Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16990/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. LIBRETTI MAURIZIO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. LIBRETTI MAURIZIO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto 2) affidare in maniera condivisa a entrambi i genitori il figlio con residenza e collocazione Persona_1 prevalente presso la madre che sposterà la residenza a Verona nella abitazione dei di lei genitori. 3) dare atto che i genitori, nel prioritario interesse del figlio, si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare, i genitori si impegnano a far sì che il minore conservi e coltivi i rapporti significativi con gli ascendenti, come espressamente previsto dall'art. 317 bis I comma c.c., ciascuno nei periodi di competenza. 4) dare atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordi fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Per le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. 5) dare atto che potrà vedere e tenere con sé nei tempi e con le modalità di Parte_2 Per_1
1
a titolo di mantenimento di €.350,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire Per_1 dall'anno successivo alla emanazione della sentenza, con assegno unico al 100% a favore del padre (€.190,00 mensile circa). 13) Quando la SI inizierà a lavorare l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i Parte_1 coniugi e il signor concorrerà al mantenimento di versando alla moglie l'importo mensile di Parte_2 Per_1
€.300,00. 14) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascuno al 50% e saranno regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia noto alle parti a cui rinviano. 15) Le suddette spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
16) I coniugi manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto di nonché del loro;
17) dare atto che le parti concordano nel Per_1 valutare l'ascolto del figlio nella presente sede manifestamente impossibile oltre che superfluo;
18) Dare atto che le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza perché manifestatamente superflua;
Con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/03/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MOTTA DI NZ (TV) (atto n. 4, parte I, anno 2021).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio DR RC
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