Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1257 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato il [...] in [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], (cod. fisc. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Callisto e dall'avv. Silvia Tornusciolo, unitamente alle quali è domiciliato presso lo studio sito in Benevento, M. Planco 28, in virtù di mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, , elettivamente Controparte_2 domiciliata in Benevento alla Via Torre della catena 12 presso lo studio dell'Avv. Antonio Lonardo dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato in calce alla memoria, e domicilio digitale al seguente indirizzo pec: Email_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.03.2023, Parte_1
esponeva di aver lavorato alle dipendenze della
[...] Controparte_1 dal 01.06.2020 al 13.03.2022, con contratto a tempo determinato
[...] part time verticale, al 47,37%, pari a 18 ore settimanali, prorogato numerose volte, con la qualifica di Operatore Funebre, inquadrato al livello B1 di cui al CCNL Coop Sociali operanti nel settore Socio- SAitario- Assistenziale –
Educativo e di inserimento lavorativo;
che, il rapporto si era svolto senza soluzione di continuità presso l' , Controparte_3 in quanto la cooperativa si occupava principalmente del servizio di trasferimento delle salme dal luogo del decesso interno alla Controparte_4
, alla sala mortuaria, sempre all'interno della e
[...] Controparte_4 di tutte le attività connesse, in virtù di Deliberazione n. 615 del 22.12.2017, che approvava la proposta di aggiudicazione della gara a procedura aperta
1
che, nel corso del rapporto, doveva garantire al datore di lavoro la propria disponibilità h24, sette giorni su sette, inclusi i festivi e la notte;
che, per espressa direttiva datoriale, doveva tenere il telefono cellulare acceso in ogni momento del giorno e della notte e quando riceveva la chiamata, che lo avvisava di un decesso nella struttura o un decesso fuori dell'ospedale che prevedeva il trasporto della salma alla CP_4 doveva immediatamente attivarsi per essere nel minore tempo possibile in struttura;
che, nel caso di decesso di pazienti ricoverati presso la CP_4 ricevuta la chiamata, si recava nel reparto dove era avvenuto il decesso, acquisiva la certificazione medica di avvenuto decesso, posizionava la salma sulla barella, per poi trasportarla a mezzo ambulanza della cooperativa presso la sala mortuaria del medesimo ospedale;
che, la salma veniva collocata in detta sala mortuaria e nello stesso giorno, oppure il giorno successivo, a seconda dell'ora del decesso, aspettava le pompe funebri incaricate dai familiari per il funerale;
che, doveva attendere che le pompe funebri facessero tutte le loro incombenze e dopo la liberazione della sala mortuaria, o per la partenza della salma con il carro funebre o la collocazione della stessa nella sala dolenti, provvedeva ad una prima pulizia della sala mortuaria;
che, tutte le operazioni complessivamente richiedevano in media dalle quattro alle cinque ore per ogni salma;
che, in caso di autopsia, apriva la sala autoptica e sistemava la salma sul banco autoptico, al termine dell'autopsia effettuava una prima pulizia della sala e riposizionava la salma in cella frigo oppure aspettava l'arrivo delle pompe funebri quando le salme venivano “liberate” ed effettuava la chiusura della sala autoptica alla fine delle operazioni peritali: che, nel caso di persone decedute esternamente all'ospedale, ovvero nell'ipotesi di salme giudiziarie, veniva chiamato dal datore di lavoro, si recava in ospedale, apriva la sala mortuaria e attendeva l'arrivo della salma trasportata dalle pompe funebri e scortata dalle forze dell'ordine, se era necessaria l'autopsia, apriva e chiudeva la sala autoptica, previa sistemazione del deceduto sul banco autoptico, restava in attesa del termine dell'autopsia per effettuare una prima pulizia della sala ed il riposizionamento in cella frigo della salma;
che, se l'autorità giudiziaria riteneva che la salma potesse essere “liberata”, invece di collocare il corpo del defunto nella cella frigorifera, aspettava l'arrivo delle pompe funebri per permettere la traslazione della salma;
che, tutti i giorni vi era almeno una salma da “movimentare”, ma non di rado vi erano anche più salme al giorno, essendosi il rapporto lavorativo svolto prevalentemente in periodo covid;
che, oltre alle suddette mansioni svolte “a chiamata”, era deputato ogni giorno all'apertura e chiusura della sala dolenti (ore 8.30/12.30), quando la normativa anti covid permetteva il saluto alle salme da parte dei parenti;
che, aveva assicurato la disponibilità h24 – sette giorni su sette, dall'assunzione fino a novembre 2021; che, in questo periodo l'unico collega era il sig. , il quale per vicissitudini personali Parte_2 provvedeva prevalentemente a svolgere questioni d'ufficio e non svolgeva i turni di notte;
che, in media lavorava 6/7 ore al giorno, di cui almeno 5/6 ore
2 a settimana di notte, 6/7 mensili nei festivi;
che, dopo novembre 2021 e fino
13.03.2022, venivano assunti , Persona_1 Parte_3 [...]
