Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 01/12/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente RT ANGIONI Giudice relatore Daniela ALBERGHINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32550 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 71146 reso dall’agente contabile RO RO, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Chioggia (VE), per il periodo di gestione 01.01.2020-31.12.2020, depositato in data 03 giugno 2021;
Vista la relazione n. 291/2025 del 28.5.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la relazione depositata in data 25.9.2025 dall’Amministrazione comunale;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 21.10.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2025 - celebrata con l’assistenza della funzionaria Paola Franchini, e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. RT NG - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, come da separato verbale;
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 291/2025 del 28.05.2025, il magistrato istruttore del conto giudiziale n. 71146 reso dall’agente contabile RO RO, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Chioggia (VE), per il periodo di gestione 01.01.2020-31.12.2020, depositato in data 03 giugno 2021, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame, redatto su modello conforme a quello ministeriale (mod.
22 del d.P.R. n. 194/1996) e sottoscritto dal consegnatario di titoli azionari, recava il visto di regolarità della Dott.ssa Stefania Pascolo, in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente;
b) non risultava adottato un formale provvedimento di nomina dell’agente contabile, ma il conto era sottoscritto dal AC pro tempore del Comune, individuato dall’art. 9, comma 3, del d.lgs. 175/2016 quale soggetto che esercita ex lege i diritti del Socio e che assume la conseguente veste di agente contabile con debito di custodia, come tra l’altro previsto dall’art.
124, comma 1, del regolamento di contabilità al tempo vigente;
c) non risultava adottata la relazione dell’organo interno ex art.139, comma 2, c.g.c.;
d) alla data dell’1.1.2020, il valore dei titoli azionari, relativi alla sola partecipata A.C.T.V. s.p.a. era pari a euro 2.808.026,00 e non era possibile fare un confronto con l’esercizio precedente perché il conto giudiziale non era mai stato presentato prima dell’esercizio 2020. Tale valore, tuttavia non concordava con quanto indicato nel conto del Patrimonio dell’Ente (parte attiva) alla voce “Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni in: a)
imprese controllate, b) imprese partecipate, c) altri soggetti” ove, per la società “A.C.T.V. spa”, il valore indicato era pari a euro 6.273.624,60: nel conto giudiziale, infatti, era stato indicato il “valore nominale”, mentre nel conto del Patrimonio è stata riportata la “quota del patrimonio netto”, come previsto dal principio contabile n. 6.1.3. di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs.
118/2011;
e) il valore dei titoli azionari al 31.12.2020 - pari a euro 6.355.765,00 -
trovava corrispondenza nel valore iniziale del conto reso dal consegnatario di titoli azionari subentrante AC MA AO per il periodo di gestione 01.01.2021-31.12.2021 nonché nel valore riportato nel conto del Patrimonio.
f) il conto giudiziale non riportava tutte le partecipazioni dell’Ente, come risultanti dai reports di dettaglio trasmessi e relativi alla voce
“Immobilizzazioni Finanziarie” dello Stato Patrimoniale – essendo omessa l’indicazione delle tre partecipate GRUPPO VERITAS s.p.a.., SST s.p.a. e Fondazione della Pesca - ma i dati della sola partecipata A.C.T.V. s.p.a.;
g) essendovi stato il subentro nella gestione dell’agente contabile MA AO, AC del Comune in questione, il quale aveva reso per il periodo successivo 01.01.2021-31.12.2021, il conto di cui è causa doveva intendersi come ultima gestione anche se non era stato redatto il verbale di passaggio di consegne. In realtà, la gestione del AC uscente si era protratta sino al 4.10.2021, data di proclamazione del nuovo AC.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore del conto rinveniva la necessità di una loro valutazione collegiale ai sensi dell’art. 145, co. 4 c.g.c..
