Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1519 del RGAC dell'anno 2016, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Marco Mammoliti ed Emilio Corea ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via I Maggio, n. 34, presso lo studio dell'avv. Cesare Materasso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante-
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Controparte_1 C.F._1
Grasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Pietro a Maida, via Pietro Mascagni, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 5 del 2016, depositata il 29.02.2016, non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme Controparte_1 CP_2
premettendo si essere titolare di due impianti fotovoltaici ubicati in via G. La Pira, Parte_1 loc. c./da Cuturi, nel comune di San Pietro a Maida, uno dei quali, l'impianto identificato con codice
Enel Pod IT001E760029459, censito al N.C.T. al foglio di mappa n. 10 particella n.1193, avrebbe subito una perdita di produzione, a causa dell'inadeguatezza della rete elettrica di con conseguente CP_2
mancato guadagno quantificabile in euro 3.956,00. Ha quindi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei risarcimento dei danni.
2. Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo Controparte_3 il rigetto della domanda attorea in quanto sfornita di prova sia nell'an che nel quantum.
1
2016, depositata il 29.02.2016, il Giudice di Pace, ha accolto la domanda attorea, condannando
[...]
al risarcimento del danno, quantificato in euro 3.900,12 oltre alle spese di lite. Controparte_3
4. Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello, censurando la Parte_1 decisione del giudice di primo grado per “nullità della sentenza per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., violazione del principio di ammissione e valutazione delle risultanze probatorie e della consulenza tecnica d'ufficio, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2050 c.c. in materia di responsabilità”.
In particolare, ha dedotto che il giudice di prime cure avrebbe errato Parte_1 nell'ammettere la prova testimoniale, in quanto valutativa e per incapacità a testimoniare dei testimoni, portatori di un interesse personale nella causa. L'appellante ha, altresì, contestato l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio ritenendola esplorativa a fronte del difetto di prova in ordine all'an della domanda e poiché fondata, non su dati tecnici, bensì sulle mere dichiarazioni di parte attorea e di terzi soggetti. Parte appellante ha, in ogni caso contestato l'accertamento peritale deducendo che il consulente non avrebbe tenuto conto della circostanza, confermata dalla prova testimoniale, che l'altro impianto fotovoltaico di parte attrice, collegato alla medesima rete elettrica, non presentava alcuna problematica e risultando altresì dimostrato che i valori di tensione risultavano compresi entro i limiti contrattuali. Parte appellante ha quindi dedotto il difetto di una propria responsabilità per i danni lamentati da parte attorea, richiamando al riguardo anche la clausola contrattuale (art. 16 punto 2) che esclude la responsabilità del fornitore nel caso di interruzioni o limitazioni della fornitura, variazioni di frequenza o tensione dovute a causa accidentale o di forza maggiore o comunque non imputabili allo stesso.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda attorea e con condanna dell'appellata alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
5. Si è costituita nel presente giudizio di appello , impugnando e contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dall'appellante, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c. e chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado, con condanna di al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 Parte_1
c.p.c.
6. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del
20.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 2 190 c.p.c., in misura ridotta di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
7. L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione dell'azione di responsabilità formulata dall'odierna appellata, la quale ha lamentato un danno patrimoniale discendente dal malfunzionamento di uno dei due impianti fotovoltaici nella sua titolarità.
La domanda risarcitoria è giuridicamente da qualificarsi come domanda formulata a titolo di responsabilità extracontrattuale. Infatti, la fattispecie in esame rientra nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 c.c., applicabile anche in ipotesi di carattere tecnico, quali la produzione e la fornitura di energia elettrica (ex multis Cassazione civile, sez. III, 21/02/2020, n. 4590).
Ebbene, la disposizione di cui all'art. 2050 c.c. disciplina una forma di responsabilità di natura oggettiva, per cui l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso (Cass. sez. 3, 22 settembre 2014 n. 19872), che può essere escluso dal caso fortuito, nel senso di un sopravvenuto fatto di per sè idoneo a cagionante il danno
(cfr. Cass. sez. 3, 22 luglio 2016 n. 1513, Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2013 n. 24549 e Cass. sez. 3, 5 gennaio 2010 n. 23). Compete invece al preteso danneggiante, per evitare di incorrere nella responsabilità de qua, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
(Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637).