, per cui venivano pattuiti dei turni e lavorava sei giorni su sette Per_2 dando la disponibilità nelle ore di turno e lavorando tre notti alla settimana;
che, i turni erano 8:00-14:00, 14:00-19:00, 19:00-08:00; che, non gli era stato consegnato alcun presidio di protezione, quali guanti, visiera, scarpe antinfortunistiche, tuta, per la quale parte datoriale sosteneva che non ci fosse la taglia utile;
che, durante tutto il rapporto lavorativo godeva solo di sei giorni di ferie all'anno e non riceveva alcuna indennità per le ferie non godute;
che, aveva percepito la retribuzione netta indicata in busta paga, non proporzionata al lavoro effettivamente prestato e non comprensiva dell'indennità di disponibilità; che, le buste paga erano errate e riportanti permessi non retribuiti di cui non aveva mai goduto;
che, al termine del rapporto di lavoro riceveva un trattamento di fine rapporto non proporzionato al lavoro effettivamente prestato e non riceveva il trattamento economico previsto per l'indennità di disponibilità, lo straordinario, l'indennità per ferie non godute, le festività, nonché le differenze di t.f.r. Tanto premesso, chiedeva “1. Accertare e dichiarare che tra la convenuta e il ricorrente Controparte_5 Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro senza soluzione di continuità
[...] dal 1.06.20 al 31.03.22, in virtù del quale ha ricoperto la qualifica di necroforo, livello B1 del CCNL Cooperative Sociali SAit. Ass. 2. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive connesse all'indennità di disponibilità come in atti, allo straordinario, all'indennità per ferie non godute, al lavoro svolto nelle festività, a titolo di tredicesima
e relativi ratei, nonché a titolo di differenza di TFR per un importo pari ad euro 51.284,25 di cui 1.228,50 a titolo di differenza di TFR, come da conteggi che sono parte integrante del presente ricorso, e/o nella maggiore
o minore misura riconosciuta dovuta dal Giudice anche secondo equità ed ai sensi dell'art 36 Cost., sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria 3. Per l'effetto condannare la convenuta, in persona del rappresentante p.t, al pagamento in favore del sig. a titolo di differenze Parte_1 retributive connesse all'indennità di disponibilità, allo straordinario reso, all'indennità per ferie non godute, al lavoro svolto nelle festività, a titolo di tredicesima e relativi ratei, nonché a titolo di differenza di TFR per un importo pari ad euro 51.284,25 di cui 1.228,50 a titolo di differenza di
TFR, come da conteggi che sono parte integrante del presente ricorso, e/o nella maggiore o minore misura riconosciuta dovuta dal Giudice anche secondo equità ed ai sensi dell'art 36 Cost., sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di lite con aggiunta di rimborso spese forfettarie, c.p.a. e IVA, aumentate del 30% per i collegamenti ipertestuali in atti. Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1 l'infondatezza del ricorso. In particolare, la affermava che il CP_1 ricorrente era stato assunto con contratto part-time verticale a tempo determinato dal 1.6.2020 al 31.8.2020, poi prorogato;
che, si qualificava
3 come Operatore Funebre ovvero , venendo inquadrato nel CCNL Per_3
Cooperative Sociali nella area economica categoria B1, osservando un orario di lavoro di ore 18 settimanali, articolato su 6 giorni lavorativi, predeterminato dall'Azienda in relazione alle esigenze organizzative della stessa e al calendario dei turni che la stessa redigeva, in quanto oltre al ricorrente vi erano altri lavoratori e precisamente , Persona_4
, e;
che, l'istante non Parte_4 Persona_1 Persona_5 aveva mai conseguito la qualifica di Operatore Funebre, né tantomeno consegnato alcun attestato e mai aveva esplicato le relative mansioni;
che, considerata la mancanza del certificato attestante la qualifica di operatore funebre, doveva essere inquadrato nell'area economica A1 come Parte_1 operatore generico, con la rispettiva retribuzione, essendo le mansioni caratterizzate dalla genericità proprie dell'area che solo occasionalmente si concretizzavano in specifici compiti di supporto all'agenzia funebre;
che, il ricorrente mai aveva eseguito prestazioni lavorative oltre gli orari e i turni contrattualmente previsti ed aveva goduto sempre dei riposi settimanali e compensativi nel pieno rispetto della normativa contrattuale e legislativa;
che, i turni lavorativi si erano svolti nei limiti e modalità previsti dagli accordi, dai CCLL e dalla legge, sempre remunerati e che il era Parte_1 reperibile solo se previsto dal turno giornaliero predisposto dalla società; che, le buste paga, mai contestate da parte ricorrente, riportavano chiaramente i giorni di lavoro e le ore mensili in cui il Parte_1 effettivamente svolgeva le mansioni di apertura delle sale e di posizionamento delle salme;
che, il ricorrente non si occupava della pulizia della sala morgue in quanto questo compito veniva svolto dal Sig.
con l'aiuto della Sig.ra che, Persona_5 Parte_5 Parte_1 si occupava di aprire la sala autoptica, posizionare le salme ed andare via, sia nel caso di decesso all'interno della struttura sia nel caso di decesso all'esterno, non sostando mai all'interno della sala né tantomeno aspettava l'arrivo dell'agenzia funebre e durante l'emergenza COVID, si occupava solo dell'apertura della sala, posizionava la salma ed andava via in quanto in questo periodo le sale erano chiuse al pubblico, tenuto conto delle circolari dell' el periodo anzidetto;
che, la Società Coop. “Con il Cuore” aveva CP_4 provveduto a dotare tutti i propri dipendenti di conformi dispositivi di protezione (mascherine, tute, camici, calzari, visiere); che, nulla era dovuto Cont a titolo di indennità di disponibilità, non avendo la società ” CP_1 chiesto la disponibilità e/o in ogni caso la reperibilità sette giorni su sette; che, nulla era dovuto a titolo di lavoro straordinario, in quanto ove eseguito era stato retribuito e nulla era dovuto a titolo di TFR, in quanto andava compensato con le maggiori somme ricevute per l'errato inquadramento contrattuale riconosciuto. La società proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione della somma di € 2.196,47, corrispostagli in virtù dell'inquadramento nella categoria B, profilo B1, in luogo della inferiore categoria A, profilo A1.
Con memoria integrativa a seguito di domanda riconvenzionale, il ricorrente chiedeva il rigetto di quest'ultima, nonché, stante la non contestazione della
4 Cooperativa circa il pagamento del TFR richiesto, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 423 cpc. Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente risulta essere stato alle dipendenze della Controparte_6
dal 01.06.2020 al 13.03.2022, in virtù di un contratto a
[...] tempo determinato e successive proroghe, inquadrato con qualifica e mansioni di “Operatore Funebre”, nell'area economica B1 del CCNL Cooperative Sociali e orario di lavoro part-time, pari a 18 ore settimanali da prestare per sei giorni a settimana, tre ore al giorno (cfr. lettera di assunzione e successive proroghe, C/2 storico e buste paga).
In questa sede rivendica differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, di indennità di disponibilità e di festività, tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute e di differenza di t.f.r.. Giova premettere, in diritto, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n.
12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150,
Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del
16/02/2009).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020,
n.9791).
