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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI
LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2060/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Pollice, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Aversa, via Salvo D'Acquisto n. 5
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IA CO, presso il cui indirizzo pec: elettivamente domicilia Email_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , già dipendente della dal 6 novembre 2013, Parte_1 Controparte_1 con mansioni di addetto al servizio di ristorazione sui treni AV in partenza da Napoli, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 5524 del 2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua impugnativa di licenziamento per giusta
1 causa, intimatogli il 27 marzo 2024, per non aver emesso gli scontrini fiscali, a fronte di 3 acquisti in contanti compiuti sul treno ove prestava servizio in data 21 febbraio 2024, senza che le relative somme comunque pervenissero alla società datoriale.
Censurava detta pronuncia, per non avere il Tribunale correttamente considerato il valore probatorio della bolla madre, negatagli anche in fase disciplinare, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, consegnata all'inizio di ogni turno dal responsabile di magazzino, quindi da un soggetto terzo, dalla quale invece, se prodotta, avrebbe potuto ricavarsi la coerenza tra il valore dei beni caricati a inizio turno e il saldo del valore dei beni residui alla fine.
Contestava, inoltre, la valutazione del primo Giudice in ordine alla legittimità delle indagini difensive svolte, che non potevano consistere nella verifica del corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza che impugnava, con l'accoglimento dell'impugnativa proposta con il ricorso di primo grado, quindi con il riconoscimento della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, in subordine con la tutela indennitaria ex art. 8 della l n. 604 del 1966.
Si costituiva la che articolatamente resisteva alla domanda, preliminarmente Controparte_1 eccependo la formazione del giudicato sulla ricostruzione della condotta illecita posta in essere dalla controparte.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Pur non volendo ritenere che la mancata impugnazione della ricostruzione operata dal Tribunale, che ha definito, attraverso l'esame della documentazione depositata e l'interpretazione della prova testimoniale ammessa ed espletata, una condotta appropriativa da parte del d'altronde CP_2 puntualmente attribuita nella contestazione (ove appunto si faceva riferimento al fatto che le somme non per le quali non si era emesso lo scontrino fiscale non erano pervenute alla società datrice) non precluda la contestazione basata sulla mancata acquisizione della bolla madre, va in ogni caso rilevato che detto documento non avrebbe avuto la forza di smentire la sequenza dei fatti come già accertata nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha ritenuto tale questione non dirimente, non essendovi la prova delle modalità di gestione della bolla madre e da chi la medesima venisse gestita, così negando a tale documento l'efficacia certificatoria dei prodotti caricati ad inizio corsa sul treno e di quelli risultanti come venduti a fine corsa.
Questa affermazione non risulta adeguatamente censurata nell'atto di appello, ove ci si limita ad asserire che alla bolla madre sovrintendeva un soggetto terzo quale, espresso dal responsabile di magazzino alla partenza e al rientro del treno.
2 Tale asserzione, tuttavia, oltre che non sorretta da alcun elemento, risulta smentita, come d'altronde già intuibile in assenza di dati contrari, dallo stesso ricorrente nell'originario atto introduttivo, ove ammetteva di aver avuto, una volta a bordo, il pieno controllo evidentemente anche di questo documento, che quindi avrebbe potuto falsificare per coprire una sua condotta appropriativa (“Il signor , in relazione alla funzione rivestita, avrebbe potuto tranquillamente manomettere i Pt_1 documenti coprendo l'illecito comportamento cumulando le due vesti di controllore e controllato”).
Pertanto, anche l'eventuale assenza di incongruenza sulla bolla madre non avrebbe smentito l'assenza di corrispondenza, a danno della datrice di lavoro, tra quanto risultava venduto e quanto incassato dalla società odierna appellata, secondo l'accertamento compiuto nella sentenza appellata, di per sé non oggetto di censura nel gravame.
Trattasi, dunque, di un documento irrilevante ai fini dell'accertamento dei fatti e, al riguardo, in relazione alla doglianza attorea di impossibilità di consultarlo in fase disciplinare, va richiamato il costante indirizzo della S.C. (cfr., ad es., Cass., Sez. Lav., 27.6.2017 n. 15966), per il quale la pretesa attinente alla consultazione dei documenti aziendali, durante il procedimento disciplinare, è ravvisabile solo laddove l'esame dei medesimi sia necessario al fine di permettere alla controparte un'adeguata difesa ed è onere del lavoratore, in giudizio, prospettare le ragioni in forza delle quali la mancata consultazione dei documenti aziendali abbia potuto in qualche modo compromettere l'esplicazione da parte sua dell'attività difensiva.
