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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6422/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
LI (Egitto) il giorno 1.1.1992 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabio Rizzo e dell'Avv. Imma Cirelli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Mariagrazia De Stasio che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 26.9.2024 e
27.9.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente:
“Questa difesa non accetta il contraddittorio su eventuali domane ed istanze nuove formulate da controparte, si riporta integralmente ai propri precedenti scritti difensivi ed a tutti i documenti prodotti, nonché a quanto verbalizzato in udienza ed a mezzo note scritte, reitera l'eccezione di
pagina 1 di 9 mancata produzione da parte della resistente della documentazione economica, come ordinato nell'ordinanza del 5.12.2023 di codesto On.le Tribunale, comportamento della resistente da valutarsi ex art. 116 cpc
Piaccia a codesto On.le Tribunale adito, contrarijs rejectis, così giudicare:
-Pronunciare la separazione dalla sig.ra – nata a [...] il [...] CP
(C.F.: ), res.te in OL NZ (MI) – Via Toscanini n.26, con addebito a C.F._2 suo carico;
-Respingere le domande tutte proposte dalla resistente, perché inammissibili, improcedibili, tardive, decadute, prescritte e comunque infondate in fatto e diritto e revocare, in particolare, quanto al punto
2 del
PQM
del provvedimento presidenziale all'udienza del 15.2.2023;
ISTANZE ISTRUTTORIE:
-Senza che ciò valga in alcun modo ad invertire l'onere della prova posto a carico della resistente, si chiede di ammettersi interrogatorio formale della resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che l'uscita di casa del ricorrente, nel maggio del 2022, è avvenuta di comune accordo tra marito e moglie”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2 Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
2) “Vero che il sig. ha sempre pagato il canone di Parte_2 locazione e le bollette della casa coniugale sita in OL NZ (MI) – Via Toscanini n.26” (come da docc. da 7 a 13 che si rammostrano); si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2
Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
3) “Vero che il sig ha più volte anche manifestato la Parte_1 disponibilità a fare la spesa per la moglie, ma questa si opponeva”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2
Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
Firmato Da
4) “Vero che il sig aiuta economicamente, anche i Parte_1 propri genitori in Egitto”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2 Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
5) “Vero che sin dai primi anni di matrimonio, dal 2015, la sig.ra era costantemente CP interessata esclusivamente alle difficoltà della sua famiglia di origine in Marocco ed in particolare, la
pagina 2 di 9 resistente era molto turbata per una lite in atto tra sua madre ed una vicina, disinteressandosi, anche dopo di collaborare con lui nell'interesse della famiglia”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2 Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
6) “Vero che i primi tempi del matrimonio, dal 2015, la sig.ra ed il sig. CP [...] vivevano a casa del fratello della moglie e condividevano tutte le Parte_1 spese”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2 Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
Prova contraria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di capitoli di prova articolati da controparte, l'ammissione dei quali si contesta per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI
n.3 cpc del 2.12.2023 alla quale ci si riporta, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi con i seguenti testi: si indicato i seguenti testimoni: sig. Controparte_2
– res.te in Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. –
[...] Pt_1 Controparte_3 res.te in OL NZ (MI) – Via Toscanini n.26.
Con ogni riserva istruttoria.
- In ogni caso: con vittoria di compenso professionale”.
Per la resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dare atto che la Sig.ra non si oppone CP alla domanda di separazione personale proposta dal marito;
in via riconvenzionale
1) dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
2) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a Parte_1 corrispondere mensilmente alla Sig.ra assegno di mantenimento non inferiore ad Euro CP
500,00 mensili, da aggiornarsi annualmente come per legge. in via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi: 1) Vero che la signora e suo marito hanno vissuto a casa sua in Agrate Brianza per sei CP mesi dopo il matrimonio
2) Vero che presso la casa di Agrate Brianza vivevano anche la sig.ra e la sig.ra Persona_1 CP_4
rispettivamente madre e cognata della sig.ra
[...] CP
3) Vero che dopo circa sei mesi di matrimonio, quando vivevano ancora in Agrate Brianza, la sig.ra ha scoperto che il marito la tradiva, glielo ha comunicato una volta rientrato a casa e lui l'ha CP picchiata con uno schiaffo, le ha tirato i capelli e l'ha spintonata
4) Vero che nel 2021 la signora si è recata in Marocco per adempimenti burocratici e lei è CP rimasta a casa con il marito affinchè provvedesse alla preparazione dei pasti e al governo della casa in sua assenza.
pagina 3 di 9 5) Vero che durante il soggiorno in Marocco lei informava sua figlia che per due notti il marito non era rientrato a casa;
6) Vero che sua figlia rientrata dal Marocco chiedeva al marito dove fosse stato per due notti fuori casa, lui si arrabbiava e la picchiava salendo anche con le ginocchia sulla pancia per bloccarla
7) Vero che, nel 2022 al rientro da un soggiorno in Egitto dai parenti del marito, la sig.ra CP scopre della relazione extraconiugale del marito con una signora di Monza e avutane conferma dalla stessa telefonicamente lasciò la casa coniugale e si reca a casa del fratello in Agrate Brianza, lasciando la madre a casa con il marito.
