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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio contenzioso civile
Il Tribunale Avezzano, in persona del giudice dott.ssa Francesca Greco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio
2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Doriana Piccirilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via G. Mazzini 161
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti, dall'avv. Anna Pia Stornelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano, in Via O. Ranelletti 80.
NT
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di ed elettivamente domiciliata in presso il Complesso CP_2 CP_2
Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c.
CONVENUTI
OGGETTO: revocazione di sentenza ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da atto introduttivo del giudizio: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- quanto al giudizio rescindente:
- revocare, ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., la sentenza n. 312/2021 del 26.10.2021 del
Tribunale di Avezzano nella parte in cui ha dichiarato essere inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ed ha omesso di pronunciare sulle domande introdotte da da pag. Parte_1
9 a pag. 13 (§ 12 e § 13) dell'atto di citazione del 10.4.2018, vertenti sull'impugnazione dell'Ordinanza di assegnazione del credito del 26.9.2017, cron. 911/2017, del GE (nell'ambito della procedura esecutiva di espropriazione presso terzi n. 129/2015), ed aventi ad oggetto la determinazione del quinto assegnabile come da domande di cui alle conclusioni rassegnate nelle note di udienza del 1° giugno 2021, punti n. 3 e n. 4, del giudizio RG 532/2018, le quali costituiscono oggetto dell'attuale giudizio rescissorio;
-quanto al giudizio rescissorio:
-3.[…]
a- revocare l'Ordinanza del 11.12.2018 e disporsi la nomina del c.t.u. per l'accertamento del quinto eventualmente pignorabile, da calcolarsi sul credito delle retribuzioni effettivamente spettanti a Parte_1
b- dichiarare la parziale inefficacia del pignoramento e, per l'effetto, condannare CP_1
a restituire a le somme eccedenti il quinto assegnabile, da calcolare
[...] Parte_1 sulle retribuzioni effettivamente spettanti ad essa attrice in relazione alle rispettive mensilità maturate in virtù dell'esecuzione del rapporto lavorativo con il della giustizia e, CP_2 comunque, a restituire la somma di € 2.042,00 illegittimamente assegnata dal GE con l'opposta ordinanza, oltre interessi legali decorrenti dalla data delle rispettive trattenute;
c- accertare e dichiarare l'impignorabilità dell'indennità di maternità di cui all'art. 34 D. Lgs.
151/2001 e condannare alle relative restituzioni in favore di Controparte_1 Parte_1
(corrispondente all'importo del 30% di complessive sei mensilità) con le maggiorazioni di legge.
d- accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme spettanti nei limiti del 50% per mesi sei per causa di malattia, con condanna di a restituire a la Controparte_1 Parte_1 corrispondente somma maggiorata degli accessori di legge;
e- sempre in subordine, accertare e dichiarare che l'importo mensile accantonabile da marzo
2015 fino a giugno 2017 (per le relative mensilità full-time, decurtato il periodo di sospensione
2 del pignoramento) è di € 303,62 e che l'importo mensile pignorabile da luglio 2017 fino a completa soddisfazione del credito, ove dovuto, ammonta a € 134,30 e/o nella minore somma determinata all'esito dell'istruttoria della causa, con condanna di a Controparte_1 restituire a le somme indebitamente ricevute in eccesso rispetto al quinto Parte_1 assegnabile.
4- In caso di mancato accoglimento delle domande spiegate nei confronti del con l'atto CP_1 di citazione del 10.4.2018, voglia il Tribunale di Avezzano:
- condannare il al pagamento in favore di NT Parte_1 delle somme eccedenti la quota pignorabile ex lege, le quali sono state illegittimamente accantonate ed assegnate al malgrado la non spettanza a e sono oggetto CP_1 Parte_1 di recupero in autotutela da parte dello stesso CP_2
- dichiarare il difetto di interesse del a resistere alle domande NT azionate dalla ub. 2 e sub. 3 dell'atto di citazione del 10 aprile 2018; Pt_1
- condannare il al pagamento delle spese di lite ai sensi NT dell'art. 96 comma 1° c.p.c.”
Per parte convenuta, , come da comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione:
- rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando per
l'effetto la Sentenza n° 312/2021 emessa dal Tribunale di Avezzano in data 26.10.2021 nel giudizio n° 532/2018 R.G., oggetto dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 comma 1 n° 4 c.p.c.;
- condannare la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%,
Iva e CPA, come per legge.”