3. Con relazione depositata in data 25.9.2025, il Comune di Chioggia chiariva quanto segue:
a) a partire dal 31 dicembre 2020 era stato utilizzato, anche per la redazione dei conti giudiziali, il criterio del “patrimonio netto”;
b) a partire dall’esercizio 2021 era stato depositato anche il modello 22 relativo alla Fondazione della Pesca, dapprima non ritenuto necessario in quanto lo schema di modello allegato al d.p.r. 194/1996, si riferiva al “Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni”;
c) relativamente all’omessa indicazione di alcune partecipazioni, in verità l’Ente aveva provveduto in passato ad effettuare distinte rese del conto per ciascuna partecipazione;
d) quanto al verbale di passaggio di consegne, in disparte la circostanza che nell’anno 2020 si era sommata, alle ordinarie difficoltà amministrative, anche l’emergenza COVID-19, si sarebbe provveduto per il futuro a sottoscrivere i verbali di passaggio di consegne al momento dell’avvicendamento del AC;
e) quanto alla mancanza della relazione dell’Organo di controllo interno, effettivamente nell’anno 2020 se ne constatava l’assenza;
f) quanto al mancato deposito del conto per l’esercizio 2019 relativamente alla partecipata A.C.T.V. spa, lo stesso risultava in verità regolarmente depositato con resa n° 182671 (conto giudiziale n° 67457) e lo stesso conto conteneva anche la partecipazione in Gruppo Veritas S.p.A.
Ciò considerato l’Amministrazione comunale chiedeva di disporre la riunione dei giudizi relativi alle relazioni di deferimento n. 290/2025, 291/2025 e 292/2025, di approvare i relativi conti con discarico dell’agente, con oscuramento dei dati personali.
4. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2025, l’agente contabile, nel confermare di aver agito in qualità di AC senza che vi fosse l’adozione di un provvedimento formale di sua nomina quale agente contabile, condivideva le deduzioni e le conclusioni dell’Amministrazione, nonché la richiesta di oscuramento dei dati personali.
All’udienza odierna, presente un rappresentante dell’Amministrazione che ha confermato la memoria depositata in atti, il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto e il non discarico dell’agente senza addebito di responsabilità, non risultando ammanchi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. In via assolutamente preliminare il Collegio osserva che il conto oggetto del presente giudizio – relativo alla partecipazione dell’Ente nella società A.C.T.V. s.p.a. - pur in assenza di formale provvedimento di nomina dell’agente contabile, è stato correttamente sottoscritto e presentato da parte del AC del Comune di Chioggia.
È infatti principio consolidato, nella giurisprudenza contabile, quello secondo il quale il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Conseguentemente, è stato da ultimo affermato (Corte dei conti, Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025), che “in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il AC, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016:
“per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Infatti, l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020;
sez. Veneto, n. 99 del 2019”).
6. Il conto risulta essere invece irregolare sia per l’omessa scritturazione di tutte le partecipazioni dell’Ente (a), sia, ancora, per l’utilizzo del criterio del valore nominale, quanto meno per il valore riportato in apertura di esercizio alla data dell’1.1.2020 (b):
a) quanto al primo profilo l’irregolarità del conto si evidenzia, a sua volta, sotto un duplice aspetto.
In primo luogo, l’Amministrazione ha scisso l’unicità del conto giudiziale relativo alle proprie partecipazioni, provvedendo a depositare conti separati e autonomi per ciascuna delle tre partecipazioni per le quali è stato reso il conto giudiziale: oltre al conto giudiziale n.71146, qui in esame, relativo alla partecipazione in A.C.T.V. s.p.a., sono stati infatti presentati per il medesimo esercizio 2020 il conto n. 71145 qui in esame, relativo alla partecipazione in SST s.p.a., oggetto del giudizio G32549, e il conto n.71147, oggetto del giudizio G32551, relativo alla partecipazione in GRUPPO VERITAS s.p.a..
Senza che ricorrano i presupposti per potersi disporre la riunione dei diversi procedimenti invocata tanto dall’agente contabile quanto dall’Amministrazione, stante, in ogni caso, la necessità di scrutinare separatamente i conti resi dall’Amministrazione, va rilevato che l’art. 233 D.lgs. 267/2000 prevede espressamente che i diversi agenti contabili interni all’Ente, tra i quali il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, del medesimo testo normativo, “rendano il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette …” . La norma presuppone dunque l’unicità del conto - relativo, appunto ad un’unica gestione contabile - come anche reso palese dai commi successivi della stessa disposizione normativa, i quali richiamano l’unicità della documentazione allegata al conto e l’invio di un unico modello per ciascun tipo di conto.
Ora, se è vero che la giurisprudenza contabile ha talora ammesso in passato la possibilità di frazionare il conto giudiziale (e, segnatamente, quello dell’economo, ritenendo solo tendenziale la regola dell’unicità del conto economale) ciò è stato tuttavia riconosciuto unicamente a fronte di un’espressa previsione del regolamento interno di contabilità dell’Ente che trovasse giustificazione in esigenze gestionali specifiche, fondanti a loro volta la necessità di una gestione contabile separata (sul punto, si veda più diffusamente quanto affermato da Corte dei conti, Sez. Sicilia, sentenza n.
