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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47/2022
All'udienza del 20/03/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LUCINI BEATRICE . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli e la d.ssa Laura Tonelli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.22 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2022 promossa da:
, assistita dall'avv. Lucini Beatrice Parte_1
Parte ricorrente Contro
(già ) Controparte_1 Controparte_1
dr.ssa Marino Laura
Parte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente con decorrenza giuridica in data 01.09.2016, e con decorrenza economica dal 15.09.2016, è stata assunta a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti di scuola media, con superamento del periodo di prova il 31.08.2019. Rappresenta di aver svolto attività di lavoro in qualità di docente presso scuole statali e paritarie secondarie di primo grado in forza di contratti a tempo determinato per anni 5, nonché servizi in qualità di assegnista e contrattista presso l'Università Statale Politecnico di Torino, per anni 9, mesi 9 e giorni 0 di cui anni 8, mesi 8 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici ed anni 2, mesi 4 e giorni 0 ai soli fini economici. Si duole del fatto che, a seguito del collocamento mediante concorso pubblico, nei ruoli del personale docente area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola media, le sia stata ricostruita la carriera in forza di una normativa da lei ritenuta discriminante giacché non le è stato riconosciuto il pre ruolo in qualità di assegnista e contrattista presso l'Università. Si duole della retribuzione ricevuta in quanto aveva percepito solo il trattamento economico iniziale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli aumenti che, ove invece le fosse stato riconosciuto il pre ruolo presso l'università, le sarebbero spettati. Anche a seguito di tentativo di conciliazione (istanza presentata in data 26.06.2020) presso USR Toscana sezione Lucca, il Ministero confermava la corretta ricostruzione carriera della ricorrente (vd doc. 5 e 6 allegati al ricorso). Infatti, con decreto di ricostruzione Prot. n.1483 del 27.07.20, intervenuto, ad annullare e sostituire il precedente decreto ricostruzione Prot. n.5698 del 21.11.2019, sono stati riconosciuti alla ricorrente – ai fini giuridici ed economici – anni 2 mesi 3 e giorni 0, di anzianità pre ruolo per attività di docenza prestata presso
1 istituti scolastici statali, senza alcun riconoscimento dei servizi a contratto presso l'Università per anni 9 e mesi 9 di servizio effettivamente maturati.
Di conseguenza, alla data del 01/09/2019, veniva attribuita alla ricorrente la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità totale di anni 4 e mesi 10 (di cui anni 2 e mesi 3 di anzianità pre ruolo e anni 2 e mesi 7 di anzianità di ruolo) inquadrandola nella fascia stipendiale “0” La ricorrente, dunque, lamenta l'illegittimità del suddetto decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui esso non le riconosce lo scatto 9-14.
Con il presente ricorso chiede quindi: “l'accoglimento delle seguenti domande: piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione in accoglimento del proposto ricorso: “previa disapplicazione del decreto
del 27.07.2020 prot.1483, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere Controparte_2 il riconoscimento nei ruoli di docente di scuola secondaria superiore di primo grado (scuola media) l'integrale pregresso servizio pre ruolo svolto presso l' come indicato in atti e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente Controparte_3 ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera con riconoscimento dell'integrale servizio pregresso di pre-ruolo svolto c/o
[...]
nella misura di complessivi anni 9 e mesi 9 dei quali anni 8 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici ed anni 2 e Controparte_3 mesi 4 ai soli fini economici da recuperare al maturare del tetto dell'anzianità utile ex art. 4 DPR 399/88 o in quella misura complessiva maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
per l'effetto voglia condannare l'amministrazione convenuta
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento ella arretrata Controparte_4 differenza stipendiale intercorsa ed intercorrente dalle singole scadenze al saldo spettante in conseguenza del corretto inquadramento per l'importo di €.6.642,83, come da conteggi sindacali allegati da ritenersi parte integrante del presente ricorso (doc.12), o quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, con interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, ed alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa a partire dalla domanda. Accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario e refusione del contributo unificato ove versato.”