Per parte convenuta, NT
, come da comparsa di costituzione e di risposta: “Voglia l'On.le
[...]
Tribunale adito dichiarare inammissibile ovvero rigettare la proposta revocazione, in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 395 c.p.c. e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese.”
3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, ha chiesto ex Parte_1 art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. la revoca della sentenza n. 312/2021 pubblicata dal Tribunale di Avezzano in data 26 ottobre 2021 per aver, il giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto di revocazione, dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi senza pronunciarsi sulle domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni rassegnate nelle note di udienza del 01 giugno 2021 e, conseguentemente, ha insistito:
- quanto al giudizio rescissorio, per la revoca dell'ordinanza dell'11 dicembre 2018, per la nomina di un c.t.u. e per la declaratoria di parziale inefficacia del pignoramento con condanna di alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_1 percepite;
- in caso di mancato accoglimento delle domande spiegate nei confronti del di condannare il convenuto al pagamento delle somme eccedenti CP_1 CP_2 la quota pignorabile ex lege, di dichiarare il difetto di interesse del
[...]
a resistere alle domande azionate dalla ub. 2 e sub. 3 NT Pt_1
dell'atto di citazione del 10 aprile 2018 e di condannare il NT al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 96 comma 1° c.p.c.
[...]
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto che il giudice, nel pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione proposta, non ha vagliato le ulteriori domande articolate in punto di quantum della somma assegnata dal terzo pignorato al creditore procedente, considerato che l'importo è stato calcolato sulla base della retribuzione astrattamente spettante all'attrice e non di quella effettivamente percepita a seguito della fruizione di congedi e di malattia.
Ha, quindi chiesto, previo accoglimento della domanda di revocazione della sentenza affetta da errore di fatto, l'esame delle ulteriori domande non esaminate, in particolare accertando il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente assegnate al creditore.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto della domanda Controparte_1
di parte attrice poiché inammissibile per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 395 c.p.c., nonché infondata in fatto e in diritto, e ha insistito per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese del presente giudizio.
4 Si è costituito in giudizio il eccependo NT
l'inammissibilità e l'infondatezza della revocazione proposta ex art. 395 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi oggetto del giudizio rescissorio.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda proposta da parte attrice è inammissibile e non può, quindi, essere accolta.
2.1 Come noto, ai fini dell'accoglimento della revocazione ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., stante la natura eccezionale del rimedio, occorre che sia accertata la sussistenza di un errore di fatto derivante dall'errata o dall'omessa percezione di un fatto materiale che appaia tale con immediatezza e senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche1 e che sia connesso ad un punto non controverso su cui la decisione non ha espressamente motivato.
La revocazione, dunque, può essere proposta anche ove si lamenti un'omessa pronuncia del giudice sulle domande o sulle eccezioni costituenti il thema decidendum, purché la decisione sul motivo d'impugnazione non risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile2 e si tratti, quindi, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione3.
Deve, pertanto, escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non un errore di fatto inteso quale svista immediatamente percepibile ma un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio4.
Caratteristica dell'errore di fatto revocatorio è, inoltre, la sua decisività, ossia la circostanza che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha
5 emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa5; pertanto, non può essere revocata una sentenza, fondata su più ragioni concorrenti, qualora una sola di esse venga censurata per errore di fatto.
Infine, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la revocazione deve ritenersi ammissibile, ai sensi degli artt. 395-396 c.p.c., contro le sentenze pronunciate in grado di appello e in unico grado, mentre le sentenze di primo grado sono suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai nn. 1,2,3 e 6 dell'art. 394 c.p.c.; conseguentemente, la sentenza ancora appellabile non può ritenersi in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo tali motivi essere fatti valere con l'appello previsto come rimedio generale e illimitato all'ingiustizia della decisione6.
Appare, quindi, evidente, dal richiamo della giurisprudenza sopra citata, come lo strumento della revocazione non possa divenire uno strumento volto a riproporre i motivi già esaminati e ritenuti infondati da una sentenza passata in giudicato. In siffatta ipotesi, infatti, tale strumento verrebbe utilizzato al fine di stravolgere e di raggirare il sistema delle impugnazioni, come previsto dal legislatore.