5/2021).
Tali esigenze gestionali, tuttavia, non solo nel caso di specie non ricorrono, ma a ben vedere non sono state nemmeno riportate né dall’agente contabile né dalla stessa Amministrazione, la quale, anzi, ha dato atto che provvederà per il futuro (a partire dall’esercizio 2025) ad uniformare virtuosamente le proprie modalità di resa del conto ai rilievi formulati dal magistrato istruttore.
Sotto altro profilo, all’esito dell’istruttoria è risultato che la partecipazione dell’Ente nella Fondazione della Pesca non è stata riportata nel conto e che nemmeno è stato reso un conto separato relativamente a tale partecipazione, come confermato dalle stesse deduzioni difensive dell’Amministrazione e dell’agente contabile Anche tale circostanza costituisce irregolarità del conto alla stregua di quanto questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare, e cioè che
“i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell’art. 20, lettera c) del R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali non solo per espresso richiamo (art.
93 TUEL), ma, in quanto espressione di un principio di rango costituzionale, anche a tutti gli enti in relazione ai quali si estende il perimetro della giurisdizione contabile (sul punto Corte dei conti Sez. Veneto n.182/2025 che, a sua volta, richiama Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007 per l’inquadramento costituzionale di tale principio).
Ciò considerato, dev’essere qui ribadita la conclusione fatta propria in precedenza da questa Sezione che “il giudizio sul conto della relativa gestione si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte Cost.
nn. 114/1975 e 292/2001), che ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando esclusi, pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell’Ente (Sez. Toscana n. 127/2020)”;
b) quanto alla discrasia tra il valore della partecipazione alla data dell’1.1.2020 (euro 2.808.026,00) e quello indicato in chiusura di esercizio
(euro 6.355.765,00), la stessa risulta riconducibile al non corretto utilizzo in apertura di esercizio del criterio del valore nominale.
Come anche evidenziato dalla relazione di irregolarità, tale difformità, meramente compilativa, è stata successivamente superata, a partire dai valori indicati in chiusura del conto in esame e a seguito dell’adeguamento dell’Amministrazione ai principi interpretativi che hanno imposto l’abbandono del criterio del valore nominale in favore del criterio valutativo del “patrimonio netto”, previsto dal principio contabile n. 6.1.3. di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, utilizzato, appunto, per la compilazione del Conto del Patrimonio.
7. Il Collegio non riscontra invece alcuna irregolarità, ascrivibile al conto in esame, in merito alla mancata sottoscrizione del verbale di consegna poiché la gestione 2020, oggi scrutinata, non può correttamente individuarsi quale ultima gestione del contabile.
Ravvisa infatti il Collegio che avendo l’istruttoria evidenziato un’ulteriore gestione del contabile RO RO, relativa al periodo 1.1.2021
- 4.10.2021 (data della proclamazione del nuovo AC MA AO che ha reso il conto per il periodo 1.1.2021-31.12.2021), è appunto nella verifica della regolarità di tali due gestioni che dovranno valutarsi, anzitutto, l’esistenza della resa di un conto per il periodo 1.1.2021-4.10.2021 da parte dell’agente incaricato della relativa gestione, oltre che, ovviamente, i profili relativi alla confusione di gestione e all’assenza del verbale di passaggio di consegne prescritto dall’art.26 del DPR n.254/2022.
8. In ultimo, non costituisce irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c., secondo l’orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione (sentenza n.198/2024).
Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa - come da ordinanza n.
15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - “dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
9. Per quanto sopra, pur non sussistendo ammanchi addebitabili all’agente, il Collegio, in accoglimento delle richieste formulate dal Pubblico Ministero, deve dichiarare irregolare il conto e pronunciare il non discarico dell’agente, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.
10. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
11. In ultimo, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, l’istanza di oscuramento dei dati formulata dalla difesa dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n.
22561, TAR Lazio sent. N. 07625/2025).
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32550 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 71146 reso dall’agente contabile RO RO, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Chioggia (VE), per il periodo di gestione 01.01.2020-31.12.2020, depositato in data 03 giugno 2021, e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio de1 13 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
RT NG MA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)