Va disatteso, altresì, il secondo motivo di appello, che peraltro riproduce una censura solo genericamente posta nel ricorso di primo grado.
Secondo l'appellante, il ricorso alle agenzie investigative sarebbe inammissibile nel caso l'illecito del lavoratore costituisca un mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale.
La fattispecie in esame delinea, tuttavia, una situazione ben diversa.
Secondo le condivisibili statuizioni della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.2.2011 n.3590) gli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori delimitano la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, ma non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all'art. 4 dello stesso Statuto, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza. Le previsioni delle suddette norme, pertanto, sono estranee agli accertamenti operati dall'imprenditore attraverso agenti investigatori incaricati di
3 controllare, durante l'orario di lavoro, se il dipendente aveva omesso di registrare gli acquisti fatti dai clienti e di rilasciare lo scontrino fiscale.
Rilevante, in tale contesto, è la finalizzazione del controllo, sempre lecito se rivolto alla tutela del patrimonio aziendale e non la mera diligenza del prestatore di lavoro nell'adempimento dei propri compiti;
poi, se all'esito delle verifiche risulti, per esempio da parte di un addetto alla cassa, un'illecita appropriazione di somme di denaro, anche di modesta entità, può sempre dirsi integrata la giusta causa di licenziamento (arg. ex Cass., Sez. Lav., 22.11.2012 n. 20613).
Trattasi di un indirizzo anche da ultimo ribadito dalla (cfr, Cass., Sez. lav., 12.2.2025 Parte_2
n. 3607), per la quale i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono sempre legittimi ove finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il patrimonio aziendale, le investigazioni essendo invece precluse solo ove dirette a ricavare il mero adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, il che, tuttavia, sulla base dell'evidenza di quanto accertato e contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è avvenuto.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della complessiva peculiarità anche in fatto della vicenda, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde emendato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.T.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI
LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2060/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Pollice, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Aversa, via Salvo D'Acquisto n. 5
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IA CO, presso il cui indirizzo pec: elettivamente domicilia Email_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , già dipendente della dal 6 novembre 2013, Parte_1 Controparte_1 con mansioni di addetto al servizio di ristorazione sui treni AV in partenza da Napoli, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 5524 del 2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua impugnativa di licenziamento per giusta
1 causa, intimatogli il 27 marzo 2024, per non aver emesso gli scontrini fiscali, a fronte di 3 acquisti in contanti compiuti sul treno ove prestava servizio in data 21 febbraio 2024, senza che le relative somme comunque pervenissero alla società datoriale.
Censurava detta pronuncia, per non avere il Tribunale correttamente considerato il valore probatorio della bolla madre, negatagli anche in fase disciplinare, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, consegnata all'inizio di ogni turno dal responsabile di magazzino, quindi da un soggetto terzo, dalla quale invece, se prodotta, avrebbe potuto ricavarsi la coerenza tra il valore dei beni caricati a inizio turno e il saldo del valore dei beni residui alla fine.
Contestava, inoltre, la valutazione del primo Giudice in ordine alla legittimità delle indagini difensive svolte, che non potevano consistere nella verifica del corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza che impugnava, con l'accoglimento dell'impugnativa proposta con il ricorso di primo grado, quindi con il riconoscimento della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, in subordine con la tutela indennitaria ex art. 8 della l n. 604 del 1966.
Si costituiva la che articolatamente resisteva alla domanda, preliminarmente Controparte_1 eccependo la formazione del giudicato sulla ricostruzione della condotta illecita posta in essere dalla controparte.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Pur non volendo ritenere che la mancata impugnazione della ricostruzione operata dal Tribunale, che ha definito, attraverso l'esame della documentazione depositata e l'interpretazione della prova testimoniale ammessa ed espletata, una condotta appropriativa da parte del d'altronde CP_2 puntualmente attribuita nella contestazione (ove appunto si faceva riferimento al fatto che le somme non per le quali non si era emesso lo scontrino fiscale non erano pervenute alla società datrice) non precluda la contestazione basata sulla mancata acquisizione della bolla madre, va in ogni caso rilevato che detto documento non avrebbe avuto la forza di smentire la sequenza dei fatti come già accertata nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha ritenuto tale questione non dirimente, non essendovi la prova delle modalità di gestione della bolla madre e da chi la medesima venisse gestita, così negando a tale documento l'efficacia certificatoria dei prodotti caricati ad inizio corsa sul treno e di quelli risultanti come venduti a fine corsa.