8) Vero che il sig. saputolo si recò anch'egli presso la casa del cognato in Agrate Parte_1
Brianza, ammise il tradimento, chiese scusa al cognato a alla moglie la quale perdonatolo fece rientro a casa.
9) Vero che dopo il rientro a casa, trascorsi tre mesi, sua figlia perde il bambino con un aborto spontaneo, litiga con il marito al rientro dall'ospedale, lui la picchia tirandole i capelli e spingendola a terra oltre che a tirarle contro una sedia perché voleva aiutare sua figlia
10) Vero che il sig., le ha consegnato l'atto di divorzio da sua sorella e Parte_1 CP le ha comunicato che si sarebbe risposato in Egitto nel luglio 2023
11) Vero che la sig.ra si è sempre occupata del marito, del riordino della casa e della CP preparazione dei pasti che portava anche sul luogo del lavoro (mercato rionale) offrendolo anche ai colleghi
12) Vero che la signora al sabato si recava al mercato per aiutare il marito nello CP svolgimento del suo lavoro di vendita di frutta e verdura
13) Vero che durante il la signora alla sera preparava il pasto per 4 persone tutte le Per_2 CP sere
14) Vero che lei è amico del sig. e di sua moglie e che ha sempre saputo che lui tradiva CP_5 la moglie in particolare nel 2022 con una signora di Monza e poi con la cugina in Egitto con cui si è fidanzato nel 2022 e ha poi sposato nel luglio 2023
15) Vero che la sig.ra ha lasciato il lavoro, su richiesta del marito CP
Si indicano come testi:
Il fratello della resistente sig. sui capitoli da 1 a 3, 7,8, 10, 15 Controparte_6
La sig.ra sui capitoli da 1 a 3, 7, 8, 15 CP_4 La madre della resistente sig.ra con l'ausilio di un interprete sui capitoli da 3 a 7, 9, 11, Persona_1
12, 13 e 15 Il sig. sui capitoli 11, 12 e 13 Il sig. sui capitoli da 11 a 14”. Testimone_1 Persona_3
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP
Agrate Brianza (MB) il 14.11.2015;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- con ricorso depositato il 26.7.2022, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione a causa del progressivo deterioramento del rapporto matrimoniale e dei frequenti litigi che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza;
precisava di pagina 4 di 9 essersi allontanato dalla casa coniugale con il consenso della resistente e rassegnava le proprie conclusioni;
- in data 25.1.2023 si costituiva;
esponeva che il marito aveva instaurato diverse CP relazioni extraconiugali, aveva assunto più volte comportamenti aggressivi e maltrattanti nei suoi confronti tali da dover richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e ricorrere a cure mediche presso il Pronto Soccorso;
riferiva di avere subito un aborto spontaneo a causa di tali comportamenti e di essere venuta a conoscenza che il coniuge si sarebbe unito in matrimonio con altra donna in Egitto;
precisava di non aver potuto svolgere alcuna attività lavorativa a fronte del divieto imposto dal marito e di avere difficoltà a trovare una occupazione, di avere necessità di un contributo per il proprio mantenimento, di versare in uno stato depressivo a causa delle continue vessazioni fisiche e morali subite per circa sette anni, di avere presentato domanda di invalidità civile presso l' ; infine, chiedeva pronunciarsi la separazione con CP_7 addebito al coniuge e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 15.2.2023, il Giudice Delegato Dott. Arcellaschi sentiva i coniugi e, all'esito, li autorizzava a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di pagare il canone di locazione della casa coniugale e le utenze sino al reperimento di altra abitazione da parte della resistente su conforme disponibilità del ricorrente;
infine, assegnava i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- nel corso del procedimento le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di depositare le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed all'esito il G.D. rigettava le istanze istruttorie, invitava la resistente ad integrare la propria documentazione reddituale e - ritenuta la causa matura per la decisione - rimetteva la causa al Collegio previa assegnazione dei termini per la trasmissione del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono tutte le condizioni dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come rilevato dalla resistente. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. N. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il
Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
pagina 5 di 9 - relativamente alla richiesta di addebito formulata dalla resistente, osserva preliminarmente il
Collegio che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (che, nella specie, non sono stati nemmeno allegati). In tal senso Cass. 7321/2005,
Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".
