controparti fossero state disponibili a rinunciare al rimborso delle spese di lite e di CTU liquidate in loro favore con la sentenza di primo grado.
Preso atto della volontà dei clienti, l'Avv. contattava immediatamente i legali avversari, comunicando a Parte_1 loro quanto sopra. Contr Mentre i legali della e di manifestavano la disponibilità in tal senso delle loro assistite e da ultimi (il Controparte_9
5.10.20) anche i legali della ma a condizione che anche tutte le altre parti aderissero a tale proposta, il legale CP_3 della invece, comunicava che avrebbe accettato la rinuncia all'appello esclusivamente a fronte del pagamento CP_4 delle spese legali sia di primo che di secondo grado.
Dello scambio di corrispondenza fra legali veniva data sempre tempestiva comunicazione ai clienti (Doc.ti da n. 46 a 52), i quali con mail del 24.09.2020 ribadivano la loro volontà di abbandonare l'appello a spese compensate dei due gradi di giudizio.
Ma la rimaneva ferma nella propria posizione, sicchè non si riusciva a chiudere in via transattiva la vertenza CP_4 secondo le condizioni indicate dai clienti.
In data 8.10.2020 l'Avv. pertanto depositava le note di trattazione per l'udienza del 13.10.2020, condividendole Pt_1 preventivamente, come al solito, con i clienti, ai quali peraltro spiegava, a fronte della loro richiesta, l'oggettiva impossibilità di ottenere un rinvio dell'udienza in mancanza del consenso espresso di tutte le controparti.
Anche le controparti provvedevano al deposito delle loro note di trattazione scritta.
pagina 7 di 9 Con enorme stupore la stessa sera dell'8.10.2020 l'Avv. riceveva dai Sig.ri e una e-mail Parte_1 Pt_2 CP_1 con la quale veniva anticipata la raccomandata a.r. di revoca del mandato conferitogli, veniva richiesta copia del fascicolo da consegnare al nuovo difensore che avrebbero nominato, nonché la nota dei compensi per l'attività professionale erogata
…”.
Alla luce delle considerazioni appena svolte in merito alla corretta applicazione del parametro medio, la richiesta dei resistenti di liquidare i compensi in misura inferiore sono del tutto infondate. Non solo la dimostrata complessità soggettiva ed oggettiva della causa risarcitoria e la qualità dell'attività difensiva esclude l'applicazione del parametro minimo, ma la richiesta di liquidare i compensi al di sotto dei minimi tariffari è irricevibile, come di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione;
unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata” (Cass. ord. 14146/2025).
Pertanto, in ragione della natura, della complessità e del valore della causa, i compensi per l'attività difensiva prestata dal ricorrente, devono essere liquidati in base al parametro medio dello scaglione di valore compreso fra € 260.000 ed € 520.000 e devono essere maggiorati del 20%.
Per la causa di primo grado il compenso è dovuto per tutte e quattro le fasi previste nel d.m. 55/2014
(studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale) e per la causa d'appello è dovuto per le prime due fasi per l'intero e per la terza fase al 50%, come richiesto dal difensore, considerando che la revoca del mandato è intervenuta dopo la prima udienza di trattazione.
In base a tali criteri, il compenso per la causa di primo grado ammonta ad € 25.664,40
(3.375+2.227+9.915+5.870, oltre il 20%) e per la causa d'appello ammonta ad € 11.292
(4.180+2.430+2.800, oltre al 20%); oltre, per entrambi i giudizi, a spese generali pari al 15% nonché
IVA e CPA, se dovuti.
Da tali importi devono essere sottratte le somme corrisposte in acconto dai resistenti di cui alle fatture emesse dal ricorrente n. 251/2016, 277/2016 e 405/2019 (docc. 66-67-68) e sulla somma risultante sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c. quarto comma c.c. dalla domanda al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. n. 55/2014 in ragione del valore (compreso nello scaglione fra 26.000
e 52.000 euro) ed in misura intermedia fra i compensi minimi e quelli medi, tenuto conto che i primi sono in astratto coerenti alla natura semplice del tipo di procedimento in unico grado, ma il presente procedimento è stato processualmente complicato dalla separazione delle cause e successiva riassunzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e artt. 3 e 14 d.lgs.
150/2011:
1) liquida a favore dell'avv. quale associato e legale rappresentante dello “STUDIO Parte_1
– Avv. – Avv. Arianna Lastella – Avv. Marco Ferrari – CP_2 Parte_1
Associati” il compenso di € 25.664,40 per la causa davanti al Tribunale di Bologna iscritta al r.g. n.
8782/2016 ed il compenso di € 11.292 per la causa d'appello avanti alla Corte d'appello di Bologna iscritta al r.g. n. 2834/2019; oltre, per entrambi i giudizi, a spese generali al 15% nonché IVA e CPA, se dovuti;
2) condanna e a pagare all'avv. nell'indicata Parte_2 Controparte_1 Parte_1 qualità, gli importi liquidati sub 1) detratte le somme corrisposte in acconto di cui alle fatture emesse dal ricorrente n. 251/2016, 277/2016 e 405/2019, oltre, sulla somma risultante, interessi ex art. 1284
c.c. quarto comma c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese del presente procedimento che liquida in € 6.500 per compensi oltre spese generali pari al 15% nonché IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 23.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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