2.2 Tanto premesso, nel caso che ci occupa, la domanda di revocazione della sentenza ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. proposta da parte attrice deve ritenersi inammissibile non lamentando parte attrice alcun errore di fatto nella pronuncia oggetto della revocazione ma, al contrario, un errore di giudizio, non invocabile mediante lo strumento dettato dall'art. 395 c.p.c.
Anzitutto, deve precisarsi che la sentenza oggetto di revocazione è stata resa dal giudice di prime cure all'esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. la cui pronuncia, come noto, non può essere oggetto di appello ma solo di ricorso per cassazione7.
Tanto premesso e, dunque, vagliata l'inappellabilità della sentenza n. 312/2021 del
26.10.2021 con conseguente ammissibilità, in astratto, dello strumento della revocazione per errore di fatto ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., occorre verificare se il vizio
6 lamentato dall'attrice afferisca ad una falsa percezione di quanto emerso negli atti del giudizio (dunque, ad un errore meramente percettivo del giudice) o, se al contrario, denunci un'erronea attività valutativa del giudice e, quindi, intenda censurare la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.
Deve, a tal proposito rammentarsi che la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia e, dunque, anche l'errore di fatto in ordine all'omesso esame delle motivazioni da parte del giudice – come lamentato dall'attrice -, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per difetto di interesse della parte la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, oppure ricorre in senso improprio, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande8.
Nel caso in esame, con la pronuncia della sentenza oggetto di gravame il giudice ha applicato il principio dell'assorbimento cd. improprio, in quanto ha concluso per l'inammissibilità dell'opposizione proposta e, dunque, ha deciso il giudizio sulla base della soluzione di una questione di carattere esaustivo che ha reso vano l'esame delle altre questioni proposte.
In tale ipotesi, quindi, deve ritenersi che il giudice abbia implicitamente esaminato tutte le questioni ritenendole assorbite dall'inammissibilità del rimedio proposto non omettendo, di fatto, alcuna pronuncia sulle domande nn. 12-13 dell'atto di opposizione
(se non in senso solo formale), poiché ritenute assorbite dalla decisione cd. assorbente dell'inammissibilità.
Le argomentazioni di parte attrice circa la necessità che il giudice prendesse espressa posizione in merito alle domande subordinate non appaiono condivisibili, atteso che l'inammissibilità del rimedio rende di per sé superflua la trattazione del merito dell'opposizione con riferimento sia alle domande principali che a quelle subordinate.
Conseguentemente, dovendo escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, deve ritenersi che l'errore asseritamente compiuto dal
7 giudice di prime cure non possa essere qualificato come errore di fatto, ossia quale svista percettiva immediatamente percepibile, ma al più come un'errata considerazione ed interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio9.
A conferma dell'insussistenza di un vizio revocatorio va osservato che, da una lettura attenta del provvedimento del giudice oggetto di doglianza, emerge – diversamente da quanto sostenuto da controparte – che lo stesso abbia avuto contezza di tutti i motivi dell'opposizione. Invero, nella sentenza il giudice:
- individua l'oggetto della causa, indicando anche i motivi che parte attrice ritiene per errore non conosciuti: “Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
introduceva il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla medesima proposta dinanzi al G.E. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato emessa il 26 settembre 2017 e notificata il 27 settembre 2017 nell'ambito della procedura di esecuzione per pignoramento presso terzi iscritta sub n. 129/2015 di r.g.e., chiedendo dichiararsi la nullità della medesima ordinanza in quanto resa nell'ambito di un procedimento già estinto ovvero attivato in conseguenza di un pignoramento divenuto nelle more inefficace o ancora in quanto emessa da giudice territorialmente incompetente, e comunque accertarsi la parziale impignorabilità delle somme aggredite nonché l'insussistenza del credito pignorato per intervenuta cessione dello stesso in favore della .” Controparte_3
- ripercorre l'articolata vicenda giudiziaria “in quanto funzionale a cogliere i profili di inammissibilità del rimedio denunciati sia dall'opposto che dal terzo pignorato”;
- richiama il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto da Parte_1
“Ebbene, risulta dagli atti che con ricorso datato 13 aprile 2015 propose Parte_1 opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da con atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi notificatole il 23 marzo 2015, deducendo l'impignorabilità dell'indennità percepita ex art. 34 D. Lgs. n. 151/2001, nonché l'inesistenza dell'oggetto del pignoramento per intervenuta cessione del proprio credito verso il terzo pignorato in favore della e pregiudizialmente sollevando eccezione di Controparte_3 incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Avezzano per essere viceversa competente quello de L'Aquila in virtù del disposto di cui all'art. 3 D.P.R. n.