5 Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629).
Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001). Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite
(atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009). È necessario valutare gli esiti dell'istruttoria. In sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha dichiarato “sul capo 1 di comparsa di costituzione risponde : non è vero. Sul capo 2 risponde è vero, non ho mai esibito la qualifica di operatore funebre. Sul capo 3 risponde sul capo 3 risponde non è vero. Sul capo 4 risponde è vero, avevo rapporti con la sig.ra per l'apertura delle sale. Sul capo 5 risponde non è Parte_5 vero. Sul capo 6 risponde non è vero. Sul capo 7 risponde non è vero. Sul capo 8 risponde non è vero, non mi è mai capitato di essermi allontanato dal lavoro per motivi personali. Sul capo 9 risponde è vero”. La signora , legale rappresentante della cooperativa, in Controparte_2 sede di interrogatorio formale ha dichiarato “A domanda sul capo 1
6 risponde è vero Sul capo 2 lettera A risponde il ricorrente osservava una turnazione e di notte quando aveva il turno era reperibile. Sul capo lettera B risponde quando era il suo turno andava in reparto e scendeva giù la salma come indicato nel capo, poi con l'autombulanza la portava al padiglione dove c'era la sala mortuaria così come descritto nel capo , posizionava la salma sul lettino e se di turno aspettava le pompe funebri, ma non provvedeva alle pulizie, in quanto queste erano svolte da un apposito addetto, sig. . Sul capo C risponde quanto Persona_5 indicato nel capo avveniva durante il suo turno. Anche in caso di autopsia e durante il suo turno provvedeva all'apertura della sala autoptica e alla chiusura della stessa alla fine dell'autopsia, sempre che non fosse finito il suo turno. Prelevava la salma dalla cella frigorifero e la posizionava sul banco autoptico. Durante il Covid, le autopsia non venivano fatte e il sig.
prelevava la salma e la portava già sigillata alla sala mortuaria. Parte_1
Durante il Covid non ricordo esattamente il periodo, mi sembra fino a fine
2021, anche se non riesco ad essere precisa. Capo D risponde queste eventi capitavano di rado, e quanto indicato in capo avveniva sempre se era il suo turno. Preciso che in caso di persone decedute a seguito di incidente
l'eventuale autopsia veniva effettuata su disposizione del giudice. Capo e risponde è vero. Capo f risponde è vero solo se era il suo turno di lavoro.
Preciso però che per quanto a mia conoscenza vi era anche la sig.ra che provvedeva all'apertura e la chiusura, in quanto coordinatrice Pt_5 che stava molte ore in sede. A domanda numero 3 del ricorso risponde anche a novembre 2021 vi era la turnazione. Non c'era solo , ma vi Pt_2 erano anche altri dipendenti come , , Persona_5 Parte_5 non ricordo se c'era un tal di cui non ricordo cognome, queste Per_1 persone che ho indicato hanno le mansioni di necrofori, cioè svolgevano delle mansioni più specializzate, mentre il sig. no, osservando la Parte_1 turnazione come il . A domanda n 4 risponde non è vero. Sul capo Parte_1
5 risponde non è vero, il sig. non lavorava 6/7 giorni. Sul capo 6 Parte_1 risponde i turni non sono così. Sul capo 7 risponde non è vero, i presidi venivano consegnati dall'ospedale per la maggior parte, noi abbiamo dato tute, guanti, visiere e copri scarpe. Sul capo 8 non ricordo. Sul 9 è vero, credo di si perché non me ne occupo io delle buste paga , ma se ne occupa lo studio Energy for Solvings, ma non so la persona fisica che se ne occupa. Non ho nulla da aggiungere”. Il teste ha dichiarato “conosco il ricorrente poiché ho Testimone_1 lavorato come guardia presso l'ospedale da marzo 2019 a dicembre CP_3
2022. AD: il ricorrente nello stesso periodo in cui ero io in ospedale lavorava anche lui presso il SA PI , io ero guardia fiduciaria nel senso che non avevo un'arma ma svolgevo servizi di portineria alle dipendenza LL CO , istituto di vigilanza privata. AD: confermo il capo Due lettera A in quanto io svolgendo sia turni di mattina ,che di pomeriggio, che di notte, spesso anche per 12 ore continuate vedevo in coincidenza dei miei turni il in ospedale. Nella mia postazione io avevo degli schermi Per_6 da cui si vedevano tutte le zone dell'ospedale, tra cui l'ingresso
7 dell'obitorio della sala mortuaria e dei vari ingressi ai padiglioni dell'ospedale incluso il pronto soccorso. Ovviamente vedevo tutti coloro che accedevano all'ospedale. AD: sulla lettera B del capo Due il teste risponde è vero , il ricorrente andava nel reparto dove era avvenuto il decesso e portava la salma nell'ambulanza della Controparte_1 e la trasportava presso la sala mortuaria dell'ospedale. AD: mi risulta che il dopo aver portato la salma la sala mortuaria aspettasse le Pt_6 pompe funebri e rimaneva fino a quando quest'ultime andavano via. Preciso che tanto so sia perchè vedevo tramite le videocamere presenti presso la postazione e preciso ulteriormente che durante il periodo del co di eravamo in pochi a frequentare l'ospedale. AD: il mi riferiva Parte_1 anche che dopo che la salma aveva lasciato la sala mortuaria faceva le prime sommarie pulizie della stessa. Durante il periodo del Covid sicuramente il perdeva tanto tempo per la santificazione della sala Parte_1 dopo che la salma era andata via. Le operazione che ho detto richiedevano circa 3/4 ore o anche qualcosa in più. Queste sono le ore in cui effettivamente faceva la movimentazione delle salme e l'apertura delle sale , ma la disponibilità a intervenire era H24 incluso la notte. Tanto posso dire soprattutto in relazione alla notte perché quando io facevo i turni di notte il