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1 In particolare, il , eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale di ogni richiesta di CP_1 differenze retributive ed arretrati anteriore alla data di notifica del ricorso o in subordine alla data di ricezione di formale diffida, ha contestato quanto prospettato nel ricorso di parte avversaria, in merito alla legittimità della ricostruzione di carriera operata e ha specificato, in primis, che la ricorrente ha ottenuto una corretta ricostruzione di carriera secondo la normativa di cui all'art. 485 T.U. e dei CCNL comparto scuola, con riconoscimento di un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici, all'1.09.2019 (anno di passaggio di ruolo), di anni 4 , mesi 10 e giorni 0 con inquadramento nella prima posizione stipendiale. Il ha rappresentato che l'inquadramento nella carriera del personale docente della scuola superiore di CP_1 primo grado è avvenuto correttamente non potendosi applicare per analogia quanto previsto dal comma 5 dell'art.485 T.U. al servizio prestato presso le Università in qualità di assegnista/contrattista e potendosi avere tale riconoscimento solo se vi fosse costanza di rapporto presso un'istituzione scolastica statale.
La causa è stata istruita documentalmente, discussa all'odierna udienza ed è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato per i motivi di seguito esposti:
1) Diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità di servizio maturata per servizi presso l'Università
In merito al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti di assegnista e contrattista presso l'Università, questo Giudicante ritiene infondata la pretesa della ricorrente, tanto sul piano legislativo, quanto sul piano giurisprudenziale. Si rileva che, ai sensi della normativa vigente, la ricostruzione di carriera prevede il riconoscimento dei servizi pre ruolo presso le università solo relativamente ad alcuni profili.
2 Nella fattispecie rileva il comma 5 dell'art. 485 D.Lgs 297/94 ai sensi del quale“Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”. Nessuna menzione, dunque, viene fatta dei servizi prestati nelle università in qualità di assegnisti o contrattisti. Questo Giudicante si riporta all'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo la quale la norma in oggetto, attribuendo benefici particolari, deve considerarsi norma eccezionale e come tale non suscettibile di applicazione né analogica né estensiva: “ (Cass. 1035/2014; Cass. 1749/2015), così come all'analogo orientamento del Consiglio di Stato (CdS VI n.146/1995; VI n.157/1992; CdS VI n.308/1995). Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione restrittiva occorre rilevare che scuola e università attengono a comparti diversi con una propria disciplina al precipuo scopo di regolare esigenze ed obiettivi diversi. Tra l'altro, va rilevato che il legislatore non ha apportato mutamenti alla disciplina in oggetto nonostante i vari avvicendamenti che si sono avuti nella legislazione universitaria in virtù del fatto che la norma in oggetto è da considerarsi norma eccezionale ed anche alla luce della considerazione che, nonostante i cambiamenti nella disciplina universitaria non ne è discesa un'equiparazione delle figure di assegnista e contrattista a quelle contemplate dall'art. 485 comma 5 D.Lgs 297/1994. Ritenere, dunque, l'art.485 D.Lgs 297/94 quale norma eccezionale, così da riconoscere il pre ruolo solo a determinate categorie di servizi prestati nelle università, non costituisce discriminazione. E' indubbio, infatti, che le due figure siano inquadrate in maniera differente sia a livello giuridico che economico rispetto a quelle di docente incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università. Per la figura del contrattista (che con la riforma del 1973 ha preso il posto dei cosiddetti “borsisti di addestramento”) non può farsi discendere l'equiparazione ad assistente dalla circostanza che, quando si stabilì con il D.L 580/1973 che il ruolo degli assistenti sarebbe divenuto ad esaurimento con messa a concorso dei posti a rendersi disponibili, fosse prevista una riserva di partecipazione a varie categorie tra le quali i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto medesimo. In questo, infatti, non deve leggersi una piena equiparazione fra le qualifiche, bensì la sola possibilità per i contrattisti di partecipare ai concorsi riservati per posti di assistente di ruolo. L'attività del contrattista non si caratterizza per una predominanza dell'attività didattica ed è sicuramente un'attività molto più ristretta rispetto a quella esercitata dagli assistenti. Per quanto concerne la figura dell'assegnista di ricerca (istituito dall'art.51 comma 6 legge 449/1997, poi modificato e disciplinato dall'art. 22 legge 241/2010, e allo stato attuale eliminato dalla legge 79/2022 introduttiva del contratto di ricerca), esso presta un servizio incentrato sull'attività di ricerca, che non dà diritto all'accesso nei ruoli del professore universitario. Attività, dunque, anche questa, ben diversa da quella di assistente. Trattasi, tra l'altro, di servizi resi in forza di contratti che si collocano sempre nell'ambito della precarietà universitaria, ma non di lavoro subordinato.