8 180/1950.”, conclusosi con il provvedimento emesso dal giudice del reclamo, non essendo stato instaurato il giudizio di merito: “Alla luce delle considerazioni che precedono, del tutto fondatamente il collegio si reputò investito di un reclamo (ammissibile) avverso il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria/cautelare dell'opposizione esecutiva e decise, data la natura devolutiva/sostitutiva del mezzo, di pronunciarsi anche sulle altre questioni che avevano originariamente formato oggetto di opposizione da parte della respingendole tutte e revocando, pertanto, “l'ordinanza di Pt_1 sospensione del procedimento R.G.E. n. 129/15”.”;
- riporta, infine, l'origine del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. in oggetto:
“Tuttavia, nelle more della celebrazione di detto procedimento d'impugnazione il G.E. della procedura esecutiva in discussione ha emesso ordinanza di assegnazione del credito, provvedimento avverso il quale la a – come detto – proposto opposizione riproponendo Pt_1 gli stessi motivi già articolati sia nell'originaria opposizione ex art. 615 c.p.c. da cui scaturì il reclamo al Collegio ex artt 624 e 669 terdiecies c.p.c. e mai esitata nell'introduzione del relativo giudizio di merito, che nella successiva opposizione ex art. 617 c.p.c. e ancora nel reclamo ex art. 630 c.p.c. appena richiamato”.;
- ha, pertanto, esaminato l'opposizione agli atti esecutivi constatando “la detta coincidenza tra i motivi di opposizione con esso articolati e quelli già formulati in occasione dei rimedi in precedenza spesi dalla medesima parte e tutti, allo stato, esitati in pronunce reiettive”, prendendo posizione anche sulle doglianze di parte attrice, in quanto si legge, a pag.
9, “Quanto poi all'unico motivo di opposizione con cui la a sostanzialmente riproposto Pt_1
la questione dell'impignorabilità del credito aggredito già dedotta con l'originaria opposizione all'esecuzione cui mai seguì l'introduzione del giudizio di merito, basti rammentare che per pacifica giurisprudenza di legittimità “in tema di esecuzione mobiliare, la tutela cognitoria data dall'opposizione all'esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo non si chiuda, il che, nell'espropriazione forzata di crediti, avviene con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
Detto atto è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per vizi suoi propri, restando escluso che il debitore, il quale non si sia tempestivamente avvalso dello specifico mezzo dell'opposizione all'esecuzione, possa far valere il suo diritto con il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006)”.
9 È evidente, pertanto, l'insussistenza di un errore di fatto che giustifichi l'utilizzo dello strumento azionato da parte attrice.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve ritenersi inammissibile per insussistenza dei presupposti richiesti ex art. 395 c.p.c.
3. La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. articolata da CP_1
non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la responsabilità aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.10, richiedendo, infatti, la sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, il danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente ad agire o a resistere in giudizio.
Dunque, oltre alla soccombenza dell'avversario, occorre che il richiedente fornisca prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché il nocumento subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Tale prova, allo stato, non può dirsi raggiunta non avendo, infatti, il convenuto fornito prova né dell'esistenza, in capo all'attrice, dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione in esame, né del danno effettivamente patito a causa della condotta processuale tenuta dalla reclamante;
né può procedersi ad una liquidazione d'ufficio dello stesso non essendo desumibili dagli atti di causa né l'an né il quantum debeatur della domanda risarcitoria11.
4. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno, quindi, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 [...]
, così decide: NT
10 DICHIARA inammissibile la revocazione proposta da . Parte_1
RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e del
[...] NT
che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 1.701,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, 5 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Greco
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006. 2 cfr. Consiglio di Stato sez. II, 02/02/2023, n. 1162. 3 cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; 22 gennaio 2015, n. 264; Sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099. 4 v. SS.UU. Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019 nell'ipotesi di impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte. 5 cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2713 del 07/02/2007. 6 cfr. Cass. n. 3104/2001, Rv. 544376. 7 cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 24 novembre 2021, n. 36500. 8 cfr., Cass. Sez. 2, 9 ottobre 2012, n. 17219. 9 v. SS.UU, sent. n. 31032 del 27/11/2019. 10 cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/03/2004, n. 5734. 11 cfr. Cass. Civ. sent. n. 9080/2013.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio contenzioso civile
Il Tribunale Avezzano, in persona del giudice dott.ssa Francesca Greco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio
2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Doriana Piccirilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via G. Mazzini 161
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti, dall'avv. Anna Pia Stornelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano, in Via O. Ranelletti 80.