, in attesa delle chiamate rimaneva con me anche tutta la notte e ci Pt_6 facevamo compagnia. Non ricordo se vi fosse una ditta specializzata, che facesse la pulizia e la santificazione delle sale mortuarie. C'era la ditta dell'ospedale che si chiamava CA che provvedeva alle pulizie, se vi fossero anche altre non lo ricordo. Preciso che non so se questa ditta pulisse anche le sale mortuarie. AD: sulla lettera C del capo Due risponde il portava le salme presso la sala autoptica con l'ambulanza Parte_1 della . AD: da quello che mi raccontava il dopo CP_1 Parte_1 aver portato la salma nella sala autoptica la posizionava sul banco, faceva una prima pulizia della salma e dopo o rimetteva la salma nella cella frigo
o o spettava le pompe funebri. E poi richiudeva la sala delle autopsie. Non ricordo esattamente quanto tempo passasse anche perché dipendeva dall'arrivo del medico, e da quanto tempo impiegasse per l'autopsia, delle volte passavano anche delle ore da quando il apriva la sala a Parte_1 quando la chiudeva perchè il medico spesso arrivava in ritardo. AD: mi risulta che venissero trasportate presso il anche salme di persone CP_3 decedute fuori. In questo caso il ricorrente aspettava che arrivasse la salma trasportata un carro funebre e spesso scortata dalle forze dell'Ordine , soprattutto in caso di decessi a seguito di incidenti. In quest'ultimo caso veniva fatta l'autopsia e il faceva le mansioni di cui ho detto Parte_1 prima tra cui l'attesa del medico legale. Passava tanto tempo , dall'apertura della sala autoptica come ho già detto sia per l'attesa del medico sia per il tempo tecnico. AD: sicuramente nei periodi normali vi era almeno una salma da movimentare al giorno, se andava tutto bene, altrimenti era più di una. Anzi preciso che erano più di una al giorno anche per la presenza del reparto oncologia. Durante il covid il numero dei decessi era molto più alto, anche perché presso il arrivavano CP_3
8 pazienti spesso in fin di vita dalle altre province, quali Caserta,Avellino,
Napoli in quanto i malati venivano spostati nei vari ospedali a seconda della disponibilità dei posti. AD: mi risulta che fosse il ad Parte_1 aprire le sale mortuarie tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:30 e tanto lo vedevo dai monitor della mia postazione, nonchè dal fatto che il passasse Parte_1 presso la posizione di guardia dove ero. Ovviamente l'apertura delle sale ai parenti non c'è stata durante il periodo covid, ma non so dire con precisione quanto sia durato. AD: so che durante il periodo in cui ha lavorato il lavorasse anche il sig. , marito di Parte_1 Parte_2
il quale però non movimentava le salme , cioè non faceva le Parte_5 mansioni di cui ho detto prima, che venivano svolte dal ricorrente anche perché se ben ricordo aveva dei problemi fisici. Non ho mai visto il sig.
venire la notte. AD: sicuramente il lavorava durante la Pt_2 Parte_1 notte e nei giorni festivi. Credo il ricorrente, per quanto io vedevo facesse anche più di sei /sette ore di Lavoro quotidiano. AD: sul capo 5 , mi risulta che da un certo periodo in poi,ovvero più o meno dopo il covid sono state assunte anche altre persone dalla ricordo Controparte_1 che sono stati assunti e , mentre non ricordo Persona_1 Parte_3
. AD: non mi risulta che nella turnazione per il Persona_2 prelievo delle salme vi fosse nè . Persona_5 Parte_5 lo conoscevo solo di vista ma non so che lavoro facesse e a che Per_5 titolo stesse in ospedale, anche perchè aveva il vizio dell'alcool, è un lavoratore svantaggiato che sicuramente le salme e non apriva e chiudeva le sale. Mentre per quanto so era la proprietaria, ovvero era Parte_5
a capo della . Come ho già detto il era da solo a CP_1 Parte_1 movimentare le salme almeno fino a dopo il covid quando poi sono state assunte altre persone. AD : quando hanno assunto altre persone , ricordo che il ricorrente faceva dei turni anche se non ricordo gli orari. AD: il
[...]
mi ha riferito che in tutto il periodo che ha lavorato presso la Pt_1
ha avuto solo sei giorni di ferie”. CP_1 La teste ha riferito “sul capo 1 della comparsa di Parte_5 costituzione risponde , per quanto riguarda le mie buste paga riportano precisamente le somme corrisposte e le ore di lavoro svolte. Preciso che le ore in busta paga corrispondono a quelle che effettivamente svolgo. Non dire per quelle degli altri. AD sul capo 2 e 3 risponde è vero perché il
[...]
non ha mai esibito la qualifica di operatore funebre e di fatto Pt_1 svolgeva le mansioni di autista , Di apertura delle sale mortuarie e posizionamento delle salme. AD: preciso che il faceva solo il Parte_1 posizionamento delle salme oltre all'autista in quanto non essendo necroforo , o meglio operatore funebre, non poteva fare altro. Preciso che si limitava a prelevare la salma dal reparto , che era stata posizionata sulla barella dagli operatori del reparto, la metteva in ambulanza e la portava giù alle sale mortuarie. AD: il aveva le chiavi delle sale Parte_1 mortuarie e per quanto riguarda l'apertura delle stesse lui lo faceva senza bisogno di interfacciarmi con me in quanto sapeva i suoi turni e andava a fare questa operazione da solo. Preciso che durante il covid poichè i parenti
9 non potevano stazionare e in alcuni periodi accedere alle sale mortuarie, il
Nel caso di decessi per covid si limitava a prendere i documenti Parte_1 del defunto e lo posizionava in una sala apposita per il covid, invece se non era un decesso per covid davamo possibilità ai parenti con orari ridotti di accedere alle sale mortuarie. Di solito questo avveniva di mattina dalle otto
/ otto e mezza - nove alle quattordici. Nella chiusura eravamo un po' più elastici se ad esempio ci dicevano che di lì a breve sarebbe arrivato un parente. Tutti facevamo questi turni. AD: il osservava gli orari Parte_1 di lavoro in maniera tassativa, cioè i suoi orari di lavoro, però a volte capitava che stante la situazione particolare del covid potesse esserci una flessibilità degli stessi. Inoltre quando c'era una salma particolarmente pesante, gli operatori ci fra di noi , anche oltre il proprio turno, tutto questo è capitato tre /quattro volte. AD: era dipendente Persona_5 della che si occupa della pulizia e santificazione della sala . Il CP_1
è stato assunto dalla Cooperativa da quando facciamo questo Per_5 servizio al . AD :è successo di aver chiamato il ricorrente per delle CP_3 emergenze anche durante i turni di altri, non so dire precisamente quante volte. Preciso che su quattro , cinque volte che è successo un 'emergenza è stato chiamato il paio di volte, se ben ricordo. AD : i turni di Persona_7 lavoro erano dalle 8 alle 18 diviso per due persone, per quanto riguarda la movimentazione delle salme , cioè le mansioni che ho detto per . Parte_1
AD: sul capo 9 risponde il teste è vero, anche in caso di decessi esterni, facevamo le stesse mansioni anzi in caso di decessi esterni noi non facevamo niente , in quanto ci limitavamo all'apertura della sala mortuaria
, essendo la movimentazione della salma effettuata dall'operatore esterno. Il , in questi casi ritirava solo la documentazione che gli veniva Parte_1 consegnata dall'operatore esterno. AD : il sig angelo è Testimone_2 mio marito, mantre è il marito di che è la Parte_7 Controparte_2 responsabile della Cooperativa anche se non so esattamente come si dica la sua posizione. AD io sono coordinatrice ed operatore della Cooperativa”. La teste ha dichiarato “Sono la moglie del ricorrente , ci Testimone_3 siamo sposati il 18.03.2024. Conosco il ricorrente dal 2019, ci siamo fidanzati il 18.03.2020 e abbiamo iniziato a convivere stabilmente un anno dopo, precedentemente capitava di dormire insieme. AD: so che mio marito lavorava alle dipendenze della società convenuta presso il
[...]
. AD: so che mio marito doveva essere disponibile h24, per CP_3 tutti i giorni della settimana, per essere contattato dalla responsabile della cooperativa ogni qual volta fosse necessario, ossia quando avveniva un decesso in reparto o anche fuori. AD: mi risulta che tutti i giorni andava ad aprire la sala mortuaria alle 8 :30 e la chiudeva alle 12:30. AD: è vero che mio marito andava nel reparto dove si era verificato il decesso, metteva la salma sulla barella e con l'autoambulanza della cooperativa la trasferiva presso la sala mortuaria del , il tutto previa consegna a lui della CP_3 documentazione di denuncia di morte e di stato di morte. AD: mio marito attendeva l'arrivo delle pompe funebri e quando queste partivano faceva una prima pulizia della sala mortuaria. AD: l'operazione che ho descritto
10 se non bisognava aspettare le pompe funebri durava da mezz'ora a circa due ore, poi dipendeva dalle esigenze del reparto , delle pompe funebri. AD: Confermo che in caso di autopsia mio marito metteva la salma sul tavolo autoptico e una volta terminata l'autopsia faceva una prima pulizia della sala e poi riponeva la salma nella cella oppure nella sala mortuaria se salma era liberata, insieme alle pompe funebri posizionavano il cadavere nella bara. Il tutto comportava circa due/ tre ore in base alle esigenze del medico legale. Le operazioni di autopsia , avevano una durata variabile a seconda del tipo di autopsia e del medico e richiedevano in media circa due
/tre ore e mio marito rimaneva nella sala autoptica per tutto il tempo. AD: mi marito doveva intervenire anche in caso di “salme giudiziarie” ovvero persone decedute all'esterno dell'ospedale, per esempio incidenti stradali o in casa. AD: anche nel caso di morti esterne , mio marito quando era necessaria l'autopsia si occupava di aprire la sala autoptica, attendere che il medico legale effettuasse l'autopsia , e ricollocare la salma all'interno della cella . Se l'autorità giudiziaria nell'immediatezza dell'autopsia riteneva che la salma poteva essere liberata, mio marito non collocava la salma nella cella, ,ma aspettava le pompe funebri. AD: in periodi normali, mi risulta che al giorno si movimentassero due o tre salme, invece nel periodo covid capitavano anche 4/5 decessi, tanto che quando non c'era spazio sulle “pietre”, che sono tre, le salme venivano messe nel sacco e lenzuolo disinfettante, a terra. Preciso che per pietra si intende il banco su cui viene poggiata la salma. AD: so che dall'assunzione fino a novembre 2021, mio marito era l'unico dipendente della resistente a svolgere questo lavoro. Vi era anche il sig. come lavoratore della Parte_2 cooperativa, il quale svolgeva per lo più mansioni d'ufficio, e solo qualche volta si recava in reparto in occasione del decesso e non faceva i turni di notte, che io sappia il sig. non vedeva bene, perché era lui a dirlo e Pt_2 vedevo che zoppicava. AD: da novembre 2021 mio marito ha iniziato ad osservare dei turni per cui la sua disponibilità non era più h24 , sette giorni su sette. AD: Conosco i sigg. e , invece Persona_1 Parte_3
non lo conosco. Conosco le predette persone in quanto Persona_2 da novembre 2021 hanno iniziato a lavorare con mio marito. AD : Da questo momento in poi mio marito ha iniziato ad osservare dei turni, i turni erano tre , dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19 e dalle 19 alle 08:00. AD: tutti i giorni della settimana faceva uno di questi turni, di domenica capitava che ne facesse anche due. Preciso che la capitava che facesse 3 o 4 notti, di regola ne faceva tre a settimana. Per un accordo interno tra mio marito e il sig. , la domenica si regolavano come segue: una domenica Parte_2 mio marito faceva il turno dallle 8 alle 14 e poi dalle 19 alle 08, mentre
faceva quello dalle 14 alle 19, la domenica successiva , il sig. Pt_2
faceva i turni dalle 8 alle 14 e dalle 19 alle 08 e mio marito dalle Pt_2
14 alle 19. AD: Poichè il sig. è stato assunto poco prima che Parte_3 il contratto di mio marito scadesse, se ben ricordo, i turni li facevano solo
, e mio marito. AD : so che a mio marito non avevano Per_1 Pt_2 dato camici perchè riferivano che non ci fosse della sua taglia, poichè mio
11 marito è molto grande. Per le visiere e gli altri dispositivi di protezione c'erano , ma stavano chiuse in armadietto di cui non aveva chiavi , invece gli venivano forniti guanti e mascherine. AD: in tutto il periodo lavorativo ha goduto solo di una settimana di ferie. AD: io sistemavo le buste paga e il cud di mio marito , visto che vivevamo insieme e mi risulta che lui percepisse la somma indicata in busta paga. AD: conosco quanto ho detto perchè me lo riferiva il ricorrente , perchè passavo la maggior parte del tempo con lui avendo terminato gli studi e perché lo seguivo in ospedale talune volte , quando lavorava. AD: in tutto il periodo lavorativo mi è capitato di assistere a 2 /3 autopsie. Descrivo il luogo dove venivano effettuate le autopsie, si entrava e sulla destra vi era un ufficio dove si dava la documentazione. Dopo uno due metri si accedeva, alla nuova sala autoptica, poco dopo c'era il bagno sulla destra e in fondo un altro ufficio riservato al medico legale. Le autopsie venivano fatte nella sala autoptica.
AD: quando ho detto che il faceva le prime pulizie intendevo Parte_1 dire che toglieva il sangue ed i guanti che avevano utilizzato il medico e anche i suoi. So che vi era una ditta di pulizie, che si occupava delle pulizie residuali. AD: quando ho riferito delle modalità di lavoro di mio marito, nell'ipotesi di trasporto di salma interna preciso che io innumerevoli volte ero presente anche se non so quantificare le mie presenze con precisione , perché erano tantissime. AD: So delle telefonate che riceveva e del fatto che doveva tenere il telefono sempre acceso per essere contattato, da prima della convivenza, perché mi riferiva che scendeva quando non ero con lui;
invece, quando ero con lui lo seguivo, più precisamente lo accompagnavo o lo aspettavo nel perimetro ospedaliero. Quando abbiamo iniziato la convivenza, invece, lo accompagnavo e andavo con lui più spesso”. Il teste ha riferito “Io sono il marito della sig.ra Testimone_4
, ma mia moglie non aveva incarichi di responsabilità nella Parte_5 cooperativa, era socia come me che sono stato socio lavoratore.
Indifferente al . AD: io ho smesso di lavorare presso l'ospedale
Parte_1 fino al marzo 2022. AD: conosco il ricorrente, perchè abbiamo lavorato insieme. AD: sul capo 1 della comparsa di costituzione il teste risponde è vero che il lavoro che facevamo corrispondeva alle ore riportate nelle buste paga per quanto mi riguarda. E pertanto c'era coincidenza tra importo riportato e pagato. AD: il non mi risulta avesse la qualifica di
Parte_1 operatore funebre. Il faceva l'autista. AD: sul capo 3 risponde ,
Parte_1 faceva principalmente l'autista e trasportava le salme dal padiglione dove era accaduto il decesso alla sala mortuaria. Preciso che poichè aveva una ditta sua , di trasporto malati, era molto occupato per tale lavoro e quindi poco disponibile e molto spesso all'interno dell'ospedale provvedavamo io e mia moglie al trasporto. AD: per l'apertura della sala mortuaria quando era di turno andava il , quando no andava mia moglie o io, non
Parte_1 capitava spesso che si interfacciasse. AD: L'orario di lavoro di
Parte_1 del edi tutti noi era dalle 8 alle 13 e dalle 13 alle 18.00. Dopo le
Parte_1 18 c'era la reperibilità notturna. Per la reperibilità notturna c'erano dei turni tra me, mia moglie e , in seguito mi sembra che c'è stato
Parte_1
12 anche che però è stato assunto dopo. AD: Mi ricordo Persona_1 sicuramente che il aveva un turno di reperibilità la notte, due non Parte_1 sono sicuro. AD: per la pulizia delle sale avevamo un lavoratore addetto, il sig. per cui il mai se ne occupava. Prima c'era una CP_7 Parte_1 ditta di pulizia che veniva una volta a settimana, poi quando sono subentrato io nel 2019, con la cooperativa, c'era il dipendente della cooperativa addetto alla pulizia, il sig. . AD: Controparte_8 quando c'è stato il Covid abbiamo fornito le protezioni a tutti i lavoratori. AD: i sistemi di protezione erano mascherine, guanti, camice. I dispositivi erano lì, lui lo indossava rompendolo dietro. AD: Nel caso di emergenze interveniva nel caso di reperibilità. AD: il svolgeva le stesse Parte_1 mansioni sia nel caso di morti interne che esterne. E precisamente nel caso di morte esterna la salma veniva accompagnata da una ditta funebri che andava sul posto dell'incidente, quando la salma arrivava in ospedale uno di noi apriva la sala mortuaria, ed aiutavamo a mettere la salma sul marmo, se il giudice disponeva l'autopsia metta amo la salma in cella , altrimenti restava sul banco in attesa che il medico legale la visionasse e decidesse se era necessaria l'autopsia o meno. Anche in tal caso alla pulizia provvedeva il sig. AD: per quanto mi risulta anche il sangue CP_7 dell'autopsia, veniva pulito dal questo sempre dopo, prima non CP_7 si poteva fare nulla”. Dalla prova orale è emerso che il ricorrente si occupava dell'apertura e chiusura della sala dolenti, della movimentazione delle salme dai vari reparti dell'ospedale alla sala mortuaria, dell'apertura e chiusura della sala autoptica e del posizionamento della salma sul banco autoptico.
Tali circostanze sono state ammesse dalla legale rappresentante in sede di interrogatorio formale, nonché riferite dai testi escussi. Ebbene, a parere della scrivente, dall'istruttoria sono emersi elementi sufficienti per ritenere provato lo svolgimento del lavoro straordinario, notturno e festivo dedotto dal ricorrente, nonché il diritto dello stesso a percepire l'indennità di disponibilità, prestata h24 tutti i giorni fino al mese di novembre 2021. In primo luogo, dalla lettera di assunzione in atti risulta che il ricorrente avrebbe dovuto lavorare sei giorni su sette, per tre ore al giorno, ma non vi è indicazione della fascia oraria di riferimento e la resistente nel costituirsi si è limitata a dedurre il rispetto dell'orario contrattualizzato, senza fornire ulteriori indicazioni in ordine ai turni che il avrebbe dovuto Parte_1 rispettare. Già dalla lettera di assunzione, però, si evince che il ricorrente avrebbe dovuto garantire la reperibilità notturna e tale circostanza è stata confermata dalla legale rappresentante della cooperativa in sede di interrogatorio formale;
la , infatti, ha dichiarato che, ove svolgeva Per_2 il turno notturno, il aveva la reperibilità. Parte_1
La circostanza che fino al mese di novembre 2021 il dovesse Parte_1 garantire la reperibilità h24 tutti i giorni è stata confermata, poi, dalla moglie del ricorrente che ha dichiarato di esserne a conoscenza perché riferitole dal marito ma anche per averne avuto conoscenza diretta, in quanto stava con
13 lui molto spesso, lo accompagnava a lavoro quando lo chiamavano e lo attendeva nel perimetro dell'ospedale. Anche il teste indifferente alle parti e a conoscenza dei Testimone_1 fatti di causa avendo lavorato come guardia fiduciaria presso l'ospedale CP_3
[...
da marzo 2019 a dicembre 2022, ha confermato che il ricorrente doveva garantire la propria disponibilità h24, sette giorni su sette, inclusi i festivi e la notte, precisando di essere a conoscenza di tali circostanze in quanto, in coincidenza dei suoi turni, spesso della durata di 12 ore continuate, vedeva il
, visionando le telecamere che riprendevano tutte le zone Parte_1 dell'ospedale- tra cui l'ingresso dell'obitorio, della sala mortuaria e dei vari ingressi ai padiglioni dell'ospedale incluso il pronto soccorso- ed in quanto la notte, il rimaneva con lui, in attesa delle chiamate. Parte_1
In ordine poi allo svolgimento di lavoro straordinario e festivo, la ha Tes_3 dichiarato che il andava tutti i giorni ad aprire la sala mortuaria Parte_1 alle 8:30 e la chiudeva alle 12:30; che ogni giorno venivano movimentate due o tre salme, invece nel periodo covid capitavano anche 4/5 decessi e le operazioni di movimentazione salme o di attesa delle pompe funebri e sistemazione della salma potevano durare da mezz'ora alle due ore e che si occupava dell'apertura e chiusura della sala autoptica, nonché del posizionamento della salma sul banco autoptico, impiegando circa due o tre ore. La teste ha, poi, confermato che dal mese di novembre 2021, il
[...]
aveva iniziato ad osservare dei turni e che i turni erano tre, dalle 8 Pt_1 alle 14, dalle 14 alle 19 e dalle 19 alle 08, che tutti i giorni della settimana faceva uno di questi turni, di domenica capitava che ne facesse anche due e che la capitava che facesse 3 o 4 notti- di regola ne faceva tre a settimana.
La ha riferito che, per un accordo interno tra il marito e il sig. Tes_3
, la domenica si regolavano come segue: una domenica il Parte_2
faceva il turno dalle 8 alle 14 e poi dalle 19 alle 08, mentre Parte_1
faceva quello dalle 14 alle 19, la domenica successiva, il sig. Pt_2
faceva i turni dalle 8 alle 14 e dalle 19 alle 08 e il marito dalle 14 Pt_2 alle 19. Il sul punto ha dichiarato che sicuramente il svolgeva Tes_1 Parte_1 sei/sette ore di lavoro al giorno, che si occupava della movimentazione delle salme e tale operazione richiedeva circa 3/4 ore o anche qualcosa in più, dell'apertura e chiusura della sala mortuaria- e ciò avveniva tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:30- e che si occupava dell'apertura e chiusura della sala autoptica e del posizionamento della salma sul banco autoptico, nonché della prima pulizia della sala e tale operazione poteva richiedere anche delle ore. Il teste ha, inoltre, confermato che il ricorrente svolgeva lavoro notturno e festivo. Per il periodo successivo al novembre 2021, il teste ha confermato che il ricorrente lavorava su turni, ma non ha riferito i relativi orari.
Le dichiarazioni rese dalla teste , moglie del ricorrente, trovano Tes_3 quindi riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste l'unico tra i testi Tes_1 escussi ad essere indifferente alle parti.
Diversamente, non appaiono convincenti le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente e . Parte_5 Testimone_4
14 In primo luogo, la è Coordinatrice e operatore della cooperativa e il Pt_5
, come risulta dalla visura CCIAA depositata in atti, è il Pt_2
Vicepresidente del CdA della Cooperativa. Gli stessi hanno reso dichiarazioni divergenti tra loro in ordine all'orario di lavoro rispettato dal;
la ha dichiarato che il ricorrente Parte_1 Pt_5 rispettava tassativamente i suoi orari di lavoro, che solo un paio di volte, in caso di emergenza, era stato chiamato durante il turno di altri e che i turni di lavoro erano dalle 8 alle 18 diviso per due persone, per quanto riguarda la movimentazione delle salme, cioè le mansioni del . Parte_1 Il teste , invece, ha dichiarato che l'orario di lavoro Testimone_4 del e di tutti era dalle 8 alle 13 e dalle 13 alle 18, che dopo le 18 Parte_1 c'era la reperibilità notturna, ovvero dei turni divisi tra lui, la e Pt_5 [...]
, e che sicuramente il aveva un turno di reperibilità la notte, Pt_1 Parte_1 forse due.
Ancora, tali dichiarazioni non solo divergono tra loro e con quanto dichiarato dagli altri testi escussi- la ha riferito che l'unico addetto Tes_3 alla movimentazione salme era il ricorrente e il ha dichiarato che Tes_1
non si occupava della movimentazione delle salme e non lavorava Pt_2 la notte e che e il dipendente non si occupavano Parte_5 Per_5 della movimentazione delle salme- ma anche con la ricostruzione fattuale operata dalla società, tra l'altro abbastanza generica, non avendo la stessa fornito indicazioni su quale sarebbe l'orario di lavoro che il ricorrente avrebbe tassativamente rispettato- avendo dichiarato solo che l'istante lavorava nei limiti delle 18 ore settimanali contrattualizzate e senza fornire alcuna disponibilità.
In ogni caso, i testi di parte resistente, pur indicando orari di lavoro differenti, hanno entrambi confermato che il lavorava per più di Parte_1 tre ore al giorno- cinque ore considerando che per la l'orario 8-18 Pt_5 era diviso su due persone e per il , l'orario di lavoro era 8-13 e 13- Pt_2
18- ed il ha confermato che il ricorrente aveva la reperibilità Pt_2 notturna, almeno per una notte a settimana.
Per le motivazioni esposte, si ritiene quindi che le dichiarazioni rese dalla teste , confermate dall'unico teste indifferente ovvero il Tes_3 Tes_1 siano attendibili;
di conseguenza, sussiste il diritto dell'istante a percepire la retribuzione richiesta per lo svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo e a titolo di indennità di reperibilità, quest'ultima fino al novembre
2021. Ai sensi dell'art. 58 del CCNL Coop. Soc. “Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi e caratterizzato dalla reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e dall'obbligo degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi;
ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Per le ore di pronta disponibilità alla lavoratrice e al lavoratore spetta un'indennità oraria lorda di € 1,55. In caso di chiamata al lavoro,
15 l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 53. Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese”. In merito al lavoro straordinario, l'art. 53 del CCNL applicato al rapporto stabilisce “è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro, da riposo a riposo, stabilito dall'art. 51. Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norme le 100 ore annue per dipendente. Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, di intesa con le RSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati: a) lavoro diurno straordinario 15% b) lavoro notturno straordinario 30% c) lavoro festivo diurno straordinario 30% d) lavoro festivo notturno straordinario 50% Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 59 o nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno. Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione”. In ordine all'indennità per ferie non godute, si ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere sullo stesso incombente di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa nelle giornate deputate al godimento delle stesse. L'art. 60 del CCNL applicato al rapporto, i lavoratori hanno diritto a 26 giorni di ferie annuali.
Il ha dedotto di aver goduto di soli sei giorni di ferie nel corso del Parte_1 rapporto lavorativo e tale circostanza trova conferma non solo nelle dichiarazioni rese dalla ma anche e soprattutto nelle buste paga Tes_3 rilasciate dalla società, la quale costituendosi ha espressamente dedotto che il aveva lavorato nei giorni e per il numero di ore indicati nei Parte_1 cedolini (punto VII della ricostruzione in fatto).
In merito al valore probatorio delle buste paga nei confronti del datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr.
4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2
16 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803)” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239).
Nel caso di specie, le buste paga depositate dalla resistente riportano il prospetto dei giorni lavorati e dagli stessi risulta che il ricorrente ha goduto di soli 4 giorni di ferie nel mese di luglio 2021; pertanto, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Infine, riguardo alla 13^ mensilità e al TFR, il ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto il pagamento delle somme a tal titolo indicate nei cedolini ed il cui pagamento è stato provato dalla mediante deposito dei CP_1 relativi bonifici e ha chiesto per le medesime causali il pagamento di ulteriori importi. Sul punto, la società non ha contestato la debenza delle predette somme, limitandosi a dedurre, per quanto riguarda le differenze retributive, che l'istante aveva ricevuto più del dovuto in virtù dell'inquadramento nella categoria B1 e quanto al TFR che il dovuto andava compensato con le somme chieste in via riconvenzionale. In assenza di contestazione e non avendo la società provato, come era suo onere, di aver corrisposto l'intero importo spettante al , va Parte_1 riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento delle somme richieste a titolo di 13^ mensilità e TFR. In ordine al quantum dovuto all'istante, in assenza di specifiche contestazioni da parte della convenuta, si ritengono corretti ed CP_1 esenti da vizi i conteggi elaborati da parte ricorrente.
Di conseguenza, il ricorso va accolto e la resistente va condannata al pagamento di complessivi € 51.284,25, per le causali sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Infine, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla società, la quale ha dedotto che il , non essendo in possesso della qualifica di Parte_1 necroforo, doveva essere inquadrato nella categoria A e ha, pertanto, richiesto il pagamento delle maggiori somme corrispostegli nel corso del rapporto. In primo luogo, la società non ha neanche riportato le declaratorie contrattuali relative alla categoria B riconosciuta al ricorrente e la categoria
A, di cui si chiede il riconoscimento. In ogni caso, il CCNL applicato al rapporto e depositato in atti prevede all'art. 47 che: “Area/categoria A -
Lavoro generico e servizi generici di aiuto domiciliare, di produzione e servizi ausiliari
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l'esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori
17 che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell'ambito di specifiche istruzioni fornite. Area/categoria B - Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambitosocio-assistenziale
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l'utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni……. N.2 posizioni economiche, con i seguenti profili: A1) (ex 1° livello) Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi generici di aiuto domiciliare, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.
A2) (ex 2° livello) Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina, addetta/o alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore.
Area/categoria B
N.1 posizione economica, con i seguenti profili: B1) (ex 3° livello) Operaia/o qualificata/o anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o dell'accoglienza non formata/o, facilitatore linguistico altrimenti definito non formato”. Nel caso di specie, dalla prova è emerso pacificamente che il ha Parte_1 svolto mansioni di conducente di mezzi/automezzi con patente B/C, occupandosi del trasporto delle salme in autoambulanza- circostanza ammessa anche in sede di interrogatorio formale dalla legale rappresentante della società-; pertanto, è stato correttamente inquadrato nella categoria B1 e la domanda riconvenzionale proposta dalla Cooperativa va rigettata.
Del resto, la datrice di lavoro avrebbe scientemente versato, per quasi due anni, somme non dovute, senza mai rilevare alcun errore o anomalia, e senza mai avanzare alcuna richiesta di restituzione degli importi indebitamente versati fino al momento della costituzione nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della datrice di lavoro e si liquidano come in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede:
18 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva
[...] somma lorda di € 51.284,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
[...] 3) condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 7.616, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento il 21.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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