Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 01/12/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 195/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
MO LASALVIA Presidente Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere LA RA Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. 61697/PG del registro di segreteria, proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f.
80415740580) Direzione dei Servizi del Tesoro, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Anna AR Alimandi, funzionario delegato elettivamente domiciliato presso la sede della Direzione, sita in via XX Settembre, n. 97 – Roma, all’indirizzo pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it
– appellante;
contro omissis (c.f. omissis) nata a [...] (omissis) il omissis, ivi residente ed elettivamente domiciliata in omissis (omissis) alla Via omissis, n. omissis, presso lo studio dell’Avv. Tommaso Cieri (c.f. [...]), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio all’indirizzo pec tommasocieri@pec.giuffre.it
– appellata;
per l'annullamento della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo n.
34/2023, depositata il 31 maggio 2023;
VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 2 ottobre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Rita AR Dina Cerroni, il relatore, cons.
LA AN, il dott. Piergiorgio Bovenzi, su delega del direttore centrale in rappresentanza del MEF e l’avv. Alessandro Avagliano, su delega dell’Avv. Tommaso Cieri, per omissis;
Svolgimento del processo Con sentenza n. 34/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo accoglieva il ricorso proposto da omissis (orfana di omissis, deceduto il omissis), titolare dal 01.01.1982 di trattamento pensionistico indiretto di guerra di Tabella G e di assegno di maggiorazione, avverso la nota ministeriale di ripetizione dell’indebito adottata in data 3 agosto 2018.
La decisione qui impugnata dichiarava, in assenza di dolo dell’interessata, l’irripetibilità dell’indebito di euro 20.434,80, formatosi a seguito della corresponsione del trattamento pensionistico di guerra in misura intera nel periodo dal 4 maggio 2010 al 31 luglio 2017, a fronte della rideterminazione di tale trattamento in misura ridotta a seguito del riconoscimento del medesimo
diritto alla compartecipe sorella, inabile a proficuo lavoro alla data del 04.05.2010, per effetto della sentenza abruzzese n. 42 del 2017, che ha riformato il diniego inizialmente opposto dall’Amministrazione. Compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con un unico motivo di gravame il Dicastero lamentava “Violazione di legge sotto il profilo della falsa ed erronea applicazione delle norme di diritto che disciplinano il riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità agli orfani: artt. 47, 48 e 49 DPR n. 915/1978, nonché per falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del DPR n. 377/1999 e dell’art. 2033 c.c.”,
contestando l’interpretazione data dal Giudice di primo grado all’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999, in relazione alle ipotesi previste dal primo comma dell’articolo 81 del d.P.R. n. 915/ 1978, espressamente richiamate dallo stesso art. 6, ritenute (dall’appellante) insussistenti nel caso di specie.
Il Ministero precisava, poi, che nel provvedimento concessivo della pensione a omissis era stata apposta una specifica clausola con cui l’Amministrazione si riservava la facoltà di emanare un nuovo provvedimento nel caso di subentro di altri aventi diritto con conseguente recupero delle maggiori somme corrisposte; concludeva, dunque, affermando che l’attuale parte appellata è sempre stata pienamente consapevole che anche la sorella omissis aveva un uguale diritto di accedere al riconoscimento del beneficio pensionistico, quale orfana del padre omissis nel caso di accertata sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di legge.
Concludeva, sostenendo che in presenza di un unico trattamento pensionistico indiretto, lo stesso non può che essere ripartito tra i vari soggetti legittimati al beneficio e che la somma delle quote non può mai superare il totale della pensione che sarebbe spettata al dante causa. Insisteva, poi, nel ritenere che nella fattispecie si è in presenza di un indebito oggettivo, disciplinato dall’art. 2033 c.c., giacché è venuta a mancare l’originaria causa giustificativa del pagamento della pensione in misura intera.
Si costituiva la pensionata, rilevando, in via preliminare, l’improcedibilità dell’atto di appello, in quanto, in difformità dal dettato dell’art. 182 c.g.c., la richiesta al competente UNEP di notifica del decreto di fissazione udienza all’appellata nel domicilio eletto è stata effettuata a luglio 2025 ben oltre i 90 giorni liberi prima dell’odierna udienza.