NT
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di ed elettivamente domiciliata in presso il Complesso CP_2 CP_2
Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c.
CONVENUTI
OGGETTO: revocazione di sentenza ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da atto introduttivo del giudizio: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- quanto al giudizio rescindente:
- revocare, ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., la sentenza n. 312/2021 del 26.10.2021 del
Tribunale di Avezzano nella parte in cui ha dichiarato essere inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ed ha omesso di pronunciare sulle domande introdotte da da pag. Parte_1
9 a pag. 13 (§ 12 e § 13) dell'atto di citazione del 10.4.2018, vertenti sull'impugnazione dell'Ordinanza di assegnazione del credito del 26.9.2017, cron. 911/2017, del GE (nell'ambito della procedura esecutiva di espropriazione presso terzi n. 129/2015), ed aventi ad oggetto la determinazione del quinto assegnabile come da domande di cui alle conclusioni rassegnate nelle note di udienza del 1° giugno 2021, punti n. 3 e n. 4, del giudizio RG 532/2018, le quali costituiscono oggetto dell'attuale giudizio rescissorio;
-quanto al giudizio rescissorio:
-3.[…]
a- revocare l'Ordinanza del 11.12.2018 e disporsi la nomina del c.t.u. per l'accertamento del quinto eventualmente pignorabile, da calcolarsi sul credito delle retribuzioni effettivamente spettanti a Parte_1
b- dichiarare la parziale inefficacia del pignoramento e, per l'effetto, condannare CP_1
a restituire a le somme eccedenti il quinto assegnabile, da calcolare
[...] Parte_1 sulle retribuzioni effettivamente spettanti ad essa attrice in relazione alle rispettive mensilità maturate in virtù dell'esecuzione del rapporto lavorativo con il della giustizia e, CP_2 comunque, a restituire la somma di € 2.042,00 illegittimamente assegnata dal GE con l'opposta ordinanza, oltre interessi legali decorrenti dalla data delle rispettive trattenute;
c- accertare e dichiarare l'impignorabilità dell'indennità di maternità di cui all'art. 34 D. Lgs.
151/2001 e condannare alle relative restituzioni in favore di Controparte_1 Parte_1
(corrispondente all'importo del 30% di complessive sei mensilità) con le maggiorazioni di legge.
d- accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme spettanti nei limiti del 50% per mesi sei per causa di malattia, con condanna di a restituire a la Controparte_1 Parte_1 corrispondente somma maggiorata degli accessori di legge;
e- sempre in subordine, accertare e dichiarare che l'importo mensile accantonabile da marzo
2015 fino a giugno 2017 (per le relative mensilità full-time, decurtato il periodo di sospensione
2 del pignoramento) è di € 303,62 e che l'importo mensile pignorabile da luglio 2017 fino a completa soddisfazione del credito, ove dovuto, ammonta a € 134,30 e/o nella minore somma determinata all'esito dell'istruttoria della causa, con condanna di a Controparte_1 restituire a le somme indebitamente ricevute in eccesso rispetto al quinto Parte_1 assegnabile.
4- In caso di mancato accoglimento delle domande spiegate nei confronti del con l'atto CP_1 di citazione del 10.4.2018, voglia il Tribunale di Avezzano:
- condannare il al pagamento in favore di NT Parte_1 delle somme eccedenti la quota pignorabile ex lege, le quali sono state illegittimamente accantonate ed assegnate al malgrado la non spettanza a e sono oggetto CP_1 Parte_1 di recupero in autotutela da parte dello stesso CP_2
- dichiarare il difetto di interesse del a resistere alle domande NT azionate dalla ub. 2 e sub. 3 dell'atto di citazione del 10 aprile 2018; Pt_1
- condannare il al pagamento delle spese di lite ai sensi NT dell'art. 96 comma 1° c.p.c.”
Per parte convenuta, , come da comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione:
- rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando per
l'effetto la Sentenza n° 312/2021 emessa dal Tribunale di Avezzano in data 26.10.2021 nel giudizio n° 532/2018 R.G., oggetto dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 comma 1 n° 4 c.p.c.;
- condannare la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%,
Iva e CPA, come per legge.”
