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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Puccini, 1 C.F. elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Anna Maria Minafra, che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] CP_1
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
MINISTERO, CP_2
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis: effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti di e disporre la revoca dell'assegno divorzile disposto a CP_3
favore della signora dal Tribunale Civile di Cagliari con sentenza n. 3029/2021, a CP_4
seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.05.2024 ha adito questo Tribunale domandando, a Parte_1
modifica di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
3029/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari in data del 28.10.2015, la revoca del contributo di mantenimento disposto in tale sede per il mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile disposto a favore della signora . CP_4
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che con la sentenza di divorzio n.
1101/2018 il Tribunale su accordo delle parti ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 200.00 mensili, oltre alle spese straordinarie;
che i figli sono divenuti oramai maggiorenni ed entrambi prestano attività lavorativa nel mondo della ristorazione ( come barman e come cameriere); di non essere comunque più in grado Per_1 Per_2
di contribuire al loro mantenimento e di non riuscire a reperire un'attività lavorativa stabile;
di svolgere, difatti, solo occasionalmente lavori di falegnameria e di dimorare presso l'abitazione della madre.
****
All'udienza del 18.11.2024 il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato il contenuto del ricorso e ha insistito per l'accoglimento della domanda.
La resistente ( non costituita ma assistita in udienza dal procuratore, avv. Obinu,) ha CP_1
affermato di non opporsi all'accoglimento della domanda di revoca del contributo di mantenimento per il figli in quanto entrambi prestano attività lavorativa. Per_1 Per_2 Il Giudice, quindi, dichiarata la contumacia della resistente, non essendovi opposizione ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento.
****
Deve senz'altro ritenersi estinto l'obbligo di mantenimento posto a carico del nella sentenza Pt_1
di divorzio in ragione del conseguimento da parte dei figli beneficiari di una condizione di piena e definitiva indipendenza economica. E, infatti, circostanza incontestata tra le parti il fatto che i figli
17.12.2000) e (29.9.2005) svolgano stabilmente attività lavorativa nell'ambito della Per_1 Per_2
ristorazione. Consegue l'eliminazione, con effetto a decorrere dalla data di introduzione del presente procedimento, dell'assegno periodico attualmente dovuto dal alla a titolo di concorso Pt_1 CP_1
al mantenimento dei figli.
Per precisione e completezza deve darsi atto che le conclusioni come in epigrafe riportate in quanto pedissequamente riprese dal ricorso depositato in atti, fanno riferimento alla revoca dell'assegno divorzile mai disposto. Peraltro nel corpo del ricorso la domanda di revoca ha chiaramente ad oggetto la revoca del contributo di mantenimento per il figli. Si tratta pertanto di evidente errore materiale superabile in ragione del tenore delle concordi affermazioni delle parti in ordine alla revoca del contributo per i due figli.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
PQM
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- revoca, con effetto a decorrere dall'introduzione del presente giudizio, l'assegno dovuto dal a titolo di concorso al mantenimento dei figli (17.12.2000) e Parte_1 Persona_3
(29.9.2005); Persona_4
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice rel. Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Puccini, 1 C.F. elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Anna Maria Minafra, che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] CP_1
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
MINISTERO, CP_2
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis: effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti di e disporre la revoca dell'assegno divorzile disposto a CP_3
favore della signora dal Tribunale Civile di Cagliari con sentenza n. 3029/2021, a CP_4
seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.05.2024 ha adito questo Tribunale domandando, a Parte_1
modifica di quanto disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
3029/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari in data del 28.10.2015, la revoca del contributo di mantenimento disposto in tale sede per il mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile disposto a favore della signora . CP_4
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che con la sentenza di divorzio n.
1101/2018 il Tribunale su accordo delle parti ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 200.00 mensili, oltre alle spese straordinarie;
che i figli sono divenuti oramai maggiorenni ed entrambi prestano attività lavorativa nel mondo della ristorazione ( come barman e come cameriere); di non essere comunque più in grado Per_1 Per_2
di contribuire al loro mantenimento e di non riuscire a reperire un'attività lavorativa stabile;
di svolgere, difatti, solo occasionalmente lavori di falegnameria e di dimorare presso l'abitazione della madre.
****
All'udienza del 18.11.2024 il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato il contenuto del ricorso e ha insistito per l'accoglimento della domanda.
La resistente ( non costituita ma assistita in udienza dal procuratore, avv. Obinu,) ha CP_1
affermato di non opporsi all'accoglimento della domanda di revoca del contributo di mantenimento per il figli in quanto entrambi prestano attività lavorativa. Per_1 Per_2 Il Giudice, quindi, dichiarata la contumacia della resistente, non essendovi opposizione ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento.
****
Deve senz'altro ritenersi estinto l'obbligo di mantenimento posto a carico del nella sentenza Pt_1
di divorzio in ragione del conseguimento da parte dei figli beneficiari di una condizione di piena e definitiva indipendenza economica. E, infatti, circostanza incontestata tra le parti il fatto che i figli
17.12.2000) e (29.9.2005) svolgano stabilmente attività lavorativa nell'ambito della Per_1 Per_2
ristorazione. Consegue l'eliminazione, con effetto a decorrere dalla data di introduzione del presente procedimento, dell'assegno periodico attualmente dovuto dal alla a titolo di concorso Pt_1 CP_1
al mantenimento dei figli.
Per precisione e completezza deve darsi atto che le conclusioni come in epigrafe riportate in quanto pedissequamente riprese dal ricorso depositato in atti, fanno riferimento alla revoca dell'assegno divorzile mai disposto. Peraltro nel corpo del ricorso la domanda di revoca ha chiaramente ad oggetto la revoca del contributo di mantenimento per il figli. Si tratta pertanto di evidente errore materiale superabile in ragione del tenore delle concordi affermazioni delle parti in ordine alla revoca del contributo per i due figli.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
PQM
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- revoca, con effetto a decorrere dall'introduzione del presente giudizio, l'assegno dovuto dal a titolo di concorso al mantenimento dei figli (17.12.2000) e Parte_1 Persona_3
(29.9.2005); Persona_4
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice rel. Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti