Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 9235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9235/2022 promossa da
nata a [...] il [...] CF. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], CF. , residenti in [...] C.F._2
Don M. Ventura 22, elettivamente domiciliati in Acicastello (CT) via A. Da Messina 35, presso lo studio dell'avv. Paolo Li Rosi;
Opponente contro con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale Controparte_2
e partita IVA n. e, per essa quale mandataria, con sede legale in P.IVA_1 Controparte_3 Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, con domicilio eletto in Catania, Corso Italia n. 72, presso lo studio dell'avv. Angelo Azzaro;
Opposto
avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, giusto verbale d'udienza del 9.9.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato in data 15.06.2022 a Controparte_1 ed a , in qualità di terzo datore di ipoteca, con il quale è stato loro intimato dalla Parte_1 [...]
in veste di mandataria di il pagamento dell'importo di € CP_3 Controparte_2
75.362,65, oltre interessi, spese generali, IVA e CPA, in forza del contratto di mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B. stipulato il 19.05.1993 con (oggi . Controparte_4 Controparte_5
e , con atto di opposizione a precetto dell'11 luglio Controparte_1 Parte_1 2022, eccepivano la nullità dell'atto di precetto ex art. 479 c.p.c. per mancata notifica del titolo esecutivo, ritenendo non qualificabile il contratto come mutuo fondiario ex artt. ss. 38 T.U.B.; in subordine, chiedevano di dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 comma 2 T.U.B.; in via ulteriormente subordinata, eccepivano la prescrizione del diritto di credito della istante, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo dalla data del mancato pagamento dell'ultima rata (19.05.2003) alla notifica dell'atto di precetto (15.06.22), con conseguente estinzione della obbligazione principale e della obbligazione di garanzia;
infine, eccepivano la nullità del precetto per mancata indicazione dell'importo degli interessi applicati.
pagina 1 di 6
Con ordinanza del 28.11.2022, veniva rigettata l'istanza di sospensione della esecutività del precetto opposto, ritenuti sussistenti ragioni di opportunità alla luce dei motivi posti a fondamento della proposta opposizione e della documentazione allegata.
All'udienza del 9.9.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In sede di comparsa conclusionale, parte opponente rilevava la parziale non debenza della somma precettata, essendo intervenuta in data 17.5.2023 la vendita dell'immobile pignorato per l'importo di
Euro 14.350,00 nell'ambito della procedura esecutiva n. 102/2001 pendente presso il Tribunale di
Caltagirone. Chiedeva, pertanto, di detrarre dalla pretesa somma intimata l'importo di Euro 14.350,00, fermi i preliminari motivi di opposizione a precetto. Nella memoria di replica, parte opposta deduceva che “... Né vale a compromettere la validità della contestata intimazione di pagamento la circostanza che nell'ambito del già citato procedimento esecutivo n. 102/2001 RGE Trib. Caltagirone l'immobile pignorato è stato aggiudicato per il prezzo di
14.350,00, fosse anche soltanto per il fatto che il precetto opposto è stato notificato nel giugno del
2022, mentre la vendita forzata si è tenuta dopo quasi un anno, nel maggio del 2023! E ciò senza considerare che assai difficilmente le modestissime somme ricavate dall'anzidetta esecuzione forzata potranno anche solo parzialmente essere imputate a deconto del credito vantato da
[...]
”. Controparte_6
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Tanto premesso, l'opposizione va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Nonostante l'opposta abbia ritenuto di aderire alla qualificazione, fatta dalla controparte, del contratto stipulato in data 19.05.1993 quale mutuo bancario ipotecario, diversamente da quanto risulta nell'atto di precetto notificato dalla opposta, va ribadito che, conformemente alla giurisprudenza univoca, la sussunzione di un contratto in un tipo legale ovvero sociale è operazione riservata all'autorità giudiziaria.
La qualificazione giuridica di un contratto è conseguenza della relativa interpretazione, che può allora essere censurata in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.
Il rapporto contrattuale per cui è causa non è sussumibile nella fattispecie negoziale del credito fondiario come disciplinato dal T.U.B., posto che, applicandosi ratione temporis la disciplina di cui alla legge 6 giugno 1991 n. 175, il contratto, costituente titolo esecutivo alla base del precetto in questa sede opposto, difetta dei requisiti di cui all'art. 4 della predetta legge, abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Secondo l'art. 4 citato “Il credito fondiario ha per oggetto: a) la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore, ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono percentuali diverse. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso dei crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio, iscritti a garanzia del credito rimborsato, purché sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passività e utilizzabile per il rimborso stesso;
b) la concessione
pagina 2 di 6 di anticipazioni di durata superiore a diciotto mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni previste per i mutui alla lettera a)”). Dunque, il rapporto contrattuale per cui è causa è da qualificare come ordinario mutuo bancario avente ad oggetto, come risulta dalla documentazione versata in atti, la concessione, da parte della originaria creditrice di un finanziamento di Lire 60.000.000,00 (sessanta milioni), a CP_4 CP_4 garanzia della restituzione della quale il terzo, , ha concesso ipoteca convenzionale Parte_1 per l'importo di Lire 120.000.000,00 (centoventi milioni). Dalla qualificazione del contratto quale mutuo ordinario, deriva l'applicazione della generale disciplina in tema di notificazione del titolo esecutivo e del precetto di cui all'art. 479 c.p.c. secondo cui “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto”. In ogni caso, anche se il rapporto contrattuale fosse stato qualificato come mutuo fondiario ai sensi della Legge 6 giugno 1991 n. 175, la necessità della previa notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale sarebbe stata imposta, non recando la predetta legge il privilegio processuale di carattere eccezionale legislativamente previsto con riferimento ai soli mutui fondiari dal vigente art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993 secondo cui “1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”. La questione giuridica che si pone nella presente controversia attiene alla utilità di una ulteriore notifica del titolo esecutivo da parte della la cui sopravvenuta legittimazione Controparte_2 attiva, in qualità di cessionaria del credito, non è stata contestata dagli opponenti. In proposito, è opportuno ribadire che lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall'articolo 479 c.p.c.) è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, munito altresì della clausola di spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo da parte del creditore è idonea a manifestare solennemente al debitore il proposito di procedere ad esecuzione forzata, ma trattasi di manifestazione solo implicita posto che, con tale notifica, il debitore non riceve altro che il titolo esecutivo, affinché gli venga offerta l'ultima possibilità di eseguire il proprio obbligo spontaneamente e di conoscere tutti gli elementi dell'azione esecutiva preannunciata, onde valutare le concrete possibilità di contestarne la legittimità prima che essa inizi. Tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto che, ai sensi dell'articolo 480 c.p.c., deve contenere l'intimazione ad adempiere in base al titolo e l'indicazione della data di notificazione di esso, se avvenuta separatamente, ma non la sua trascrizione (salve le ipotesi in cui ciò è espressamente imposto dalla legge) e, tanto meno,
l'allegazione della sua copia in forma esecutiva (cfr. Corte di Cassazione, Ord. 18 luglio 2019 n. 19440).
L'efficacia della notificazione del precetto è limitata a novanta giorni dalla notificazione, decorsi inutilmente i quali senza che il creditore abbia dato inizio alla esecuzione ovvero sia intervenuta una rinuncia al precetto (ad esempio, per intervenuta cessione del credito), l'avvenuta notificazione non è più utilizzabile, ferma rimanendo l'efficacia della notificazione del titolo esecutivo di cui dovrà farsi menzione nel nuovo precetto.
A differenza della notificazione del precetto, la notificazione del titolo esecutivo, invece, conserva indefinitamente l'efficacia propria di un atto preliminare alla esecuzione forzata. In conformità a quanto predetto, nel caso di specie, risulta che il contratto di mutuo è stato notificato in data 18/09/2001, unitamente all'atto di precetto, dalla originaria creditrice, CP_4
cui è succeduta
[...] Controparte_2
pagina 3 di 6 L'originaria creditrice, promuoveva un procedimento esecutivo iscritto al n. Controparte_4
102/2001 RGE, risultante pendente innanzi al Tribunale di Caltagirone e nel quale l'opposta è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
La notifica del titolo esecutivo, perfezionatasi il 18/09/2001, è stata menzionata nell'atto di precetto oggi opposto. Dunque, risulta soddisfatta la finalità cui è diretta la notificazione del titolo esecutivo, essendo le parti obbligate venute a conoscenza del titolo e degli elementi dell'azione esecutiva preannunciata da parte della originaria creditrice, non essendo necessario o comunque utile una seconda notifica da parte del cessionario.
Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione dell'importo degli interessi applicati.
Va rilevato che la dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi: a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta); b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta); c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.
Da una ricognizione della fattispecie astratta, tra gli elementi che il precetto deve contenere a pena di nullità non è annoverato il percorso matematico diretto al computo della somma precettata. Data la natura sostanziale e la funzione dell'atto di precetto, con l'intimazione di pagamento di una somma si fa puramente e semplicemente riferimento a quella stessa somma richiesta con il titolo esecutivo ai sensi di legge, ex art. 480 comma I c.p.c., senza specificare le voci che concorrono alla quantificazione della somma precettata. Infine, va rigettata l'eccezione di parte opponente con la quale fa valere l'estinzione del credito per il decorso del termine decennale. Parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito in quanto, tra la data del mancato pagamento dell'ultima rata (19.05.2003) e la data di notifica dell'atto di precetto (15.06.2022), sarebbero decorsi oltre dieci anni, non essendo stati realizzati, medio termine, atti interruttivi della prescrizione.
Innanzitutto, in tema di cessione del credito, essendo oggetto della cessione la originaria posizione sostanziale dedotta in obbligazione e realizzandosi un effetto novativo soltanto in termini soggettivi, deve ritenersi che gli atti interruttivi della prescrizione esercitati dal cedente spieghino i loro effetti sostanziali anche nei confronti del cessionario che gli succede, come detto, nella medesima posizione sostanziale. Orbene, richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26929 del 19/12/2014) a mente del quale “Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” e rammentato come, a mente dell'art. 1310 cc, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal creditore in confronto di un condebitore abbiano piena efficacia nei confronti degli altri, in tema di prescrizione, la Cassazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021) ha statuito che “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si
pagina 4 di 6 protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”.
La ratio nella logica della disciplina della prescrizione è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo” e, ancora “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945 c.p.c., comma 2, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, l'effetto stesso resterà istantaneo” (Cass. 9.5.2019, n. 12239).
Facendosi applicazione dei principi che precedono, non paiono sussistere elementi a sostegno dell'eccezione di prescrizione opposta da e , alla luce dell'effetto interruttivo CP_1 Parte_1 permanente da riconoscersi all'atto di intervento spiegato nella procedura esecutiva pendente nei riguardi degli obbligati.
Alla luce di quanto sinora statuito, va dichiarato il diritto della opposta e, Controparte_2 per essa, quale mandataria, la a procedere ad esecuzione forzata, non essendo Controparte_3 intervenuta la prescrizione di esso.
Tuttavia, risulta pacifica, in quanto genericamente contestata dalla opposta, la circostanza per cui la ha ricevuto un pagamento parziale della somma precettata per l'importo di Controparte_2
Euro 14.350,00. Ciò quale conseguenza della vendita dell'immobile pignorato, avvenuta in data
17.5.2023, nell'ambito della procedura esecutiva n. 102/2001 pendente presso il Tribunale di
Caltagirone.
Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova.
Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”. La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”. Va altresì detto che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del
pagina 5 di 6 giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Si ricordi, infine, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'inefficacia parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”.
In ragione dell'avvenuto pagamento parziale della somma precettata, va dichiarata l'inefficacia parziale del precetto, relativamente alla somma di Euro 14.350,00, mentre lo stesso rimane valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
In tema di spese di lite, come di recente affermato da Cass. civ., Sez. VI - 2, ord. 2022, n. 34291, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese, ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi: a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9235/2022, così decide:
• Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione;
• Per l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale del precetto, relativamente alla somma di Euro
14.350,00.
• Condanna e a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
, euro 4300, 00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per
[...] legge.
Cosi deciso in Catania il 2.1.2025.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
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