Inquadrata la fattispecie in questione nell'alveo della responsabilità ex art. 2050 c.c., non appare meritevole di accoglimento la censura di parte appellante in punto di errata valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il giudice di prime cure correttamente accertato, alla luce dell'espletata CTU in atti, il nesso di causalità sussistente tra l'evento occorso e i danni lamentati da parte attorea.
Occorre premettere che, come noto, il Giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente); in quest'ultimo caso la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, risultando, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale del giudice del merito la finale valutazione. (cfr. ex multis Cass. n. 3717/2019). Peraltro, ai sensi dell'art. 194 comma 1 c.p.c., il consulente può assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico dell'incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti. A tale riguardo si evidenzia
3 che la Suprema Corte a sezioni unite, ha affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e può acquisire, con gli stessi limiti, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli (Cassazione Civile, Sez. Un., 01
Febbraio 2022, n. 3086).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso in esame, dalla consulenza tecnica in atti si evince che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha risposto esaustivamente ai quesiti posti dal Giudice di primo grado, servendosi della documentazione tecnica relativa all'impianto oggetto di causa fornitagli da consulente di parte attorea e dell'ulteriore documentazione, relativa al cambio di alimentazione della fornitura e alle letture di rete, trasmesse dal consulente di parte convenuta.
L'acquisizione di tale documentazione è quindi avvenuta nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e si è resa necessaria per la conoscenza di elementi di natura tecnica, ritenuti necessari al fine di rispondere ai quesiti in modo adeguato ed esaustivo.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio risulta aver svolto un'analisi tecnica dettagliata, fondata oltre che sui sopralluoghi, sull'esame della documentazione acquisita nel contraddittorio tra le parti ed ha accertato che la perdita di produzione dell'impianto fotovoltaico POD IT001E760029459 è stata causata da un innalzamento di tensione riconducibile ad una carenza e inadeguatezza della linea di competenza di Enel Distribuzione s.p.a. In particolare, il CTU ha al riguardo evidenziato che il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico alla data dell'accertamento peritale non ha consentito di procedere alle misurazioni delle cadute di tensione, che avrebbero con certezza permesso di individuarne le cause e tuttavia ha evidenziato come il fatto che, a seguito dell'adeguamento della rete pubblica da parte di l'utenza non abbia più subito il distacco degli inverter di rete ed Parte_1 CP_1 ha prodotto energia a regime normale, è circostanza dirimente che consente di ritenere che l'anomalo funzionamento degli inverter fosse dovuto alla linea di alimentazione dell' evidentemente CP_2
inadeguata a sopportare i carichi di energia esistenti sulla stessa.
Il CTU, sulla base dell'esame della documentazione prodotta da parte attorea, relativa alla convenzione con il Gestore dei servizi di rete e tenuto conto delle letture di scambio relative al periodo di riferimento,
4 trasmesse dalla stessa convenuta per il tramite del proprio CTP ha accertato la perdita di produzione ed il conseguente danno economico subito dall'attrice, quantificato dal Ctu in euro 3.900,12.
Alla luce di quanto sopra esposto, le censure di parte appellante risultano infondate, considerato che l'accertamento peritale non è stato affatto basato sulle mere dichiarazioni della parte o di terzi, né sulle dichiarazioni testimoniali, che lo stesso giudice di pace, nella sentenza, ha peraltro espressamente dichiarato di disattendere. L'accertamento peritale è stato, al contrario, condotto sulla base di dati tecnici e di documentazione acquisita dal consulente nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, senza che si evinca, al riguardo, alcuna contestazione o opposizione della convenuta, odierna appellante, che, al contrario, risulta aver direttamente fornito al consulente la documentazione utile ai fini dello svolgimento dell'incarico peritale.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
8. Le spese del giudizio di appello, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione alla metà, in ragione della non complessità della causa ed esclusione della fase di trattazione-istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata.
Da ultimo, alla controversia in esame trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo cui "quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Lagani, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna in persona del rappresentante legale p.t., alla rifusione in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro Controparte_1
852,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore costituito ex art 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo
5 unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Lamezia Terme, 9 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Daniela Lagani
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