Nel caso in esame, la resistente ha provato di avere subito nel tempo violenze fisiche e morali da parte del marito attraverso il deposito di ampia documentazione: a) “verbale di ricezione denuncia orale” formalizzata in data 27.5.2022 presso Legione Carabinieri “Lombardia” - Tenenza di OL NZ - ove dichiarava che “(…) spesso litigavamo per i suoi numerosi tradimenti …durante le nostre liti lui mi bloccava per i polsi perché io mi arrabbiavo moltissimo mettendomi la mano davanti alla bocca e dicendomi di non gridare …. il 22 maggio 2022 eravamo in Egitto, a casa dei genitori di era di pomeriggio. Ho detto a di CP_2 CP_2 voler tornare a casa in Italia, ma lui si è arrabbiato per questa mia richiesta ed ha iniziato ad urlare. Mi ha preso per le mani e mi ha tirato i capelli, spingendomi a terra. Gli ho chiesto di portarmi all'aeroporto quindi siamo saliti in auto di un suo amico e ci siamo diretti verso l'aeroporto. Durante il tragitto io e mio marito abbiamo litigato di nuovo e lui mi ha colpito con un pugno sulla testa e mi ha tirato i capelli. Ho gridato aiuto e la gente che mi ha sentito ha chiamato la Polizia del posto che è intervenuta. Non ho sporto denuncia in quel momento perché mi ha chiesto scusa……il 24.05.2022 io e alle ore 19 circa abbiamo CP_2 CP_2 discusso mentre eravamo in casa. Abbiamo discusso per quello che era successo in Egitto e mi ha bloccato per i polsi ma non ha usato altra violenza”; b) “rapporto di pronto CP_2 soccorso” n. PSSG2200011197 rilasciato dall'Ospedale di Sesto San Giovanni in data 27.5.2022 (accesso il giorno precedente attraverso il Servizio 118) a seguito di “percosse da parte del marito in data 22 e 24 maggio”; all'interno del referto si evince che “alle ore 10,27 dato l'alto rischio si allerta il servizio di Polizia dell'ospedale e si rilascia documentazione centro venus” ed una diagnosi alle dimissioni di “distorsione cervicale policontusa da aggressione” con dodici giorni di prognosi salvo complicazioni;
c) “ricevuta di presentazione Domanda Invalidità Civile” del 22.11.2022 in cui è riportata la seguente anamnesi “ha sempre goduto di buona salute fisica, due gravidanze esitate in aborto spontaneo, recente ricovero per maltrattamenti, disagio psichico causato da terza persona e tentato suicidio da ingestione di farmaci” e la seguente diagnosi “agitazione psicomotoria, depressione”; d) “rapporto di pronto soccorso” n. PSSG2200020233, rilasciato dall'Ospedale di Sesto San Giovanni il 21.9.2022 (accesso attraverso il servizio 118) ove la resistente “riferisce di essere stata chiusa in casa dal
pagina 6 di 9 marito negli ultimi due mesi e di aver subito violenza fisica e psicologica negli ultimi 7 anni”; viene contattato il centro antiviolenza Ve.Nu.S per la presa in carico della paziente ed emessa una diagnosi alle dimissioni di “riferite percosse da persona nota (marito) dolorabilità in sede parieto-occipitale, temporo mandibolare bilateralmente, in sede scapolare dx, lombosacrale. Graffi sul viso, tumefatta la regione periorale superiore sx con piccola lacerazione mucosa”; e) relazione del C.P.S. di OL NZ, a firma della Dott.ssa ed aggiornata al Per_4
17.10.2023, da cui risulta che “sin dal primo colloquio, emergeva un quadro di fragilità emotiva con lieve deflessione del tono dell'umore e labilità, congrui al contesto coniugale caratterizzato da atteggiamento violento da parte del marito, sia fisicamente che verbalmente, con tendenza alla svalutazione e colpevolizzazione della signora e discriminazione in quanto donna (ha dovuto lasciare la sua precedente occupazione lavorativa per volere del marito”; f) diverse foto ritraenti il marito con altra donna con cui ha contratto matrimonio in Egitto in data 12.7.2023; g) “atto di divorzio revocabile” del 15.6.2022 formalizzato in Egitto tra le parti in assenza della resistente.
A fronte di tale documentazione, parte ricorrente si è limitata a contestare unicamente sotto il profilo narrativo la ricostruzione dei fatti avversa né ha offerto alcuna prova contraria fatta eccezione per il mero riferimento alla sentenza penale n. 3684/24 emessa dal Tribunale Penale di Monza con cui è stato dichiarato non doversi procedere per i reati di cui agli “artt. 582 e 577
c.p. perché, tirando per capelli e colpendo con un pugno in testa la propria moglie CP
; le cagionava distorsione cervicale poli contusa da aggressione, giudicata guaribili in
[...]
12 gg s.c.; In OL NZ, il 22.5.2022”.
La sentenza cui fa riferimento il ricorrente, infatti, non è stata depositata ed il Collegio non ha potuto avere contezza della ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice penale;
tuttavia, rileva atto che la formula assolutoria “non doversi procedere” presuppone la sussistenza di vizi formali/processuali e non coincide con la formula di “assoluzione per non aver commesso il fatto”.
In ogni caso, resta invariato il quadro probatorio offerto da con riferimento CP anche all'episodio di percosse avvenuto nel settembre 2021.
Reputa pertanto il Collegio che la violazione degli obblighi coniugali da parte di
[...]
, anche in relazione alle modalità ed alla durata della stessa, sia Parte_1 particolarmente grave e di per sé certamente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale.
La domanda di addebito al marito della separazione merita pertanto accoglimento.