Dalla previsione del collocamento in aspettativa previsto per il docente della scuola, anche titolare di un contratto a tempo determinato, per coprire incarichi quale assegnista di ricerca (come previsto dall'art.22 comma 3 legge 240/2010 e confermato dalla Circolare Ministeriale 15/2011) o contrattista (come previsto dall'art. 5 D.L 580/1973) se ne devono far discendere due considerazioni: la prima è che da ciò non deve dedursi la rilevanza generale del servizio pre ruolo prestato presso le università nel momento in cui si entra in ruolo presso un istituto scolastico, la seconda che, affinché il servizio pre ruolo prestato presso le università sia valutabile da parte dell'istituto scolastico, è necessaria la cosiddetta “costanza di rapporto” ossia l'esistenza, durante la prestazione di detti servizi, di un contratto di lavoro anche a tempo determinato con la scuola. Il che non è, come invece afferma parte ricorrente, un dato meramente formale, bensì il motivo fondante della valutabilità di questi servizi nel pre ruolo in quanto essi sono valutabili non per la loro “natura” ma piuttosto perché l'interessato, al momento del ricevimento dell'incarico presso l'università, si trovi in costanza di rapporto con l'istituto scolastico. Ciò anche per avere una continuità proprio perché scuola e università sono comparti diversi.
Sul tema, Consiglio di Stato: “La circostanza secondo la quale – ai sensi dell'art. 5 del d.l. n.580/1973 - i contrattisti potrebbero godere di aspettativa se già docenti in scuole secondarie non è indicativa di una generale rilevanza del servizio preruolo
3 prestato nelle università all'atto del passaggio a domanda nelle scuole superiori, ma attiene solo alla sospensione di rapporti di pubblico impiego aventi ad oggetto attività d'insegnamento in coincidenza con lo svolgimento del rapporto di contrattista universitario, al fine di favorire tale qualificata esperienza formativa e didattica nell'ambito universitario da parte dei docenti di scuole superiori”(Consiglio di Stato sentenza 2556/2002)
La domanda della ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo ai valori minimi attesa la mancanza di istruttoria e la bassa complessità delle questioni trattate con riduzione del 20% essendosi il difeso con funzionario delegato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1181,04 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47/2022
All'udienza del 20/03/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LUCINI BEATRICE . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli e la d.ssa Laura Tonelli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.22 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2022 promossa da:
, assistita dall'avv. Lucini Beatrice Parte_1
Parte ricorrente Contro
(già ) Controparte_1 Controparte_1
dr.ssa Marino Laura
Parte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente con decorrenza giuridica in data 01.09.2016, e con decorrenza economica dal 15.09.2016, è stata assunta a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti di scuola media, con superamento del periodo di prova il 31.08.2019. Rappresenta di aver svolto attività di lavoro in qualità di docente presso scuole statali e paritarie secondarie di primo grado in forza di contratti a tempo determinato per anni 5, nonché servizi in qualità di assegnista e contrattista presso l'Università Statale Politecnico di Torino, per anni 9, mesi 9 e giorni 0 di cui anni 8, mesi 8 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici ed anni 2, mesi 4 e giorni 0 ai soli fini economici. Si duole del fatto che, a seguito del collocamento mediante concorso pubblico, nei ruoli del personale docente area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola media, le sia stata ricostruita la carriera in forza di una normativa da lei ritenuta discriminante giacché non le è stato riconosciuto il pre ruolo in qualità di assegnista e contrattista presso l'Università. Si duole della retribuzione ricevuta in quanto aveva percepito solo il trattamento economico iniziale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli aumenti che, ove invece le fosse stato riconosciuto il pre ruolo presso l'università, le sarebbero spettati. Anche a seguito di tentativo di conciliazione (istanza presentata in data 26.06.2020) presso USR Toscana sezione Lucca, il Ministero confermava la corretta ricostruzione carriera della ricorrente (vd doc. 5 e 6 allegati al ricorso). Infatti, con decreto di ricostruzione Prot. n.1483 del 27.07.20, intervenuto, ad annullare e sostituire il precedente decreto ricostruzione Prot. n.5698 del 21.11.2019, sono stati riconosciuti alla ricorrente – ai fini giuridici ed economici – anni 2 mesi 3 e giorni 0, di anzianità pre ruolo per attività di docenza prestata presso
1 istituti scolastici statali, senza alcun riconoscimento dei servizi a contratto presso l'Università per anni 9 e mesi 9 di servizio effettivamente maturati.