Questa affermazione non risulta adeguatamente censurata nell'atto di appello, ove ci si limita ad asserire che alla bolla madre sovrintendeva un soggetto terzo quale, espresso dal responsabile di magazzino alla partenza e al rientro del treno.
2 Tale asserzione, tuttavia, oltre che non sorretta da alcun elemento, risulta smentita, come d'altronde già intuibile in assenza di dati contrari, dallo stesso ricorrente nell'originario atto introduttivo, ove ammetteva di aver avuto, una volta a bordo, il pieno controllo evidentemente anche di questo documento, che quindi avrebbe potuto falsificare per coprire una sua condotta appropriativa (“Il signor , in relazione alla funzione rivestita, avrebbe potuto tranquillamente manomettere i Pt_1 documenti coprendo l'illecito comportamento cumulando le due vesti di controllore e controllato”).
Pertanto, anche l'eventuale assenza di incongruenza sulla bolla madre non avrebbe smentito l'assenza di corrispondenza, a danno della datrice di lavoro, tra quanto risultava venduto e quanto incassato dalla società odierna appellata, secondo l'accertamento compiuto nella sentenza appellata, di per sé non oggetto di censura nel gravame.
Trattasi, dunque, di un documento irrilevante ai fini dell'accertamento dei fatti e, al riguardo, in relazione alla doglianza attorea di impossibilità di consultarlo in fase disciplinare, va richiamato il costante indirizzo della S.C. (cfr., ad es., Cass., Sez. Lav., 27.6.2017 n. 15966), per il quale la pretesa attinente alla consultazione dei documenti aziendali, durante il procedimento disciplinare, è ravvisabile solo laddove l'esame dei medesimi sia necessario al fine di permettere alla controparte un'adeguata difesa ed è onere del lavoratore, in giudizio, prospettare le ragioni in forza delle quali la mancata consultazione dei documenti aziendali abbia potuto in qualche modo compromettere l'esplicazione da parte sua dell'attività difensiva.
Va disatteso, altresì, il secondo motivo di appello, che peraltro riproduce una censura solo genericamente posta nel ricorso di primo grado.
Secondo l'appellante, il ricorso alle agenzie investigative sarebbe inammissibile nel caso l'illecito del lavoratore costituisca un mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale.
La fattispecie in esame delinea, tuttavia, una situazione ben diversa.
Secondo le condivisibili statuizioni della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.2.2011 n.3590) gli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori delimitano la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, ma non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all'art. 4 dello stesso Statuto, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza. Le previsioni delle suddette norme, pertanto, sono estranee agli accertamenti operati dall'imprenditore attraverso agenti investigatori incaricati di
3 controllare, durante l'orario di lavoro, se il dipendente aveva omesso di registrare gli acquisti fatti dai clienti e di rilasciare lo scontrino fiscale.
Rilevante, in tale contesto, è la finalizzazione del controllo, sempre lecito se rivolto alla tutela del patrimonio aziendale e non la mera diligenza del prestatore di lavoro nell'adempimento dei propri compiti;
poi, se all'esito delle verifiche risulti, per esempio da parte di un addetto alla cassa, un'illecita appropriazione di somme di denaro, anche di modesta entità, può sempre dirsi integrata la giusta causa di licenziamento (arg. ex Cass., Sez. Lav., 22.11.2012 n. 20613).
Trattasi di un indirizzo anche da ultimo ribadito dalla (cfr, Cass., Sez. lav., 12.2.2025 Parte_2
n. 3607), per la quale i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono sempre legittimi ove finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il patrimonio aziendale, le investigazioni essendo invece precluse solo ove dirette a ricavare il mero adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, il che, tuttavia, sulla base dell'evidenza di quanto accertato e contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è avvenuto.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della complessiva peculiarità anche in fatto della vicenda, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde emendato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.T.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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