Va rigettata la domanda del marito di addebito alla moglie della separazione, introdotta solo con la memoria integrativa, in quanto fondata su generiche allegazioni prive di alcun riscontro probatorio (nella memoria ex art. 709 c.p.c. per il ricorrente si legge: “Ne è derivato che la moglie si è resa responsabile, come detto, della violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio, quali la fedeltà, l'assistenza morale e materiale e la collaborazione nell'interesse della famiglia.Questa difesa ricorda a se stesso che: con il termine fedeltà ci si riferisce alla dedizione fisica e spirituale di un coniuge all'altro, come obbligo, non tanto, diretto a tutelare il decoro o il prestigio dell'altro coniuge, quanto come dovere di salvaguardare la comunione
pagina 7 di 9 di vita dei coniugi;
il dovere di assistenza morale consiste nell'impegno reciproco di comprendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sentimentale che della concezione di vita mentre quello di assistenza materiale riguarda la soddisfazione delle esigenze economiche dell'altro coniuge;
per collaborazione nell'interesse della famiglia si intende il dovere di operare per stabilire e mantenere le condizioni più adeguate alla unità e alla continuità del gruppo familiare);
- relativamente al contributo per il mantenimento, si osserva che è CP attualmente priva di redditi, il contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza agosto
2024 non è stato rinnovato, ha difficoltà a reperire altra occupazione lavorativa anche a fronte del peggioramento delle proprie condizioni di salute che hanno imposto un recentissimo ricovero presso l'Ospedale di Sesto San Giovanni, ha fatto domanda di assegnazione di un alloggio popolare a fronte della propria indigenza economica, ha una ridotta capacità lavorativa riconosciuta in sede di invalidità civile e non dispone di risparmi cui attingere in caso di necessità.
Il ricorrente ha avviato “le pratiche per aprire Partita Iva e quindi anche il conseguimento della NASPI è cessato” (cfr. comparsa conclusionale). All'udienza del 15.2.2023 ha dichiarato la propria disponibilità a pagare il canone di locazione e le utenze per complessivi € 200 mensili, che ha pagato per poche mensilità, tanto che è stato notificato alla moglie lo sfratto per morosità.
ha dichiarato nell'anno 2022 un reddito mensile Parte_1 netto di € 964,16 ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (730/23). ha depositato diverse buste paga relative all'anno 2024 da cui risulta la CP seguente retribuzione mensile netta: € 787 (gennaio), € 709 (febbraio 2024), € 749 (marzo), € 761 (aprile). € 801 (maggio), € 734 (giugno), € 792 (luglio).
Ha depositato anche una busta paga relativa al mese di agosto 2024 da cui risulta che ha prestato attività lavorativa presso “Arcos Società Cooperativa Sociale” in Milano con contratto a tempo determinato (21.8.2023 - 20.8.2024) non rinnovato ed una retribuzione di € 2.075,07 inclusa la quota relativa al trattamento di fine rapporto.
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito netto di € 3.189 ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (CU 2024).
Ha prodotto il verbale di invalidità civile del 6.4.2023 (decorrenza dicembre 2022) con una diagnosi di “disturbo personalità NAS” ed una percentuale di invalidità pari al 67% ed una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%.
Alla data del 26.11.2024 la resistente è ricoverata presso l'Ospedale di Sesto San Giovanni nel reparto di psichiatria a causa di un peggioramento delle proprie condizioni di salute (cfr. comparsa conclusionale).
Ha dovuto lasciare la casa coniugale a seguito della esecuzione dello sfratto per morosità a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione a far tempo dal mese di giugno 2023.
pagina 8 di 9 In data 17.7.2023 ha fatto domanda di assegnazione di alloggio popolare presso il Comune di
OL NZ.
Il Collegio ritiene che il ricorrente abbia redditi appena sufficienti per provvedere al suo mantenimento e al pagamento di un canone di locazione, per cui non può essere accolta la domanda della moglie diretta ad ottenere un contributo al suo mantenimento e va revocato con decorrenza dal mese di dicembre 2024 il contributo stabilito in via provvisoria, quando la moglie non lavorava.