In conclusione, l’interessata chiedeva la conferma della sentenza di prime cure, invocando la propria buona fede e il legittimo affidamento riposto nella condotta della pubblica amministrazione, facendo presente che in materia di pensioni di guerra la disciplina dell’indebito contiene disposizioni più favorevoli al pensionato rispetto a quelle disciplinate dall’art. 2033 c.c.. In via principale, chiedeva il rigetto dell’appello; in subordine, il ricalcolo della somma da ripetere, in ragione del termine di prescrizione di 5 anni antecedenti la notifica dell’accertato indebito. Il tutto con vittoria di spese come per legge a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All’odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione In limine litis, va scrutinata l’eccezione di improcedibilità dell’atto di appello sollevata da parte appellata in relazione al mancato rispetto del termine di 90 giorni liberi per la notifica del decreto di fissazione dell’odierna udienza.
L’eccezione è infondata.
L’art. 182 c.g.c., stabilisce in materia di “Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza” che “La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito”, definendone modalità procedurali e rimedi per l’eventuale presenza di vizi di notifica.
A tal riguardo, ritiene il Collegio che non può verificarsi alcun effetto pregiudizievole sul ricorso, se, come è avvenuto nel caso di specie, si siano comunque prodotti, gli effetti previsti dall’ordinamento, vale a dire, la costituzione in giudizio e la partecipazione in udienza del soggetto appellato.
Venendo all’esame della questione di merito, il Ministero appellante con unico motivo di ricorso lamenta l’erronea applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina per il riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra - con riferimento agli artt. 47, 48 e 49 del d.P.R. n. 915/1978, all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 377/1999 e all’art. 2033 c.c..
Nel merito, l’appello è infondato.
Gli artt. 47, 48 e 49 del d.P.R. 23/12/1978, n. 915, recante il Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, individuano i presupposti e le modalità di attribuzione della pensione di guerra alla vedova e ai figli dell’avente diritto; l’art. 6 del d.P.R. 30/09/1999, n. 377, riguarda le procedure di revoca dei provvedimenti di pensione; l’art. 2033 c.c. concerne la materia dell’indebito civilistico.
Secondo il Ministero appellante, la Sezione territoriale avrebbe errato nella valutazione degli elementi che hanno portato a ritenere non dolosa la condotta tenuta dalla parte appellata.
L’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 377/1999 stabilisce che il recupero delle somme percepite indebitamente è ammesso solo in caso di dolo.
La ripetibilità delle somme è dunque subordinata alla prova del dolo del percipiente il trattamento pensionistico.
Ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, in quanto la modifica del trattamento pensionistico è stata disposta solo a seguito della contemporanea concessione del beneficio alla sorella, successivamente riconosciuta inabile.
Nella fattispecie non vi è stato, dunque, alcun comportamento doloso che abbia potuto indurre in errore l’ente erogante, considerato che il provvedimento di rideterminazione è stato adottato solo a seguito di una sentenza del giudice delle pensioni (Sez. Abruzzo, sent. n. 47/2017) che ha riformato il diniego inizialmente opposto dall’Amministrazione al familiare, inizialmente pretermesso.
Di conseguenza, la ricorrente non ha cagionato alcun fatto modificativo dell’obbligazione, né ha assunto alcun comportamento omissivo, non denunciando circostanze rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
Le condizioni oggettive e soggettive in cui versava la pensionata escludono in definitiva la sussistenza di un atteggiamento doloso o fraudolento in capo alla stessa.
Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente applicato la disciplina normativa regolante la fattispecie de qua, non incorrendo nella violazione di legge censurata e che l’atto di appello debba quindi essere rigettato.
Considerati l’esito, lo svolgimento e il tipo della lite, afferente alla pensionistica di guerra, sussistono fondate ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello promosso dal Ministero dell’economia e delle finanze, iscritto al n. 61697 del registro di segreteria e per l’effetto conferma la sentenza n.34/2023 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo.
Spese di lite compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to LA RA
IL PRESIDENTE
f.to MO LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01/12/2025
PER IL DIRIGENTE
MO BI
f.to AR TO TA