Per parte convenuta, NT
, come da comparsa di costituzione e di risposta: “Voglia l'On.le
[...]
Tribunale adito dichiarare inammissibile ovvero rigettare la proposta revocazione, in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 395 c.p.c. e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese.”
3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, ha chiesto ex Parte_1 art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. la revoca della sentenza n. 312/2021 pubblicata dal Tribunale di Avezzano in data 26 ottobre 2021 per aver, il giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto di revocazione, dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi senza pronunciarsi sulle domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni rassegnate nelle note di udienza del 01 giugno 2021 e, conseguentemente, ha insistito:
- quanto al giudizio rescissorio, per la revoca dell'ordinanza dell'11 dicembre 2018, per la nomina di un c.t.u. e per la declaratoria di parziale inefficacia del pignoramento con condanna di alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_1 percepite;
- in caso di mancato accoglimento delle domande spiegate nei confronti del di condannare il convenuto al pagamento delle somme eccedenti CP_1 CP_2 la quota pignorabile ex lege, di dichiarare il difetto di interesse del
[...]
a resistere alle domande azionate dalla ub. 2 e sub. 3 NT Pt_1
dell'atto di citazione del 10 aprile 2018 e di condannare il NT al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 96 comma 1° c.p.c.
[...]
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto che il giudice, nel pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione proposta, non ha vagliato le ulteriori domande articolate in punto di quantum della somma assegnata dal terzo pignorato al creditore procedente, considerato che l'importo è stato calcolato sulla base della retribuzione astrattamente spettante all'attrice e non di quella effettivamente percepita a seguito della fruizione di congedi e di malattia.
Ha, quindi chiesto, previo accoglimento della domanda di revocazione della sentenza affetta da errore di fatto, l'esame delle ulteriori domande non esaminate, in particolare accertando il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente assegnate al creditore.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto della domanda Controparte_1
di parte attrice poiché inammissibile per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 395 c.p.c., nonché infondata in fatto e in diritto, e ha insistito per la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese del presente giudizio.
4 Si è costituito in giudizio il eccependo NT
l'inammissibilità e l'infondatezza della revocazione proposta ex art. 395 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi oggetto del giudizio rescissorio.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda proposta da parte attrice è inammissibile e non può, quindi, essere accolta.
2.1 Come noto, ai fini dell'accoglimento della revocazione ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., stante la natura eccezionale del rimedio, occorre che sia accertata la sussistenza di un errore di fatto derivante dall'errata o dall'omessa percezione di un fatto materiale che appaia tale con immediatezza e senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche1 e che sia connesso ad un punto non controverso su cui la decisione non ha espressamente motivato.
La revocazione, dunque, può essere proposta anche ove si lamenti un'omessa pronuncia del giudice sulle domande o sulle eccezioni costituenti il thema decidendum, purché la decisione sul motivo d'impugnazione non risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile2 e si tratti, quindi, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione3.
Deve, pertanto, escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non un errore di fatto inteso quale svista immediatamente percepibile ma un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio4.
Caratteristica dell'errore di fatto revocatorio è, inoltre, la sua decisività, ossia la circostanza che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha
5 emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa5; pertanto, non può essere revocata una sentenza, fondata su più ragioni concorrenti, qualora una sola di esse venga censurata per errore di fatto.
Infine, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la revocazione deve ritenersi ammissibile, ai sensi degli artt. 395-396 c.p.c., contro le sentenze pronunciate in grado di appello e in unico grado, mentre le sentenze di primo grado sono suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai nn. 1,2,3 e 6 dell'art. 394 c.p.c.; conseguentemente, la sentenza ancora appellabile non può ritenersi in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo tali motivi essere fatti valere con l'appello previsto come rimedio generale e illimitato all'ingiustizia della decisione6.
Appare, quindi, evidente, dal richiamo della giurisprudenza sopra citata, come lo strumento della revocazione non possa divenire uno strumento volto a riproporre i motivi già esaminati e ritenuti infondati da una sentenza passata in giudicato. In siffatta ipotesi, infatti, tale strumento verrebbe utilizzato al fine di stravolgere e di raggirare il sistema delle impugnazioni, come previsto dal legislatore.