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 5.12.2023 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Erario per l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Parte_1 CP matrimonio in Agrate Brianza (MB) in data 14.11.2015, con addebito a carico del marito;
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrate Brianza (MB) per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. rigetta la domanda di addebito alla moglie della separazione;
IV. rigetta la domanda della moglie diretta ad ottenere un contributo al suo mantenimento del coniuge;
V. revoca il contributo a carico del marito per il mantenimento di con CP decorrenza dal mese di dicembre 2024; VI. condanna alla rifusione Parte_1 delle spese e competenze del procedimento a favore della parte resistente che liquida in euro 3.000 per compensi oltre spese forfetarie 15% e cpa, con distrazione in favore dell'Erario per l'ammissione della parte al gratuito patrocinio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6422/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
LI (Egitto) il giorno 1.1.1992 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabio Rizzo e dell'Avv. Imma Cirelli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Mariagrazia De Stasio che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 26.9.2024 e
27.9.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente:
“Questa difesa non accetta il contraddittorio su eventuali domane ed istanze nuove formulate da controparte, si riporta integralmente ai propri precedenti scritti difensivi ed a tutti i documenti prodotti, nonché a quanto verbalizzato in udienza ed a mezzo note scritte, reitera l'eccezione di
pagina 1 di 9 mancata produzione da parte della resistente della documentazione economica, come ordinato nell'ordinanza del 5.12.2023 di codesto On.le Tribunale, comportamento della resistente da valutarsi ex art. 116 cpc
Piaccia a codesto On.le Tribunale adito, contrarijs rejectis, così giudicare:
-Pronunciare la separazione dalla sig.ra – nata a [...] il [...] CP
(C.F.: ), res.te in OL NZ (MI) – Via Toscanini n.26, con addebito a C.F._2 suo carico;
-Respingere le domande tutte proposte dalla resistente, perché inammissibili, improcedibili, tardive, decadute, prescritte e comunque infondate in fatto e diritto e revocare, in particolare, quanto al punto
2 del
PQM
del provvedimento presidenziale all'udienza del 15.2.2023;
ISTANZE ISTRUTTORIE:
-Senza che ciò valga in alcun modo ad invertire l'onere della prova posto a carico della resistente, si chiede di ammettersi interrogatorio formale della resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che l'uscita di casa del ricorrente, nel maggio del 2022, è avvenuta di comune accordo tra marito e moglie”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2 Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
2) “Vero che il sig. ha sempre pagato il canone di Parte_2 locazione e le bollette della casa coniugale sita in OL NZ (MI) – Via Toscanini n.26” (come da docc. da 7 a 13 che si rammostrano); si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2
Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
3) “Vero che il sig ha più volte anche manifestato la Parte_1 disponibilità a fare la spesa per la moglie, ma questa si opponeva”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2
Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
Firmato Da
4) “Vero che il sig aiuta economicamente, anche i Parte_1 propri genitori in Egitto”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2 Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
5) “Vero che sin dai primi anni di matrimonio, dal 2015, la sig.ra era costantemente CP interessata esclusivamente alle difficoltà della sua famiglia di origine in Marocco ed in particolare, la
pagina 2 di 9 resistente era molto turbata per una lite in atto tra sua madre ed una vicina, disinteressandosi, anche dopo di collaborare con lui nell'interesse della famiglia”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2 Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
6) “Vero che i primi tempi del matrimonio, dal 2015, la sig.ra ed il sig. CP [...] vivevano a casa del fratello della moglie e condividevano tutte le Parte_1 spese”; si indicato i seguenti testimoni: sig. – res.te in Controparte_2 Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. – res.te in OL Pt_1 Controparte_3
NZ (MI) – Via Toscanini n.26;
Prova contraria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di capitoli di prova articolati da controparte, l'ammissione dei quali si contesta per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI
n.3 cpc del 2.12.2023 alla quale ci si riporta, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi con i seguenti testi: si indicato i seguenti testimoni: sig. Controparte_2
– res.te in Milano – Via Toffetti n.128/5; sig. –
[...] Pt_1 Controparte_3 res.te in OL NZ (MI) – Via Toscanini n.26.
Con ogni riserva istruttoria.
- In ogni caso: con vittoria di compenso professionale”.
Per la resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dare atto che la Sig.ra non si oppone CP alla domanda di separazione personale proposta dal marito;
in via riconvenzionale
1) dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
2) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a Parte_1 corrispondere mensilmente alla Sig.ra assegno di mantenimento non inferiore ad Euro CP
500,00 mensili, da aggiornarsi annualmente come per legge. in via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi: 1) Vero che la signora e suo marito hanno vissuto a casa sua in Agrate Brianza per sei CP mesi dopo il matrimonio
2) Vero che presso la casa di Agrate Brianza vivevano anche la sig.ra e la sig.ra Persona_1 CP_4
rispettivamente madre e cognata della sig.ra
[...] CP
3) Vero che dopo circa sei mesi di matrimonio, quando vivevano ancora in Agrate Brianza, la sig.ra ha scoperto che il marito la tradiva, glielo ha comunicato una volta rientrato a casa e lui l'ha CP picchiata con uno schiaffo, le ha tirato i capelli e l'ha spintonata
4) Vero che nel 2021 la signora si è recata in Marocco per adempimenti burocratici e lei è CP rimasta a casa con il marito affinchè provvedesse alla preparazione dei pasti e al governo della casa in sua assenza.
pagina 3 di 9 5) Vero che durante il soggiorno in Marocco lei informava sua figlia che per due notti il marito non era rientrato a casa;
6) Vero che sua figlia rientrata dal Marocco chiedeva al marito dove fosse stato per due notti fuori casa, lui si arrabbiava e la picchiava salendo anche con le ginocchia sulla pancia per bloccarla
7) Vero che, nel 2022 al rientro da un soggiorno in Egitto dai parenti del marito, la sig.ra CP scopre della relazione extraconiugale del marito con una signora di Monza e avutane conferma dalla stessa telefonicamente lasciò la casa coniugale e si reca a casa del fratello in Agrate Brianza, lasciando la madre a casa con il marito.