Di conseguenza, alla data del 01/09/2019, veniva attribuita alla ricorrente la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità totale di anni 4 e mesi 10 (di cui anni 2 e mesi 3 di anzianità pre ruolo e anni 2 e mesi 7 di anzianità di ruolo) inquadrandola nella fascia stipendiale “0” La ricorrente, dunque, lamenta l'illegittimità del suddetto decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui esso non le riconosce lo scatto 9-14.
Con il presente ricorso chiede quindi: “l'accoglimento delle seguenti domande: piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione in accoglimento del proposto ricorso: “previa disapplicazione del decreto
del 27.07.2020 prot.1483, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere Controparte_2 il riconoscimento nei ruoli di docente di scuola secondaria superiore di primo grado (scuola media) l'integrale pregresso servizio pre ruolo svolto presso l' come indicato in atti e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente Controparte_3 ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera con riconoscimento dell'integrale servizio pregresso di pre-ruolo svolto c/o
[...]
nella misura di complessivi anni 9 e mesi 9 dei quali anni 8 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici ed anni 2 e Controparte_3 mesi 4 ai soli fini economici da recuperare al maturare del tetto dell'anzianità utile ex art. 4 DPR 399/88 o in quella misura complessiva maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
per l'effetto voglia condannare l'amministrazione convenuta
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento ella arretrata Controparte_4 differenza stipendiale intercorsa ed intercorrente dalle singole scadenze al saldo spettante in conseguenza del corretto inquadramento per l'importo di €.6.642,83, come da conteggi sindacali allegati da ritenersi parte integrante del presente ricorso (doc.12), o quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, con interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, ed alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa a partire dalla domanda. Accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario e refusione del contributo unificato ove versato.”
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1 In particolare, il , eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale di ogni richiesta di CP_1 differenze retributive ed arretrati anteriore alla data di notifica del ricorso o in subordine alla data di ricezione di formale diffida, ha contestato quanto prospettato nel ricorso di parte avversaria, in merito alla legittimità della ricostruzione di carriera operata e ha specificato, in primis, che la ricorrente ha ottenuto una corretta ricostruzione di carriera secondo la normativa di cui all'art. 485 T.U. e dei CCNL comparto scuola, con riconoscimento di un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici, all'1.09.2019 (anno di passaggio di ruolo), di anni 4 , mesi 10 e giorni 0 con inquadramento nella prima posizione stipendiale. Il ha rappresentato che l'inquadramento nella carriera del personale docente della scuola superiore di CP_1 primo grado è avvenuto correttamente non potendosi applicare per analogia quanto previsto dal comma 5 dell'art.485 T.U. al servizio prestato presso le Università in qualità di assegnista/contrattista e potendosi avere tale riconoscimento solo se vi fosse costanza di rapporto presso un'istituzione scolastica statale.
La causa è stata istruita documentalmente, discussa all'odierna udienza ed è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato per i motivi di seguito esposti:
1) Diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità di servizio maturata per servizi presso l'Università
In merito al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti di assegnista e contrattista presso l'Università, questo Giudicante ritiene infondata la pretesa della ricorrente, tanto sul piano legislativo, quanto sul piano giurisprudenziale. Si rileva che, ai sensi della normativa vigente, la ricostruzione di carriera prevede il riconoscimento dei servizi pre ruolo presso le università solo relativamente ad alcuni profili.