2.2 Tanto premesso, nel caso che ci occupa, la domanda di revocazione della sentenza ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. proposta da parte attrice deve ritenersi inammissibile non lamentando parte attrice alcun errore di fatto nella pronuncia oggetto della revocazione ma, al contrario, un errore di giudizio, non invocabile mediante lo strumento dettato dall'art. 395 c.p.c.
Anzitutto, deve precisarsi che la sentenza oggetto di revocazione è stata resa dal giudice di prime cure all'esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. la cui pronuncia, come noto, non può essere oggetto di appello ma solo di ricorso per cassazione7.
Tanto premesso e, dunque, vagliata l'inappellabilità della sentenza n. 312/2021 del
26.10.2021 con conseguente ammissibilità, in astratto, dello strumento della revocazione per errore di fatto ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., occorre verificare se il vizio
6 lamentato dall'attrice afferisca ad una falsa percezione di quanto emerso negli atti del giudizio (dunque, ad un errore meramente percettivo del giudice) o, se al contrario, denunci un'erronea attività valutativa del giudice e, quindi, intenda censurare la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.
Deve, a tal proposito rammentarsi che la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia e, dunque, anche l'errore di fatto in ordine all'omesso esame delle motivazioni da parte del giudice – come lamentato dall'attrice -, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per difetto di interesse della parte la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, oppure ricorre in senso improprio, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande8.
Nel caso in esame, con la pronuncia della sentenza oggetto di gravame il giudice ha applicato il principio dell'assorbimento cd. improprio, in quanto ha concluso per l'inammissibilità dell'opposizione proposta e, dunque, ha deciso il giudizio sulla base della soluzione di una questione di carattere esaustivo che ha reso vano l'esame delle altre questioni proposte.
In tale ipotesi, quindi, deve ritenersi che il giudice abbia implicitamente esaminato tutte le questioni ritenendole assorbite dall'inammissibilità del rimedio proposto non omettendo, di fatto, alcuna pronuncia sulle domande nn. 12-13 dell'atto di opposizione
(se non in senso solo formale), poiché ritenute assorbite dalla decisione cd. assorbente dell'inammissibilità.
Le argomentazioni di parte attrice circa la necessità che il giudice prendesse espressa posizione in merito alle domande subordinate non appaiono condivisibili, atteso che l'inammissibilità del rimedio rende di per sé superflua la trattazione del merito dell'opposizione con riferimento sia alle domande principali che a quelle subordinate.
Conseguentemente, dovendo escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, deve ritenersi che l'errore asseritamente compiuto dal
7 giudice di prime cure non possa essere qualificato come errore di fatto, ossia quale svista percettiva immediatamente percepibile, ma al più come un'errata considerazione ed interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio9.
A conferma dell'insussistenza di un vizio revocatorio va osservato che, da una lettura attenta del provvedimento del giudice oggetto di doglianza, emerge – diversamente da quanto sostenuto da controparte – che lo stesso abbia avuto contezza di tutti i motivi dell'opposizione. Invero, nella sentenza il giudice:
- individua l'oggetto della causa, indicando anche i motivi che parte attrice ritiene per errore non conosciuti: “Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
introduceva il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla medesima proposta dinanzi al G.E. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato emessa il 26 settembre 2017 e notificata il 27 settembre 2017 nell'ambito della procedura di esecuzione per pignoramento presso terzi iscritta sub n. 129/2015 di r.g.e., chiedendo dichiararsi la nullità della medesima ordinanza in quanto resa nell'ambito di un procedimento già estinto ovvero attivato in conseguenza di un pignoramento divenuto nelle more inefficace o ancora in quanto emessa da giudice territorialmente incompetente, e comunque accertarsi la parziale impignorabilità delle somme aggredite nonché l'insussistenza del credito pignorato per intervenuta cessione dello stesso in favore della .” Controparte_3
- ripercorre l'articolata vicenda giudiziaria “in quanto funzionale a cogliere i profili di inammissibilità del rimedio denunciati sia dall'opposto che dal terzo pignorato”;
- richiama il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto da Parte_1
“Ebbene, risulta dagli atti che con ricorso datato 13 aprile 2015 propose Parte_1 opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da con atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi notificatole il 23 marzo 2015, deducendo l'impignorabilità dell'indennità percepita ex art. 34 D. Lgs. n. 151/2001, nonché l'inesistenza dell'oggetto del pignoramento per intervenuta cessione del proprio credito verso il terzo pignorato in favore della e pregiudizialmente sollevando eccezione di Controparte_3 incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Avezzano per essere viceversa competente quello de L'Aquila in virtù del disposto di cui all'art. 3 D.P.R. n.