8) Vero che il sig. saputolo si recò anch'egli presso la casa del cognato in Agrate Parte_1
Brianza, ammise il tradimento, chiese scusa al cognato a alla moglie la quale perdonatolo fece rientro a casa.
9) Vero che dopo il rientro a casa, trascorsi tre mesi, sua figlia perde il bambino con un aborto spontaneo, litiga con il marito al rientro dall'ospedale, lui la picchia tirandole i capelli e spingendola a terra oltre che a tirarle contro una sedia perché voleva aiutare sua figlia
10) Vero che il sig., le ha consegnato l'atto di divorzio da sua sorella e Parte_1 CP le ha comunicato che si sarebbe risposato in Egitto nel luglio 2023
11) Vero che la sig.ra si è sempre occupata del marito, del riordino della casa e della CP preparazione dei pasti che portava anche sul luogo del lavoro (mercato rionale) offrendolo anche ai colleghi
12) Vero che la signora al sabato si recava al mercato per aiutare il marito nello CP svolgimento del suo lavoro di vendita di frutta e verdura
13) Vero che durante il la signora alla sera preparava il pasto per 4 persone tutte le Per_2 CP sere
14) Vero che lei è amico del sig. e di sua moglie e che ha sempre saputo che lui tradiva CP_5 la moglie in particolare nel 2022 con una signora di Monza e poi con la cugina in Egitto con cui si è fidanzato nel 2022 e ha poi sposato nel luglio 2023
15) Vero che la sig.ra ha lasciato il lavoro, su richiesta del marito CP
Si indicano come testi:
Il fratello della resistente sig. sui capitoli da 1 a 3, 7,8, 10, 15 Controparte_6
La sig.ra sui capitoli da 1 a 3, 7, 8, 15 CP_4 La madre della resistente sig.ra con l'ausilio di un interprete sui capitoli da 3 a 7, 9, 11, Persona_1
12, 13 e 15 Il sig. sui capitoli 11, 12 e 13 Il sig. sui capitoli da 11 a 14”. Testimone_1 Persona_3
Motivi della decisione
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP
Agrate Brianza (MB) il 14.11.2015;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- con ricorso depositato il 26.7.2022, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione a causa del progressivo deterioramento del rapporto matrimoniale e dei frequenti litigi che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza;
precisava di pagina 4 di 9 essersi allontanato dalla casa coniugale con il consenso della resistente e rassegnava le proprie conclusioni;
- in data 25.1.2023 si costituiva;
esponeva che il marito aveva instaurato diverse CP relazioni extraconiugali, aveva assunto più volte comportamenti aggressivi e maltrattanti nei suoi confronti tali da dover richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e ricorrere a cure mediche presso il Pronto Soccorso;
riferiva di avere subito un aborto spontaneo a causa di tali comportamenti e di essere venuta a conoscenza che il coniuge si sarebbe unito in matrimonio con altra donna in Egitto;
precisava di non aver potuto svolgere alcuna attività lavorativa a fronte del divieto imposto dal marito e di avere difficoltà a trovare una occupazione, di avere necessità di un contributo per il proprio mantenimento, di versare in uno stato depressivo a causa delle continue vessazioni fisiche e morali subite per circa sette anni, di avere presentato domanda di invalidità civile presso l' ; infine, chiedeva pronunciarsi la separazione con CP_7 addebito al coniuge e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'udienza del 15.2.2023, il Giudice Delegato Dott. Arcellaschi sentiva i coniugi e, all'esito, li autorizzava a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di pagare il canone di locazione della casa coniugale e le utenze sino al reperimento di altra abitazione da parte della resistente su conforme disponibilità del ricorrente;
infine, assegnava i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- nel corso del procedimento le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di depositare le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed all'esito il G.D. rigettava le istanze istruttorie, invitava la resistente ad integrare la propria documentazione reddituale e - ritenuta la causa matura per la decisione - rimetteva la causa al Collegio previa assegnazione dei termini per la trasmissione del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono tutte le condizioni dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come rilevato dalla resistente. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. N. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il
Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
pagina 5 di 9 - relativamente alla richiesta di addebito formulata dalla resistente, osserva preliminarmente il
Collegio che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (che, nella specie, non sono stati nemmeno allegati). In tal senso Cass. 7321/2005,
Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".