2 Nella fattispecie rileva il comma 5 dell'art. 485 D.Lgs 297/94 ai sensi del quale“Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”. Nessuna menzione, dunque, viene fatta dei servizi prestati nelle università in qualità di assegnisti o contrattisti. Questo Giudicante si riporta all'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo la quale la norma in oggetto, attribuendo benefici particolari, deve considerarsi norma eccezionale e come tale non suscettibile di applicazione né analogica né estensiva: “ (Cass. 1035/2014; Cass. 1749/2015), così come all'analogo orientamento del Consiglio di Stato (CdS VI n.146/1995; VI n.157/1992; CdS VI n.308/1995). Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione restrittiva occorre rilevare che scuola e università attengono a comparti diversi con una propria disciplina al precipuo scopo di regolare esigenze ed obiettivi diversi. Tra l'altro, va rilevato che il legislatore non ha apportato mutamenti alla disciplina in oggetto nonostante i vari avvicendamenti che si sono avuti nella legislazione universitaria in virtù del fatto che la norma in oggetto è da considerarsi norma eccezionale ed anche alla luce della considerazione che, nonostante i cambiamenti nella disciplina universitaria non ne è discesa un'equiparazione delle figure di assegnista e contrattista a quelle contemplate dall'art. 485 comma 5 D.Lgs 297/1994. Ritenere, dunque, l'art.485 D.Lgs 297/94 quale norma eccezionale, così da riconoscere il pre ruolo solo a determinate categorie di servizi prestati nelle università, non costituisce discriminazione. E' indubbio, infatti, che le due figure siano inquadrate in maniera differente sia a livello giuridico che economico rispetto a quelle di docente incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università. Per la figura del contrattista (che con la riforma del 1973 ha preso il posto dei cosiddetti “borsisti di addestramento”) non può farsi discendere l'equiparazione ad assistente dalla circostanza che, quando si stabilì con il D.L 580/1973 che il ruolo degli assistenti sarebbe divenuto ad esaurimento con messa a concorso dei posti a rendersi disponibili, fosse prevista una riserva di partecipazione a varie categorie tra le quali i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto medesimo. In questo, infatti, non deve leggersi una piena equiparazione fra le qualifiche, bensì la sola possibilità per i contrattisti di partecipare ai concorsi riservati per posti di assistente di ruolo. L'attività del contrattista non si caratterizza per una predominanza dell'attività didattica ed è sicuramente un'attività molto più ristretta rispetto a quella esercitata dagli assistenti. Per quanto concerne la figura dell'assegnista di ricerca (istituito dall'art.51 comma 6 legge 449/1997, poi modificato e disciplinato dall'art. 22 legge 241/2010, e allo stato attuale eliminato dalla legge 79/2022 introduttiva del contratto di ricerca), esso presta un servizio incentrato sull'attività di ricerca, che non dà diritto all'accesso nei ruoli del professore universitario. Attività, dunque, anche questa, ben diversa da quella di assistente. Trattasi, tra l'altro, di servizi resi in forza di contratti che si collocano sempre nell'ambito della precarietà universitaria, ma non di lavoro subordinato.
Dalla previsione del collocamento in aspettativa previsto per il docente della scuola, anche titolare di un contratto a tempo determinato, per coprire incarichi quale assegnista di ricerca (come previsto dall'art.22 comma 3 legge 240/2010 e confermato dalla Circolare Ministeriale 15/2011) o contrattista (come previsto dall'art. 5 D.L 580/1973) se ne devono far discendere due considerazioni: la prima è che da ciò non deve dedursi la rilevanza generale del servizio pre ruolo prestato presso le università nel momento in cui si entra in ruolo presso un istituto scolastico, la seconda che, affinché il servizio pre ruolo prestato presso le università sia valutabile da parte dell'istituto scolastico, è necessaria la cosiddetta “costanza di rapporto” ossia l'esistenza, durante la prestazione di detti servizi, di un contratto di lavoro anche a tempo determinato con la scuola. Il che non è, come invece afferma parte ricorrente, un dato meramente formale, bensì il motivo fondante della valutabilità di questi servizi nel pre ruolo in quanto essi sono valutabili non per la loro “natura” ma piuttosto perché l'interessato, al momento del ricevimento dell'incarico presso l'università, si trovi in costanza di rapporto con l'istituto scolastico. Ciò anche per avere una continuità proprio perché scuola e università sono comparti diversi.
Sul tema, Consiglio di Stato: “La circostanza secondo la quale – ai sensi dell'art. 5 del d.l. n.580/1973 - i contrattisti potrebbero godere di aspettativa se già docenti in scuole secondarie non è indicativa di una generale rilevanza del servizio preruolo
3 prestato nelle università all'atto del passaggio a domanda nelle scuole superiori, ma attiene solo alla sospensione di rapporti di pubblico impiego aventi ad oggetto attività d'insegnamento in coincidenza con lo svolgimento del rapporto di contrattista universitario, al fine di favorire tale qualificata esperienza formativa e didattica nell'ambito universitario da parte dei docenti di scuole superiori”(Consiglio di Stato sentenza 2556/2002)
La domanda della ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo ai valori minimi attesa la mancanza di istruttoria e la bassa complessità delle questioni trattate con riduzione del 20% essendosi il difeso con funzionario delegato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1181,04 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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