8 180/1950.”, conclusosi con il provvedimento emesso dal giudice del reclamo, non essendo stato instaurato il giudizio di merito: “Alla luce delle considerazioni che precedono, del tutto fondatamente il collegio si reputò investito di un reclamo (ammissibile) avverso il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria/cautelare dell'opposizione esecutiva e decise, data la natura devolutiva/sostitutiva del mezzo, di pronunciarsi anche sulle altre questioni che avevano originariamente formato oggetto di opposizione da parte della respingendole tutte e revocando, pertanto, “l'ordinanza di Pt_1 sospensione del procedimento R.G.E. n. 129/15”.”;
- riporta, infine, l'origine del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. in oggetto:
“Tuttavia, nelle more della celebrazione di detto procedimento d'impugnazione il G.E. della procedura esecutiva in discussione ha emesso ordinanza di assegnazione del credito, provvedimento avverso il quale la a – come detto – proposto opposizione riproponendo Pt_1 gli stessi motivi già articolati sia nell'originaria opposizione ex art. 615 c.p.c. da cui scaturì il reclamo al Collegio ex artt 624 e 669 terdiecies c.p.c. e mai esitata nell'introduzione del relativo giudizio di merito, che nella successiva opposizione ex art. 617 c.p.c. e ancora nel reclamo ex art. 630 c.p.c. appena richiamato”.;
- ha, pertanto, esaminato l'opposizione agli atti esecutivi constatando “la detta coincidenza tra i motivi di opposizione con esso articolati e quelli già formulati in occasione dei rimedi in precedenza spesi dalla medesima parte e tutti, allo stato, esitati in pronunce reiettive”, prendendo posizione anche sulle doglianze di parte attrice, in quanto si legge, a pag.
9, “Quanto poi all'unico motivo di opposizione con cui la a sostanzialmente riproposto Pt_1
la questione dell'impignorabilità del credito aggredito già dedotta con l'originaria opposizione all'esecuzione cui mai seguì l'introduzione del giudizio di merito, basti rammentare che per pacifica giurisprudenza di legittimità “in tema di esecuzione mobiliare, la tutela cognitoria data dall'opposizione all'esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo non si chiuda, il che, nell'espropriazione forzata di crediti, avviene con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
Detto atto è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per vizi suoi propri, restando escluso che il debitore, il quale non si sia tempestivamente avvalso dello specifico mezzo dell'opposizione all'esecuzione, possa far valere il suo diritto con il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006)”.
9 È evidente, pertanto, l'insussistenza di un errore di fatto che giustifichi l'utilizzo dello strumento azionato da parte attrice.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve ritenersi inammissibile per insussistenza dei presupposti richiesti ex art. 395 c.p.c.
3. La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. articolata da CP_1
non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la responsabilità aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.10, richiedendo, infatti, la sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, il danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente ad agire o a resistere in giudizio.
Dunque, oltre alla soccombenza dell'avversario, occorre che il richiedente fornisca prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché il nocumento subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Tale prova, allo stato, non può dirsi raggiunta non avendo, infatti, il convenuto fornito prova né dell'esistenza, in capo all'attrice, dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione in esame, né del danno effettivamente patito a causa della condotta processuale tenuta dalla reclamante;
né può procedersi ad una liquidazione d'ufficio dello stesso non essendo desumibili dagli atti di causa né l'an né il quantum debeatur della domanda risarcitoria11.
4. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno, quindi, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 [...]
, così decide: NT
10 DICHIARA inammissibile la revocazione proposta da . Parte_1
RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e del
[...] NT
che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 1.701,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, 5 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Greco
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006. 2 cfr. Consiglio di Stato sez. II, 02/02/2023, n. 1162. 3 cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; 22 gennaio 2015, n. 264; Sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099. 4 v. SS.UU. Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019 nell'ipotesi di impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte. 5 cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2713 del 07/02/2007. 6 cfr. Cass. n. 3104/2001, Rv. 544376. 7 cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 24 novembre 2021, n. 36500. 8 cfr., Cass. Sez. 2, 9 ottobre 2012, n. 17219. 9 v. SS.UU, sent. n. 31032 del 27/11/2019. 10 cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/03/2004, n. 5734. 11 cfr. Cass. Civ. sent. n. 9080/2013.