Nel caso in esame, la resistente ha provato di avere subito nel tempo violenze fisiche e morali da parte del marito attraverso il deposito di ampia documentazione: a) “verbale di ricezione denuncia orale” formalizzata in data 27.5.2022 presso Legione Carabinieri “Lombardia” - Tenenza di OL NZ - ove dichiarava che “(…) spesso litigavamo per i suoi numerosi tradimenti …durante le nostre liti lui mi bloccava per i polsi perché io mi arrabbiavo moltissimo mettendomi la mano davanti alla bocca e dicendomi di non gridare …. il 22 maggio 2022 eravamo in Egitto, a casa dei genitori di era di pomeriggio. Ho detto a di CP_2 CP_2 voler tornare a casa in Italia, ma lui si è arrabbiato per questa mia richiesta ed ha iniziato ad urlare. Mi ha preso per le mani e mi ha tirato i capelli, spingendomi a terra. Gli ho chiesto di portarmi all'aeroporto quindi siamo saliti in auto di un suo amico e ci siamo diretti verso l'aeroporto. Durante il tragitto io e mio marito abbiamo litigato di nuovo e lui mi ha colpito con un pugno sulla testa e mi ha tirato i capelli. Ho gridato aiuto e la gente che mi ha sentito ha chiamato la Polizia del posto che è intervenuta. Non ho sporto denuncia in quel momento perché mi ha chiesto scusa……il 24.05.2022 io e alle ore 19 circa abbiamo CP_2 CP_2 discusso mentre eravamo in casa. Abbiamo discusso per quello che era successo in Egitto e mi ha bloccato per i polsi ma non ha usato altra violenza”; b) “rapporto di pronto CP_2 soccorso” n. PSSG2200011197 rilasciato dall'Ospedale di Sesto San Giovanni in data 27.5.2022 (accesso il giorno precedente attraverso il Servizio 118) a seguito di “percosse da parte del marito in data 22 e 24 maggio”; all'interno del referto si evince che “alle ore 10,27 dato l'alto rischio si allerta il servizio di Polizia dell'ospedale e si rilascia documentazione centro venus” ed una diagnosi alle dimissioni di “distorsione cervicale policontusa da aggressione” con dodici giorni di prognosi salvo complicazioni;
c) “ricevuta di presentazione Domanda Invalidità Civile” del 22.11.2022 in cui è riportata la seguente anamnesi “ha sempre goduto di buona salute fisica, due gravidanze esitate in aborto spontaneo, recente ricovero per maltrattamenti, disagio psichico causato da terza persona e tentato suicidio da ingestione di farmaci” e la seguente diagnosi “agitazione psicomotoria, depressione”; d) “rapporto di pronto soccorso” n. PSSG2200020233, rilasciato dall'Ospedale di Sesto San Giovanni il 21.9.2022 (accesso attraverso il servizio 118) ove la resistente “riferisce di essere stata chiusa in casa dal
pagina 6 di 9 marito negli ultimi due mesi e di aver subito violenza fisica e psicologica negli ultimi 7 anni”; viene contattato il centro antiviolenza Ve.Nu.S per la presa in carico della paziente ed emessa una diagnosi alle dimissioni di “riferite percosse da persona nota (marito) dolorabilità in sede parieto-occipitale, temporo mandibolare bilateralmente, in sede scapolare dx, lombosacrale. Graffi sul viso, tumefatta la regione periorale superiore sx con piccola lacerazione mucosa”; e) relazione del C.P.S. di OL NZ, a firma della Dott.ssa ed aggiornata al Per_4
17.10.2023, da cui risulta che “sin dal primo colloquio, emergeva un quadro di fragilità emotiva con lieve deflessione del tono dell'umore e labilità, congrui al contesto coniugale caratterizzato da atteggiamento violento da parte del marito, sia fisicamente che verbalmente, con tendenza alla svalutazione e colpevolizzazione della signora e discriminazione in quanto donna (ha dovuto lasciare la sua precedente occupazione lavorativa per volere del marito”; f) diverse foto ritraenti il marito con altra donna con cui ha contratto matrimonio in Egitto in data 12.7.2023; g) “atto di divorzio revocabile” del 15.6.2022 formalizzato in Egitto tra le parti in assenza della resistente.
A fronte di tale documentazione, parte ricorrente si è limitata a contestare unicamente sotto il profilo narrativo la ricostruzione dei fatti avversa né ha offerto alcuna prova contraria fatta eccezione per il mero riferimento alla sentenza penale n. 3684/24 emessa dal Tribunale Penale di Monza con cui è stato dichiarato non doversi procedere per i reati di cui agli “artt. 582 e 577
c.p. perché, tirando per capelli e colpendo con un pugno in testa la propria moglie CP
; le cagionava distorsione cervicale poli contusa da aggressione, giudicata guaribili in
[...]
12 gg s.c.; In OL NZ, il 22.5.2022”.
La sentenza cui fa riferimento il ricorrente, infatti, non è stata depositata ed il Collegio non ha potuto avere contezza della ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice penale;
tuttavia, rileva atto che la formula assolutoria “non doversi procedere” presuppone la sussistenza di vizi formali/processuali e non coincide con la formula di “assoluzione per non aver commesso il fatto”.
In ogni caso, resta invariato il quadro probatorio offerto da con riferimento CP anche all'episodio di percosse avvenuto nel settembre 2021.
Reputa pertanto il Collegio che la violazione degli obblighi coniugali da parte di
[...]
, anche in relazione alle modalità ed alla durata della stessa, sia Parte_1 particolarmente grave e di per sé certamente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale.
La domanda di addebito al marito della separazione merita pertanto accoglimento.
Va rigettata la domanda del marito di addebito alla moglie della separazione, introdotta solo con la memoria integrativa, in quanto fondata su generiche allegazioni prive di alcun riscontro probatorio (nella memoria ex art. 709 c.p.c. per il ricorrente si legge: “Ne è derivato che la moglie si è resa responsabile, come detto, della violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio, quali la fedeltà, l'assistenza morale e materiale e la collaborazione nell'interesse della famiglia.Questa difesa ricorda a se stesso che: con il termine fedeltà ci si riferisce alla dedizione fisica e spirituale di un coniuge all'altro, come obbligo, non tanto, diretto a tutelare il decoro o il prestigio dell'altro coniuge, quanto come dovere di salvaguardare la comunione
pagina 7 di 9 di vita dei coniugi;
il dovere di assistenza morale consiste nell'impegno reciproco di comprendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sentimentale che della concezione di vita mentre quello di assistenza materiale riguarda la soddisfazione delle esigenze economiche dell'altro coniuge;
per collaborazione nell'interesse della famiglia si intende il dovere di operare per stabilire e mantenere le condizioni più adeguate alla unità e alla continuità del gruppo familiare);
- relativamente al contributo per il mantenimento, si osserva che è CP attualmente priva di redditi, il contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza agosto
2024 non è stato rinnovato, ha difficoltà a reperire altra occupazione lavorativa anche a fronte del peggioramento delle proprie condizioni di salute che hanno imposto un recentissimo ricovero presso l'Ospedale di Sesto San Giovanni, ha fatto domanda di assegnazione di un alloggio popolare a fronte della propria indigenza economica, ha una ridotta capacità lavorativa riconosciuta in sede di invalidità civile e non dispone di risparmi cui attingere in caso di necessità.
Il ricorrente ha avviato “le pratiche per aprire Partita Iva e quindi anche il conseguimento della NASPI è cessato” (cfr. comparsa conclusionale). All'udienza del 15.2.2023 ha dichiarato la propria disponibilità a pagare il canone di locazione e le utenze per complessivi € 200 mensili, che ha pagato per poche mensilità, tanto che è stato notificato alla moglie lo sfratto per morosità.
ha dichiarato nell'anno 2022 un reddito mensile Parte_1 netto di € 964,16 ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (730/23). ha depositato diverse buste paga relative all'anno 2024 da cui risulta la CP seguente retribuzione mensile netta: € 787 (gennaio), € 709 (febbraio 2024), € 749 (marzo), € 761 (aprile). € 801 (maggio), € 734 (giugno), € 792 (luglio).
Ha depositato anche una busta paga relativa al mese di agosto 2024 da cui risulta che ha prestato attività lavorativa presso “Arcos Società Cooperativa Sociale” in Milano con contratto a tempo determinato (21.8.2023 - 20.8.2024) non rinnovato ed una retribuzione di € 2.075,07 inclusa la quota relativa al trattamento di fine rapporto.
Ha dichiarato nell'anno 2023 un reddito netto di € 3.189 ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (CU 2024).
Ha prodotto il verbale di invalidità civile del 6.4.2023 (decorrenza dicembre 2022) con una diagnosi di “disturbo personalità NAS” ed una percentuale di invalidità pari al 67% ed una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%.
Alla data del 26.11.2024 la resistente è ricoverata presso l'Ospedale di Sesto San Giovanni nel reparto di psichiatria a causa di un peggioramento delle proprie condizioni di salute (cfr. comparsa conclusionale).
Ha dovuto lasciare la casa coniugale a seguito della esecuzione dello sfratto per morosità a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione a far tempo dal mese di giugno 2023.
pagina 8 di 9 In data 17.7.2023 ha fatto domanda di assegnazione di alloggio popolare presso il Comune di
OL NZ.
Il Collegio ritiene che il ricorrente abbia redditi appena sufficienti per provvedere al suo mantenimento e al pagamento di un canone di locazione, per cui non può essere accolta la domanda della moglie diretta ad ottenere un contributo al suo mantenimento e va revocato con decorrenza dal mese di dicembre 2024 il contributo stabilito in via provvisoria, quando la moglie non lavorava.
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 5.12.2023 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Erario per l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Parte_1 CP matrimonio in Agrate Brianza (MB) in data 14.11.2015, con addebito a carico del marito;
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrate Brianza (MB) per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. rigetta la domanda di addebito alla moglie della separazione;
IV. rigetta la domanda della moglie diretta ad ottenere un contributo al suo mantenimento del coniuge;
V. revoca il contributo a carico del marito per il mantenimento di con CP decorrenza dal mese di dicembre 2024; VI. condanna alla rifusione Parte_1 delle spese e competenze del procedimento a favore della parte resistente che liquida in euro 3.000 per compensi oltre spese forfetarie 15% e cpa, con distrazione in favore dell'Erario per l'ammissione della parte al gratuito patrocinio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dr. Carmen Arcellaschi
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